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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9234/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Di Biase Fabrizio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
***
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992, allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. aveva concluso la sua perizia Per_1 nel seguente modo: “Dalla documentazione agli atti e dalla visita effettuata, la ricorrente
[...]
risultava affetta dalla seguenti infermità: 1) Cistite interstiziale 2) Incontinenza Parte_1 urinaria 3) Sindrome depressiva. pagina 1 di 3 La cistite interstiziale è una malattia infiammatoria cronica della vescica che genera dolore, pollachiuria e urgenza con incontinenza.
L'incontinenza urinaria è una condizione in cui la persona non riesce a controllare lo stimolo della minzione, con perdite involontarie di urine ed evidente disagio sociale.
La sindrome depressiva si caratterizza per una deflessione del tono dell'umore accompagnata da facile stancabilità, sofferenza psicologica, scarsa cura di sé, tendenza all'isolamento sociale, grande difficoltà nello svolgimento delle consuete attività lavorative, anedonia (ossia incapacità di provare piacere o appagamento anche in attività comunemente ritenute piacevoli).
La percentuale d'invalidità viene dedotta dalle tabelle di legge del Decreto Ministeriale 5 febbraio
1992 e con l'applicazione della formula riduzionistica per infermità plurime coesistenti mediante la formula IT = IP1+IPP2 – (IP1x IP2); con l'applicazione della formula salomonica per le infermità plurime concorrenti mediante la formula
IT = (ST+FP)/2.
Valutazione
Infermità n. 1
Codice 6203 con criterio analogico: 20%
Infermità n. 2
Codice 6203 con criterio analogico: 20%
Infermità n. 3
Codice 2209 con criterio diretto 41%
Procedendo con il calcolo salomonico per le infermità concorrenti 1 e 2 e successivamente con quello riduzionistico, si otteneva una percentuale pari al 63% che in ambito medico legale equivale al 65%.”.
Visionata la documentazione medica successiva e sottoposta nuovamente a visita la perizianda in data
8.04.2025, il medesimo CTU ha così esposto: “La ricorrente è affetta dalle Parte_1 seguenti infermità: 1) Cistite interstiziale e Incontinenza urinaria 2) Sindrome depressiva maggiore.
La ricorrente per le infermità da cui è affetta ha subito un aggravamento delle Parte_1 sue condizioni di salute, è da ritenere pertanto invalida con una riduzione della capacità lavorativa del 75%”.
Quanto alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario, il CTU ha precisato che “essendo collegato l'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente al referto della visita specialistica
Psichiatrica del 16/9/2024 il riconoscimento del beneficio concesso decorre dalla stessa data della suddetta consulenza specialistica: 16/9/2024”.
pagina 2 di 3 Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a settembre 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che la ricorrente è in possesso del Parte_1 requisito sanitario per godere dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dal 16 settembre 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'assegno Parte_1 mensile a favore di mutilati ed invalidi civili, con decorrenza dal 16.09.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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