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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino – Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27394 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE
E
nata il [...] a [...], CF Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso chiedendo che i
Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi;
INTERVENTORE EX LEGE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2022 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva : “che
l'istante in data 10.05.1980 ha contratto matrimonio civile in Portici con Controparte_1 nata a [...] l' 08.07.1963 ( ); - che dal matrimonio sono nati tre figli: CodiceFiscale_3
il 29.06.1980, il 30.12.1982 e il 31.01.1988 tutti maggiorenni, Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e coniugati. - che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Ercolano, in Vico Lucino 19; - che l'unione, divenuta nel corso degli anni letteralmente intollerabile per continui dissapori e frequenti litigi, è ormai priva di quell'affetto e di quella solidarietà che ne giustificano la stessa sussistenza, per cui è giunto alla Parte_1 determinazione di separarsi;
- che infatti, da diverso tempo ha scelto una Controparte_1 quotidianità fatta di relazioni ed interessi propri e da due anni circa ha lasciato il ricorrente e la casa coniugale;
- che le scelte di vita del coniuge, affatto condivise dal ricorrente, hanno determinato una frattura nell'unione coniugale senza possibilità alcuna di ricostruire una comunione domestica e affettiva;
- che i coniugi vivono separati di fatto ciascuno per conto proprio: il ricorrente vive in Ercolano al Vico Lucino 20, la resistente invece domicilia presso la figlia in Ercolano alla via Trentola Supportico Sansone 25; - per quanto riguarda la Per_3 situazione economica del ricorrente, lo stesso non gode di adeguati mezzi di sostentamento e percepisce una pensione minima mensile di € 280,00; - la sig.ra invece è invalida CP_1
e percepisce l'indennità di accompagnamento mensilmente nella misura di € 1.150,00; - entrambi i coniugi vivono in affitto: corrisponde un canone mensile di affitto di Parte_1
€ 150,00 mentre , residente in [...]al Vico Lucino 19, paga un canone Controparte_1 mensile di € 130,00.”
All'udienza del 08.02.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente,
e null'altro prevedeva.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata .
Il Giudice Istruttore precedentemente assegnatario della causa con provvedimento del
26.10.2023 disponeva “ritenuta non ammissibile né rilevante la prova per testi articolata da parte ricorrente perché i relativi capitoli di prova o sono affetti da genericità o vertono su fatti di contenuto negativo o perché aventi ad oggetto fatti non sufficientemente circostanziati, ritenuto
2 che, non essendo necessaria altra attività istruttoria” e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04.03.2025, mutato il Giudice Istruttore, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, preso atto della rinuncia di parte ricorrente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Del resto parte resistente non costituendosi in giudizio ha rinunciato ad allegare elementi impeditivi, modificati o estintivi dell'altrui pretesa.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi;
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69
3 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), ( atto n.55, parte I s., Reg.
Atti Matrimonio anno 1980);
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino – Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27394 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE
E
nata il [...] a [...], CF Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
- RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso chiedendo che i
Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi;
INTERVENTORE EX LEGE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2022 il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva : “che
l'istante in data 10.05.1980 ha contratto matrimonio civile in Portici con Controparte_1 nata a [...] l' 08.07.1963 ( ); - che dal matrimonio sono nati tre figli: CodiceFiscale_3
il 29.06.1980, il 30.12.1982 e il 31.01.1988 tutti maggiorenni, Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e coniugati. - che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Ercolano, in Vico Lucino 19; - che l'unione, divenuta nel corso degli anni letteralmente intollerabile per continui dissapori e frequenti litigi, è ormai priva di quell'affetto e di quella solidarietà che ne giustificano la stessa sussistenza, per cui è giunto alla Parte_1 determinazione di separarsi;
- che infatti, da diverso tempo ha scelto una Controparte_1 quotidianità fatta di relazioni ed interessi propri e da due anni circa ha lasciato il ricorrente e la casa coniugale;
- che le scelte di vita del coniuge, affatto condivise dal ricorrente, hanno determinato una frattura nell'unione coniugale senza possibilità alcuna di ricostruire una comunione domestica e affettiva;
- che i coniugi vivono separati di fatto ciascuno per conto proprio: il ricorrente vive in Ercolano al Vico Lucino 20, la resistente invece domicilia presso la figlia in Ercolano alla via Trentola Supportico Sansone 25; - per quanto riguarda la Per_3 situazione economica del ricorrente, lo stesso non gode di adeguati mezzi di sostentamento e percepisce una pensione minima mensile di € 280,00; - la sig.ra invece è invalida CP_1
e percepisce l'indennità di accompagnamento mensilmente nella misura di € 1.150,00; - entrambi i coniugi vivono in affitto: corrisponde un canone mensile di affitto di Parte_1
€ 150,00 mentre , residente in [...]al Vico Lucino 19, paga un canone Controparte_1 mensile di € 130,00.”
All'udienza del 08.02.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente,
e null'altro prevedeva.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata .
Il Giudice Istruttore precedentemente assegnatario della causa con provvedimento del
26.10.2023 disponeva “ritenuta non ammissibile né rilevante la prova per testi articolata da parte ricorrente perché i relativi capitoli di prova o sono affetti da genericità o vertono su fatti di contenuto negativo o perché aventi ad oggetto fatti non sufficientemente circostanziati, ritenuto
2 che, non essendo necessaria altra attività istruttoria” e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 04.03.2025, mutato il Giudice Istruttore, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, preso atto della rinuncia di parte ricorrente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente che non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente citata, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Del resto parte resistente non costituendosi in giudizio ha rinunciato ad allegare elementi impeditivi, modificati o estintivi dell'altrui pretesa.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi;
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69
3 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), ( atto n.55, parte I s., Reg.
Atti Matrimonio anno 1980);
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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