Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9403 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 14-3-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla via Parte_1 C.F._1
Ettore Corcioni, 63 presso lo studio dell'Avv. Francesco Damiano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania al Vico Pinto, 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 19-11-2024, la ricorrente (nata a [...] il
1
21.1.1974) premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania in data 4.3.1996 con il resistente (nato a [...] il [...]), dal quale sono nati due figli - (nato a [...] il Per_1
6.9.1996) e (nata a [...] il [...]) - ha chiesto che venisse pronunziato Per_2
lo scioglimento del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva stabilirsi un mantenimento di 250,00 euro soltanto per la figlia , Per_2
essendo divenuto indipendente il figlio per il resto la conferma delle condizioni della Per_1
separazione.
All'udienza del 14-3-2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato, non essendosi costituito, benché ritualmente evocato in giudizio, il resistente;
sentita la ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
Il P.M. esprimeva parere favorevole il 20.3.2025.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito (cfr. notifica a mani della madre capace e convivente).
Sempre in via preliminare, nulla va disposto in ordine all'affido ed al diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni.
Infine nulla va disposto a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne essendo indipendente e per la ricorrente in assenza di domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere (avvenuta in data 25.3.2013) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 24-4-2013 (depositato il 7 maggio
2013); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle condizioni accessorie, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione
(non essendo stato dedotto e provato un miglioramento delle condizioni economiche del resistente) il
Collegio ritiene di confermare i provvedimenti di cui al decreto di omologa della separazione in merito al mantenimento in favore della figlia che non lavora ed è in procinto di iniziare Per_2
l'Università (cfr. dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione delle parti) nella misura di 200,00 euro oltre Istat.
Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste a carico delle parti al 50% previo riscontro
2 R.G. n. 9403/2024
tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia nulla si dispone sulle spese di lite
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato vengono liquidati all'esito del deposito dell'istanza corredata dalla relativa documentazione
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 4.3.1996
(atto n. 11, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) tra (nata a Parte_1
Napoli il 21.1.1974) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni Controparte_1
indicate in parte motiva da intendersi richiamate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 9 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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