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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 02/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6292/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249050335338000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071.20249050335338.000, e la sottostante cartella di pagamento n. 071.20140086051974.000 relativa al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno
2010, e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'intimazione è nulla per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la CO e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 29.9.14 a mani del portiere, e che in seguito è stata inviata raccomandata.
L'indirizzo è il medesimo al quale è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata e, in ogni caso, non risulta che lo stesso sia stato modificato.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è la prescrizione.
La regolare notifica degli atti interruttivi, da ultimo quello del 29.9.14 esclude che si sia realizzata la prescrizione anche in considerazione della circostanza che i 10 anni sarebbero scaduti in costanza di pandemia da Covid 19.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 380,00 euro, oneri accessori come per legge
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6292/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249050335338000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071.20249050335338.000, e la sottostante cartella di pagamento n. 071.20140086051974.000 relativa al mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno
2010, e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'intimazione è nulla per omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la CO e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data 29.9.14 a mani del portiere, e che in seguito è stata inviata raccomandata.
L'indirizzo è il medesimo al quale è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata e, in ogni caso, non risulta che lo stesso sia stato modificato.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è la prescrizione.
La regolare notifica degli atti interruttivi, da ultimo quello del 29.9.14 esclude che si sia realizzata la prescrizione anche in considerazione della circostanza che i 10 anni sarebbero scaduti in costanza di pandemia da Covid 19.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 380,00 euro, oneri accessori come per legge