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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 850/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.4.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DE PERI ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Varese, Via Vittorio Veneto n. 11, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GANDINI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n.1, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 17.4.2025);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 14.10.2025)
“1. Fermo l'affido condiviso del figlio nato a [...] il [...], e la sua Per_1
residenza anagrafica presso la madre, i tempi di frequentazione del padre con il minore sono determinati come di seguito:
- a fine settimana alternati dal venerdì ore 19.00 alla domenica alle ore 19.30, salvo concordare un diverso orario di rientro, anche dopocena, a fronte di specifica richiesta del padre con almeno una settimana di anticipo;
- durante la settimana, ogni mercoledì con pernottamento fino al giovedì mattina quando lo riaccompagna a scuola;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre anche nella giornata del giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
- Il padre si impegna ad andare a prendere e riportare presso l'abitazione materna nei Per_1
giorni di sua competenza e la mamma si rende disponibile ad andare a prendere dal Per_1
padre alle ore 19.30 della domenica sera nei fine settimana di competenza paterna;
- Festività natalizie dal 23 al 31 dicembre con un genitore, dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
- Ferie scolastiche pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
- Durante le vacanze estive trascorrerà con ogni genitore un periodo anche non Per_1
continuativo di almeno due settimane la cui cadenza sarà individuata tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
2. Il padre si impegna contribuire al mantenimento di con il versamento Per_1 dell'importo di euro 600,00 mensili, da corrispondersi in via indiretta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale;
assegno unico integralmente percepito dalla madre;
3. Il padre rinuncia alla ripetizione dei versamenti effettuati per il mantenimento di Per_1
in relazione ai mesi maggio-ottobre 2025 a fronte dell'impegno della madre di sostenere integralmente il pagamento della retta dell'asilo e della baby sitter dal corrente mese fino al mese di giugno 2026 compreso.
4. Spese di lite compensate”.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 ha chiesto che, in parziale modifica Parte_1
delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 1224/2023 pubblicata il 14.11.2023 e passata in giudicato il 15.12.2023, venisse modificato il regime di frequentazione con il figlio minore nato a [...] il [...], nonché rideterminato il Per_1
contributo di mantenimento a suo carico nella misura di euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, con ripartizione paritaria dell'AUU tra i genitori;
Ha dedotto che all'epoca del divorzio egli era distaccato a Tokio, in Giappone, dove già viveva stabilmente al momento della separazione;
dal 1° Aprile 2025 era rientrato in Italia presso la sede di Sesto Calende di con un reddito inferiore rispetto a quello percepito Parte_3
durante il distacco in Giappone;
anche la sua situazione personale era assai mutata poiché in data
29 agosto 2024 era divenuto padre di due bimbe gemelle, e nate a Tokio da una Per_2 Per_3
nuova relazione;
da ciò nasceva l'esigenza di rivedere l'intero assetto relativo ai tempi di frequentazione e al mantenimento del figlio minore;
Integrato il contraddittorio, si è costituita chiedendo in via principale il rigetto Parte_2
del ricorso, in via subordinata di rideterminare il contributo paterno al mantenimento del figlio minore nell'importo non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe a parziale modifica delle condizioni di divorzio. Il
Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e risultando conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 3 di 4 Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 1224/2023 pubblicata il
14.11.2023 e passata in giudicato il 15.12.2023:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.4.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DE PERI ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Varese, Via Vittorio Veneto n. 11, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. GANDINI PAOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n.1, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 17.4.2025);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 14.10.2025)
“1. Fermo l'affido condiviso del figlio nato a [...] il [...], e la sua Per_1
residenza anagrafica presso la madre, i tempi di frequentazione del padre con il minore sono determinati come di seguito:
- a fine settimana alternati dal venerdì ore 19.00 alla domenica alle ore 19.30, salvo concordare un diverso orario di rientro, anche dopocena, a fronte di specifica richiesta del padre con almeno una settimana di anticipo;
- durante la settimana, ogni mercoledì con pernottamento fino al giovedì mattina quando lo riaccompagna a scuola;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre anche nella giornata del giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 dopo cena;
- Il padre si impegna ad andare a prendere e riportare presso l'abitazione materna nei Per_1
giorni di sua competenza e la mamma si rende disponibile ad andare a prendere dal Per_1
padre alle ore 19.30 della domenica sera nei fine settimana di competenza paterna;
- Festività natalizie dal 23 al 31 dicembre con un genitore, dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni;
- Ferie scolastiche pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
- Durante le vacanze estive trascorrerà con ogni genitore un periodo anche non Per_1
continuativo di almeno due settimane la cui cadenza sarà individuata tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
2. Il padre si impegna contribuire al mantenimento di con il versamento Per_1 dell'importo di euro 600,00 mensili, da corrispondersi in via indiretta entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale;
assegno unico integralmente percepito dalla madre;
3. Il padre rinuncia alla ripetizione dei versamenti effettuati per il mantenimento di Per_1
in relazione ai mesi maggio-ottobre 2025 a fronte dell'impegno della madre di sostenere integralmente il pagamento della retta dell'asilo e della baby sitter dal corrente mese fino al mese di giugno 2026 compreso.
4. Spese di lite compensate”.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.2025 ha chiesto che, in parziale modifica Parte_1
delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 1224/2023 pubblicata il 14.11.2023 e passata in giudicato il 15.12.2023, venisse modificato il regime di frequentazione con il figlio minore nato a [...] il [...], nonché rideterminato il Per_1
contributo di mantenimento a suo carico nella misura di euro 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, con ripartizione paritaria dell'AUU tra i genitori;
Ha dedotto che all'epoca del divorzio egli era distaccato a Tokio, in Giappone, dove già viveva stabilmente al momento della separazione;
dal 1° Aprile 2025 era rientrato in Italia presso la sede di Sesto Calende di con un reddito inferiore rispetto a quello percepito Parte_3
durante il distacco in Giappone;
anche la sua situazione personale era assai mutata poiché in data
29 agosto 2024 era divenuto padre di due bimbe gemelle, e nate a Tokio da una Per_2 Per_3
nuova relazione;
da ciò nasceva l'esigenza di rivedere l'intero assetto relativo ai tempi di frequentazione e al mantenimento del figlio minore;
Integrato il contraddittorio, si è costituita chiedendo in via principale il rigetto Parte_2
del ricorso, in via subordinata di rideterminare il contributo paterno al mantenimento del figlio minore nell'importo non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14.10.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe a parziale modifica delle condizioni di divorzio. Il
Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e risultando conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 3 di 4 Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Varese n. 1224/2023 pubblicata il
14.11.2023 e passata in giudicato il 15.12.2023:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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