CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 372/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 Telefono_1 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 23706897 del 09/12/2024, dell'importo di € 8.098,80, emesso da Area S.r.l., concessionario della riscossione del Comune di Viareggio, relativo a presunti omessi versamenti ICI per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010, riferiti ad un immobile sito in Luogo_1, Indirizzo_1
_ Il ricorrente deduce (a) il difetto di motivazione del sollecito e violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per mancata allegazione dell'ingiunzione fiscale n. 3400/2014 e dei relativi avvisi di accertamento ICI 2006-2010, nonché per mancata riproduzione del loro contenuto essenziale;
(b) la nullità o inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento ICI 2006-2010, asseritamente effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso indirizzo non più di residenza e senza prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa;
(c) la nullità/irregolarità della notifica dell'ingiunzione fiscale n. 3400/2014, deducendo che l'atto sarebbe stato consegnato a persona
(suocera) non convivente e, anche in tal caso, in assenza di prova della raccomandata informativa;
(d) la intervenuta prescrizione quinquennale del credito ICI, ex art. 2948 n. 4 c.c., sia anteriormente all'ingiunzione, sia comunque successivamente all'ultima intimazione del 03/06/2019, stante il decorso di un lasso di tempo superiore a cinque anni, con dedotta irrilevanza, nel caso concreto, delle sospensioni e proroghe emergenziali connesse alla normativa Covid-19;
Conclude chiedendo, in via principale, l'annullamento del sollecito di pagamento e, in via conseguenziale, la declaratoria di insussistenza di qualsiasi debito ICI per gli anni 2006-2010, con vittoria di spese.
_ Area S.r.l. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare (a) la l'inammissibilità delle contestazioni inerenti la debenza dell'imposta e la prescrizione/decadenza, in quanto riferite all'ingiunzione fiscale n.
3400/2014 ed agli avvisi di accertamento presupposti, atti che, non essendo stati impugnati, sarebbero divenuti definitivi e non più contestabili nel merito;
(b) il difetto di contraddittorio necessario per mancata evocazione in giudizio del Comune di Viareggio, ente creditore, ai sensi del nuovo art. 14, comma 6-bis, D. lgs. 546/1992, posto che il ricorrente ha dedotto vizi di notifica degli atti prodromici emessi dal Comune;
(c) nel merito Area S.r.l. rileva (a) di essere mero concessionario della riscossione, privo di titolarità sostanziale del credito (c.d. adiectus solutionis causa), e quindi non responsabile di eventuali vizi degli atti presupposti;
(b) sostiene la legittimità del sollecito quale atto meramente sollecitatorio e comunque adeguatamente motivato mediante rinvio (“per relationem”) all'ingiunzione ed agli atti presupposti;
(c) afferma la validità delle notifiche dell'ingiunzione del 2014 e delle successive intimazioni del 2019, idonee ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale del credito ICI, con conseguente insussistenza della prescrizione stessa, anche tenendo conto delle sospensioni e proroghe Covid.
_ Il giudizio, originariamente instaurato dinanzi alla CGT di primo grado di Cuneo, è stato da questa dichiarato territorialmente incompetente, con individuazione della competenza della CGT di Lucca, avanti alla quale il ricorrente ha tempestivamente riassunto il processo.
_ Area S.r.l. ha depositato nuove controdeduzioni insistendo nelle eccezioni preliminari e, in subordine, chiedendo comunque il rigetto del ricorso ovvero, quantomeno, l'esclusione di ogni propria responsabilità in ordine alla pretesa creditoria del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte esaminati gli atti e aromentazioni delle parti, ritiene di dover esaminare, preliminarmente, l'eccezione di parte resistente circa la nullità/irregolarità della notifica dell'ingiunzione fiscale n. 3400/2014 ed a tal fine rileva che:
_(i) Violazione dell'art. 7 L. 890/1982, dell'art. 139 c.p.c. e dei principi in tema di conoscibilità effettiva dell'atto – Nullità della notifica - l'atto impugnato risulta notificato in data 20/12/2024 mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario (nella specie suocera, ma Area srl non ha provveduto all'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAD), obbligatoria nei casi di consegna a terzi.
Ai sensi dell'art. 7, comma 6, L. 890/1982, nonché dell'art. 139, comma 2, c.p.c., quando la consegna dell'atto avviene a persona diversa dal destinatario, il notificante è tenuto a dare avviso al destinatario mediante raccomandata informativa, contenente l'indicazione dell'avvenuta consegna e del soggetto ricevente.
Tale adempimento costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, volto a garantire la conoscibilità effettiva dell'atto.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che (a) la raccomandata informativa è parte integrante della notifica effettuata a persona diversa dal destinatario;
(b) la sua omissione comporta nullità della notifica, non potendosi ritenere raggiunto lo scopo dell'atto in assenza di prova della conoscenza legale da parte del destinatario;
(c) la nullità non è sanabile se il contribuente non ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.
La giurisprudenza tributaria ribadisce che, in mancanza della CAD, la notifica è giuridicamente inesistente o comunque nulla, con conseguente inefficacia dell'atto impositivo e mancata interruzione dei termini decadenziali.
In conclusione, la notifica è avvenuta a soggetto diverso dal destinatario;
non risulta prodotta né provata la spedizione della CAD;
non vi è prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente per cui il vizio non può ritenersi sanato.
Da tutto ciò ne consegue che la notifica deve essere dichiarata nulla, con conseguente inefficacia dell'atto impugnato e mancata interruzione dei termini decadenziali eventualmente rilevanti.
Motivazione, questa, che assorbe tutte le altre eccezioni sollevate da parte ricorrente.
(ii) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità della notifica dell'atto impugnato per mancato invio della raccomandata informativa;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali oltre oneri di legge e contributo unificato.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 372/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
Difensore_4 Telefono_1 - CF_Difensore_4
Difensore_5 Telefono_1 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23706897 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 23706897 del 09/12/2024, dell'importo di € 8.098,80, emesso da Area S.r.l., concessionario della riscossione del Comune di Viareggio, relativo a presunti omessi versamenti ICI per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010, riferiti ad un immobile sito in Luogo_1, Indirizzo_1
_ Il ricorrente deduce (a) il difetto di motivazione del sollecito e violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per mancata allegazione dell'ingiunzione fiscale n. 3400/2014 e dei relativi avvisi di accertamento ICI 2006-2010, nonché per mancata riproduzione del loro contenuto essenziale;
(b) la nullità o inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento ICI 2006-2010, asseritamente effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso indirizzo non più di residenza e senza prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa;
(c) la nullità/irregolarità della notifica dell'ingiunzione fiscale n. 3400/2014, deducendo che l'atto sarebbe stato consegnato a persona
(suocera) non convivente e, anche in tal caso, in assenza di prova della raccomandata informativa;
(d) la intervenuta prescrizione quinquennale del credito ICI, ex art. 2948 n. 4 c.c., sia anteriormente all'ingiunzione, sia comunque successivamente all'ultima intimazione del 03/06/2019, stante il decorso di un lasso di tempo superiore a cinque anni, con dedotta irrilevanza, nel caso concreto, delle sospensioni e proroghe emergenziali connesse alla normativa Covid-19;
Conclude chiedendo, in via principale, l'annullamento del sollecito di pagamento e, in via conseguenziale, la declaratoria di insussistenza di qualsiasi debito ICI per gli anni 2006-2010, con vittoria di spese.
_ Area S.r.l. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare (a) la l'inammissibilità delle contestazioni inerenti la debenza dell'imposta e la prescrizione/decadenza, in quanto riferite all'ingiunzione fiscale n.
3400/2014 ed agli avvisi di accertamento presupposti, atti che, non essendo stati impugnati, sarebbero divenuti definitivi e non più contestabili nel merito;
(b) il difetto di contraddittorio necessario per mancata evocazione in giudizio del Comune di Viareggio, ente creditore, ai sensi del nuovo art. 14, comma 6-bis, D. lgs. 546/1992, posto che il ricorrente ha dedotto vizi di notifica degli atti prodromici emessi dal Comune;
(c) nel merito Area S.r.l. rileva (a) di essere mero concessionario della riscossione, privo di titolarità sostanziale del credito (c.d. adiectus solutionis causa), e quindi non responsabile di eventuali vizi degli atti presupposti;
(b) sostiene la legittimità del sollecito quale atto meramente sollecitatorio e comunque adeguatamente motivato mediante rinvio (“per relationem”) all'ingiunzione ed agli atti presupposti;
(c) afferma la validità delle notifiche dell'ingiunzione del 2014 e delle successive intimazioni del 2019, idonee ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale del credito ICI, con conseguente insussistenza della prescrizione stessa, anche tenendo conto delle sospensioni e proroghe Covid.
_ Il giudizio, originariamente instaurato dinanzi alla CGT di primo grado di Cuneo, è stato da questa dichiarato territorialmente incompetente, con individuazione della competenza della CGT di Lucca, avanti alla quale il ricorrente ha tempestivamente riassunto il processo.
_ Area S.r.l. ha depositato nuove controdeduzioni insistendo nelle eccezioni preliminari e, in subordine, chiedendo comunque il rigetto del ricorso ovvero, quantomeno, l'esclusione di ogni propria responsabilità in ordine alla pretesa creditoria del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte esaminati gli atti e aromentazioni delle parti, ritiene di dover esaminare, preliminarmente, l'eccezione di parte resistente circa la nullità/irregolarità della notifica dell'ingiunzione fiscale n. 3400/2014 ed a tal fine rileva che:
_(i) Violazione dell'art. 7 L. 890/1982, dell'art. 139 c.p.c. e dei principi in tema di conoscibilità effettiva dell'atto – Nullità della notifica - l'atto impugnato risulta notificato in data 20/12/2024 mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario (nella specie suocera, ma Area srl non ha provveduto all'invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAD), obbligatoria nei casi di consegna a terzi.
Ai sensi dell'art. 7, comma 6, L. 890/1982, nonché dell'art. 139, comma 2, c.p.c., quando la consegna dell'atto avviene a persona diversa dal destinatario, il notificante è tenuto a dare avviso al destinatario mediante raccomandata informativa, contenente l'indicazione dell'avvenuta consegna e del soggetto ricevente.
Tale adempimento costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio, volto a garantire la conoscibilità effettiva dell'atto.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che (a) la raccomandata informativa è parte integrante della notifica effettuata a persona diversa dal destinatario;
(b) la sua omissione comporta nullità della notifica, non potendosi ritenere raggiunto lo scopo dell'atto in assenza di prova della conoscenza legale da parte del destinatario;
(c) la nullità non è sanabile se il contribuente non ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.
La giurisprudenza tributaria ribadisce che, in mancanza della CAD, la notifica è giuridicamente inesistente o comunque nulla, con conseguente inefficacia dell'atto impositivo e mancata interruzione dei termini decadenziali.
In conclusione, la notifica è avvenuta a soggetto diverso dal destinatario;
non risulta prodotta né provata la spedizione della CAD;
non vi è prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente per cui il vizio non può ritenersi sanato.
Da tutto ciò ne consegue che la notifica deve essere dichiarata nulla, con conseguente inefficacia dell'atto impugnato e mancata interruzione dei termini decadenziali eventualmente rilevanti.
Motivazione, questa, che assorbe tutte le altre eccezioni sollevate da parte ricorrente.
(ii) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità della notifica dell'atto impugnato per mancato invio della raccomandata informativa;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali oltre oneri di legge e contributo unificato.