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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26409 del registro per gli affari conteziosi civili dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via Lungotevere Flaminio n. 76 presso lo studio dell'avv. Pompeo Polito che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Stefano
Felicioli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
5204/2024, pubblicata in data 17 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha citato in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Roma la società per proporre appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 5204/2024 depositata dal Giudice di Pace di
Roma in data 17 maggio 2024.
La si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Alla prima udienza del 29 ottobre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la parte appellante non ha depositato le note a trattazione scritta e la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 30 gennaio 2025.
L'appellante, pur avendo ricevuto rituale comunicazione del rinvio e del decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, non ha depositato le note neanche per l'udienza cartolare del 30 gennaio 2025.
L'appello va quindi dichiarato improcedibile ai sensi del secondo comma dell'art. 348 c.p.c.
La parte appellata, che si è costituita in giudizio ed ha depositato le note di trattazione scritta sia per l'udienza cartolare del 29 ottobre 2024 che per l'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, ha diritto alla rifusione delle spese relative al giudizio di secondo grado. Dette spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della CP_1
dichiaratosi antistatario. Controparte_1
P.Q.M.
− Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società Parte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Roma n. 5204/2024 pubblicata il 17 maggio 2024:
− dichiara l'appello improcedibile;
− condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio di secondo grado liquidate in complessivi euro 852,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore della società appellata.
Roma, lì 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 26409 del registro per gli affari conteziosi civili dell'anno 2024, vertente tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via Lungotevere Flaminio n. 76 presso lo studio dell'avv. Pompeo Polito che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Stefano
Felicioli che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
5204/2024, pubblicata in data 17 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha citato in giudizio davanti al Tribunale Parte_1 di Roma la società per proporre appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 5204/2024 depositata dal Giudice di Pace di
Roma in data 17 maggio 2024.
La si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Alla prima udienza del 29 ottobre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la parte appellante non ha depositato le note a trattazione scritta e la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 30 gennaio 2025.
L'appellante, pur avendo ricevuto rituale comunicazione del rinvio e del decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, non ha depositato le note neanche per l'udienza cartolare del 30 gennaio 2025.
L'appello va quindi dichiarato improcedibile ai sensi del secondo comma dell'art. 348 c.p.c.
La parte appellata, che si è costituita in giudizio ed ha depositato le note di trattazione scritta sia per l'udienza cartolare del 29 ottobre 2024 che per l'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, ha diritto alla rifusione delle spese relative al giudizio di secondo grado. Dette spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della CP_1
dichiaratosi antistatario. Controparte_1
P.Q.M.
− Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società Parte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Roma n. 5204/2024 pubblicata il 17 maggio 2024:
− dichiara l'appello improcedibile;
− condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del giudizio di secondo grado liquidate in complessivi euro 852,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore della società appellata.
Roma, lì 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo