TRIB
Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/12/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura n. 2185/2023 R.G.A.C. promossa congiuntamente
DA
nato il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. D'AURIA MATTEO
E
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Controparte_1
c.f. C.F._2
Avv. CARRIERO VINCENZA
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 7.12.2023 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 1.2.2024 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del
4.12.2024:
pag. 1 di 4 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Mamurras (Albania) in data 20/12/1991 tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di La Spezia – Registro Atti di matrimonio al n. 23 Parte
II Serie C Anno 2022, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza che si chiede pronunciarsi alle seguenti
CONDIZIONI
1. il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione sita in La Spezia, Via Francesco Crispi Parte_1
n. 149, proseguendo quindi nel rapporto di locazione in essere. Nel frattempo la sig.ra
[...]
si è trasferita presso altra dimora, con conseguente trasferimento della propria CP_1
residenza.
2. I coniugi dichiarano che, al di fuori di quanto sopra previsto, null'altro avranno a pretendere reciprocamente rispetto alle questioni economiche e patrimoniali tutte afferenti la comunione legale dei beni, compresa la gestione e chiusura del conto corrente cointestato.
3. L'auto Nissan targata DW255FZ, già intestata al sig. rimarrà nella piena Parte_1 disponibilità di quest'ultimo e la sig.ra dichiara di non avere altro a pretendere Controparte_1
in relazione alla stessa.
4. Le spese legali anche del procedimento volto ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio si intendono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 30.11.2023, premettendo di aver contratto in data 20.12.1991 in Mamurras
(Albania) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del
Comune della Spezia al n. 23 parte II serie C anno 2022) e di aver avuto una figlia ( nata il Per_1
28.7.1992, maggiorenne ed autosufficiente economicamente), hanno chiesto di dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 112/2024 (passata in giudicato l'1.8.2024), ricorrendone i presupposti, il
Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del
25.1.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di scioglimento del matrimonio.
pag. 2 di 4 Con istanza congiunta depositata in data 8.11.2024 le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Rilevato che le parti in data 13.11.2024 hanno provveduto a depositare note scritte sostitutive di udienza, tuttavia non sottoscritte dalle stesse come invece chiesto, la causa è stata rimessa in istruttoria.
Infine, nel termine assegnato sono state quindi depositate apposite note, sottoscritte dalle parti, con le quali i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3
n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra , Parte_1 Controparte_1
contratto in Mamurras (Albania) il 20.12.1991 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune della Spezia al n. 23 parte II Serie C anno 2022) alle seguenti condizioni:
pag. 3 di 4 “1. il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione sita in La Spezia, Via Francesco Parte_1
Crispi n. 149, proseguendo quindi nel rapporto di locazione in essere. Nel frattempo la sig.ra
[...]
si è trasferita presso altra dimora, con conseguente trasferimento della propria CP_1
residenza.
2. I coniugi dichiarano che, al di fuori di quanto sopra previsto, null'altro avranno a pretendere reciprocamente rispetto alle questioni economiche e patrimoniali tutte afferenti la comunione legale dei beni, compresa la gestione e chiusura del conto corrente cointestato.
3. L'auto Nissan targata DW255FZ, già intestata al sig. rimarrà nella piena Parte_1 disponibilità di quest'ultimo e la sig.ra dichiara di non avere altro a pretendere Controparte_1
in relazione alla stessa.
4. Le spese legali anche del procedimento volto ad ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio si intendono integralmente compensate tra le parti.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Maurizio Drigani Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4