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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16/2022
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenze presso Parte_1 Parte_2
lo studio dell'Avv. Elena Ricci Armani, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Alessio CP_1
Campolmi, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio
Rizzi, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale e
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI contumaci avverso sentenza n. 2698/2021 del Tribunale di Firenze CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione: - pregiudizialmente, dichiarare la contumacia degli appellati non costituiti: a Firenze, in Controparte_4
persona del suo Amministratore pro tempore e per essa del suo legale CP_5
rappresentante geom. e le Controparte_6 Controparte_7
; - respingere l'appello incidentale proposto dalla signora Controparte_3 CP_1
in quanto inammissibile e infondato;
- In tesi: in accoglimento del primo e/o del
[...]
secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze
n. 2698/2021, nella parte in cui “1 - accertata la divergenza (in aggravamento) tra lo stato di fatto della proprietà della sig.ra rispetto a quello rappresentato CP_1 dalle “tabelle NI” in uso al Condominio di via Bovio nr. 17 in Firenze, nella misura del 30,44%, visto l'art. 69, primo comma nr. 1 disp. att. c.c., condanna quest'ultimo all'adozione delle Nuove Tabelle Millesimali redatte dal CTU ing. al Persona_1
cap.
3.16 della consulenza depositata agli atti di causa il 9 gennaio 2021 (v. pag. 55 e ss)
e riportate integralmente in allegato “E” della stessa relazione, eccettuata quella “Oneri
Fiscali proprietà individuali asservite all'uso comune” di cui a pag. 52, 53 e 54 della relazione 09.01.2021”, respingere la domanda attrice, avente ad oggetto l'accertamento della non corrispondenza tra i millesimi di cui alla Tabella c.d. 'NI' attualmente in uso e la reale consistenza degli immobili del , e l'accertamento degli effettivi CP_4
e giusti millesimi in base ai quali avrebbero dovuto essere ripartite le spese condominiali,
e conseguentemente respingere la richiesta di modificare, integrare e rettificare le tabelle in essere con apposite tabelle giudiziarie. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo: - in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2698/2021, nella parte in cui ha condannato il “all'adozione delle Nuove Tabelle Millesimali CP_4
redatte dal CTU ing. al cap.
3.16 della consulenza depositata agli atti Persona_1 di causa il 9 gennaio 2021 (v. pag. 55 e ss.) e riportate integralmente in allegato “E” della stessa relazione” e, per l'effetto, disporre la redazione di nuove tabelle giudiziali nel rispetto degli artt. 1123, primo comma, 1124 e 1126 c.c. e dei criteri contenuti nella
Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 12480 del 26 marzo 1966, previa ammissione di nuova CTU e con il conferimento dell'incarico a un consulente tecnico diverso da quello incaricato dal Tribunale;
- in accoglimento del quarto motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2698/2021, nella parte in
2 cui “5 - accoglie la domanda attrice di invalidare la delibera condominiale del
13.07.2016 relativamente alla parte in cui ha approvato il bilancio preventivo del
2016/2017 con riguardo all'errato criterio di suddivisione e di imputazione delle spese di riscaldamento”, respingere la domanda attrice di impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 13 luglio 2016, che aveva approvato il preventivo ordinario, esercizio 2016/2017, nella parte in cui aveva previsto la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi, anziché in base ai consumi. Con la condanna della signora al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi CP_1 del giudizio ed al rimborso delle spese di CTU e di CT”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 18.01.2023, da intendersi qui integralmente richiamate, nonché nelle contestazioni a tutte le deduzioni e richieste anche in via istruttoria svolte da controparte nei propri scritti difensivi per tutti i motivi già spiegati in atti, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con termini di Legge per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche”, mentre nella predetta comparsa di costituzione era stato chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente nel merito la sentenza impugnata, salvo che, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in punto di rimborso delle spese di CT di parte Arch. CP_1 [...]
, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2698/2021, Per_2
condannare tutti i convenuti in primo grado in solido tra loro o, in ipotesi, il CP_4 convenuto in primo grado di , Firenze, in persona dell'amministratore Controparte_4
pro-tempore, al rimborso in favore della delle medesime spese, come da fattura CP_1
Arch. n. 1 p.f. del 02/02/2021 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di Per_2
Giustizia. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali 15 %.,
IVA e CAP come per legge. In via istruttoria, la si oppone alla richiesta ex CP_1
adverso formulata di nuova CTU, per tutti i motivi spiegati in atti da intendersi qui integralmente richiamati”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza 2698/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state parzialmente accolte le domande avanzate dalla sig.ra CP_1 volte all'impugnazione di alcune delibere assembleari del CP_4 Parte_3
[...] (di seguito: ed alla rettifica e/o modifica delle tabelle millesimali
[...] CP_4
relative al predetto condominio.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta sig.ra CP_1
indicando preliminarmente di essere proprietaria (dal 29.3.2012) di un immobile sito al piano terreno del fabbricato condominiale predetto (di cui facevano parte anche i sigg.ri
, e ed allegando Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2
quindi che:
• le tabelle millesimali vigenti nel condominio (c.d. tabelle “NI”, in quanto redatte dal geom. NI, che avevano sostituto le precedenti tabelle “Pasquini”), approvate il 30.11.2010, non erano conformi al valore degli immobili del
Condominio, con conseguente necessità di una loro riscrittura in via giudiziale ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.p.c.; ciò in quanto:
o vi era divergenza tra il valore delle unità immobiliari e quello indicato nelle tabelle, per effetto dei mutamenti successivi che avevano interessato le proprietà e (un vano del piano seminterrato della CP_1 Pt_2 CP_1
a seguito di una interclusione imposta dal Comune di Firenze per rilasciare la c.d. sanatoria giurisprudenziale con riguardo ad un problema di “errato accatastamento”, era stato ridotto di mq 35,06; sul lastrico solare di proprietà del era stato costruito un pergolato/gazebo con copertura Pt_2 che avrebbe avuto l'effetto di aumentare la superficie del lastrico;
o tali tabelle presentavano errori ed incompletezze, come evidenziati nelle relazioni di parte prodotte dalla stessa e dettagliatamente riportate CP_1 nel contesto dell'atto di citazione;
o si ponevano dubbi sulla legittimità delle modalità della loro adozione, con delibera del 10.11.2010;
• erano illegittime alcune delibere adottate nell'assemblea del 13.7.2016, concernenti l'approvazione del consuntivo straordinario ed ordinario relativo all'esercizio
2015-2016, in relazione al concreto riparto delle spese ivi contenuto, con indicazione dettagliata delle contestazioni mosse alle singole voci di spesa oggetto di censura.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato infine chiesto: “1. Accertare e dichiara la nullità delle tabelle millesimali NI del 2010 attualmente in vigore e delle delibere collegate e conseguenti;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la non corrispondenza tra i millesimi di cui alla tabella millesimale Geom. NI attualmente in uso e la reale consistenza degli immobili del in Firenze, Controparte_4
accertare gli effettivi e giusti millesimi in base ai quali devono essere ripartiti i millesimi
4 di proprietà e le spese condominiali, e per l'effetto modificare, integrare e rettificare le tabelle in essere con apposite tabelle giudiziarie secondo i calcoli di cui in narrativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3. annullare e/o dichiarare nulle le delibere impugnate;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Part 1.2) Tutti i convenuti (sigg.ri , e CP_2 CP_3 Pt_2 CP_4
si erano costituiti – con unico patrocinio – ed avevano contestato le allegazioni e le domande di controparte, in particolare esponendo che:
o non sussistevano i presupposti per la revisione delle tabelle ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.p.c., non essendo ravvisabile alcun errore nelle tabelle stesse e non essedo sopravvenuti fatti nuovi valorizzabili ai sensi di tale norma, non presentando tale valenza i fatti prospettati dall'attrice;
o la sig.ra non aveva la maggioranza necessaria per ottenere la revisione CP_1
delle tabelle;
o non era comunque stato alterato di oltre un quinto il valore proporzionale dell'immobile della CP_1
o gli errori tecnici non comportavano alcuna variazione del valore degli immobili;
o le delibere impugnata non erano illegittime e, comunque, l'impugnazione era tardiva.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto “...il rigetto di tutte le domande proposte dalla signora per assoluta infondatezza delle medesime, con la CP_1
conseguente integrale conferma sia delle tabelle millesimali redatte dal geom. CP_8
e approvate da tutti i condomini all'assemblea del 10 novembre 2010 e
[...]
successivamente approvate anche dalle condomine assenti, signore e CP_9 [...]
, sia delle delibere assunte nel corso dell'assemblea del 13 luglio 2016, con CP_10 la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio”.
1.3) Effettuata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (articolata in due relazioni), il Tribunale aveva infine ritenuto che:
− le valutazioni compiute dal CTU erano condivisibili e non erano ravvisabili profili di illegittimità nello svolgimento delle operazioni di consulenza;
− in base alle valutazioni predette, risultava che “...gli errori ravvisabili nelle Tabelle
NI NON sono derivati dall'applicazione di criteri estimativi diversi da quelli presi in considerazione dal C.T.U. bensì proprio dall'omessa considerazione di criteri che avrebbero dovuto essere adottati con rifermento ad alcune oggettive circostanze, tale per cui gli errori (intesi come omissioni) si sono rivelati
5 significativi e hanno comportato una consistente divergenza tra il valore reale della singola unità abitativa attorea e quello millesimale”; in particolare:
o “nel calcolo dei Volumi Virtuali, non hanno tenuto in conto i coefficienti di luminosità, servitù e funzionalità globale;
il piano interrato attoreo, i cui vani sono destinati ad essere ripostigli, è stato considerato come se avesse destinazione abitativa, pur non avendone i requisiti, per cui è stato applicato un coefficiente di destinazione maggiore;
hanno applicato un coefficiente di orientamento maggiore al piano seminterrato;
tali scelte, a fronte di una variazione abbastanza contenuta del “volume reale” del
9,88%, hanno generato un considerevole incremento del “volume virtuale” del 70,16% (da mc. 494,46 delle previgenti tabelle, a mc. 841,36 delle vigenti)”;
o “le tabelle “NI” prevedono una sola tabella per scale, androne scale e ascensore generando una notevole differenza, penalizzante l'u.i. del piano terra/interrato, fra la ripartizione degli oneri di gestione vigenti e quella reale;
inoltre è assente la tabella relativa alla regolamentazione delle coperture (copertura a padiglione, lastrico solare del piano attico, lastrico solare del piano primo) e ciò penalizza ulteriormente l'u.i. del piano terra/interrato, dal momento che per ripartire gli oneri di gestione delle coperture e lastrici solari, attualmente, si deve applicare l'unica Tab.
A.; è anche assente una tabella relativa alla gestione dell'impianto fognario e anche questo elemento penalizza il piano terra/interrato”;
− “La divergenza tra lo stato di fatto e quello rappresentato dalle Tabelle NI è stata valutata dal C.T.U. in relazione alla proprietà attorea nella misura (in aggravamento) del 30,44% (passando da 323,38 millesimi delle Tabelle Pasquini
o 349,91 millesimi delle previgenti corrette dallo stesso C.T.U. a 456,42 millesimi portati dalle Tabelle NI)”;
− “Con riguardo invece alla questione dei mutamenti intervenuti dopo il novembre del 2010 che avrebbero alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare, anche di un solo condomino, gli accertamenti effettuati dal C.T.U. non hanno riscontrato gli assunti attorei, in quanto le due situazioni evidenziate non incidono in alcun modo sui valori proporzionali degli immobili, non costituendo superfici utili o volumi reali/virtuali tale da essere introdotti in tabelle millesimali e ciò sia con riguardo al problema della interclusione di un vano del piano terra e del seminterrato perché asservito a centrale termica condominiale,
6 sia con riferimento al pergolato / gazebo installato sulla terrazza del piano terzo del sig. ”; Parte_2
− le contestazioni mosse dall'attrice nei confronti delle delibere impugnate erano infondate, tranne che con riferimento alle censure mosse alla delibera del
13.07.2016, con riferimento all'approvazione del bilancio preventivo del
2016/2017 con riguardo all'errato criterio di suddivisione e di imputazione delle spese di riscaldamento.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1 -accertata la divergenza (in aggravamento) tra lo stato di fatto della proprietà della sig.ra rispetto a quello rappresentato dalle “Tabelle NI” in uso CP_1 al Condominio di Via Bovio nr. 17 in Firenze, nella misura del 30,44%, visto l'art. 69 primo comma nr. 1 disp. att. c.c., condanna quest'ultimo all'adozione delle Nuove Tabelle
Millesimali redatte dal CTU Ing. al cap.
3.16 della consulenza Persona_1
depositata agli atti di causa il 9 gennaio 2021 (v. pag. 55 e ss) e riportate integralmente in allegato “E” della stessa relazione, eccettuata quella denominata “Oneri Fiscali proprietà individuali asservite all'uso comune” di cui a pag. 52, 53 e 54 della relazione del 09.01.2021; 2 – rigetta la domanda di revisione delle Tabelle Millesimali NI con riguardo alla domanda formulata ai sensi dell'art. 69 primo comma nr. 2 disp. att. c.c.; 3
- rigetta la domanda attrice di dichiarare nulle le delibere assembleari del 10.11.2010, del 13.3.2012 e del 30.1.2013; 4 - rigetta la domanda attrice di invalidare la delibera del
13.07.2016 nella parte in cui ha approvato il consuntivo straordinario dell'esercizio
2015/2016 e il consuntivo ordinario 2015/2016; 5 - accoglie la domanda attrice di invalidare la delibera condominiale del 13.07.2016 relativamente alla parte in cui ha approvato il bilancio preventivo del 2016/2017 con riguardo all'errato criterio di suddivisione e di imputazione delle spese di riscaldamento;
6 - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla parte della delibera del 13.07.2016 con la quale l'amministratore si “autoassegnò il servizio di lettura dei contabilizzatori”. CP_11
7 - dichiara inammissibile l'istanza del C.T.U. depositata il 5.3.2021; 8 - Liquida le spese processuali di parte attrice nella misura di euro 10.343,00 oltre le spese esenti, il rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
stante il rigetto di nr. 3 domande attrici e l'accoglimento di nr. 2, le spese processuali vengono compensate per 3/5 per cui i restanti 2/5 sono posti a carico solidale delle parti convenute.
9 - Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste a carico del in ragione del fatto che è stata CP_4 riscontrata l'esistenza dei presupposti legali per la revisione delle Tabelle millesimali”.
7 Part 2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello la sig.ra d il sig. Pt_2
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “PRIMO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LE TABELLE CALDANI AFFETTE DA
ERRORI IN DIFETTO DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'ATTRICE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT 2697 C.C. E 69, PRIMO COMMA N. 1, DISP ATT
C.C.”, esponendo che:
o l'attrice in prime cure non era titolare della maggioranza ex art. 1136 c.c. per ottenere la rettifica o la modifica delle tabelle millesimali e, nonostante tale eccezione fosse già stata sollevata in prime cure, il Tribunale di Firenze non si era pronunciato sul punto;
o erano stati presi in considerazione errori che, tuttavia, non erano stati oggetto di previa allegazione da parte della rilevando come la CP_1
nozione di errore recepita nella sentenza impugnata fosse in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità;
2°. “SECONDO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI ADERENDO ALLE CONCLUSIONI DELLA PRIMA
C.T.U., HA RITENUTO SUSSISTENTE UNA DIVERGENZA TRA STATO DI
FATTO E QUELLO RAPPRESENTATO DALLE TABELLE CALDANI CON
AGGRAVAMENTO PER LA PROPRIETÀ ATTRICE DEL 30,44%. VIOLAZIONE
DEGLI ARTT 68 E 69, PRIMO COMMA N 1 DISP ATT C.C.”, evidenziando l'irrilevanza delle divergenze tra le due tabelle millesimali succedutesi nel corso del tempo (tabelle “NI” e tabelle “Pasquini”), dal momento che il raffronto avrebbe dovuto essere compiuto tra le tabelle “NI” ed i criteri oggettivi di riferimento;
la CTU, inoltre, era affetta da gravi vizi nell'individuazione degli errori ascritti alle tabelle “NI” al fine dell'individuazione del valore della proprietà CP_1
3°. “TERZO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI HA CONDANNATO IL AD ADOTTARE CP_4
LE TABELLE GIUDIZIALI REDATTE DAL CTU NELLA SECONDA
RELAZIONE NONOSTANTE LA PRESENZA DI PLURIMI ERRORI NELLE
STESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT 68, PRIMO COMMA DISP ATT C.C. 1123,
PRIMO COMMA 1124 E 1126 C.C.”, in quanto, a prescindere dai contrasti con il
CTU e dalle violazioni procedurali commesse da quest'ultimo (con tre – disattese
– richieste di sostituzione dello stesso), la seconda relazione di consulenza era
8 gravata da molteplici errori, dettagliatamente indicati nel gravame, con la conclusione per cui “le rettifiche e le variazioni apportate dal CTU nella predisposizione delle tabelle giudiziali, rispetto alle tabelle vigenti, non hanno riguardato le misurazioni, risultate pressoché identiche a quelle delle tabelle
NI, quanto l'applicazione dei coefficienti di abbattimento (talvolta addirittura incrementativi), che il CTU ha eseguito in maniera del tutto arbitraria, sulla base di considerazioni soggettive ed immotivate, in contrasto sia con le prescrizioni della Circolare Ministeriale che, come abbiamo detto, resta un riferimento indiscusso in materia sia con gli orientamenti giurisprudenziali in materia”;
4°. “QUARTO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA
PARTE IN CUI HA PARZIALMENTE ACCOLTO LA DOMANDA DI
IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE DEL 13 LUGLIO 2016
CON CUI ERA STATO APPROVATO IL PREVENTIVO ORDINARIO 2016/2017”, rilevando come non fosse dimostrato il presupposto (ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi, invece che in base ai consumi) in forza del quale il giudice di prime cure aveva ritenuto illegittimo il riparto di tali spese.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra questa ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., chiedendone comunque la reiezione nel merito, per l'infondatezza delle doglianze mosse.
La ha poi avanzato appello incidentale, sulla scorta del seguente unico CP_1
motivo:
− “OMESSA PRONUNCIA in punto di domanda di condanna alle spese di CT parte , rilevando come il giudice di prime cure avesse omesso di CP_1 pronunciarsi sul punto nonostante l'espressa richiesta in tal senso della stessa
CP_1
La predetta appellata ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe.
2.3) Con provvedimento dell'8.2.2023 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri e , oltre che del CP_2 CP_3 CP_4
i quali poi, nonostante l'espletamento di tale incombente, non si sono costituiti, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
9 In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non possa in alcun modo assurgere al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette,
10 la cui valutazione deve essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
4) Ciò premesso, e passando all'analisi del merito, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
4.1) Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha sollevato una variegata serie di contestazioni alla sentenza impugnata.
4.1.1) In primo luogo è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla sig.ra derivante dall'assenza – in capo alla stessa – dei requisiti richiesti dall'art. CP_1
1136, 2° comma, c.c., in quanto richiamati dall'art. 69, 2° comma, disp. att. c.c.
L'appellante ha argomentato che “...l'attrice, titolare 456,40 millesimi, non dispone della maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza dei condomini e almeno la metà del valore dell'edificio), che costituisce il primo presupposto per poter richiedere la rettifica o la modifica delle tabelle redatte dal geom. CP_8
approvate nel novembre del 2010 (tale circostanza è pacifica e non è stata
[...] contestata). Al riguardo, è sufficiente evidenziare che l'art. 69 disp. att. c.c., nella sua versione anteriore alla riforma del 2012, consentiva al singolo condomino di richiedere la revisione o la modifica delle tabelle millesimali, in presenza di determinati presupposti
(errore o mutate condizioni dell'edificio che avessero notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano), mentre, a seguito della riforma, tale disposizione consente la rettifica o la modifica dei valori espressi nella tabella millesimale, in presenza di errori o di mutate condizioni dell'edificio, nell'interesse di un solo condomino purché “ con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, c.c. Dunque, l'attrice non può da sola pretendere la modifica delle vigenti Tabelle c.d. 'NI', oltretutto approvate all'unanimità, né tanto meno la loro sostituzione”.
La stessa appellante ha poi lamentato che, nonostante avesse sollevato tale eccezione anche in prime cure, sulla stessa il Tribunale di Firenze non si è poi pronunciato.
L'assunto è stato contestato dall'appellata, adducendosi che la maggioranza di cui all'art. 1136, 2° comma, c.c. risulta chiesta dall'art. 69, 2° comma, disp. att. c.p.c. solo per l'ipotesi di rettifica o modifica delle tabelle in sede di assemblea condominiale, ma non nel caso in cui tali domande siano svolte in sede giudiziale, laddove ogni singolo condomino potrebbe agire per ottenere l'accoglimento delle stesse.
4.1.1.1) Il motivo è fondato in astratto ma infondato in concreto.
11 A) Quanto al primo profilo, risulta in effetti come l'eccezione in questione sia stata sollevata anche in prime cure, senza tuttavia che vi sia poi stata pronuncia in proposito.
Il Tribunale è dunque incorso in omissione di pronuncia, con conseguente nullità della sentenza sul punto e necessità di statuire al riguardo nella presente sede.
B) Quanto al merito dell'eccezione, si osserva come la stessa non possa in concreto trovare accoglimento.
L'art. 69 disp. att. c.c. prevede (nella formulazione assunta dopo la modifica legislativa del 2012) che “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali”.
Il tenore letterale della norma induce a concludere come il riferimento all'art. 1136, 2° comma, c.c. non possa che essere inteso alle rettifiche o modifiche delle tabelle millesimali adottate in sede assembleare.
In tal senso deve infatti rilevarsi come l'inciso contenuto nell'art. 69 disp. att. c.c.
(“...possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice...”) si riferisca necessariamente alle ipotesi di modifica assembleare delle tabelle millesimali, dal momento che il riferimento al concetto di “maggioranza” mal si attaglia ad integrare la nozione processuale di legittimazione attiva e trova invece il proprio naturale ambito di riferimento in relazione all'istituto assembleare.
Del resto, a diversamente opinare, non risulterebbe chiaro per quale motivo sarebbe richiesta la medesima “maggioranza” per addivenire sia ad una modifica
12 assembleare delle tabelle millesimali, sia ad una modifica giudiziale delle stesse (rendendo oltremodo arduo ipotizzare che tale maggioranza ritenga di agire in sede giudiziale potendo invece risolvere la questione in sede assembleare) lasciando invece prive di tutela le situazioni in cui un singolo condomino (di per sé inidoneo ad integrare le maggioranze richieste dall'art. 1136, 2° comma, c.c.) si trovi a subire nocumento per la predisposizione di tabelle millesimali gravatorie nei confronti della sua proprietà (finendo così per privare della possibilità di una reazione giudiziale anche soggetti colpiti da condotte volutamente lesive, sotto il profilo in oggetto, degli altri condomini).
4.1.2) L'appellante ha poi esposto, nel motivo di gravame in oggetto, come la sig.ra non avesse provato e, a monte, allegato l'esistenza – nelle tabelle CP_1
millesimali in questione – di errori rilevanti ai sensi dell'art. 69 c.p.c.
In particolare, è stato esposto che:
− il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che:
o “...in generale, “il condomino che chiede la revisione delle Tabelle non ha l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di detta divergenza ” (cfr. pag. 7 della sentenza), ha ritenuto che quanto rappresentato dall'attrice nella narrativa dell'atto di citazione (che in parte qua ha richiamato le risultanze della consulenza dell'arch.
[...]
, v. doc. nr. 17 e 17 bis attorei) era sufficiente per consentire che Per_2 venisse avviato l'accertamento della situazione concreta a mezzo C.T.U., dato che spetta al giudice di norma proprio a mezzo di c.t.u. verificare in concreto i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi incidenti sul valore effettivo delle unità immobiliari e quindi adeguarvi le tabelle eliminando gli errori eventualmente riscontrati”;
o l'errore rilevante ai fini della revisione delle tabelle millesimali “...è costituito dalla obiettiva divergenza tra valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle Tabelle ”, ed altresì che tale divergenza “ non si ravvisa nei mutamenti successivi dei criteri di stima degli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità (estensione, altezza, ubicazione, esposizione etc.) etc.)” (pag.
8 della sentenza)”;
− l'impostazione del Tribunale era in contrasto sia con l'onere di allegazione gravante sulla parte, sia con la nozione di errore delineata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto:
13 o “...è indubbio che anche in materia di revisione delle tabelle millesimali,
l'attrice abbia un preciso onere di allegare la presenza di una situazione di oggettiva divergenza tra valore effettivo della sua unità immobiliare e valore accertato in tabella, essendo, tutt'al più, esonerata dalla prova di quanto incida la lamentata divergenza a livello di valori millesimali”;
o “...il Tribunale ha del tutto omesso di considerare quello che ormai è unanimemente definito in giurisprudenza l'unico errore che giustifica la revisione delle tabelle millesimali. Si è infatti precisato che “ la redazione di ogni tabella millesimale suppone il riferimento a dati oggettivi, quale la superficie o il volume della singola unità immobiliare ma anche l'applicazione di coefficienti riduttori collegati a caratteristiche di destinazione, di piano, di orientamento, di prospetto, di luminosità o di funzionalità dell'alloggio. L'errore che porta alla invalidità della delibera maggioritaria di approvazione della tabella è quello che incide sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari . Viceversa, la divergenza tra i valori delle unità immobiliari di un edificio condominiale stimati in sede giudiziale e la tabella millesimale approvata dall'assemblea, derivata unicamente dall'applicazione di determinati coefficienti riduttori riferiti alla superficie reale delle singole porzioni, non determina né la nullità della deliberazione assembleare, né della predetta tabella (Cass., Sez. VI, Ord., 9 febbraio
2021, n. 3041).”;
o la sig.ra nel contesto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio CP_1 di primo grado “...non ha dedotto né tanto meno dimostrato la presenza di un solo errore negli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, secondo l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata”;
o dunque, in definitiva, “...la domanda di revisione delle tabelle millesimali avrebbe dovuto essere respinta senza neppure ammettere la CTU, per la semplice ragione che nessuno degli elementi dedotti dall'attrice in primo grado avrebbe potuto essere qualificato come errore, quale effettiva divergenza tra valori delle singole unità immobiliari e valori accertati in tabella, avendo l'attrice lamentato esclusivamente : a) la mancata applicazione di alcuni coefficienti di riduzione, come quello di servitù; b)
l'applicazione di alcuni coefficienti in man iera non condivisa;
c) la mancata predisposizione di alcune tabelle di uso (come quella distinta di
14 scale, ascensore e androne, o quella dell'impianto di smaltimento o ancora quella del lastrico solare). In buona sostanza, la domanda di revisione delle tabelle nasconde l'intenzione dell'attrice di sostituire ai criteri di stima del valore delle singole unità immobiliari, applicati dall'estensore delle tabelle NI vigenti e condivisi da tutti i condomini in sede di approvazione avvenuta nel novembre del 2010, ma che evidentemente la stessa non condivide (oltretutto e come vedremo meglio in seguito, si tratta dei criteri contenuti nella Circolare Ministeriale n. 12480/1966), altri criteri ritenuti migliori, il che è esattamente quello che ormai tutta la giurisprudenza e lo stesso Tribunale di Firenze (cfr. pag. 11 della sentenza) ritengono non possa costituire un errore ai fini dell'applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c.”.
4.1.2.1) La contestazione è fondata.
A) Preliminarmente va ricordato come la domanda attorea sia stata accolta in prime cure esclusivamente con riferimento alla postulata sussistenza di errori, nel contesto delle tabelle contestate, tali da condurre alla rettifica delle stesse.
La domanda della sig.ra è stata invece respinta con riferimento alla CP_1
richiesta di modifica di tali tabelle, fondata sulla dedotta insorgenza di fatti nuovi rispetto a quelli esistenti al momento della loro approvazione.
Non essendo stato proposto appello incidentale nei confronti di tale reiezione,
l'oggetto del contendere nella presente sede risulta dunque perimetrato esclusivamente alla questione concernente l'esistenza di errori nelle tabelle menzionate.
B) In questa prospettiva va rilevato come il Tribunale di Firenze abbia ritenuto che
“In passato, la giurisprudenza riteneva che l'errore, a parte quello di calcolo, per rilevare al fine di ottenere la revisione delle Tabelle, doveva essere “essenziale” e riguardare o gli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità immobiliari (quali l'estensione, l'altezza, l'ubicazione, l'esposizione ect) o la valutazione di tali elementi (ma mediante criteri più o meno soggettivi). Secondo un altro e più recente orientamento (cfr.
Cass. 21.7.1988 nr 4734) l'errore di cui si tratta non è quello “essenziale di cui agli artt.
1428 e ss c.c.” bensì quello che pone in luce un'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle Tabelle, divergenza che non si ravvisa nei mutamenti successivi dei criteri di stima degli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità (estensione, altezza, ubicazione, esposizione ect..). Dunque, l'errore che legittima la revisione – RETTIFICA - delle Tabelle Millesimali è costituito SOLO dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello previsto nelle Tabelle”, ritenendo quindi di
15 ravvisare la prospettazione di un siffatto errore nel contesto delle allegazioni dell'attrice
(sì da consentire il ricorso all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), essendo ivi lamentato che le tabelle “...contengono errori materiali e non tengono conto di alcune modifiche che sono intervenute successivamente alla loro adozione, per cui residuerebbe una <divergenza tra la consistenza dei singoli immobili e i millesimi attribuiti a ciascuno di essi> oltre ad <un'alterazione per più di 1 5 del valore proporzionale dell'unità immobiliare e quindi dei valori millesimali corrispondenti>; elementi sufficienti per procedere alla revisione delle Tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69, 1° co. nr. 1 e 1° co. nr. 2 disp. att. c.c.. In particolare la sig.ra rileva: 1) che gli errori e le omissioni CP_1
(indicati analiticamente in atto di citazione) sono riscontrabili sia nella Tabella “A”
(Generale), che nella “B” (Scale e Ascensore) che nella “C” (Impianto di riscaldamento)
e sono tali da comportare “un obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto...”.
C) Le allegazioni poste dalla a fondamento della dedotta ravvisabilità di CP_1
errori, nelle tabelle in questione, idonei a condurre alla rettifica delle stesse, risultano quelle per cui le tabelle millesimali non avevano:
a) tenuto conto del fatto che alcune parti delle coperture del fabbricato erano “in falda” ed altre in “lastrico solare”, con conseguente necessità di utilizzare differenti metodologie di ripartizione delle spese di manutenzione, mentre nelle tabelle in questione non era contenuta alcuna specificazione sul punto;
b) distinto “per analoghe ragioni” la terrazza di proprietà avente funzione di Pt_2
lastrico solare;
c) tenuto in considerazione la presenza di un gazebo, che modificava il lastrico solare;
d) valorizzato l'assenza di illuminazione diretta in buona parte della proprietà
sita al piano seminterrato;
CP_1
e) preso in considerazione la servitù di raccolta delle acque reflue gravante sul giardino della CP_1
f) scorporato le dimensioni del giardino della dalla superficie dell'unità CP_1
immobiliare;
g) indicato una tabella di ripartizione delle spese relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria della raccolta e allontanamento delle acque reflue;
h) distinto il regime delle tre scale dell'edificio, aventi funzioni diverse;
i) eliminato il criterio di riparto delle spese di riscaldamento in base alla superficie, mantenendo lo stesso e non tenendo in considerazione i lavori di adeguamento dell'impianto da parte della CP_1
16 D) A fronte di tali doglianze, i convenuti in prime cure (e l'odierna appellante nella presente sede) hanno indicato che:
− la ripartizione delle spese concernenti il lastrico solare prescindeva dalla presenza di strutture (gazebo o altro), dovendo operarsi secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., mentre le spese relative alla falda dovevano sussumersi nell'alveo dell'art. 1123 c.c., senza alcuna necessità di specificazione da parte delle tabelle millesimali;
− “non è conforme al vero che il geom. NI non abbia tenuto conto della scarsa illuminazione del piano seminterrato di proprietà avendola CP_1
invece considerata attraverso il c.d. "coefficiente di prospetto", riferito ai particolari maggiori o minori benefici che derivano ad un ambiente per effetto della maggiore o minore piacevolezza della veduta o in relazione ad altri fattori dipendenti dagli spazi esterni su cui si aprono le pareti finestrate ", rapportando tutto il seminterrato al coefficiente minimo dello 0,75%, dunque anche questa circostanza non può essere definita un errore”;
− “il giardino di proprietà è stato del tutto correttamente compreso nel CP_1
calcolo dei millesimi del piano terreno, con l'applicazione del coefficiente di destinazione dello 0,10 (il più basso), mentre la servitù gravante sul giardino, in dipendenza della rete di raccolta delle acque reflue, è stata correttamente esclusa da tale computo, al pari di tutte le altre servitù esistenti a favore del
, gravanti sulle altre proprietà, ciò che rientra nella scelta CP_4 discrezionale del tecnico estensore delle tabelle”;
− “la scelta di non realizzare una specifica tabella per le spese di manutenzione degli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle fosse biologiche e dei pozzetti non costituisce un errore del tecnico che ha redatto le tabelle, rientrando invece nella discrezionalità tecnica del medesimo, scelta peraltro del tutto condivisibile in presenza di un condominio di piccole dimensioni, così come è perfettamente condivisibile la scelta di applicare per questo tipo di spesa la tabella A generale, comprensiva del seminterrato, tenuto conto che la proprietà rappresentata da un'unica unità immobiliare che si sviluppa CP_1 ai piani interrato e terreno, usufruisce delle fosse biologiche condominiali”;-
− “parimenti, la scelta adottata nelle tabelle NI di predisporre un'unica tabella relativa alle spese per la manutenzione e la pulizia dell'atrio, del vano scale e dell'ascensore è del tutto logica e razionale, mentre la realizzazione di altre due distinte tabelle, relative alle scale di accesso alla centrale termica e
17 alla sala macchine ascensore, costituirebbe un'inutile complicazione, trattandosi di scale aventi funzione esclusivamente condominiale”;
− “nello stesso senso, sarebbe del tutto illogico distinguere i millesimi relativi alle scale e quelli relativi all'androne di ingresso, posto che entrambi vengono utilizzati da tutti i condomini in proporzione sia dei rispettivi volumi che delle altezze, cosa di cui la tabella NI ha correttamente tenuto conto, secondo un criterio tecnico sicuramente congruo e non sindacabile in questa sede in quanto privo di errori, mentre non è conforme al vero che il seminterrato non usufruisca delle scale di ingresso e dell'atrio condominiale, potendovisi accedere anche dall'atrio, attraverso l'ascensore”.
Nella prospettazione dei convenuti e, oggi, dell'appellante, non sarebbe dunque dato ravvisare la prospettazione di “errori” nel contesto delle allegazioni della CP_1
essendo prese in considerazione circostanze: a) avulse dal profilo correlato al computo dei millesimi;
b) concernenti situazioni già considerate;
c) scelte discrezionali del tecnico incaricato.
D1) A fronte di tali argomentazioni, la risulta aver replicato (nella prima CP_1
memoria dimessa ex art. 183 VI° comma, c.p.c.) che:
− “il Dr ha infatti realizzato un gazebo, con struttura metallica, fissato al Pt_2
cornicione del tetto del villino, con copertura fissa che dà continuità al tetto del villino comportando un aumento della superficie utile di godimento;
anche per il fatto che non vi è soluzione di continuità con la facciata del villino”, precisando che “Il gazebo NI è stato installato il 31.3.2011; non è mai stato rimosso e non è rimuovibile (se non intervenendo sulla muratura del cornicione gronda del tetto condominiale); è un ampliamento dell'appartamento di proprietà Pt_2 tra l'altro, è stato installato senza autorizzazione condominiale e persino senza autorizzazione paesaggistica. E' insomma una superficie permanente di godimento”;
− “Quanto alla questione delle fosse biologiche, che il piano seminterrato di proprietà è servito (per i due bagni, la cucina e il pozzetto dello CP_1 scannafosso) da fosse biologiche di proprietà esclusiva;
CP_1
− “L'aver accorpato in una unica tabella “Atrio scale – ascensore” , penalizzando ingiustificatamente la proprietà che si trova a pagare servizi che non ha CP_1 mai usato né userà è palesemente illegittimo, oltrechè contrario al buon senso”.
− “Le scale del vano centrale termica sono anche al servizio del vano contatori elettrici di tutte le proprietà e quelle del vano ascensore sono al servizio anche della sala macchine ascensore. Il servizio esclusivo ascensore per il piano
18 seminterrato è stato attivato solo il 3.2.2015, dopo due mesi dall'incidente occorso alla mamma della che a causa della caduta ha accentuato la propria CP_1 condizioni di invalida civile;
la causa dell'incidente va rinvenuta proprio nella mancata attivazione del servizio, richiesta fin dal 2012. Le scale non sono utilizzate dalla e così dicasi per le pulizie e la luce”. CP_1
E) In questa prospettiva deve rilevarsi che, come argomentato da parte appellante, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “L'errore che porta alla invalidità della delibera maggioritaria di approvazione della tabella è quello che incide sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari. Viceversa, la divergenza tra i valori delle unità immobiliari di un edificio condominiale stimati in sede giudiziale e la tabella millesimale approvata dall'assemblea, derivata unicamente dall'applicazione di determinati coefficienti riduttori riferiti alla superficie reale delle singole porzioni, non determina né la nullità della deliberazione assembleare, né delle predetta tabella (Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735)” (così, in motivazione, Cass. 3041 del 9.2.2021).
4.1.2.1.1) Alla stregua di quanto sin qui indicato deve ritenersi che le allegazioni operate dalla sig.ra come concretizzatesi all'esito del consolidamento del thema CP_1
decidendum (con il deposito della prima memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.), non risultavano già a monte idonee ad integrare i dati di struttura che la giurisprudenza ha indicato per ravvisare la sussistenza di un errore rilevante ex art. 69 disp. att. c.c.
In questo senso, infatti, deve evidenziarsi che:
− le censure mosse dalla con riferimento al lastrico solare ed alle terrazze CP_1
non risultano, già a livello di prospettazione, incidere “sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari”, avendo invece a riferimento contestazioni correlate alla mancata specificazione dei criteri di riparto delle spese concernenti tali aree, in contrapposizione alle aree di copertura “a falda”:
→ dunque, non è possibile ravvisare, già in astratto, un errore rilevante ex art. 96 disp. att. c.c., nei termini predetti, mentre le doglianze della CP_1 risultano attenere all'indicazione dei criteri di riparto della spesa (e ciò, peraltro, senza considerare che -come eccepito da parte dei convenuti in prime cure e ribadito dall'appellante - tali criteri di riparto sul punto risultano previsti direttamente dal codice civile);
− l'allegazione concernente la mancata valorizzazione dell'assenza di illuminazione diretta “in buona parte” dell'immobile di proprietà della risulta CP_1
insuscettibile di essere presa in considerazione (al netto della genericità
19 dell'allegazione stessa) per effetto della replica (non contestata) dei convenuti secondo cui nelle tabelle millesimali era stato inserito un "coefficiente di prospetto" (determinato proprio in considerazione delle ricadute su un determinato ambiente per effetto della maggiore o minore piacevolezza della veduta o in relazione ad altri fattori dipendenti dagli spazi esterni su cui si aprono le pareti finestrate), rapportando tutto il seminterrato al coefficiente minimo dello 0,75%:
→ dunque anche in questo caso (salvo che si intenda ritenere tout court priva di fondamento l'allegazione della concernente la mancata CP_1
valorizzazione del deficit di illuminazione) la questione si riduce ad una contestazione sull'entità del coefficiente di riduzione;
− la doglianza concernente la servitù di raccolta delle acque reflue (gravante sul giardino della è infondata laddove non risulta contestata l'allegazione dei CP_1
convenuti in prime cure secondo cui tutte le servitù di tale tipo non erano state prese in considerazione, sì da non consentire di ravvisare, già in astratto, precipui elementi distonici tra la valutazione dell'immobile della e gli altri;
CP_1
− non è chiaro in forza di quale argomentazione, il giardino della sig.ra non CP_1
avrebbe dovuto essere preso in considerazione;
− tutte le contestazioni concernenti le modalità di riparto delle spese di determinati servizi e/o aree condominiali (raccolta ed allontanamento di acque reflue, scale condominiali, spese di riscaldamento), esulano dalla tematica dell'errore ex art. 69 disp. att. c.c., nei termini sopra delineati, non incidendo sul calcolo della consistenza delle unità immobiliari.
4.1.2.2) La fondatezza del motivo di appello in oggetto, nella parte in questione, comporta dunque la riforma della sentenza impugnata, con riferimento alla condanna contenuta nel capo 1 della stessa, e la reiezione della domanda di rettifica delle tabelle avanzata dalla sig.ra ex art. 69, 2° comma, n. 1, disp. att. c.c. CP_1
4.2) L'accoglimento del primo motivo di appello, nei termini sopra indicati, comporta l'assorbimento del secondo e del terzo dei motivi di gravame, anch'essi concernenti (sotto profili diversi) la decisione del giudice di prime cure di accogliere la domanda di rettifica delle tabelle avanzata dalla sig.ra CP_1
4.3) Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante ha censurato il parziale accoglimento, da parte del Tribunale di Firenze, dell'impugnazione proposta dalla sig.ra nei confronti della delibera assembleare del 13.6.2016. CP_1
A) Si ricorda come l'odierna appellata avesse impugnato tale delibera con riferimento, tra l'altro a:
20 − l'approvazione del consuntivo straordinario, per l'esercizio 2015/2016, in relazione ai lavori di adeguamento della centrale termica;
− l'approvazione del consuntivo ordinario, sempre per esercizio 2015/2016, e del relativo riparto, con riferimento ad una dettagliata serie di spese;
− l'approvazione del preventivo ordinario, per l'esercizio 2016/2017, nella parte in cui era stata prevista la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi, anziché in base ai consumi;
− l'affidamento all'amministratore condominiale dell'incarico per il servizio di lettura dei “contabilizzatori” del riscaldamento.
B) Il Tribunale di Firenze ha accolto tale impugnazione con esclusivo riferimento alle contestazioni mosse alla ripartizione delle spese di riscaldamento, nel bilancio preventivo per l'esercizio 2016/2017, in quanto operata sulla base dei millesimi e non dei consumi effettivi.
B1) Tale decisione è stata raggiunta, in particolare, sulla base dei seguenti rilievi:
− “...da una parte l'art. 9 comma 5 lett. d) del D.lgvo 102/2014 ha consentito “la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà” rendendo legittimo che la suddivisione delle spese di riscaldamento della stagione 2015/2016 avvenisse per millesimi, al contempo ciò non poteva valere per l'esercizio 2016/2017, in quanto quando il era CP_4
già dotato di un sistema di contabilizzazione del calore per cui le spese di riscaldamento dei singoli condomini dovevano essere ripartite in base al consumo effettivo non prevedendo la norma di legge alcuna deroga convenzionale (v. Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza 11 settembre - 4 novembre 2019, n.
28282)”;
− “L'adozione di un sistema di contabilizzazione del calore impone il riparto delle spese del riscaldamento centralizzato in base al consumo effettivamente registrato”;
− successivamente erano occorsi ulteriori interventi normativi (Dlgs. 14 luglio 2020,
n. 73) parimenti ricettivi del criterio del consumo effettivo (sia pure comprensivo del consumo involontario).
C) L'appellante ha contestato tale decisione adducendo che:
− “La circostanza per cui il avrebbe continuato ad applicare il criterio CP_4
di riparto delle spese del riscaldamento secondo i millesimi e non secondo i consumi anche per l'esercizio 2016/2017, è anzitutto indimostrata. L'attrice non ha prodotto né il preventivo ordinario 2016/2017 né il consuntivo relativo a tale
21 esercizio e quindi, solo per questa ragione, l'impugnazione avrebbe dovuto essere respinta. Se la stessa, sulla quale grava l'onere della prova, avesse infatti prodotto il rendiconto consuntivo 2016/2017 (cosa che non ha fatto), il Tribunale avrebbe avuto modo d i verificare che, per tale esercizio, il ha applicato il CP_4 criterio di riparto delle spese di riscaldamento in base ai consumi”;
− “In ogni caso e contrariamente a quanto si legge nella sentenza, l'assemblea del
13 luglio 2016 non aveva affatto deliberato l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi anche per l'esercizio successivo (2016 2017), avendo solo previsto una modalità di redazione del bilancio preventivo “indotta” dal precedente consuntivo, come avviene pressoché sempre in sede di redazione dei preventivi”;
− “Il fatto che il abbia o meno ripartito “in via provvisoria” le spese di CP_4
riscaldamento della futura stagione invernale 2016/2017 mediante un preventivo redatto in base ai millesimi e non ai consumi, non prova alcunché, trattandosi di una conseguenza “tecnica” di come il bilancio preventivo viene redatto, e cioè basato sui dati ed i criteri di ripartizione dell'esercizio precedente, non sapendo il né quanto avrebbe speso complessivamente per il riscaldamento nel CP_4
corso della successiva stagione invernale 2016/2017 col nuovo sistema di gestione, né tantomeno quanto avrebbe speso ciascun condomino in base ai rispettivi consumi, misurati per la prima volta. In mancanza di altri criteri di riferimento utilizzabili, venne dunque concordato di mantenere il precedente criterio in via provvisoria, salva la rettifica degli importi in sede di rendiconto consuntivo 2016/2017, avendo a quel punto a disposizione tutti i dati per poter eseguire il riparto in base ai consumi”;
− la documentazione in atti, comunque, era idonea ad attestare che il CP_4
aveva poi fatto applicazione in concreto del criterio di riparto basato sui consumi, e non sui millesimi, come emergente da:
o l'incarico all'amministratore del servizio di lettura dei “contabilizzatori” del riscaldamento, segno evidente della volontà di tenere conto di tali dati;
o nella riunione assembleare del 27.10.2016 era stato conferito alla ditta
ER LL l'incarico di conduttore e terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento “e per la lettura della contabilizzazione del calore come da offerte già visionate dai condomini nel corso del precedente incontro”, a conferma di tale intenzione.
4.3.1) Il motivo è infondato.
22 L'impugnazione proposta dalla sig.ra ha avuto ad oggetto l'approvazione CP_1 del bilancio preventivo per l'esercizio 2016/2017, sulla scorta della previsione – ivi contenuta – della ripartizione delle spese di riscaldamento per millesimi, invece che per consumi effettivi.
Premesso che neppure parte appellante contesta che, in tale bilancio preventivo, fosse contenuta una siffatta modalità di riparto, è poi irrilevante che, in concreto, la ripartizione delle spese in questione sia avvenuta in base ai consumi effettivi e non in base ai millesimi (circostanza che rappresenta il portato strutturale delle difese dell'appellante).
Qualunque condotta successiva tenuta in sede di concreta ripartizione delle spese in questione, come recepita nel bilancio consuntivo per il relativo esercizio, non può in effetti incidere retroattivamente e “sanare” una previsione illegittima, nei termini condivisibilmente esposti dal giudice di prime cure (che, sotto questo aspetto, non risultano contestati da parte appellante).
Dunque, rilevato che la ripartizione delle spese di riscaldamento avrebbe dovuto essere effettuata – per l'esercizio 2016/2017 – in base ai consumi effettivi in conseguenza degli effetti derivanti dall'art. 9, 5° comma. lett. d), D.lgs 102/2014, ne consegue come la previsione contenuta nel bilancio preventivo per tale esercizio, e contemplante la ripartizione per millesimi, era (e resta) illegittima (a prescindere da cosa sia poi avvenuto in concreto, che incide unicamente su eventuali profili restitutori, non oggetto peraltro del presente giudizio).
5) Per quanto concerne, poi, l'appello incidentale proposto dalla sig.ra ed CP_1
imperniato sulla mancata statuizione del giudice di prime cure in ordine alla richiesta di condanna delle controparti alla rifusione, anche, delle spese sostenute da parte attrice per il proprio CT si osserva come anche tale contestazione risulti fondata in astratto ma infondata in concreto.
5.1) La contestazione è fondata, in astratto, in quanto effettivamente la sig.ra risulta aver chiesto la rifusione di tutte le spese sostenute, dimettendo (in allegato CP_1 all'atto di precisazione delle conclusioni) anche la fattura pro-forma del proprio CT, arch. . Per_2
Il Tribunale di Firenze non ha poi statuito sul punto, sì che occorre che il profilo venga trattato dalla Corte nella presente sede.
5.2) Nel merito, la richiesta è infondata, sulla base delle considerazioni esposte all'immediatamente successivo paragrafo concernente la regolazione delle spese di lite, cui si rinvia, ricordando in questo contesto unicamente che la rifusione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte deve essere presa in considerazione nell'alveo
23 della complessiva decisione in ordine alle spese processuali, ex art. 92 e ss c.p.c. (cfr, da ultimo, Cass. 26729 del 15.10.2024).
6) Per quanto dunque concerne la regolazione delle spese di lite, deve ricordarsi come tale decisione debba essere adottata in applicazione del principio della soccombenza ed avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016).
6.1) In questa prospettiva deve evidenziarsi come le domande della sig.ra CP_1 abbiano infine trovato accoglimento con riferimento, unicamente, all'impugnazione proposta contro la delibera assembleare del 13.6.2016, nella parte in cui era stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 2016/2017, con specifico riferimento alle modalità di ripartizione delle spese di riscaldamento.
Ritiene il collegio che la reiezione della parte preponderante (sia come numero che come rilievo) delle domande avanzate dalla sig.ra comporti la ravvisabilità di CP_1
profili di soccombenza reciproca atti a consentire la compensazione delle spese di lite nella misura dell'80%, ponendo a carico dell'appellante il residuo 20%.
6.2) In tal senso deve poi evidenziarsi come la reiezione delle domande della sig.ra concernenti la modifica (già in prime cure) e la rettifica (nel presente grado di CP_1
giudizio) delle tabelle millesimali comporti che le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (espletate con riferimento al contenuto di tali domande) siano poste a carico integrale della stessa sig.ra con obbligo di quest'ultima di procedere alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente già percepito.
Ne consegue come debbano restare a carico della medesima anche le spese CP_1 da quest'ultima sostenute per il proprio consulente tecnico di parte, ciò che comporta la reiezione dell'appello incidentale avanzato sul punto dall'odierna appellata.
6.3) Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico degli appellanti, nella misura del 20%, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,00 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore indeterminabile c.d. “basso” della causa, con riferimento al criterio del “decisum” rapportato alla delibera del
13.6.216), di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 2698/2021 del Tribunale di Firenze, Parte_1 Parte_2
così statuisce:
24 1) dichiara la contumacia di , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4
2) in parziale accoglimento del primo motivo dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, con riferimento alla condanna contenuta nel capo 1 della stessa, respinge la domanda di rettifica delle tabelle avanzata da ex art. 69, 2° CP_1
comma, n. 1, disp. att. c.c.;
3) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare a parte appellata il 20% delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 1.523,20 per compenso (pari al 20% di complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA
e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 1.998,20 per compenso (pari al 20% di complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico di le spese di CTU, con obbligo di procedere alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente percepito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 16/2022
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenze presso Parte_1 Parte_2
lo studio dell'Avv. Elena Ricci Armani, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Alessio CP_1
Campolmi, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio
Rizzi, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale e
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI contumaci avverso sentenza n. 2698/2021 del Tribunale di Firenze CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione: - pregiudizialmente, dichiarare la contumacia degli appellati non costituiti: a Firenze, in Controparte_4
persona del suo Amministratore pro tempore e per essa del suo legale CP_5
rappresentante geom. e le Controparte_6 Controparte_7
; - respingere l'appello incidentale proposto dalla signora Controparte_3 CP_1
in quanto inammissibile e infondato;
- In tesi: in accoglimento del primo e/o del
[...]
secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze
n. 2698/2021, nella parte in cui “1 - accertata la divergenza (in aggravamento) tra lo stato di fatto della proprietà della sig.ra rispetto a quello rappresentato CP_1 dalle “tabelle NI” in uso al Condominio di via Bovio nr. 17 in Firenze, nella misura del 30,44%, visto l'art. 69, primo comma nr. 1 disp. att. c.c., condanna quest'ultimo all'adozione delle Nuove Tabelle Millesimali redatte dal CTU ing. al Persona_1
cap.
3.16 della consulenza depositata agli atti di causa il 9 gennaio 2021 (v. pag. 55 e ss)
e riportate integralmente in allegato “E” della stessa relazione, eccettuata quella “Oneri
Fiscali proprietà individuali asservite all'uso comune” di cui a pag. 52, 53 e 54 della relazione 09.01.2021”, respingere la domanda attrice, avente ad oggetto l'accertamento della non corrispondenza tra i millesimi di cui alla Tabella c.d. 'NI' attualmente in uso e la reale consistenza degli immobili del , e l'accertamento degli effettivi CP_4
e giusti millesimi in base ai quali avrebbero dovuto essere ripartite le spese condominiali,
e conseguentemente respingere la richiesta di modificare, integrare e rettificare le tabelle in essere con apposite tabelle giudiziarie. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del primo e/o del secondo motivo: - in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2698/2021, nella parte in cui ha condannato il “all'adozione delle Nuove Tabelle Millesimali CP_4
redatte dal CTU ing. al cap.
3.16 della consulenza depositata agli atti Persona_1 di causa il 9 gennaio 2021 (v. pag. 55 e ss.) e riportate integralmente in allegato “E” della stessa relazione” e, per l'effetto, disporre la redazione di nuove tabelle giudiziali nel rispetto degli artt. 1123, primo comma, 1124 e 1126 c.c. e dei criteri contenuti nella
Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 12480 del 26 marzo 1966, previa ammissione di nuova CTU e con il conferimento dell'incarico a un consulente tecnico diverso da quello incaricato dal Tribunale;
- in accoglimento del quarto motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2698/2021, nella parte in
2 cui “5 - accoglie la domanda attrice di invalidare la delibera condominiale del
13.07.2016 relativamente alla parte in cui ha approvato il bilancio preventivo del
2016/2017 con riguardo all'errato criterio di suddivisione e di imputazione delle spese di riscaldamento”, respingere la domanda attrice di impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale del 13 luglio 2016, che aveva approvato il preventivo ordinario, esercizio 2016/2017, nella parte in cui aveva previsto la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi, anziché in base ai consumi. Con la condanna della signora al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi CP_1 del giudizio ed al rimborso delle spese di CTU e di CT”.
Per la parte appellata ed appellante incidentale: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata il 18.01.2023, da intendersi qui integralmente richiamate, nonché nelle contestazioni a tutte le deduzioni e richieste anche in via istruttoria svolte da controparte nei propri scritti difensivi per tutti i motivi già spiegati in atti, chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione con termini di Legge per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche”, mentre nella predetta comparsa di costituzione era stato chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente nel merito la sentenza impugnata, salvo che, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in punto di rimborso delle spese di CT di parte Arch. CP_1 [...]
, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2698/2021, Per_2
condannare tutti i convenuti in primo grado in solido tra loro o, in ipotesi, il CP_4 convenuto in primo grado di , Firenze, in persona dell'amministratore Controparte_4
pro-tempore, al rimborso in favore della delle medesime spese, come da fattura CP_1
Arch. n. 1 p.f. del 02/02/2021 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di Per_2
Giustizia. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali 15 %.,
IVA e CAP come per legge. In via istruttoria, la si oppone alla richiesta ex CP_1
adverso formulata di nuova CTU, per tutti i motivi spiegati in atti da intendersi qui integralmente richiamati”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza 2698/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state parzialmente accolte le domande avanzate dalla sig.ra CP_1 volte all'impugnazione di alcune delibere assembleari del CP_4 Parte_3
[...] (di seguito: ed alla rettifica e/o modifica delle tabelle millesimali
[...] CP_4
relative al predetto condominio.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dalla predetta sig.ra CP_1
indicando preliminarmente di essere proprietaria (dal 29.3.2012) di un immobile sito al piano terreno del fabbricato condominiale predetto (di cui facevano parte anche i sigg.ri
, e ed allegando Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2
quindi che:
• le tabelle millesimali vigenti nel condominio (c.d. tabelle “NI”, in quanto redatte dal geom. NI, che avevano sostituto le precedenti tabelle “Pasquini”), approvate il 30.11.2010, non erano conformi al valore degli immobili del
Condominio, con conseguente necessità di una loro riscrittura in via giudiziale ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.p.c.; ciò in quanto:
o vi era divergenza tra il valore delle unità immobiliari e quello indicato nelle tabelle, per effetto dei mutamenti successivi che avevano interessato le proprietà e (un vano del piano seminterrato della CP_1 Pt_2 CP_1
a seguito di una interclusione imposta dal Comune di Firenze per rilasciare la c.d. sanatoria giurisprudenziale con riguardo ad un problema di “errato accatastamento”, era stato ridotto di mq 35,06; sul lastrico solare di proprietà del era stato costruito un pergolato/gazebo con copertura Pt_2 che avrebbe avuto l'effetto di aumentare la superficie del lastrico;
o tali tabelle presentavano errori ed incompletezze, come evidenziati nelle relazioni di parte prodotte dalla stessa e dettagliatamente riportate CP_1 nel contesto dell'atto di citazione;
o si ponevano dubbi sulla legittimità delle modalità della loro adozione, con delibera del 10.11.2010;
• erano illegittime alcune delibere adottate nell'assemblea del 13.7.2016, concernenti l'approvazione del consuntivo straordinario ed ordinario relativo all'esercizio
2015-2016, in relazione al concreto riparto delle spese ivi contenuto, con indicazione dettagliata delle contestazioni mosse alle singole voci di spesa oggetto di censura.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato infine chiesto: “1. Accertare e dichiara la nullità delle tabelle millesimali NI del 2010 attualmente in vigore e delle delibere collegate e conseguenti;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la non corrispondenza tra i millesimi di cui alla tabella millesimale Geom. NI attualmente in uso e la reale consistenza degli immobili del in Firenze, Controparte_4
accertare gli effettivi e giusti millesimi in base ai quali devono essere ripartiti i millesimi
4 di proprietà e le spese condominiali, e per l'effetto modificare, integrare e rettificare le tabelle in essere con apposite tabelle giudiziarie secondo i calcoli di cui in narrativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
3. annullare e/o dichiarare nulle le delibere impugnate;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Part 1.2) Tutti i convenuti (sigg.ri , e CP_2 CP_3 Pt_2 CP_4
si erano costituiti – con unico patrocinio – ed avevano contestato le allegazioni e le domande di controparte, in particolare esponendo che:
o non sussistevano i presupposti per la revisione delle tabelle ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.p.c., non essendo ravvisabile alcun errore nelle tabelle stesse e non essedo sopravvenuti fatti nuovi valorizzabili ai sensi di tale norma, non presentando tale valenza i fatti prospettati dall'attrice;
o la sig.ra non aveva la maggioranza necessaria per ottenere la revisione CP_1
delle tabelle;
o non era comunque stato alterato di oltre un quinto il valore proporzionale dell'immobile della CP_1
o gli errori tecnici non comportavano alcuna variazione del valore degli immobili;
o le delibere impugnata non erano illegittime e, comunque, l'impugnazione era tardiva.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto “...il rigetto di tutte le domande proposte dalla signora per assoluta infondatezza delle medesime, con la CP_1
conseguente integrale conferma sia delle tabelle millesimali redatte dal geom. CP_8
e approvate da tutti i condomini all'assemblea del 10 novembre 2010 e
[...]
successivamente approvate anche dalle condomine assenti, signore e CP_9 [...]
, sia delle delibere assunte nel corso dell'assemblea del 13 luglio 2016, con CP_10 la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del presente giudizio”.
1.3) Effettuata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (articolata in due relazioni), il Tribunale aveva infine ritenuto che:
− le valutazioni compiute dal CTU erano condivisibili e non erano ravvisabili profili di illegittimità nello svolgimento delle operazioni di consulenza;
− in base alle valutazioni predette, risultava che “...gli errori ravvisabili nelle Tabelle
NI NON sono derivati dall'applicazione di criteri estimativi diversi da quelli presi in considerazione dal C.T.U. bensì proprio dall'omessa considerazione di criteri che avrebbero dovuto essere adottati con rifermento ad alcune oggettive circostanze, tale per cui gli errori (intesi come omissioni) si sono rivelati
5 significativi e hanno comportato una consistente divergenza tra il valore reale della singola unità abitativa attorea e quello millesimale”; in particolare:
o “nel calcolo dei Volumi Virtuali, non hanno tenuto in conto i coefficienti di luminosità, servitù e funzionalità globale;
il piano interrato attoreo, i cui vani sono destinati ad essere ripostigli, è stato considerato come se avesse destinazione abitativa, pur non avendone i requisiti, per cui è stato applicato un coefficiente di destinazione maggiore;
hanno applicato un coefficiente di orientamento maggiore al piano seminterrato;
tali scelte, a fronte di una variazione abbastanza contenuta del “volume reale” del
9,88%, hanno generato un considerevole incremento del “volume virtuale” del 70,16% (da mc. 494,46 delle previgenti tabelle, a mc. 841,36 delle vigenti)”;
o “le tabelle “NI” prevedono una sola tabella per scale, androne scale e ascensore generando una notevole differenza, penalizzante l'u.i. del piano terra/interrato, fra la ripartizione degli oneri di gestione vigenti e quella reale;
inoltre è assente la tabella relativa alla regolamentazione delle coperture (copertura a padiglione, lastrico solare del piano attico, lastrico solare del piano primo) e ciò penalizza ulteriormente l'u.i. del piano terra/interrato, dal momento che per ripartire gli oneri di gestione delle coperture e lastrici solari, attualmente, si deve applicare l'unica Tab.
A.; è anche assente una tabella relativa alla gestione dell'impianto fognario e anche questo elemento penalizza il piano terra/interrato”;
− “La divergenza tra lo stato di fatto e quello rappresentato dalle Tabelle NI è stata valutata dal C.T.U. in relazione alla proprietà attorea nella misura (in aggravamento) del 30,44% (passando da 323,38 millesimi delle Tabelle Pasquini
o 349,91 millesimi delle previgenti corrette dallo stesso C.T.U. a 456,42 millesimi portati dalle Tabelle NI)”;
− “Con riguardo invece alla questione dei mutamenti intervenuti dopo il novembre del 2010 che avrebbero alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare, anche di un solo condomino, gli accertamenti effettuati dal C.T.U. non hanno riscontrato gli assunti attorei, in quanto le due situazioni evidenziate non incidono in alcun modo sui valori proporzionali degli immobili, non costituendo superfici utili o volumi reali/virtuali tale da essere introdotti in tabelle millesimali e ciò sia con riguardo al problema della interclusione di un vano del piano terra e del seminterrato perché asservito a centrale termica condominiale,
6 sia con riferimento al pergolato / gazebo installato sulla terrazza del piano terzo del sig. ”; Parte_2
− le contestazioni mosse dall'attrice nei confronti delle delibere impugnate erano infondate, tranne che con riferimento alle censure mosse alla delibera del
13.07.2016, con riferimento all'approvazione del bilancio preventivo del
2016/2017 con riguardo all'errato criterio di suddivisione e di imputazione delle spese di riscaldamento.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1 -accertata la divergenza (in aggravamento) tra lo stato di fatto della proprietà della sig.ra rispetto a quello rappresentato dalle “Tabelle NI” in uso CP_1 al Condominio di Via Bovio nr. 17 in Firenze, nella misura del 30,44%, visto l'art. 69 primo comma nr. 1 disp. att. c.c., condanna quest'ultimo all'adozione delle Nuove Tabelle
Millesimali redatte dal CTU Ing. al cap.
3.16 della consulenza Persona_1
depositata agli atti di causa il 9 gennaio 2021 (v. pag. 55 e ss) e riportate integralmente in allegato “E” della stessa relazione, eccettuata quella denominata “Oneri Fiscali proprietà individuali asservite all'uso comune” di cui a pag. 52, 53 e 54 della relazione del 09.01.2021; 2 – rigetta la domanda di revisione delle Tabelle Millesimali NI con riguardo alla domanda formulata ai sensi dell'art. 69 primo comma nr. 2 disp. att. c.c.; 3
- rigetta la domanda attrice di dichiarare nulle le delibere assembleari del 10.11.2010, del 13.3.2012 e del 30.1.2013; 4 - rigetta la domanda attrice di invalidare la delibera del
13.07.2016 nella parte in cui ha approvato il consuntivo straordinario dell'esercizio
2015/2016 e il consuntivo ordinario 2015/2016; 5 - accoglie la domanda attrice di invalidare la delibera condominiale del 13.07.2016 relativamente alla parte in cui ha approvato il bilancio preventivo del 2016/2017 con riguardo all'errato criterio di suddivisione e di imputazione delle spese di riscaldamento;
6 - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla parte della delibera del 13.07.2016 con la quale l'amministratore si “autoassegnò il servizio di lettura dei contabilizzatori”. CP_11
7 - dichiara inammissibile l'istanza del C.T.U. depositata il 5.3.2021; 8 - Liquida le spese processuali di parte attrice nella misura di euro 10.343,00 oltre le spese esenti, il rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
stante il rigetto di nr. 3 domande attrici e l'accoglimento di nr. 2, le spese processuali vengono compensate per 3/5 per cui i restanti 2/5 sono posti a carico solidale delle parti convenute.
9 - Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste a carico del in ragione del fatto che è stata CP_4 riscontrata l'esistenza dei presupposti legali per la revisione delle Tabelle millesimali”.
7 Part 2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello la sig.ra d il sig. Pt_2
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “PRIMO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LE TABELLE CALDANI AFFETTE DA
ERRORI IN DIFETTO DI ALLEGAZIONE DA PARTE DELL'ATTRICE
VIOLAZIONE DEGLI ARTT 2697 C.C. E 69, PRIMO COMMA N. 1, DISP ATT
C.C.”, esponendo che:
o l'attrice in prime cure non era titolare della maggioranza ex art. 1136 c.c. per ottenere la rettifica o la modifica delle tabelle millesimali e, nonostante tale eccezione fosse già stata sollevata in prime cure, il Tribunale di Firenze non si era pronunciato sul punto;
o erano stati presi in considerazione errori che, tuttavia, non erano stati oggetto di previa allegazione da parte della rilevando come la CP_1
nozione di errore recepita nella sentenza impugnata fosse in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità;
2°. “SECONDO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI ADERENDO ALLE CONCLUSIONI DELLA PRIMA
C.T.U., HA RITENUTO SUSSISTENTE UNA DIVERGENZA TRA STATO DI
FATTO E QUELLO RAPPRESENTATO DALLE TABELLE CALDANI CON
AGGRAVAMENTO PER LA PROPRIETÀ ATTRICE DEL 30,44%. VIOLAZIONE
DEGLI ARTT 68 E 69, PRIMO COMMA N 1 DISP ATT C.C.”, evidenziando l'irrilevanza delle divergenze tra le due tabelle millesimali succedutesi nel corso del tempo (tabelle “NI” e tabelle “Pasquini”), dal momento che il raffronto avrebbe dovuto essere compiuto tra le tabelle “NI” ed i criteri oggettivi di riferimento;
la CTU, inoltre, era affetta da gravi vizi nell'individuazione degli errori ascritti alle tabelle “NI” al fine dell'individuazione del valore della proprietà CP_1
3°. “TERZO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI HA CONDANNATO IL AD ADOTTARE CP_4
LE TABELLE GIUDIZIALI REDATTE DAL CTU NELLA SECONDA
RELAZIONE NONOSTANTE LA PRESENZA DI PLURIMI ERRORI NELLE
STESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT 68, PRIMO COMMA DISP ATT C.C. 1123,
PRIMO COMMA 1124 E 1126 C.C.”, in quanto, a prescindere dai contrasti con il
CTU e dalle violazioni procedurali commesse da quest'ultimo (con tre – disattese
– richieste di sostituzione dello stesso), la seconda relazione di consulenza era
8 gravata da molteplici errori, dettagliatamente indicati nel gravame, con la conclusione per cui “le rettifiche e le variazioni apportate dal CTU nella predisposizione delle tabelle giudiziali, rispetto alle tabelle vigenti, non hanno riguardato le misurazioni, risultate pressoché identiche a quelle delle tabelle
NI, quanto l'applicazione dei coefficienti di abbattimento (talvolta addirittura incrementativi), che il CTU ha eseguito in maniera del tutto arbitraria, sulla base di considerazioni soggettive ed immotivate, in contrasto sia con le prescrizioni della Circolare Ministeriale che, come abbiamo detto, resta un riferimento indiscusso in materia sia con gli orientamenti giurisprudenziali in materia”;
4°. “QUARTO MOTIVO. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA
PARTE IN CUI HA PARZIALMENTE ACCOLTO LA DOMANDA DI
IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE DEL 13 LUGLIO 2016
CON CUI ERA STATO APPROVATO IL PREVENTIVO ORDINARIO 2016/2017”, rilevando come non fosse dimostrato il presupposto (ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi, invece che in base ai consumi) in forza del quale il giudice di prime cure aveva ritenuto illegittimo il riparto di tali spese.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra questa ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., chiedendone comunque la reiezione nel merito, per l'infondatezza delle doglianze mosse.
La ha poi avanzato appello incidentale, sulla scorta del seguente unico CP_1
motivo:
− “OMESSA PRONUNCIA in punto di domanda di condanna alle spese di CT parte , rilevando come il giudice di prime cure avesse omesso di CP_1 pronunciarsi sul punto nonostante l'espressa richiesta in tal senso della stessa
CP_1
La predetta appellata ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe.
2.3) Con provvedimento dell'8.2.2023 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri e , oltre che del CP_2 CP_3 CP_4
i quali poi, nonostante l'espletamento di tale incombente, non si sono costituiti, dovendosene quindi dichiarare la contumacia.
3) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
9 In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non possa in alcun modo assurgere al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c., dal momento che risultano esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette,
10 la cui valutazione deve essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
4) Ciò premesso, e passando all'analisi del merito, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
4.1) Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha sollevato una variegata serie di contestazioni alla sentenza impugnata.
4.1.1) In primo luogo è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla sig.ra derivante dall'assenza – in capo alla stessa – dei requisiti richiesti dall'art. CP_1
1136, 2° comma, c.c., in quanto richiamati dall'art. 69, 2° comma, disp. att. c.c.
L'appellante ha argomentato che “...l'attrice, titolare 456,40 millesimi, non dispone della maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza dei condomini e almeno la metà del valore dell'edificio), che costituisce il primo presupposto per poter richiedere la rettifica o la modifica delle tabelle redatte dal geom. CP_8
approvate nel novembre del 2010 (tale circostanza è pacifica e non è stata
[...] contestata). Al riguardo, è sufficiente evidenziare che l'art. 69 disp. att. c.c., nella sua versione anteriore alla riforma del 2012, consentiva al singolo condomino di richiedere la revisione o la modifica delle tabelle millesimali, in presenza di determinati presupposti
(errore o mutate condizioni dell'edificio che avessero notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano), mentre, a seguito della riforma, tale disposizione consente la rettifica o la modifica dei valori espressi nella tabella millesimale, in presenza di errori o di mutate condizioni dell'edificio, nell'interesse di un solo condomino purché “ con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, c.c. Dunque, l'attrice non può da sola pretendere la modifica delle vigenti Tabelle c.d. 'NI', oltretutto approvate all'unanimità, né tanto meno la loro sostituzione”.
La stessa appellante ha poi lamentato che, nonostante avesse sollevato tale eccezione anche in prime cure, sulla stessa il Tribunale di Firenze non si è poi pronunciato.
L'assunto è stato contestato dall'appellata, adducendosi che la maggioranza di cui all'art. 1136, 2° comma, c.c. risulta chiesta dall'art. 69, 2° comma, disp. att. c.p.c. solo per l'ipotesi di rettifica o modifica delle tabelle in sede di assemblea condominiale, ma non nel caso in cui tali domande siano svolte in sede giudiziale, laddove ogni singolo condomino potrebbe agire per ottenere l'accoglimento delle stesse.
4.1.1.1) Il motivo è fondato in astratto ma infondato in concreto.
11 A) Quanto al primo profilo, risulta in effetti come l'eccezione in questione sia stata sollevata anche in prime cure, senza tuttavia che vi sia poi stata pronuncia in proposito.
Il Tribunale è dunque incorso in omissione di pronuncia, con conseguente nullità della sentenza sul punto e necessità di statuire al riguardo nella presente sede.
B) Quanto al merito dell'eccezione, si osserva come la stessa non possa in concreto trovare accoglimento.
L'art. 69 disp. att. c.c. prevede (nella formulazione assunta dopo la modifica legislativa del 2012) che “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali”.
Il tenore letterale della norma induce a concludere come il riferimento all'art. 1136, 2° comma, c.c. non possa che essere inteso alle rettifiche o modifiche delle tabelle millesimali adottate in sede assembleare.
In tal senso deve infatti rilevarsi come l'inciso contenuto nell'art. 69 disp. att. c.c.
(“...possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice...”) si riferisca necessariamente alle ipotesi di modifica assembleare delle tabelle millesimali, dal momento che il riferimento al concetto di “maggioranza” mal si attaglia ad integrare la nozione processuale di legittimazione attiva e trova invece il proprio naturale ambito di riferimento in relazione all'istituto assembleare.
Del resto, a diversamente opinare, non risulterebbe chiaro per quale motivo sarebbe richiesta la medesima “maggioranza” per addivenire sia ad una modifica
12 assembleare delle tabelle millesimali, sia ad una modifica giudiziale delle stesse (rendendo oltremodo arduo ipotizzare che tale maggioranza ritenga di agire in sede giudiziale potendo invece risolvere la questione in sede assembleare) lasciando invece prive di tutela le situazioni in cui un singolo condomino (di per sé inidoneo ad integrare le maggioranze richieste dall'art. 1136, 2° comma, c.c.) si trovi a subire nocumento per la predisposizione di tabelle millesimali gravatorie nei confronti della sua proprietà (finendo così per privare della possibilità di una reazione giudiziale anche soggetti colpiti da condotte volutamente lesive, sotto il profilo in oggetto, degli altri condomini).
4.1.2) L'appellante ha poi esposto, nel motivo di gravame in oggetto, come la sig.ra non avesse provato e, a monte, allegato l'esistenza – nelle tabelle CP_1
millesimali in questione – di errori rilevanti ai sensi dell'art. 69 c.p.c.
In particolare, è stato esposto che:
− il Tribunale di Firenze aveva ritenuto che:
o “...in generale, “il condomino che chiede la revisione delle Tabelle non ha l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di detta divergenza ” (cfr. pag. 7 della sentenza), ha ritenuto che quanto rappresentato dall'attrice nella narrativa dell'atto di citazione (che in parte qua ha richiamato le risultanze della consulenza dell'arch.
[...]
, v. doc. nr. 17 e 17 bis attorei) era sufficiente per consentire che Per_2 venisse avviato l'accertamento della situazione concreta a mezzo C.T.U., dato che spetta al giudice di norma proprio a mezzo di c.t.u. verificare in concreto i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi incidenti sul valore effettivo delle unità immobiliari e quindi adeguarvi le tabelle eliminando gli errori eventualmente riscontrati”;
o l'errore rilevante ai fini della revisione delle tabelle millesimali “...è costituito dalla obiettiva divergenza tra valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle Tabelle ”, ed altresì che tale divergenza “ non si ravvisa nei mutamenti successivi dei criteri di stima degli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità (estensione, altezza, ubicazione, esposizione etc.) etc.)” (pag.
8 della sentenza)”;
− l'impostazione del Tribunale era in contrasto sia con l'onere di allegazione gravante sulla parte, sia con la nozione di errore delineata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto:
13 o “...è indubbio che anche in materia di revisione delle tabelle millesimali,
l'attrice abbia un preciso onere di allegare la presenza di una situazione di oggettiva divergenza tra valore effettivo della sua unità immobiliare e valore accertato in tabella, essendo, tutt'al più, esonerata dalla prova di quanto incida la lamentata divergenza a livello di valori millesimali”;
o “...il Tribunale ha del tutto omesso di considerare quello che ormai è unanimemente definito in giurisprudenza l'unico errore che giustifica la revisione delle tabelle millesimali. Si è infatti precisato che “ la redazione di ogni tabella millesimale suppone il riferimento a dati oggettivi, quale la superficie o il volume della singola unità immobiliare ma anche l'applicazione di coefficienti riduttori collegati a caratteristiche di destinazione, di piano, di orientamento, di prospetto, di luminosità o di funzionalità dell'alloggio. L'errore che porta alla invalidità della delibera maggioritaria di approvazione della tabella è quello che incide sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari . Viceversa, la divergenza tra i valori delle unità immobiliari di un edificio condominiale stimati in sede giudiziale e la tabella millesimale approvata dall'assemblea, derivata unicamente dall'applicazione di determinati coefficienti riduttori riferiti alla superficie reale delle singole porzioni, non determina né la nullità della deliberazione assembleare, né della predetta tabella (Cass., Sez. VI, Ord., 9 febbraio
2021, n. 3041).”;
o la sig.ra nel contesto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio CP_1 di primo grado “...non ha dedotto né tanto meno dimostrato la presenza di un solo errore negli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, secondo l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata”;
o dunque, in definitiva, “...la domanda di revisione delle tabelle millesimali avrebbe dovuto essere respinta senza neppure ammettere la CTU, per la semplice ragione che nessuno degli elementi dedotti dall'attrice in primo grado avrebbe potuto essere qualificato come errore, quale effettiva divergenza tra valori delle singole unità immobiliari e valori accertati in tabella, avendo l'attrice lamentato esclusivamente : a) la mancata applicazione di alcuni coefficienti di riduzione, come quello di servitù; b)
l'applicazione di alcuni coefficienti in man iera non condivisa;
c) la mancata predisposizione di alcune tabelle di uso (come quella distinta di
14 scale, ascensore e androne, o quella dell'impianto di smaltimento o ancora quella del lastrico solare). In buona sostanza, la domanda di revisione delle tabelle nasconde l'intenzione dell'attrice di sostituire ai criteri di stima del valore delle singole unità immobiliari, applicati dall'estensore delle tabelle NI vigenti e condivisi da tutti i condomini in sede di approvazione avvenuta nel novembre del 2010, ma che evidentemente la stessa non condivide (oltretutto e come vedremo meglio in seguito, si tratta dei criteri contenuti nella Circolare Ministeriale n. 12480/1966), altri criteri ritenuti migliori, il che è esattamente quello che ormai tutta la giurisprudenza e lo stesso Tribunale di Firenze (cfr. pag. 11 della sentenza) ritengono non possa costituire un errore ai fini dell'applicazione dell'art. 69 disp. att. c.c.”.
4.1.2.1) La contestazione è fondata.
A) Preliminarmente va ricordato come la domanda attorea sia stata accolta in prime cure esclusivamente con riferimento alla postulata sussistenza di errori, nel contesto delle tabelle contestate, tali da condurre alla rettifica delle stesse.
La domanda della sig.ra è stata invece respinta con riferimento alla CP_1
richiesta di modifica di tali tabelle, fondata sulla dedotta insorgenza di fatti nuovi rispetto a quelli esistenti al momento della loro approvazione.
Non essendo stato proposto appello incidentale nei confronti di tale reiezione,
l'oggetto del contendere nella presente sede risulta dunque perimetrato esclusivamente alla questione concernente l'esistenza di errori nelle tabelle menzionate.
B) In questa prospettiva va rilevato come il Tribunale di Firenze abbia ritenuto che
“In passato, la giurisprudenza riteneva che l'errore, a parte quello di calcolo, per rilevare al fine di ottenere la revisione delle Tabelle, doveva essere “essenziale” e riguardare o gli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità immobiliari (quali l'estensione, l'altezza, l'ubicazione, l'esposizione ect) o la valutazione di tali elementi (ma mediante criteri più o meno soggettivi). Secondo un altro e più recente orientamento (cfr.
Cass. 21.7.1988 nr 4734) l'errore di cui si tratta non è quello “essenziale di cui agli artt.
1428 e ss c.c.” bensì quello che pone in luce un'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle Tabelle, divergenza che non si ravvisa nei mutamenti successivi dei criteri di stima degli elementi necessari per il calcolo del valore delle singole unità (estensione, altezza, ubicazione, esposizione ect..). Dunque, l'errore che legittima la revisione – RETTIFICA - delle Tabelle Millesimali è costituito SOLO dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello previsto nelle Tabelle”, ritenendo quindi di
15 ravvisare la prospettazione di un siffatto errore nel contesto delle allegazioni dell'attrice
(sì da consentire il ricorso all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio), essendo ivi lamentato che le tabelle “...contengono errori materiali e non tengono conto di alcune modifiche che sono intervenute successivamente alla loro adozione, per cui residuerebbe una <divergenza tra la consistenza dei singoli immobili e i millesimi attribuiti a ciascuno di essi> oltre ad <un'alterazione per più di 1 5 del valore proporzionale dell'unità immobiliare e quindi dei valori millesimali corrispondenti>; elementi sufficienti per procedere alla revisione delle Tabelle millesimali ai sensi dell'art. 69, 1° co. nr. 1 e 1° co. nr. 2 disp. att. c.c.. In particolare la sig.ra rileva: 1) che gli errori e le omissioni CP_1
(indicati analiticamente in atto di citazione) sono riscontrabili sia nella Tabella “A”
(Generale), che nella “B” (Scale e Ascensore) che nella “C” (Impianto di riscaldamento)
e sono tali da comportare “un obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto...”.
C) Le allegazioni poste dalla a fondamento della dedotta ravvisabilità di CP_1
errori, nelle tabelle in questione, idonei a condurre alla rettifica delle stesse, risultano quelle per cui le tabelle millesimali non avevano:
a) tenuto conto del fatto che alcune parti delle coperture del fabbricato erano “in falda” ed altre in “lastrico solare”, con conseguente necessità di utilizzare differenti metodologie di ripartizione delle spese di manutenzione, mentre nelle tabelle in questione non era contenuta alcuna specificazione sul punto;
b) distinto “per analoghe ragioni” la terrazza di proprietà avente funzione di Pt_2
lastrico solare;
c) tenuto in considerazione la presenza di un gazebo, che modificava il lastrico solare;
d) valorizzato l'assenza di illuminazione diretta in buona parte della proprietà
sita al piano seminterrato;
CP_1
e) preso in considerazione la servitù di raccolta delle acque reflue gravante sul giardino della CP_1
f) scorporato le dimensioni del giardino della dalla superficie dell'unità CP_1
immobiliare;
g) indicato una tabella di ripartizione delle spese relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria della raccolta e allontanamento delle acque reflue;
h) distinto il regime delle tre scale dell'edificio, aventi funzioni diverse;
i) eliminato il criterio di riparto delle spese di riscaldamento in base alla superficie, mantenendo lo stesso e non tenendo in considerazione i lavori di adeguamento dell'impianto da parte della CP_1
16 D) A fronte di tali doglianze, i convenuti in prime cure (e l'odierna appellante nella presente sede) hanno indicato che:
− la ripartizione delle spese concernenti il lastrico solare prescindeva dalla presenza di strutture (gazebo o altro), dovendo operarsi secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., mentre le spese relative alla falda dovevano sussumersi nell'alveo dell'art. 1123 c.c., senza alcuna necessità di specificazione da parte delle tabelle millesimali;
− “non è conforme al vero che il geom. NI non abbia tenuto conto della scarsa illuminazione del piano seminterrato di proprietà avendola CP_1
invece considerata attraverso il c.d. "coefficiente di prospetto", riferito ai particolari maggiori o minori benefici che derivano ad un ambiente per effetto della maggiore o minore piacevolezza della veduta o in relazione ad altri fattori dipendenti dagli spazi esterni su cui si aprono le pareti finestrate ", rapportando tutto il seminterrato al coefficiente minimo dello 0,75%, dunque anche questa circostanza non può essere definita un errore”;
− “il giardino di proprietà è stato del tutto correttamente compreso nel CP_1
calcolo dei millesimi del piano terreno, con l'applicazione del coefficiente di destinazione dello 0,10 (il più basso), mentre la servitù gravante sul giardino, in dipendenza della rete di raccolta delle acque reflue, è stata correttamente esclusa da tale computo, al pari di tutte le altre servitù esistenti a favore del
, gravanti sulle altre proprietà, ciò che rientra nella scelta CP_4 discrezionale del tecnico estensore delle tabelle”;
− “la scelta di non realizzare una specifica tabella per le spese di manutenzione degli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle fosse biologiche e dei pozzetti non costituisce un errore del tecnico che ha redatto le tabelle, rientrando invece nella discrezionalità tecnica del medesimo, scelta peraltro del tutto condivisibile in presenza di un condominio di piccole dimensioni, così come è perfettamente condivisibile la scelta di applicare per questo tipo di spesa la tabella A generale, comprensiva del seminterrato, tenuto conto che la proprietà rappresentata da un'unica unità immobiliare che si sviluppa CP_1 ai piani interrato e terreno, usufruisce delle fosse biologiche condominiali”;-
− “parimenti, la scelta adottata nelle tabelle NI di predisporre un'unica tabella relativa alle spese per la manutenzione e la pulizia dell'atrio, del vano scale e dell'ascensore è del tutto logica e razionale, mentre la realizzazione di altre due distinte tabelle, relative alle scale di accesso alla centrale termica e
17 alla sala macchine ascensore, costituirebbe un'inutile complicazione, trattandosi di scale aventi funzione esclusivamente condominiale”;
− “nello stesso senso, sarebbe del tutto illogico distinguere i millesimi relativi alle scale e quelli relativi all'androne di ingresso, posto che entrambi vengono utilizzati da tutti i condomini in proporzione sia dei rispettivi volumi che delle altezze, cosa di cui la tabella NI ha correttamente tenuto conto, secondo un criterio tecnico sicuramente congruo e non sindacabile in questa sede in quanto privo di errori, mentre non è conforme al vero che il seminterrato non usufruisca delle scale di ingresso e dell'atrio condominiale, potendovisi accedere anche dall'atrio, attraverso l'ascensore”.
Nella prospettazione dei convenuti e, oggi, dell'appellante, non sarebbe dunque dato ravvisare la prospettazione di “errori” nel contesto delle allegazioni della CP_1
essendo prese in considerazione circostanze: a) avulse dal profilo correlato al computo dei millesimi;
b) concernenti situazioni già considerate;
c) scelte discrezionali del tecnico incaricato.
D1) A fronte di tali argomentazioni, la risulta aver replicato (nella prima CP_1
memoria dimessa ex art. 183 VI° comma, c.p.c.) che:
− “il Dr ha infatti realizzato un gazebo, con struttura metallica, fissato al Pt_2
cornicione del tetto del villino, con copertura fissa che dà continuità al tetto del villino comportando un aumento della superficie utile di godimento;
anche per il fatto che non vi è soluzione di continuità con la facciata del villino”, precisando che “Il gazebo NI è stato installato il 31.3.2011; non è mai stato rimosso e non è rimuovibile (se non intervenendo sulla muratura del cornicione gronda del tetto condominiale); è un ampliamento dell'appartamento di proprietà Pt_2 tra l'altro, è stato installato senza autorizzazione condominiale e persino senza autorizzazione paesaggistica. E' insomma una superficie permanente di godimento”;
− “Quanto alla questione delle fosse biologiche, che il piano seminterrato di proprietà è servito (per i due bagni, la cucina e il pozzetto dello CP_1 scannafosso) da fosse biologiche di proprietà esclusiva;
CP_1
− “L'aver accorpato in una unica tabella “Atrio scale – ascensore” , penalizzando ingiustificatamente la proprietà che si trova a pagare servizi che non ha CP_1 mai usato né userà è palesemente illegittimo, oltrechè contrario al buon senso”.
− “Le scale del vano centrale termica sono anche al servizio del vano contatori elettrici di tutte le proprietà e quelle del vano ascensore sono al servizio anche della sala macchine ascensore. Il servizio esclusivo ascensore per il piano
18 seminterrato è stato attivato solo il 3.2.2015, dopo due mesi dall'incidente occorso alla mamma della che a causa della caduta ha accentuato la propria CP_1 condizioni di invalida civile;
la causa dell'incidente va rinvenuta proprio nella mancata attivazione del servizio, richiesta fin dal 2012. Le scale non sono utilizzate dalla e così dicasi per le pulizie e la luce”. CP_1
E) In questa prospettiva deve rilevarsi che, come argomentato da parte appellante, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “L'errore che porta alla invalidità della delibera maggioritaria di approvazione della tabella è quello che incide sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari. Viceversa, la divergenza tra i valori delle unità immobiliari di un edificio condominiale stimati in sede giudiziale e la tabella millesimale approvata dall'assemblea, derivata unicamente dall'applicazione di determinati coefficienti riduttori riferiti alla superficie reale delle singole porzioni, non determina né la nullità della deliberazione assembleare, né delle predetta tabella (Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735)” (così, in motivazione, Cass. 3041 del 9.2.2021).
4.1.2.1.1) Alla stregua di quanto sin qui indicato deve ritenersi che le allegazioni operate dalla sig.ra come concretizzatesi all'esito del consolidamento del thema CP_1
decidendum (con il deposito della prima memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c.), non risultavano già a monte idonee ad integrare i dati di struttura che la giurisprudenza ha indicato per ravvisare la sussistenza di un errore rilevante ex art. 69 disp. att. c.c.
In questo senso, infatti, deve evidenziarsi che:
− le censure mosse dalla con riferimento al lastrico solare ed alle terrazze CP_1
non risultano, già a livello di prospettazione, incidere “sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari”, avendo invece a riferimento contestazioni correlate alla mancata specificazione dei criteri di riparto delle spese concernenti tali aree, in contrapposizione alle aree di copertura “a falda”:
→ dunque, non è possibile ravvisare, già in astratto, un errore rilevante ex art. 96 disp. att. c.c., nei termini predetti, mentre le doglianze della CP_1 risultano attenere all'indicazione dei criteri di riparto della spesa (e ciò, peraltro, senza considerare che -come eccepito da parte dei convenuti in prime cure e ribadito dall'appellante - tali criteri di riparto sul punto risultano previsti direttamente dal codice civile);
− l'allegazione concernente la mancata valorizzazione dell'assenza di illuminazione diretta “in buona parte” dell'immobile di proprietà della risulta CP_1
insuscettibile di essere presa in considerazione (al netto della genericità
19 dell'allegazione stessa) per effetto della replica (non contestata) dei convenuti secondo cui nelle tabelle millesimali era stato inserito un "coefficiente di prospetto" (determinato proprio in considerazione delle ricadute su un determinato ambiente per effetto della maggiore o minore piacevolezza della veduta o in relazione ad altri fattori dipendenti dagli spazi esterni su cui si aprono le pareti finestrate), rapportando tutto il seminterrato al coefficiente minimo dello 0,75%:
→ dunque anche in questo caso (salvo che si intenda ritenere tout court priva di fondamento l'allegazione della concernente la mancata CP_1
valorizzazione del deficit di illuminazione) la questione si riduce ad una contestazione sull'entità del coefficiente di riduzione;
− la doglianza concernente la servitù di raccolta delle acque reflue (gravante sul giardino della è infondata laddove non risulta contestata l'allegazione dei CP_1
convenuti in prime cure secondo cui tutte le servitù di tale tipo non erano state prese in considerazione, sì da non consentire di ravvisare, già in astratto, precipui elementi distonici tra la valutazione dell'immobile della e gli altri;
CP_1
− non è chiaro in forza di quale argomentazione, il giardino della sig.ra non CP_1
avrebbe dovuto essere preso in considerazione;
− tutte le contestazioni concernenti le modalità di riparto delle spese di determinati servizi e/o aree condominiali (raccolta ed allontanamento di acque reflue, scale condominiali, spese di riscaldamento), esulano dalla tematica dell'errore ex art. 69 disp. att. c.c., nei termini sopra delineati, non incidendo sul calcolo della consistenza delle unità immobiliari.
4.1.2.2) La fondatezza del motivo di appello in oggetto, nella parte in questione, comporta dunque la riforma della sentenza impugnata, con riferimento alla condanna contenuta nel capo 1 della stessa, e la reiezione della domanda di rettifica delle tabelle avanzata dalla sig.ra ex art. 69, 2° comma, n. 1, disp. att. c.c. CP_1
4.2) L'accoglimento del primo motivo di appello, nei termini sopra indicati, comporta l'assorbimento del secondo e del terzo dei motivi di gravame, anch'essi concernenti (sotto profili diversi) la decisione del giudice di prime cure di accogliere la domanda di rettifica delle tabelle avanzata dalla sig.ra CP_1
4.3) Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante ha censurato il parziale accoglimento, da parte del Tribunale di Firenze, dell'impugnazione proposta dalla sig.ra nei confronti della delibera assembleare del 13.6.2016. CP_1
A) Si ricorda come l'odierna appellata avesse impugnato tale delibera con riferimento, tra l'altro a:
20 − l'approvazione del consuntivo straordinario, per l'esercizio 2015/2016, in relazione ai lavori di adeguamento della centrale termica;
− l'approvazione del consuntivo ordinario, sempre per esercizio 2015/2016, e del relativo riparto, con riferimento ad una dettagliata serie di spese;
− l'approvazione del preventivo ordinario, per l'esercizio 2016/2017, nella parte in cui era stata prevista la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi, anziché in base ai consumi;
− l'affidamento all'amministratore condominiale dell'incarico per il servizio di lettura dei “contabilizzatori” del riscaldamento.
B) Il Tribunale di Firenze ha accolto tale impugnazione con esclusivo riferimento alle contestazioni mosse alla ripartizione delle spese di riscaldamento, nel bilancio preventivo per l'esercizio 2016/2017, in quanto operata sulla base dei millesimi e non dei consumi effettivi.
B1) Tale decisione è stata raggiunta, in particolare, sulla base dei seguenti rilievi:
− “...da una parte l'art. 9 comma 5 lett. d) del D.lgvo 102/2014 ha consentito “la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà” rendendo legittimo che la suddivisione delle spese di riscaldamento della stagione 2015/2016 avvenisse per millesimi, al contempo ciò non poteva valere per l'esercizio 2016/2017, in quanto quando il era CP_4
già dotato di un sistema di contabilizzazione del calore per cui le spese di riscaldamento dei singoli condomini dovevano essere ripartite in base al consumo effettivo non prevedendo la norma di legge alcuna deroga convenzionale (v. Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza 11 settembre - 4 novembre 2019, n.
28282)”;
− “L'adozione di un sistema di contabilizzazione del calore impone il riparto delle spese del riscaldamento centralizzato in base al consumo effettivamente registrato”;
− successivamente erano occorsi ulteriori interventi normativi (Dlgs. 14 luglio 2020,
n. 73) parimenti ricettivi del criterio del consumo effettivo (sia pure comprensivo del consumo involontario).
C) L'appellante ha contestato tale decisione adducendo che:
− “La circostanza per cui il avrebbe continuato ad applicare il criterio CP_4
di riparto delle spese del riscaldamento secondo i millesimi e non secondo i consumi anche per l'esercizio 2016/2017, è anzitutto indimostrata. L'attrice non ha prodotto né il preventivo ordinario 2016/2017 né il consuntivo relativo a tale
21 esercizio e quindi, solo per questa ragione, l'impugnazione avrebbe dovuto essere respinta. Se la stessa, sulla quale grava l'onere della prova, avesse infatti prodotto il rendiconto consuntivo 2016/2017 (cosa che non ha fatto), il Tribunale avrebbe avuto modo d i verificare che, per tale esercizio, il ha applicato il CP_4 criterio di riparto delle spese di riscaldamento in base ai consumi”;
− “In ogni caso e contrariamente a quanto si legge nella sentenza, l'assemblea del
13 luglio 2016 non aveva affatto deliberato l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai millesimi anche per l'esercizio successivo (2016 2017), avendo solo previsto una modalità di redazione del bilancio preventivo “indotta” dal precedente consuntivo, come avviene pressoché sempre in sede di redazione dei preventivi”;
− “Il fatto che il abbia o meno ripartito “in via provvisoria” le spese di CP_4
riscaldamento della futura stagione invernale 2016/2017 mediante un preventivo redatto in base ai millesimi e non ai consumi, non prova alcunché, trattandosi di una conseguenza “tecnica” di come il bilancio preventivo viene redatto, e cioè basato sui dati ed i criteri di ripartizione dell'esercizio precedente, non sapendo il né quanto avrebbe speso complessivamente per il riscaldamento nel CP_4
corso della successiva stagione invernale 2016/2017 col nuovo sistema di gestione, né tantomeno quanto avrebbe speso ciascun condomino in base ai rispettivi consumi, misurati per la prima volta. In mancanza di altri criteri di riferimento utilizzabili, venne dunque concordato di mantenere il precedente criterio in via provvisoria, salva la rettifica degli importi in sede di rendiconto consuntivo 2016/2017, avendo a quel punto a disposizione tutti i dati per poter eseguire il riparto in base ai consumi”;
− la documentazione in atti, comunque, era idonea ad attestare che il CP_4
aveva poi fatto applicazione in concreto del criterio di riparto basato sui consumi, e non sui millesimi, come emergente da:
o l'incarico all'amministratore del servizio di lettura dei “contabilizzatori” del riscaldamento, segno evidente della volontà di tenere conto di tali dati;
o nella riunione assembleare del 27.10.2016 era stato conferito alla ditta
ER LL l'incarico di conduttore e terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento “e per la lettura della contabilizzazione del calore come da offerte già visionate dai condomini nel corso del precedente incontro”, a conferma di tale intenzione.
4.3.1) Il motivo è infondato.
22 L'impugnazione proposta dalla sig.ra ha avuto ad oggetto l'approvazione CP_1 del bilancio preventivo per l'esercizio 2016/2017, sulla scorta della previsione – ivi contenuta – della ripartizione delle spese di riscaldamento per millesimi, invece che per consumi effettivi.
Premesso che neppure parte appellante contesta che, in tale bilancio preventivo, fosse contenuta una siffatta modalità di riparto, è poi irrilevante che, in concreto, la ripartizione delle spese in questione sia avvenuta in base ai consumi effettivi e non in base ai millesimi (circostanza che rappresenta il portato strutturale delle difese dell'appellante).
Qualunque condotta successiva tenuta in sede di concreta ripartizione delle spese in questione, come recepita nel bilancio consuntivo per il relativo esercizio, non può in effetti incidere retroattivamente e “sanare” una previsione illegittima, nei termini condivisibilmente esposti dal giudice di prime cure (che, sotto questo aspetto, non risultano contestati da parte appellante).
Dunque, rilevato che la ripartizione delle spese di riscaldamento avrebbe dovuto essere effettuata – per l'esercizio 2016/2017 – in base ai consumi effettivi in conseguenza degli effetti derivanti dall'art. 9, 5° comma. lett. d), D.lgs 102/2014, ne consegue come la previsione contenuta nel bilancio preventivo per tale esercizio, e contemplante la ripartizione per millesimi, era (e resta) illegittima (a prescindere da cosa sia poi avvenuto in concreto, che incide unicamente su eventuali profili restitutori, non oggetto peraltro del presente giudizio).
5) Per quanto concerne, poi, l'appello incidentale proposto dalla sig.ra ed CP_1
imperniato sulla mancata statuizione del giudice di prime cure in ordine alla richiesta di condanna delle controparti alla rifusione, anche, delle spese sostenute da parte attrice per il proprio CT si osserva come anche tale contestazione risulti fondata in astratto ma infondata in concreto.
5.1) La contestazione è fondata, in astratto, in quanto effettivamente la sig.ra risulta aver chiesto la rifusione di tutte le spese sostenute, dimettendo (in allegato CP_1 all'atto di precisazione delle conclusioni) anche la fattura pro-forma del proprio CT, arch. . Per_2
Il Tribunale di Firenze non ha poi statuito sul punto, sì che occorre che il profilo venga trattato dalla Corte nella presente sede.
5.2) Nel merito, la richiesta è infondata, sulla base delle considerazioni esposte all'immediatamente successivo paragrafo concernente la regolazione delle spese di lite, cui si rinvia, ricordando in questo contesto unicamente che la rifusione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte deve essere presa in considerazione nell'alveo
23 della complessiva decisione in ordine alle spese processuali, ex art. 92 e ss c.p.c. (cfr, da ultimo, Cass. 26729 del 15.10.2024).
6) Per quanto dunque concerne la regolazione delle spese di lite, deve ricordarsi come tale decisione debba essere adottata in applicazione del principio della soccombenza ed avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016).
6.1) In questa prospettiva deve evidenziarsi come le domande della sig.ra CP_1 abbiano infine trovato accoglimento con riferimento, unicamente, all'impugnazione proposta contro la delibera assembleare del 13.6.2016, nella parte in cui era stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 2016/2017, con specifico riferimento alle modalità di ripartizione delle spese di riscaldamento.
Ritiene il collegio che la reiezione della parte preponderante (sia come numero che come rilievo) delle domande avanzate dalla sig.ra comporti la ravvisabilità di CP_1
profili di soccombenza reciproca atti a consentire la compensazione delle spese di lite nella misura dell'80%, ponendo a carico dell'appellante il residuo 20%.
6.2) In tal senso deve poi evidenziarsi come la reiezione delle domande della sig.ra concernenti la modifica (già in prime cure) e la rettifica (nel presente grado di CP_1
giudizio) delle tabelle millesimali comporti che le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (espletate con riferimento al contenuto di tali domande) siano poste a carico integrale della stessa sig.ra con obbligo di quest'ultima di procedere alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente già percepito.
Ne consegue come debbano restare a carico della medesima anche le spese CP_1 da quest'ultima sostenute per il proprio consulente tecnico di parte, ciò che comporta la reiezione dell'appello incidentale avanzato sul punto dall'odierna appellata.
6.3) Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico degli appellanti, nella misura del 20%, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,00 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore indeterminabile c.d. “basso” della causa, con riferimento al criterio del “decisum” rapportato alla delibera del
13.6.216), di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 2698/2021 del Tribunale di Firenze, Parte_1 Parte_2
così statuisce:
24 1) dichiara la contumacia di , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4
2) in parziale accoglimento del primo motivo dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, con riferimento alla condanna contenuta nel capo 1 della stessa, respinge la domanda di rettifica delle tabelle avanzata da ex art. 69, 2° CP_1
comma, n. 1, disp. att. c.c.;
3) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare a parte appellata il 20% delle spese processuali di entrambi i CP_1
gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 1.523,20 per compenso (pari al 20% di complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, €
1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA
e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 1.998,20 per compenso (pari al 20% di complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €
1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria), da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge.
4) pone a carico di le spese di CTU, con obbligo di procedere alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente percepito.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.7.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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