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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1676/2023, avente ad oggetto:
“azione di accertamento della qualità di erede”
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante, elet- Parte_1 P.IVA_1
tivamente domiciliata in Taranto alla Via Giuseppe Mazzini n. 10, presso lo studio dell'avv. De Bellis Davide (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._1
in virtù di procura generale allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
– RESISTENTE –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 16/1/2025, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazio- ne scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai di- fensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con ricorso proposto a norma dell'art. 281 undecies c.p.c. notificato il 19/12/2023, ha chiesto accertarsi e dichiararsi erede puro e sempli- Parte_1 CP_1 ce del coniuge, , per intervenuta accettazione tacita dell'eredità, ai sen- Persona_1
1 si degli artt. 476 e 485 c.c..
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che: a) con contratto di cessione sti- pulato in data 23/11/2021 aveva acquistato da un portafoglio di Controparte_2
crediti pecuniari e, nella specie, quello derivante dal mutuo fondiario che il convenuto aveva concluso nel 2004 con l'istituto cedente per l'erogazione di finanziamento di €
52.000, sottoscritto dal coniuge, quale terza datrice di ipoteca;
b) a garanzia del credito era stata infatti iscritta ipoteca sull'immobile sito in Scanzano Jonico Via Papa Giovanni
XXIII n. 2/B, censito nel N.C.E.U. Matera fg. 60 prt. 739 sub 35, in comproprietà tra i coniugi;
c) il mutuatario aveva omesso l'integrale rimborso del finanziamento, renden- dosi debitore al 28/11/2021 della somma di € 29.230,66, comprensiva degli interessi moratori;
d) a seguito del decesso della moglie, l' aveva continuato a risiedere CP_1 nell'immobile adibito a residenza familiare, senza redigere l'inventario. Essendo il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari tenuto all'inventario, in forza dell'art. 485 c.c., ed avendo lo stesso omesso di rinunciare o accettare l'eredità con be- neficio di inventario, lo stesso doveva considerarsi erede puro e semplice della moglie, per intervenuta accettazione tacita e titolare della quota dell'immobile ipotecato già di proprietà dalla de cuius, ragion per cui ha chiesto una pronuncia di accertamento della suddetta qualità di erede con il favore delle spese processuali.
, pur ritualmente citato, non si è costituito, sicché si è proceduto nella sua CP_1
contumacia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero, la disposizione dell'art. 485 c.c. ai sensi del quale il chiamato all'eredità in pos- sesso anche di un solo bene ereditario deve fare l'inventario nei tre mesi successivi all'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, pena l'accettazione tacita dell'eredità, dev'essere coordinata con l'art. 540 comma secondo c.c.. Infatti, la disposizione citata riserva al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa che in vita è stata adibita a residenza familiare, nonché il diritto d'uso su tutti i mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Sul punto, giova rimarcare che per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato i diritti di cui all'art. 540 comma secondo c.c. spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., dovendo il loro valore capitale essere de- tratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo
2 un meccanismo assimilabile al prelegato (cfr. Cass. Civ. Sez.II sent. 26/3/2019 n.8400,
Sez. Unite 27/2/2013 n.4847).
Logico corollario è che i diritti di uso e di abitazione, in quanto oggetto di un legato ex lege, non sono inglobati nell'asse ereditario e si aggiungono alla quota legittima spettan- te al coniuge che ne acquista la titolarità automaticamente al momento dell'apertura del- la successione, indipendentemente dalla accettazione all'eredità. In altri termini, la legit- timazione del coniuge superstite a conservare il godimento dell'abitazione e dei mobili condivisi in vita con il de cuius gli deriva direttamente dalla legge e non in forza non del suo titolo di chiamato all'eredità, sicché la disponibilità che egli abbia di tali beni non può configurare un possesso giuridicamente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 c.c., costituendo viceversa mero esercizio dei diritti reali di godimento di uso e di abitazione previsti dall'art. 540 comma secondo c.c. (cfr. Cass. Civ.Sez.VI ord.
27/1/2016 n.1588, 16/11/2015 n. 23406).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'attrice evidenzia, con riferimento all'immobile sito in Scanzano Jonico alla Via Papa Giovanni XXIII n. 2/B, la stabile destinazione dello stesso a sede di comune residenza dei coniugi, entrambi comproprie- tari nella misura di ½ ciascuno, nonché la permanenza dell' successivamente CP_1 all'apertura della successione verificatasi il 18/3/2020, nell'abitazione caduta in succes- sione (certificati di residenza del 15/2/2023 e del 9/11/2023), sicché la permanenza nel suddetto immobile, senza redigere l'inventario, non implica accettazione implicita dell'eredità. Inoltre, non risultano trascritte dichiarazioni di accettazione dell'eredità da parte del convenuto, né sono stati dedotti altri elementi che facciano presumere la vo- lontà dello stesso di accettare tacitamente l'eredità.
In virtù di tali elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, si esclude - contrariamente a quanto sostenuto dall'attore- che la mera permanenza dell' CP_1 nell'abitazione condivisa in vita con la defunta coniuge e in comproprietà con la stessa abbia comportato, perciò solo ed in assenza di altri elementi, accettazione tacita dell'eredità, atteso che la relazione del convenuto con l'immobile non va considerata quale espressione dello ius possidendi di bene ereditario giuridicamente rilevante ai sen- si e per gli effetti dell'art. 485 c.c. con relativo obbligo di inventario nei tre mesi dall'apertura della successione, ma quale diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 comma secondo c.c., in forza di un prelegato ex lege.
3 Non vi è statuizione sulle spese, stante la contumacia del convenuto, restando a carico dell'attrice quelle dalla stessa anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sulla domanda proposta dalla con ricorso no- Parte_1
tificato il 19/12/2023 ad , così provvede nella contumacia del convenuto: CP_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Matera, il 12/3/2025.
Il GIUDICE
Gaetano Catalani
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1676/2023, avente ad oggetto:
“azione di accertamento della qualità di erede”
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante, elet- Parte_1 P.IVA_1
tivamente domiciliata in Taranto alla Via Giuseppe Mazzini n. 10, presso lo studio dell'avv. De Bellis Davide (C.F. ) che la rappresenta e difende C.F._1
in virtù di procura generale allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
– RESISTENTE –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 16/1/2025, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazio- ne scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai di- fensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con ricorso proposto a norma dell'art. 281 undecies c.p.c. notificato il 19/12/2023, ha chiesto accertarsi e dichiararsi erede puro e sempli- Parte_1 CP_1 ce del coniuge, , per intervenuta accettazione tacita dell'eredità, ai sen- Persona_1
1 si degli artt. 476 e 485 c.c..
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che: a) con contratto di cessione sti- pulato in data 23/11/2021 aveva acquistato da un portafoglio di Controparte_2
crediti pecuniari e, nella specie, quello derivante dal mutuo fondiario che il convenuto aveva concluso nel 2004 con l'istituto cedente per l'erogazione di finanziamento di €
52.000, sottoscritto dal coniuge, quale terza datrice di ipoteca;
b) a garanzia del credito era stata infatti iscritta ipoteca sull'immobile sito in Scanzano Jonico Via Papa Giovanni
XXIII n. 2/B, censito nel N.C.E.U. Matera fg. 60 prt. 739 sub 35, in comproprietà tra i coniugi;
c) il mutuatario aveva omesso l'integrale rimborso del finanziamento, renden- dosi debitore al 28/11/2021 della somma di € 29.230,66, comprensiva degli interessi moratori;
d) a seguito del decesso della moglie, l' aveva continuato a risiedere CP_1 nell'immobile adibito a residenza familiare, senza redigere l'inventario. Essendo il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari tenuto all'inventario, in forza dell'art. 485 c.c., ed avendo lo stesso omesso di rinunciare o accettare l'eredità con be- neficio di inventario, lo stesso doveva considerarsi erede puro e semplice della moglie, per intervenuta accettazione tacita e titolare della quota dell'immobile ipotecato già di proprietà dalla de cuius, ragion per cui ha chiesto una pronuncia di accertamento della suddetta qualità di erede con il favore delle spese processuali.
, pur ritualmente citato, non si è costituito, sicché si è proceduto nella sua CP_1
contumacia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Invero, la disposizione dell'art. 485 c.c. ai sensi del quale il chiamato all'eredità in pos- sesso anche di un solo bene ereditario deve fare l'inventario nei tre mesi successivi all'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, pena l'accettazione tacita dell'eredità, dev'essere coordinata con l'art. 540 comma secondo c.c.. Infatti, la disposizione citata riserva al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa che in vita è stata adibita a residenza familiare, nonché il diritto d'uso su tutti i mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Sul punto, giova rimarcare che per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato i diritti di cui all'art. 540 comma secondo c.c. spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., dovendo il loro valore capitale essere de- tratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo
2 un meccanismo assimilabile al prelegato (cfr. Cass. Civ. Sez.II sent. 26/3/2019 n.8400,
Sez. Unite 27/2/2013 n.4847).
Logico corollario è che i diritti di uso e di abitazione, in quanto oggetto di un legato ex lege, non sono inglobati nell'asse ereditario e si aggiungono alla quota legittima spettan- te al coniuge che ne acquista la titolarità automaticamente al momento dell'apertura del- la successione, indipendentemente dalla accettazione all'eredità. In altri termini, la legit- timazione del coniuge superstite a conservare il godimento dell'abitazione e dei mobili condivisi in vita con il de cuius gli deriva direttamente dalla legge e non in forza non del suo titolo di chiamato all'eredità, sicché la disponibilità che egli abbia di tali beni non può configurare un possesso giuridicamente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 c.c., costituendo viceversa mero esercizio dei diritti reali di godimento di uso e di abitazione previsti dall'art. 540 comma secondo c.c. (cfr. Cass. Civ.Sez.VI ord.
27/1/2016 n.1588, 16/11/2015 n. 23406).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'attrice evidenzia, con riferimento all'immobile sito in Scanzano Jonico alla Via Papa Giovanni XXIII n. 2/B, la stabile destinazione dello stesso a sede di comune residenza dei coniugi, entrambi comproprie- tari nella misura di ½ ciascuno, nonché la permanenza dell' successivamente CP_1 all'apertura della successione verificatasi il 18/3/2020, nell'abitazione caduta in succes- sione (certificati di residenza del 15/2/2023 e del 9/11/2023), sicché la permanenza nel suddetto immobile, senza redigere l'inventario, non implica accettazione implicita dell'eredità. Inoltre, non risultano trascritte dichiarazioni di accettazione dell'eredità da parte del convenuto, né sono stati dedotti altri elementi che facciano presumere la vo- lontà dello stesso di accettare tacitamente l'eredità.
In virtù di tali elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, si esclude - contrariamente a quanto sostenuto dall'attore- che la mera permanenza dell' CP_1 nell'abitazione condivisa in vita con la defunta coniuge e in comproprietà con la stessa abbia comportato, perciò solo ed in assenza di altri elementi, accettazione tacita dell'eredità, atteso che la relazione del convenuto con l'immobile non va considerata quale espressione dello ius possidendi di bene ereditario giuridicamente rilevante ai sen- si e per gli effetti dell'art. 485 c.c. con relativo obbligo di inventario nei tre mesi dall'apertura della successione, ma quale diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 comma secondo c.c., in forza di un prelegato ex lege.
3 Non vi è statuizione sulle spese, stante la contumacia del convenuto, restando a carico dell'attrice quelle dalla stessa anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sulla domanda proposta dalla con ricorso no- Parte_1
tificato il 19/12/2023 ad , così provvede nella contumacia del convenuto: CP_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Matera, il 12/3/2025.
Il GIUDICE
Gaetano Catalani
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