CASS
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2024, n. 37648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37648 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di ZZ MA GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO SE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo;
inammissibile nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37648 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/02/2024, il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di ZZ MA GI, annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso in data 18/09/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del predetto e disponeva la restituzione dei beni sequestrati. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, articolando motivi, con i quali deduce erronea applicazione dell'art. 10 quater d.lgs 74/2000 e vizio di manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il Tribunale del riesame, in maniera illogica e contraria al disposto dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000 aveva ritenuto insussistente il reato contestato perché il credito derivante da pacchetti di ricerca e sviluppo forniti da Link Campus/CRISS non era stato inserito nella denuncia dei redditi;
in effetti il credito in questione era stato utilizzato nell'anno 2019, con riferimento all'anno di imposta 2017, per euro 172.182,22 (come da contestazione del capo H1), nel periodo nel quale il ZZ era legale rappresentate della MU SR (dal 12.11.2008 al 28.01.2020). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto accogliersi il ricorso limitatamente al primo motivo con annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo esame innanzi ad altro Giudice. Inammissibilità per il resto. La difesa dell'indagato ha depositato memoria nella quale ha rinunciato alla richiesta di trattazione orale e rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va da atto, in via preliminare, che il difensore dell'imputato ha depositato rinuncia alla pregressa richiesta di trattazione orale e rassegnato conclusioni scritte;
la rinuncia in questione non assume rilievo ai fini della forma della trattazione del presente ricorso. Deve, infatti, richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale 2 relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez.2, n. 42410 del 17/06/2021,Rv.282207 - 01); e si è precisato che, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021,Rv.281520 - 01). 2. Il ricorso è fondato e va accolto, secondo le argomentazioni che seguono. 2.1. Come indicato nel capo di imputazione relativo al contestato reato di cui agli artt. 81 cpv, 10 cod.pen. e 10-quater dlgs n. 74 del 2000 (capo H1), il ZZ è stato legale rappresentante della Munus SR dal 12.11.2018 al 28.01.2020 e i modelli F24 sono stati presentati dal 01.02.2019 al 17.06.2019. 2.2. Secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (così Sez.3, n. 2351 del 18/11/2022, dep.20/01/2023, Rv.284057 - 01; Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755- 01, e Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274854-01; Sez. 1, n. 41808 del 10/09/2021, G.i.p..Trib. Bergamo, non massimata). 2.3. Il Tribunale, in violazione del suesposto principio di diritto, ha dato erroneamente rilievo, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, al momento di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte (quella del 31.10.2018 e quella integrativa del 6.3.2020) e non al momento della presentazione dei modelli F24, rilevante ai fini della consumazione del reato. Risulta, conseguentemente, integrato il vizio di violazione di legge dedotto. 2.4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto summenzionato.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 04/07/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO SE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo;
inammissibile nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37648 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/02/2024, il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di ZZ MA GI, annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso in data 18/09/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del predetto e disponeva la restituzione dei beni sequestrati. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, articolando motivi, con i quali deduce erronea applicazione dell'art. 10 quater d.lgs 74/2000 e vizio di manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il Tribunale del riesame, in maniera illogica e contraria al disposto dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000 aveva ritenuto insussistente il reato contestato perché il credito derivante da pacchetti di ricerca e sviluppo forniti da Link Campus/CRISS non era stato inserito nella denuncia dei redditi;
in effetti il credito in questione era stato utilizzato nell'anno 2019, con riferimento all'anno di imposta 2017, per euro 172.182,22 (come da contestazione del capo H1), nel periodo nel quale il ZZ era legale rappresentate della MU SR (dal 12.11.2008 al 28.01.2020). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto accogliersi il ricorso limitatamente al primo motivo con annullamento con rinvio della decisione impugnata per nuovo esame innanzi ad altro Giudice. Inammissibilità per il resto. La difesa dell'indagato ha depositato memoria nella quale ha rinunciato alla richiesta di trattazione orale e rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va da atto, in via preliminare, che il difensore dell'imputato ha depositato rinuncia alla pregressa richiesta di trattazione orale e rassegnato conclusioni scritte;
la rinuncia in questione non assume rilievo ai fini della forma della trattazione del presente ricorso. Deve, infatti, richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale 2 relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez.2, n. 42410 del 17/06/2021,Rv.282207 - 01); e si è precisato che, in tema di disciplina emergenziale da covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021,Rv.281520 - 01). 2. Il ricorso è fondato e va accolto, secondo le argomentazioni che seguono. 2.1. Come indicato nel capo di imputazione relativo al contestato reato di cui agli artt. 81 cpv, 10 cod.pen. e 10-quater dlgs n. 74 del 2000 (capo H1), il ZZ è stato legale rappresentante della Munus SR dal 12.11.2018 al 28.01.2020 e i modelli F24 sono stati presentati dal 01.02.2019 al 17.06.2019. 2.2. Secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (così Sez.3, n. 2351 del 18/11/2022, dep.20/01/2023, Rv.284057 - 01; Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755- 01, e Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274854-01; Sez. 1, n. 41808 del 10/09/2021, G.i.p..Trib. Bergamo, non massimata). 2.3. Il Tribunale, in violazione del suesposto principio di diritto, ha dato erroneamente rilievo, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, al momento di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte (quella del 31.10.2018 e quella integrativa del 6.3.2020) e non al momento della presentazione dei modelli F24, rilevante ai fini della consumazione del reato. Risulta, conseguentemente, integrato il vizio di violazione di legge dedotto. 2.4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto summenzionato.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 04/07/2024