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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 59/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michela Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Meda (MB) in Viale Brianza n. 15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MI), Viale Martesana, 131 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Marano di Napoli, C.so Europa, 270, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) I coniugi come sopra dichiarano di essere economicamente autosufficienti, non avendo null'altro a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi, anche in sede di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 548/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 03.04.2025 e pubblicata in data 16.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 08.01.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 22 maggio 2021 (atto n. 17 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vico Equense (NA)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vico Equense (NA), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 59/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michela Mariani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Meda (MB) in Viale Brianza n. 15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MI), Viale Martesana, 131 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Marano di Napoli, C.so Europa, 270, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) I coniugi come sopra dichiarano di essere economicamente autosufficienti, non avendo null'altro a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni rapporto economico patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver più alcunché a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo o ragione in relazione a rapporti pregressi, anche in sede di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 548/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 03.04.2025 e pubblicata in data 16.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 08.01.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 22 maggio 2021 (atto n. 17 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vico Equense (NA)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vico Equense (NA), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi