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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 13/11/2025 nella causa n. 382/2025 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, assistiti dagli avv.ti BRUNOLDI ENRICO, FORLENZA ROBERTA e VOLANTE
[...]
GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
LL TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta docente
Premesso che: con ricorso depositato in data 14.4.2025, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , tutti docenti alle dipendenze del Parte_8 Parte_9 [...]
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno Controparte_1 lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
1 RGL n. 382/2025
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_1
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_3
AD : 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, Pt_4
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, Parte_5
VI AV: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24,
CE Daniela: 2021/22, 2022/23,
2021/22, 2023/24 e Parte_8
:2021/22, 2023/24 Parte_9
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconoscere, per i rispettivi periodi di cui in narrativa ed in applicazione delle norme di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 121 e dei principi alla base dell'art
4 Accordo Quadro della Direttiva comunitaria 199/70/CE, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo e con le modalità ex lege previste per tale beneficio e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, a riconoscere in favore dei ricorrenti, ciascuno per il periodo di CP_2 cui in narrativa, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo corrispondente a quello perduto e così quantificato: per Parte_1
€ 2.000, per € 2.000, per € 1.500, per € 3.500, per Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 2.500, per € 2.000, per € 1.000, per Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 1.000, per € 1.000 – o le somme come meglio viste in corso di
[...] Parte_9 causa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
In via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_1 persona del al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del Controparte_3 danno per il mancato riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle somme così quantificate: per € 2.000, per € 2.000, per € 1.500, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
€ 3.500, per € 2.500, per € 2.000, per €
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
1.000, per € 1.000, per € 1.000 – o le somme come Parte_8 Parte_9 meglio viste in corso di causa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
• Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi ai sottoscritti avvocati antistatari”.
2 RGL n. 382/2025
Il , costituitosi in giudizio, ha sollevato eccezione di Controparte_1 prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 14.4.2020, in mancanza di atti interruttivi precedenti rispetto al ricorso introduttivo del presente giudizio;
inoltre ha chiesto il rigetto della domanda di per l'a.s. 2020/2021, di per l'a.s. 2019/2020 e di Parte_1 Parte_3
per l'a.s. 2021/2022, anni in cui i ricorrenti hanno prestato servizio soltanto in Parte_9 virtù di supplenze temporanee.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
3 RGL n. 382/2025
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di contratti di supplenza Parte_1 fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/20, 2021/2022 e 2022/2023, mentre nell'a.s. 2020/2021 ha ricevuto un unico incarico di supplenza temporanea durato però dal
1.10.2020 al 11.6.2021, sicchè non può negarsi il suo contributo alla realizzazione della didattica annua al pari di un docente supplente fino al 30.6; è stata destinataria di contratti di Parte_2 supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata destinataria di Parte_3 plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria nell'a.s. 2019/2020 che l'hanno però impegnata nella sostanza ed in via pressochè continuativa per l'intero anno scolastico e precisamente dal
7.10.2019 al 19.12.2019 per la sostituzione di una collega di ruolo assente presso l'I.C. Carlucci-
Vochieri di Alessandria e dal 7.1.2020 al 12.6.2020 per la sostituzione di altra collega di ruolo assente presso il medesimo istituto, sicchè non può negarsi il contributo dato alla realizzazione della didattica annua al pari di un docente supplente annuale o quantomeno fino al termine delle attività didattiche, mentre la stessa è stata destinataria di contratti fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; è stata destinataria di contratti di Parte_10 supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2016/2017, 2018/2019, 2022/2023 e
2023/2024, mentre è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022; è stata destinataria di contratti di supplenza annuale Parte_5 negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 e di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; è stata destinataria di Parte_6 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022; è stata Parte_11 destinataria di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022 e di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023; è stato Parte_8 destinatario di un contratto di supplenza annuale nell'a.,s. 2021/2022 e di un contratto di supplenza
4 RGL n. 382/2025
fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2023/2024; è stato destinatario di Parte_9 plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie nell'a.s. 2021/2022, che l'hanno tuttavia impegnato in via continuativa per la copertura del medesimo posto presso il medesimo istituto dal 22.11.2021 al 13.6.2022, sicchè non può negarsi il contributo alla realizzazione della didattica annua al pari di un docente fino al termine delle attività didattiche, mentre il medesimo è stato destinatario di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2023/2024. (v. contratti prodotti e stato matricolare MIM).
Il ha poi confermato, costituendosi in giudizio, che tutti i ricorrenti sono attualmente in CP_1 forze alle dipendenze del MIM.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si ritiene tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riguardo alla CP_1 domanda proposta da con riguardo all'a.s. 2016/17, in quanto la diffida interruttiva Parte_4 in atti risulta ricevuta dal in data 28.2.2024; per le altre posizioni l'eccezione è infondata CP_1 alla luce delle diffide interruttive prodotte da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
- € 2.000,00, Parte_1
- € 2.000,00, Parte_2
5 RGL n. 382/2025
- € 1.500,00, Parte_3
- € 3.000,00, Parte_4
- € 2.500,00, Parte_5
- € 2.000,00, Parte_6
- € 1.000,00, Parte_7
- € 1.000,00 e Parte_8
- € 1.000,00; Parte_9
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.100,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Enrico Brunoldi, Roberta
LE e LU NT.
Alessandria, il 13.11.2025.
Il Giudice
VI OR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 13/11/2025 nella causa n. 382/2025 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, assistiti dagli avv.ti BRUNOLDI ENRICO, FORLENZA ROBERTA e VOLANTE
[...]
GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
LL TO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta docente
Premesso che: con ricorso depositato in data 14.4.2025, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , tutti docenti alle dipendenze del Parte_8 Parte_9 [...]
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno Controparte_1 lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
1 RGL n. 382/2025
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_1
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_3
AD : 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, Pt_4
: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, Parte_5
VI AV: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24,
CE Daniela: 2021/22, 2022/23,
2021/22, 2023/24 e Parte_8
:2021/22, 2023/24 Parte_9
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconoscere, per i rispettivi periodi di cui in narrativa ed in applicazione delle norme di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 121 e dei principi alla base dell'art
4 Accordo Quadro della Direttiva comunitaria 199/70/CE, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo e con le modalità ex lege previste per tale beneficio e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_1 persona del pro tempore, a riconoscere in favore dei ricorrenti, ciascuno per il periodo di CP_2 cui in narrativa, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo corrispondente a quello perduto e così quantificato: per Parte_1
€ 2.000, per € 2.000, per € 1.500, per € 3.500, per Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 2.500, per € 2.000, per € 1.000, per Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 1.000, per € 1.000 – o le somme come meglio viste in corso di
[...] Parte_9 causa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
In via subordinata, dichiarare tenuto e condannare il , in Controparte_1 persona del al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del Controparte_3 danno per il mancato riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, delle somme così quantificate: per € 2.000, per € 2.000, per € 1.500, per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
€ 3.500, per € 2.500, per € 2.000, per €
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
1.000, per € 1.000, per € 1.000 – o le somme come Parte_8 Parte_9 meglio viste in corso di causa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
• Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi ai sottoscritti avvocati antistatari”.
2 RGL n. 382/2025
Il , costituitosi in giudizio, ha sollevato eccezione di Controparte_1 prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 14.4.2020, in mancanza di atti interruttivi precedenti rispetto al ricorso introduttivo del presente giudizio;
inoltre ha chiesto il rigetto della domanda di per l'a.s. 2020/2021, di per l'a.s. 2019/2020 e di Parte_1 Parte_3
per l'a.s. 2021/2022, anni in cui i ricorrenti hanno prestato servizio soltanto in Parte_9 virtù di supplenze temporanee.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
3 RGL n. 382/2025
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di contratti di supplenza Parte_1 fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/20, 2021/2022 e 2022/2023, mentre nell'a.s. 2020/2021 ha ricevuto un unico incarico di supplenza temporanea durato però dal
1.10.2020 al 11.6.2021, sicchè non può negarsi il suo contributo alla realizzazione della didattica annua al pari di un docente supplente fino al 30.6; è stata destinataria di contratti di Parte_2 supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata destinataria di Parte_3 plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria nell'a.s. 2019/2020 che l'hanno però impegnata nella sostanza ed in via pressochè continuativa per l'intero anno scolastico e precisamente dal
7.10.2019 al 19.12.2019 per la sostituzione di una collega di ruolo assente presso l'I.C. Carlucci-
Vochieri di Alessandria e dal 7.1.2020 al 12.6.2020 per la sostituzione di altra collega di ruolo assente presso il medesimo istituto, sicchè non può negarsi il contributo dato alla realizzazione della didattica annua al pari di un docente supplente annuale o quantomeno fino al termine delle attività didattiche, mentre la stessa è stata destinataria di contratti fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; è stata destinataria di contratti di Parte_10 supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2016/2017, 2018/2019, 2022/2023 e
2023/2024, mentre è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022; è stata destinataria di contratti di supplenza annuale Parte_5 negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 e di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; è stata destinataria di Parte_6 contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023 e
2023/2024 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022; è stata Parte_11 destinataria di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022 e di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2022/2023; è stato Parte_8 destinatario di un contratto di supplenza annuale nell'a.,s. 2021/2022 e di un contratto di supplenza
4 RGL n. 382/2025
fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2023/2024; è stato destinatario di Parte_9 plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie nell'a.s. 2021/2022, che l'hanno tuttavia impegnato in via continuativa per la copertura del medesimo posto presso il medesimo istituto dal 22.11.2021 al 13.6.2022, sicchè non può negarsi il contributo alla realizzazione della didattica annua al pari di un docente fino al termine delle attività didattiche, mentre il medesimo è stato destinatario di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2023/2024. (v. contratti prodotti e stato matricolare MIM).
Il ha poi confermato, costituendosi in giudizio, che tutti i ricorrenti sono attualmente in CP_1 forze alle dipendenze del MIM.
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si ritiene tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riguardo alla CP_1 domanda proposta da con riguardo all'a.s. 2016/17, in quanto la diffida interruttiva Parte_4 in atti risulta ricevuta dal in data 28.2.2024; per le altre posizioni l'eccezione è infondata CP_1 alla luce delle diffide interruttive prodotte da parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
- € 2.000,00, Parte_1
- € 2.000,00, Parte_2
5 RGL n. 382/2025
- € 1.500,00, Parte_3
- € 3.000,00, Parte_4
- € 2.500,00, Parte_5
- € 2.000,00, Parte_6
- € 1.000,00, Parte_7
- € 1.000,00 e Parte_8
- € 1.000,00; Parte_9
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.100,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Enrico Brunoldi, Roberta
LE e LU NT.
Alessandria, il 13.11.2025.
Il Giudice
VI OR
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