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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 11587/23 R.G. promossa da:
c.f. – elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Cernaia n. 31 presso lo studio dell'avv. Claudia Casalino, che la rappresenta e difense unitamente all'avv. Giorgio Manfrini, in forza di procura in atti
- RICORRENTE-
-
contro
-
p.iva – Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino in via San Francesco da Paola 37, presso l'Avv.
Andrea Castelnuovo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- RESISTENTE–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori sanitari della S.C.
Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per i danni subiti dalla ricorrente e dichiarare tenuta e condannare , dalla quale essi Controparte_2
pagina 1 di 24 dipendono, al risarcimento di detti danni a favore della signor e così al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 54.492,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare tenuta e condannare a rimborsare alla signora Controparte_2
le spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per Parte_1 complessivi euro 18.271,21; dichiarare tenuta e condannare al pagamento delle spese della CTU Controparte_2
e successiva CTU Integrativa disposte nella fase di merito.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese 15%, cpa e iva”.
Per parte resistente
“Voglia l'Ecc.mo tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: in via istruttoria, disporre una rinnovazione di c.t.u. affidando a un nuovo collegio di periti i quesiti a chiarimento sugli aspetti rimasti inevasi da parte della c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, con il quesito ritenuto più utile corretto da parte del
Tribunale e che si propone schematicamente come segue: …
Nel merito, in via principale respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, con condanna a Con rifondere al le spese di soccombenza Con in via subordinata, limitare l'onere risarcitorio a carico della convenuta alla quota di eventuale corresponsabilità nella causazione del danno”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.06.2023 Parte_1 ha istaurato il giudizio volto ad accertare la responsabilità degli operatori sanitari della
S.C. Gastroenetrologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per i danni patiti dalla stessa in esito ai trattamenti medici da essi praticati, con conseguente condanna dell' al risarcimento dei predetti pregiudizi. Controparte_2
Parte ricorrente ha riferito:
. di essere affetta da reflusso gastroesofageo ed ernia iatale e, dopo aver inutilmente seguito la terapia farmacologica anti-reflusso, di essersi sottoposta, con esito positivo, in pagina 2 di 24 data 17.10.2016, ad intervento di plastica antireflusso secondo SE- TI in laparoscopia presso il Maria Pia Hospital;
. che, sopraggiunta una problematica di disfagia, ha effettuato vari accertamenti medici ed in data 02.10.2017, ha eseguito presso la S.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino, la dilatazione con pallone da acalasia;
. che, successivamente, è stata rilevata una esofago stenosi valicabile ed i medici hanno posizionato un'endoprotesi metallica che, a seguito di controlli, è risultata migrata quasi totalmente nello stomaco, così dovendosi ricorrere alla sua rimozione;
. di essersi rivolta al dott. su indicazione del quale si è sottoposta ad Persona_1 ulteriori esami presso la Radiologia dell'Ospedale Molinette, all'esito dei quale è emerso che l'esofago della ricorrente era congenitamente di tipo corto e vi era una stenosi ulcerata dell'esofago distale in esiti di fundoplicatio;
è stata dunque posta indicazione all'intervento chirurgico di esofagetomia subtotale che è stato eseguito il 07.05.2018;
. di essere stata in cura, dopo le dimissioni, presso la S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale Molinette per ingravescente calo ponderale e disturbi gastrici e dalla S.C.
Salute Mentale di Chivasso per grave deperimento psicorganico e sindrome depressiva;
. di aver promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. avanti questo Tribunale (RG 10687/22) il quale si è concluso in data 31.3.2023 con il deposito della relazione da parte del CTU designati, i quali hanno confermato la responsabilità dei medici della S.C. Gastroenterologia del San Giovanni Bosco nella causazione dei danni lamentati dalla ricorrente, osservando in particolare che “Il punto critico della condotta dei sanitari, nel caso in esame, è stato quello di procedere con i trattamenti endoscopici “supponendo” quale fosse la natura della stenosi, senza prima mettere in atto un adeguato iter diagnostico finalizzato a comprendere quale fosse il reale meccanismo alla base della disfagia ingravescente presentata dalla signor Pt_1
… La rilevanza di tale omissione è evidente in quanto (….) l'individuazione della causa eziopatogenetica della stenosi risulta fondamentale per poter operare la scelta terapeutica più adeguata al caso da trattare e per garantire la migliore efficacia del trattamento stesso” (pagina 153 della CTU).
pagina 3 di 24 Parte ricorrente ha ritenuto sussistente la responsabilità dei medici del S.C.
Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni per l'erronea scelta di posizionare uno stent metallico in una stenosi benigna dell'esofago distale, scelta terapeutica che ha precluso la possibilità di un intervento meno demolitivo rispetto a quello di esofagectomia subtotale a cui la ricorrete si è dovuta sottoporre.
Ha richiamato le considerazioni svolte dai CTU in sede ATP che hanno confermato la responsabilità dei medici della S.C. Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni
Bosco di Torino nella causazione dei danni lamentati dalla signora riconoscendo Pt_1 un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 16% e un periodo di invalidità temporanea biologica di giorni 120 di cui 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e
30 giorni al 25%.
Ha concluso chiedendo la condanna dell' al risarcimento dei Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali, nella complessiva somma di € 54.492,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché la condanna della resistente al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per complessivi euro 18.271,21. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese 15%, cpa e iva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.10.2023 si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver Controparte_1 ripercorso l'iter diagnostico e chirurgico a cui sì è sottoposta la ricorrente presso l'ospedale San Giovanni Bosco, culminato con il posizionamento di uno stent metallico completamente ricoperto da lasciare in sede per una/due settimane, ha contestato le risultanze della CTU espletata in sede di ATP, ribadendo l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai propri medici, al proprio staff e alla propria struttura.
Parte convenuta ha ritenuto che non vi sia stato alcun errore nella scelta e nell'indicazione chirurgica, né nell'esecuzione dell'operazione; ha ribadito la conformità della condotta dei sanitari alle linee guida vigenti.
Ha, inoltre, ritenuto non sussistere il nesso causale tra i danni lamentati dalla Con ricorrente e gli interventi eseguiti dalla sul punto ha evidenziato che tutte le criticità riscontrate della ricorrente vadano ascritte all'intervento chirurgico a cui si era pagina 4 di 24 sottoposta, nel 2016, presso Maria Pia Hospital, con la conseguenza che i sintomi, le patologie e gli interventi subiti dalla sig.ra successivamente, nel 2018, non Pt_1 hanno avuto un antecedente causale o concausale nelle condotte di cura poste in essere dai medici dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
Infine, la convenuta ha sottolineato l'erroneità della quantificazione fatta dai CTU Cont in ordine alla percentuale di invalidità permanente;
secondo L' infatti, i CTU non hanno calcolato un danno differenziale ma si sono limitati a quantificare nel 16% il danno biologico permanente senza distinguere, in quella percentuale, quanto fosse attribuibile alla clinica privata e quanto all'ospedale pubblico.
Ha concluso chiedendo la rinnovazione della CTU con il conferimento dell'incarico ad altro collegio peritale;
nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande Con di parte ricorrente e, in via, subordinata, di limitare l'onere risarcitorio a carico della convenuta alla quota di eventuale corresponsabilità nella causazione del danno.
In corso di causa, rilevata l'insussistenza dei presupposti per disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione del Collegio peritale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c., sono state sottoposte ai precedenti CTU, le osservazioni critiche svolte dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Viste le contestazioni mosse all'udienza del 20.11.2024 da parte convenuta in ordine all'omessa valutazione, anche nella relazione integrativa, del c.d. danno differenziale, con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria al fine di chiamare nuovamente a chiarimenti il Collegio Peritale, con riguardo alla eventuale risoluzione della problematica lamentata dalla ricorrente attraverso l'intervento alternativo corretto indicato in CTU, nonché alla quantificazione di un'eventuale danno differenziale.
Depositati i chiarimenti da parte dei CTU, la causa è stata nuovamente chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. svoltasi all'odierna udienza.
*************
pagina 5 di 24 1. La qualificazione giuridica della domanda e sull'onere della prova.
La ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti (quali
[...] dettagliati nell'atto introduttivo), in quanto l'intervento chirurgico demolitivo di esofagectomia subtotale cui è stata costretta a sottoporsi, è risultato essere la conseguenza della non corretta scelta, da parte dei medici del S.C. Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco, di posizionare uno stent metallico in una stenosi benigna dell'esofago distale.
Occorre premettere che essendo le condotte contestate verificatesi da settembre
2017 al novembre 2017 (05.09.2017: esofagogastroduodenoscopia (EGD scopia) presso la dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino;
02.10.2017: Controparte_3 dilatazione con pallone da acalasia presso la S.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino;
03.11.2017: posizionamento endoprotesi metallica;
06.11.2017: riposizionamento della protesi metallica che risultava nello stomaco per alcuni centimetri;
20.11.2017: rimozione della protesi quasi completamente migrata nello stomaco) possa trovare applicazione al caso di specie, la normativa di cui alla l.
24/2017, sicché ai sensi dell'art. 7, la responsabilità della struttura convenuta va qualificata di natura contrattuale.
Va, peraltro, precisato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale sia in relazione a profili di inadempimento ad essa direttamente riconducibili
(quali ad es. la carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale sanitario, ausiliario e paramedico) sia con riguardo al comportamento dei medici dipendenti o che a qualunque titolo svolgano la propria attività professionale nell'ambito e per conto della struttura stessa, prescindendosi dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasurbordinato.
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il pagina 6 di 24 debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico.
Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente. (Cfr. Cass.; n. 8826/2007;
n. 17836/2007; n. 12362/2006, nonché più recentemente “In caso di comportamento colposo e fonte di danni a terzi da parte di medici che operino all'interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o anche di una collaborazione stabile, la struttura sanitaria ne risponde a titolo contrattuale” (Cass. n. 2060/18, nonché Cass. n. 7768/16).
Pertanto, la struttura che si avvale della collaborazione dei sanitari ricavandone un'utilità risponde dei pregiudizi che vengono da questi eventualmente cagionati a prescindere dal fatto che siano dipendenti o meno della stessa in quanto la sua responsabilità trova fondamento nel rischio dell'utilizzazione dei terzi nell'adempimento della propria obbligazione.
La conseguenza diretta della scissione dei due rapporti contrattuali è la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell'ente pubblico o privato in cui viene accettato il paziente anche in assenza di una specifica responsabilità del medico dipendente ma per violazione delle singole, diverse e autonome obbligazioni assunte dalla struttura nei confronti del paziente, mentre laddove si deduca una condotta negligente del personale sanitario, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, ex art. 1228 c.c. (Cass. n. 1620/2012).
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, e in particolare di quelli dettati dalla pronuncia a SU n. 577/2008, deve quindi ritenersi che gravi sul paziente danneggiato la prova della fonte negoziale e dell'attività professionale svolta, del fatto dannoso (insorgenza o aggravamento della pagina 7 di 24 patologia) e del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta dell'obbligazione, nonché
l'allegazione dell'inadempimento qualificato, quale comportamento astrattamente e causalmente idoneo alla produzione del danno, mentre è onere di parte convenuta provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (v. Cass. n. 5490 del 22/02/2023; n. 4864 del 23/02/2021; n. 11599 del 15/06/2020; nn. 28991-28992 dell'11/11/2019; v. anche Cass. n. 24073 del 13/10/2017; n. 18392 del 26/07/2017; n.
15993 del 21/7/2011; Cass. Sez. U. n. 577 dell'11/1/2008).
Più precisamente, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1218 e 1176 cod. civ., è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e quindi il nesso causale con essa), restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico – scientifiche del momento. (cfr. Cass. n. 28989/2019; n. 21177/ 2015; n. 17413/2012; n. 12274/2011;
n. 4210/04).
Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, deve essere provato dalla parte attrice.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della S.C. n. 18392 del 2017 (i cui principi sono stati ribaditi con la già citata pronuncia n. 28811/2019 e ancora con la pronuncia n. 29501/2019) secondo cui nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una pagina 8 di 24 causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (cfr. Cass. n. 18392/2017; n. 26700/2018).
*************
2. Sull'esito della CTU.
Ora, facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, non essendo contestata la sottoposizione alle cure da parte dei sanitari dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino della sig. , ai fini della valutazione dell'inadempimento Pt_1 dedotto dalla ricorrente, occorre fare riferimento agli esiti della CTU svoltasi in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come integrata nel presente giudizio.
Prima di entrare nel merio delle valutazioni condotte dal Collegio Peritale, occorre rilevare che, come noto, l'esperimento del procedimento di ATP costituisce condizione di procedibilità della domanda in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ex art. 8 L. n. 24/17 e, conseguentemente, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittima acquisizione della relazione peritale ivi depositata tra le fonti utilizzabili per l'accertamento dei fatti di causa (cfr. Cass. n. 6591/16 e Cass. n. 23693/09).
Inoltre, meritano di essere integralmente ribadite le valutazioni già espresse in corso di causa (con ordinanze del 20.11.2023 e del 23.3.2024) con riferimento all'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU e per la sostituzione del
Collegio Peritale, come richiesti da parte convenuta, non ricorrendo i gravi motivi richiesti dall'art. 196 c.p.c., avuto riguardo alla casistica elaborata dalla giurisprudenza
(cfr. da ultimo Cass. n. 3082/20).
Vi è infine da sottolineare che “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio”
(cfr. Cass. SU n. 13902/13, nonché Cass. n. 2063/10, Cass. n. 23575/13 e Cass. n.
16552/15) e che “Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche (...), è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del pagina 9 di 24 consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362/12).
Inoltre, per giurisprudenza costante, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n. 33742/22, nonché Cass. 11081/20 e Cass. n.
1815/15).
Di seguito si esaminano dunque le risultanze della CTU medico legale disposta, tenendosi presente che “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale” (cfr. Cass.
n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass. n. 13736/20).
Orbene, nella relazione depositata all'esito del procedimento di ATP (RG
10687/22), i CTU, dopo aver dato atto delle quattro procedure endoscopiche eseguite presso la S.C. Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino consistite in
“dilatazione con pallone per acalasia da 30 mm di diametro (eseguita in data
02/10/2017); posizionamento di endoprotesi metallica ad ombrello di calibro 24 mm lunga 10 cm (eseguita il 03/11/2017); riposizionamento di endoprotesi metallica dislocata (eseguito in data 06/11/2017); rimozione di endoprotesi metallica quasi completamente migrata nello stomaco (eseguita in data 20/11/2017)”, hanno precisato che “il caso in esame non implicava al soluzione di problemi di speciale difficoltà” ; sul pagina 10 di 24 punto hanno aggiunto che “La difficoltà incontrate nel caso in discussione, per quanto riguarda le procedure endoscopiche eseguite presso l'Ospedale San Giovanni Bosco, è da porre in relazione al misconoscimento (in assenza dei necessari accertamenti – pur se apparentemente indicati in data 05/09/2017 - preliminari all'avvio di tali procedute) del quadro di brachiesofago congenito (poi evidenziato successivamente in occasione di esami radiografici dell'esofago a doppio contrasto eseguiti presso il Presidio Molinette il
02/01/2018, ma non segnalato nel referto dell'esame radiologico del 25/07/2016 eseguito presso la ed alla conseguente particolarità della stenosi con CP_4 componente della stessa da correlarsi ad una compressione attraverso lo jato della plastica risalita in torace (in quanto associata a brachiesofago), con conseguente inefficacia delle procedure endoscopiche eseguite presso tale nosocomio”.
I CTU, precisato che “Il termine stenosi è utilizzato per indicare un restringimento di calibro del lume di un viscere” e che, in particolare, “le stenosi esofagee possono essere causate da fattori estrinseci (ovvero quando l'esofago si restringe a causa dell'evenienza di una compressione esterna su di esso), oppure intrinseci (quando il restringimento è causato da lesioni che originano dall'esofago stesso e che ne determinano il restringimento di calibro del lume). A seconda della natura della patogenesi della stenosi esofagea, le stesse vengono distinte in stenosi benigne (quali quelle causate, ad esempio da ingestioni di caustici, da fattori iatrogeni, da cause infettive, da malattie sistemiche o neurologiche etc) e in stenosi maligne (quali quelle classicamente causate da neoplasie esofagee o stenosi ab estrinseco, come da neoplasie mediastiniche)”, hanno riferito che “dalla lettura della documentazione prodotta in atti risulta che le procedure endoscopiche praticate presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di
Torino sono state rivolte al tentativo di risolvere un quadro clinico ritenuto dai sanitari di tale nosocomio come riconducibile a “stenosi dell'esofago in esiti di fundoplicatio”.
Pertanto, supponendo la presenza di una stenosi benigna cicatriziale intrinseca, i sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino hanno trattato inizialmente la suddetta
“stenosi” in conformità con le raccomandazioni ESGE in caso di stenosi di tale natura”; tuttavia “Il punto critico della condotta dei sanitari, nel caso in esame, è stato quello di procedere con i trattamenti endoscopici “supponendo” quale fosse la natura della pagina 11 di 24 stenosi, senza prima mettere in atto un adeguato iter diagnostico finalizzato a comprendere quale fosse il reale meccanismo alla base della disfagia ingravescente presentata dalla signora . La rilevanza di tale omissione è evidente in quanto si Pt_1 ribadisce che l'individuazione della causa eziopatogenetica della stenosi risulta fondamentale per poter operare la scelta terapeutica più adeguata al caso da trattare e per garantire la migliore efficacia del trattamento stesso”.
I CTU hanno dichiarato che “esaminando la vicenda della signor con una Pt_1 prospettiva “ex ante”, è dato ritenere che i sanitari presso l'Ospedale San Giovanni
Bosco in occasione della prima esofagogastroduodenoscopia eseguita in tale il
05/09/2017, considerando l'anamnesi della signora, oltre a consigliare (come risulterebbe essere stato fatto il 05/09/2017, stando ad annotazione manoscritta apposta sul referto dattiloscritto dell'esame endoscopico eseguito in tale data) di eseguire un nuovo esame radiografico del transito esofago gastrico ed una eventuale PH manometria esofagea, avrebbero dovuto disporre – cosa che non è documentato sia stata fatta - una sollecita rivalutazione chirurgica del caso e quindi, solo dopo tale rivalutazione, procedere con la dilatazione endoscopica e il posizionamento della protesi
(necessità che si rendeva ancora più evidente e cogente quando, in data 03/11/2017 veniva apprezzato il precoce fallimento della dilatazione endoscopica eseguita il
02/10/2017). Tali esami, in particolar modo il transito con mezzo di contrasto, che tra l'altro non risultano neanche esser stati eseguiti prima di intraprendere l'iter terapeutico endoscopico (né nel corso dello stesso), sarebbero stati cruciali per identificare la reale causa alla base del fallimento dell'intervento chirurgico di plastica antireflussso eseguito il 17/10/2016 e la reale noxa alla base della comparsa di disfagia ingravescente della signora: cioè la presenza misconosciuta di un esofago congenitamente corto, poi identificato dagli esami radiografici dell'esofago a doppio contrasto eseguito il
02/01/2018 presso il Presidio Molinette. Si segnala inoltre che le linee guida ESGE raccomandano di non utilizzare delle protesi metalliche nei casi di stenosi benigne segnalando che l'utilizzo di tali protesi deve essere riservato nei casi refrattari ai trattamenti dilatativi meccanici o pneumatici”… “Nel caso in esame, invece, si è ricorso all'utilizzo della protesi solamente dopo un unico tentativo di dilatazione pneumatica”;
pagina 12 di 24 hanno poi precisato che “non è possibile affermare che il posizionamento, il riposizionamento e la rimozione della protesi stessa non sia stata causa del peggioramento della sintomatologia della signora e del riscontro intraoperatorio e istopatologico”.
Hanno concluso dichiarando che “la condotta dei sanitari dell'Ospedale Giovanni
Bosco risulta censurabile in relazione all'avvio delle procedure endoscopiche in assenza di un iter diagnostico di rivalutazione strumentale e di una sollecita rivalutazione chirurgica del caso e al fatto che l'utilizzo della protesi è avvenuto precocemente rispetto a quanto indicato dalle linee guida internazionali e , da quanto emerge dalla documentazione versata in atti, senza che vi fosse inoltre una preliminare valutazione radiologica e chirurgica a supporto di una reale possibilità di successo di tali procedure che, non solo non hanno raggiunto lo scopo, ma hanno anche sicuramente ritardato l'accesso alle cure chirurgiche, compromettendo le possibilità della signora di Pt_1 avvalersi di un intervento chirurgico più conservativo rispetto a quello di esofagectomia subtotale sec poi di fatto eseguito il 07/05/2018 (ad esempio si poteva Persona_2 procedere ad un allungamento dell'esofago secondo la tecnica di Collins a cui poteva seguire una e successiva plastica dello iato con conservazione CP_5 dell'integrità anatomica dell'esofago, ma questo ovviamente in assenza di fenomeni cicatriziali)”.
Secondo i CTU le criticità rilevate in relazione alle condotte dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino “hanno cagionato un periodo di invalidità temporanea biologica, delimitabile in totali giorni centoventi (120) nell'ambito dei quali pare corretto distinguere: un periodo di invalidità temporanea biologica parziale al 75% pari a giorni trenta (30); un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 50% pari a sessanta (60) giorni;
un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al
25% pari a trenta (30) giorni”; i CTU hanno quantificato il danno biologico permanente nella misura del 16%; hanno aggiunto che “i suddetti postumi non hanno ridotto, né abolito la capacità della periziata di attendere l'attività lavorativa svolta all'epoca della vicenda oggetto dell'odierno contenzioso, né paiono averla resa più usurante” e che
“l'attuale quadro clinico appare ampiamente stabilizzato. Una modifica delle abitudini pagina 13 di 24 alimentari e l'assunzione di terapie farmacologiche potrebbero migliorare la sintomatologia lamentata, senza tuttavia condurre ad una sostanziale variazione del grado percentuale di invalidità permanente, che è stato stimato anche già considerando tali dati”.
I CTU, infine, hanno ritenuto congrue le spese sanitarie per un importo pari a €
108,90.
Occorre precisare che, nel corso del giudizio di merito, sono state sottoposte ai
CTU le osservazioni critiche svolte dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, relative alla sussistenza o meno di un rapporto concausale nella determinazione del danno subito dalla ricorrente, attribuibile alla condotta dei sanitari che in data 17/10/2016, sottoposero la signora ad intervento chirurgico di Pt_1 plastica antireflusso presso la Casa di Cura Maria Pia Hospital.
Ebbene i CTU, nella relazione depositata il 30.1.2024, hanno chiarito di non aver espresso censure all'operato dei sanitari dell'altro nosocomio, ma di aver dato atto nella relazione deposita nel giudizio per accertamento tecnico preventivo del “fallimento” della procedura chirurgica di plastica antireflusso sec SE TI, ovvero del mancato raggiungimento degli esiti sperati;
hanno infatti riferito “L'intervento chirurgico iniziale di plastica antireflusso sec SE praticato presso la Casa di Cura Maria Pia Hospital è stato eseguito secondo le indicazioni chirurgiche attuali e dopo avere effettuati gli accertamenti previsti per tale intervento in relazione alle possibilità diagnostiche disponibili nel 2016. Dalla lettura dell'atto operatorio relativo al suddetto intervento chirurgico risultano rispettati i tempi tecnici e le procedure previste per tale tipologia di intervento, non sono descritti eventi avversi intraoperatori e sia il controllo strumentale eseguito nell'immediato post-operatorio che quello eseguito a distanza di tre mesi di distanza dall'intervento non evidenziavano segni di reflusso, né di ernia jatale”; hanno precisato che nonostante l'intervento fosse stato eseguito in conformità alle leges artis,
“la signora a distanza di pochi mesi iniziò a lamentare disfagia (ovvero una Pt_1 sensazione di difficoltosa deglutizione) e a manifestare una progressiva perdita di peso
(prima dell'intervento eseguito il 17/10/2016 pesava 55 Kg, ad agosto 2017 – ovvero trascorsi 10 mesi dall'intervento - pesava 43 Kg). La disfagia è un tipo di complicanza pagina 14 di 24 ampiamente descritta in esito di un intervento chirurgico di plastica antireflusso ed è presente nelle varie casistiche dal 5 al 43% dei casi […] e può essere sostenuta dalla presenza di una stenosi”.
I CTU hanno ribadito che “L'individuazione della causa eziopatogenetica della stenosi risulta fondamentale per poter operare la scelta terapeutica più adeguata al caso da trattare e per garantire la migliore efficacia del trattamento stesso. Nel caso concreto in esame, le procedure endoscopiche praticate presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di
Torino sono state rivolte al tentativo di risolvere un quadro clinico ritenuto dai sanitari di tale nosocomio come riconducibile a “stenosi dell'esofago in esiti di fundoplicatio”
(diagnosi riportata nel referto della procedura endoscopica eseguita in data
02/10/2017). Pertanto, supponendo la presenza di una stenosi benigna cicatriziale intrinseca, la suddetta “stenosi” è stata inizialmente trattata in conformità con le raccomandazioni ESGE in caso di stenosi di tale natura. Il punto critico della condotta dei sanitari, nel caso in esame, è stato quello di procedere con i trattamenti endoscopici
“supponendo” quale fosse la natura della stenosi, senza prima mettere in atto un adeguato iter diagnostico finalizzato a comprendere quale fosse il reale meccanismo alla base della disfagia ingravescente presentata dalla signor ”. Pt_1
Il Collegio peritale ha precisato che “il quadro descritto dal primo esame EGDS eseguito presso l'Ospedale San Giovanni Bosco in data 05/09/2017 non consente di affermare la presenza di una stenosi. Il tratto interessato dal restringimento del lume alla prima gastroscopia del 05/09/2017 era infatti transitabile da uno strumento di calibro standard cioè di circa 10 mm. Tale riduzione di calibro, che può essere definito piuttosto come substenosi, non poteva tra l'altro essere responsabile di una disfagia totale, ma solo ad un difficoltoso transito di alimenti maggiormente formati. Il riscontro in data 03/11/2017 di un precoce fallimento della dilatazione endoscopica eseguita il
02/10/2017 non doveva essere seguito dal posizionamento di una protesi metallica, il cui utilizzo è avvenuto infatti precocemente rispetto a quanto indicato dalle linee guida internazionali e senza che vi fosse inoltre una preliminare valutazione radiologica e chirurgica a supporto di una reale possibilità di successo di tale procedura”.
pagina 15 di 24 Hanno pertanto, concluso che “La causa della substenosi osservata all'esame del 05/09/2017 non era “intrinseca” bensì “estrinseca”, ovvero era causata dal Pt_2 fatto che l'esofago era compresso, attraverso lo iato, dalla plastica stessa che era risalita in torace a causa della presenza del brachiesofago e non perché fosse stata mal eseguita dai sanitari della Casa di Cura Maria Pia Hospital”, ribadendo che “gli esiti pregiudizievoli accertati (ovvero il concretizzarsi di un danno biologico quantificabile nella misura del 16% ed il periodo di invalidità temporanea biologica di totali 120 giorni di cui 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 30 giorni al 25%) sono riconducibili esclusivamente alle criticità rilevate in relazione alla condotta dei sanitari dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di Torino”.
Rilevato che gli esiti della relazione integrativa depositata dai CTU il 30.01.2024, sopra richiamati, non avevano chiarito se l'intervento alternativo corretto omesso avrebbe consentito alla sig.ra una cura completa o se sarebbero comunque Pt_1 residuati postumi permanenti ineliminabili, con ordinanza del 22.11.2024, è stato sottoposto al Collegio Peritale un nuovo quesito volto ad ottenere dei chiarimenti in ordine a tali aspetti.
I CTU, con elaborato depositato in data 13.2.2025, hanno precisato che
“l'intervento chirurgico di esofagectomia subtotale sec eseguito il Persona_2
07/05/2018 ha comportato la resezione del terzo distale dell'esofago. L'intervento alternativo di allungamento dell'esofago secondo la tecnica di Collins a cui poteva seguire una e successiva plastica dello iato non avrebbe comportato la CP_5 necessità di asportare il terzo distale dell'esofago, ma avrebbe conservato l'integrità anatomica dell'esofago e avrebbe potuto portare alla risoluzione completa della problematica lamentata dall'attrice (ovvero il brachiesofago di cui la signora era portatrice che, in assenza delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte sanitarie criticate, per quanto più corto del normale, sarebbe stato anatomicamente conservato).
Si precisa che gli scriventi non ravvisano alcun nesso causale tra le preesistenze del caso e i postumi derivanti dalla resezione del terzo distale dell'esofago (ritenendo che la resezione del terzo distale dell'esofago è stata resa necessaria esclusivamente dalle conseguenze pregiudizievoli delle condotte sanitarie criticate e che, in assenza delle pagina 16 di 24 stesse, l'esofago della signora, per quanto più corto del normale, sarebbe stato anatomicamente conservato). Considerato che la necessità di rimuovere il terzo distale dell'esofago non è stato ritenuto conseguente alla presenza del brachiesofago e del precedente intervento chirurgico di plastica antireflusso sec SE TI eseguito presso la Casa di cura Maria Pia Hospital il 17/10/2016, ma alle criticità rilevate nella gestione del caso da parte dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino - pur utilizzando il metodo della “prognosi postuma”[…] è stato ritenuto corretto NON valutare il danno biologico derivante dalla perdita del terzo distale dell'esofago in termini di
“danno differenziale”, bensì valutare esclusivamente l'entità dei postumi di fatto direttamente ed esclusivamente riconducibili alla condotta sanitaria criticata dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ovvero di valutare il danno biologico di per sé derivante dalla perdita anatomica (altrimenti non necessaria) del terzo distale dell'esofago”.
Hanno chiarito che tale metodologia valutativa era stata anche condivisa nel corso delle operazioni peritali da entrambi i consulenti tecnici medico legali nominati dalle parti e non era stata contestata dai consulenti tecnici nominati dalla CP_2
.
[...]
Hanno, poi, confermato la quantificazione del danno biologico permanete nella misura del 16% (sedici per cento), non essendovi alcun danno differenziale accertabile
(cfr. CTU relazione integrativa del 13.2.2025 pagg. 4 a ss).
In merito alle osservazioni all'elaborato peritale preliminare integrativo fatte pervenire dalla parte resistente , i CTU hanno ribadito che le stesse Controparte_2 non apportano critiche alla metodologia valutativa adottata dal collegio peritale per quantificare il danno biologico permanete, metodologia tra l'atro già condivisa nel corso delle operazioni peritali, ma si limitano a negare la responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per quanto occorso alla ricorrente, non riportando alcun elemento tecnico di novità ed insistendo nel riproporre considerazioni alle quali è già stata data replica nel testo dell'elaborato peritale depositato in data
30.03.2023 e anche nel testo dell'elaborato peritale integrativo depositato il 31.01.2024.
pagina 17 di 24 Ebbene, le risultanze della CTU medico-legale disposta appaiono condivisibili e si condividono in quanto assunte nel contraddittorio con i CTP nominati, a seguito di analitico esame della documentazione medica in atti (sulla base della quale è stata dettagliatamente ricostruita la vicenda clinica della sig.ra ) all'esito Pt_1 dell'interrogatorio anamnestico e del colloquio clinico con la perizianda, con specifica indicazione della letteratura di riferimento: dunque adottando una rigorosa metodologia di indagine, razionale e motivata (come di seguito si avrà modo di osservare, riportando le risposte del collegio ai quesiti formulati) oltre che oggetto di adeguato contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti anche rispetto alle osservazioni formulate dagli stessi, così da risultare pienamente convincente.
*************
2. Sulla liquidazione del danno.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore pagina 18 di 24 monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è
pagina 19 di 24 quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'incremento del danno per sofferenza soggettiva interiore con riconoscimento del danno morale, tenuto conto che la progressiva ingravescenza della sintomatologia lamentata dalla ricorrente in conseguenza del fallimento delle procedure endoscopiche poste in essere dai sanitari della struttura convenuta e dell'intervento di esofagectomia subtotale, ha verosimilmente determinato l'insorgere nella sig.ra di uno stato depressivo Pt_1 transitorio, che ha comportato la sottoposizione ad alcune visite psichiatriche presso il
Centro di Salute Mentale, nonché l'assunzione di farmaci ansiolitici (cfr. doc. 20).
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale sia nella componete della sofferenza soggettiva interiore: come noto, le
Tabelle elaborate dal Tribunale di MI, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente pagina 20 di 24 allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie nulla è stato richiesto in punto personalizzazione e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della stessa a favore della ricorrente.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti edizione 2024, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (51 anni) – nei termini che seguono:
IP 16% € 52.760,00
ITP 30 gg. (€ 115 die) 75% € 2.587,50
ITP 60 gg. (€ 115 die) al 50% € 3.450,00
ITP 30 gg al (€ 115 die) 25% € 862,50
e così complessivamente € 59.660,00.
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro (convenzionalmente individuata nel 20.11.2017, data dell'ultimo intervento eseguito presso il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni
Bosco di Torino: rimozione della protesi quasi completamente migrata nello stomaco), per poi calcolare rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata: sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad € 65.774,70, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Vengono poi in esame le spese mediche e di cura ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 108,90, cui vanno aggiunte le spese sostenute dalla ricorrente per le pagina 21 di 24 perizie ante causam (cfr. doc. 21) per i consulenti dott. e per complessivi € Per_3 Per_1
3.050,00, trattandosi di spesa funzionale e necessaria per l'insaturazione del giudizio.
In definitiva, il danno patito da ammonta a complessivi € Parte_1
68.934,00 (arr.) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
*************
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, tenuto conto della nota spese depistata da parte attrice, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca per €
786,00) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi dello scaglio di riferimento, individuato in base al criterio del decisum, con riduzione delle fasi istruttoria e decisoria
(trattandosi di causa preceduta da ATP e svoltasi nelle forme del rito semplificato di cognizione e definita con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
Vengono altresì riconosciute le spese legali sostenute dall'attrice per il procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti, in base al DM 55/2014, come modificato dal DM n. 149/22, e così applicandosi i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum, oltre agli esborsi (CU e marca per €
406,50).
Quanto alle spese per i CTP dell'attrice, esse rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole pagina 22 di 24 eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n.
6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie” - come nel presente - “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3380/15 e
Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n. 30289/19).
La Suprema Corte ha di recente precisato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. n. 21402/22).
Parte attrice ha prodotto due fatture emesse dai dott. e per Per_3 Per_1
l'assistenza resa alla sig.ra nel procedimento di ATP (doc. n. 23) per Pt_1 complessivi € 2.440,00, le quali vengono quindi riconosciute in quanto congrue, unitamente agli esborsi per l'ATP; nulla è stato invece documentato per le spese di CTP relative al presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico della convenuta, dandosi atto che risultano documentati i bonifici effettuati dall'attrice relativi all'acconto e al saldo disposto in favore dei CTU nel procedimento di ATP (cfr. doc. n. 22 € 7.942,44), somme che, pertanto, devono essere rimborsate all'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna l al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 68.934,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della pronuncia al saldo;
pagina 23 di 24 - dichiara tenuta e condanna l a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
786,00 per esborsi oltre ad € 9.200,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e
CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna l a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del procedimento di accertamento Parte_1 tecnico preventivo, che liquida in € 2.846,50 per esborsi ed € 3.827,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge,
- pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, a carico di parte convenuta e per l'effetto condanna l
[...]
al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 7.942,44;
- pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, in data 21.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca LEVRINO ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 11587/23 R.G. promossa da:
c.f. – elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Cernaia n. 31 presso lo studio dell'avv. Claudia Casalino, che la rappresenta e difense unitamente all'avv. Giorgio Manfrini, in forza di procura in atti
- RICORRENTE-
-
contro
-
p.iva – Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino in via San Francesco da Paola 37, presso l'Avv.
Andrea Castelnuovo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- RESISTENTE–
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori sanitari della S.C.
Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per i danni subiti dalla ricorrente e dichiarare tenuta e condannare , dalla quale essi Controparte_2
pagina 1 di 24 dipendono, al risarcimento di detti danni a favore della signor e così al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 54.492,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare tenuta e condannare a rimborsare alla signora Controparte_2
le spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per Parte_1 complessivi euro 18.271,21; dichiarare tenuta e condannare al pagamento delle spese della CTU Controparte_2
e successiva CTU Integrativa disposte nella fase di merito.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese 15%, cpa e iva”.
Per parte resistente
“Voglia l'Ecc.mo tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: in via istruttoria, disporre una rinnovazione di c.t.u. affidando a un nuovo collegio di periti i quesiti a chiarimento sugli aspetti rimasti inevasi da parte della c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, con il quesito ritenuto più utile corretto da parte del
Tribunale e che si propone schematicamente come segue: …
Nel merito, in via principale respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, con condanna a Con rifondere al le spese di soccombenza Con in via subordinata, limitare l'onere risarcitorio a carico della convenuta alla quota di eventuale corresponsabilità nella causazione del danno”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.06.2023 Parte_1 ha istaurato il giudizio volto ad accertare la responsabilità degli operatori sanitari della
S.C. Gastroenetrologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per i danni patiti dalla stessa in esito ai trattamenti medici da essi praticati, con conseguente condanna dell' al risarcimento dei predetti pregiudizi. Controparte_2
Parte ricorrente ha riferito:
. di essere affetta da reflusso gastroesofageo ed ernia iatale e, dopo aver inutilmente seguito la terapia farmacologica anti-reflusso, di essersi sottoposta, con esito positivo, in pagina 2 di 24 data 17.10.2016, ad intervento di plastica antireflusso secondo SE- TI in laparoscopia presso il Maria Pia Hospital;
. che, sopraggiunta una problematica di disfagia, ha effettuato vari accertamenti medici ed in data 02.10.2017, ha eseguito presso la S.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino, la dilatazione con pallone da acalasia;
. che, successivamente, è stata rilevata una esofago stenosi valicabile ed i medici hanno posizionato un'endoprotesi metallica che, a seguito di controlli, è risultata migrata quasi totalmente nello stomaco, così dovendosi ricorrere alla sua rimozione;
. di essersi rivolta al dott. su indicazione del quale si è sottoposta ad Persona_1 ulteriori esami presso la Radiologia dell'Ospedale Molinette, all'esito dei quale è emerso che l'esofago della ricorrente era congenitamente di tipo corto e vi era una stenosi ulcerata dell'esofago distale in esiti di fundoplicatio;
è stata dunque posta indicazione all'intervento chirurgico di esofagetomia subtotale che è stato eseguito il 07.05.2018;
. di essere stata in cura, dopo le dimissioni, presso la S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale Molinette per ingravescente calo ponderale e disturbi gastrici e dalla S.C.
Salute Mentale di Chivasso per grave deperimento psicorganico e sindrome depressiva;
. di aver promosso procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. avanti questo Tribunale (RG 10687/22) il quale si è concluso in data 31.3.2023 con il deposito della relazione da parte del CTU designati, i quali hanno confermato la responsabilità dei medici della S.C. Gastroenterologia del San Giovanni Bosco nella causazione dei danni lamentati dalla ricorrente, osservando in particolare che “Il punto critico della condotta dei sanitari, nel caso in esame, è stato quello di procedere con i trattamenti endoscopici “supponendo” quale fosse la natura della stenosi, senza prima mettere in atto un adeguato iter diagnostico finalizzato a comprendere quale fosse il reale meccanismo alla base della disfagia ingravescente presentata dalla signor Pt_1
… La rilevanza di tale omissione è evidente in quanto (….) l'individuazione della causa eziopatogenetica della stenosi risulta fondamentale per poter operare la scelta terapeutica più adeguata al caso da trattare e per garantire la migliore efficacia del trattamento stesso” (pagina 153 della CTU).
pagina 3 di 24 Parte ricorrente ha ritenuto sussistente la responsabilità dei medici del S.C.
Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni per l'erronea scelta di posizionare uno stent metallico in una stenosi benigna dell'esofago distale, scelta terapeutica che ha precluso la possibilità di un intervento meno demolitivo rispetto a quello di esofagectomia subtotale a cui la ricorrete si è dovuta sottoporre.
Ha richiamato le considerazioni svolte dai CTU in sede ATP che hanno confermato la responsabilità dei medici della S.C. Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni
Bosco di Torino nella causazione dei danni lamentati dalla signora riconoscendo Pt_1 un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 16% e un periodo di invalidità temporanea biologica di giorni 120 di cui 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e
30 giorni al 25%.
Ha concluso chiedendo la condanna dell' al risarcimento dei Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali, nella complessiva somma di € 54.492,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nonché la condanna della resistente al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per complessivi euro 18.271,21. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario spese 15%, cpa e iva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.10.2023 si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver Controparte_1 ripercorso l'iter diagnostico e chirurgico a cui sì è sottoposta la ricorrente presso l'ospedale San Giovanni Bosco, culminato con il posizionamento di uno stent metallico completamente ricoperto da lasciare in sede per una/due settimane, ha contestato le risultanze della CTU espletata in sede di ATP, ribadendo l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai propri medici, al proprio staff e alla propria struttura.
Parte convenuta ha ritenuto che non vi sia stato alcun errore nella scelta e nell'indicazione chirurgica, né nell'esecuzione dell'operazione; ha ribadito la conformità della condotta dei sanitari alle linee guida vigenti.
Ha, inoltre, ritenuto non sussistere il nesso causale tra i danni lamentati dalla Con ricorrente e gli interventi eseguiti dalla sul punto ha evidenziato che tutte le criticità riscontrate della ricorrente vadano ascritte all'intervento chirurgico a cui si era pagina 4 di 24 sottoposta, nel 2016, presso Maria Pia Hospital, con la conseguenza che i sintomi, le patologie e gli interventi subiti dalla sig.ra successivamente, nel 2018, non Pt_1 hanno avuto un antecedente causale o concausale nelle condotte di cura poste in essere dai medici dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
Infine, la convenuta ha sottolineato l'erroneità della quantificazione fatta dai CTU Cont in ordine alla percentuale di invalidità permanente;
secondo L' infatti, i CTU non hanno calcolato un danno differenziale ma si sono limitati a quantificare nel 16% il danno biologico permanente senza distinguere, in quella percentuale, quanto fosse attribuibile alla clinica privata e quanto all'ospedale pubblico.
Ha concluso chiedendo la rinnovazione della CTU con il conferimento dell'incarico ad altro collegio peritale;
nel merito ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande Con di parte ricorrente e, in via, subordinata, di limitare l'onere risarcitorio a carico della convenuta alla quota di eventuale corresponsabilità nella causazione del danno.
In corso di causa, rilevata l'insussistenza dei presupposti per disporre la rinnovazione della CTU con sostituzione del Collegio peritale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c., sono state sottoposte ai precedenti CTU, le osservazioni critiche svolte dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Viste le contestazioni mosse all'udienza del 20.11.2024 da parte convenuta in ordine all'omessa valutazione, anche nella relazione integrativa, del c.d. danno differenziale, con ordinanza del 22.11.2024, il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria al fine di chiamare nuovamente a chiarimenti il Collegio Peritale, con riguardo alla eventuale risoluzione della problematica lamentata dalla ricorrente attraverso l'intervento alternativo corretto indicato in CTU, nonché alla quantificazione di un'eventuale danno differenziale.
Depositati i chiarimenti da parte dei CTU, la causa è stata nuovamente chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. svoltasi all'odierna udienza.
*************
pagina 5 di 24 1. La qualificazione giuridica della domanda e sull'onere della prova.
La ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti (quali
[...] dettagliati nell'atto introduttivo), in quanto l'intervento chirurgico demolitivo di esofagectomia subtotale cui è stata costretta a sottoporsi, è risultato essere la conseguenza della non corretta scelta, da parte dei medici del S.C. Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco, di posizionare uno stent metallico in una stenosi benigna dell'esofago distale.
Occorre premettere che essendo le condotte contestate verificatesi da settembre
2017 al novembre 2017 (05.09.2017: esofagogastroduodenoscopia (EGD scopia) presso la dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino;
02.10.2017: Controparte_3 dilatazione con pallone da acalasia presso la S.C. di Gastroenterologia dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino;
03.11.2017: posizionamento endoprotesi metallica;
06.11.2017: riposizionamento della protesi metallica che risultava nello stomaco per alcuni centimetri;
20.11.2017: rimozione della protesi quasi completamente migrata nello stomaco) possa trovare applicazione al caso di specie, la normativa di cui alla l.
24/2017, sicché ai sensi dell'art. 7, la responsabilità della struttura convenuta va qualificata di natura contrattuale.
Va, peraltro, precisato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale sia in relazione a profili di inadempimento ad essa direttamente riconducibili
(quali ad es. la carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale sanitario, ausiliario e paramedico) sia con riguardo al comportamento dei medici dipendenti o che a qualunque titolo svolgano la propria attività professionale nell'ambito e per conto della struttura stessa, prescindendosi dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasurbordinato.
Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il pagina 6 di 24 debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico.
Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente. (Cfr. Cass.; n. 8826/2007;
n. 17836/2007; n. 12362/2006, nonché più recentemente “In caso di comportamento colposo e fonte di danni a terzi da parte di medici che operino all'interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o anche di una collaborazione stabile, la struttura sanitaria ne risponde a titolo contrattuale” (Cass. n. 2060/18, nonché Cass. n. 7768/16).
Pertanto, la struttura che si avvale della collaborazione dei sanitari ricavandone un'utilità risponde dei pregiudizi che vengono da questi eventualmente cagionati a prescindere dal fatto che siano dipendenti o meno della stessa in quanto la sua responsabilità trova fondamento nel rischio dell'utilizzazione dei terzi nell'adempimento della propria obbligazione.
La conseguenza diretta della scissione dei due rapporti contrattuali è la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell'ente pubblico o privato in cui viene accettato il paziente anche in assenza di una specifica responsabilità del medico dipendente ma per violazione delle singole, diverse e autonome obbligazioni assunte dalla struttura nei confronti del paziente, mentre laddove si deduca una condotta negligente del personale sanitario, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, ex art. 1228 c.c. (Cass. n. 1620/2012).
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, e in particolare di quelli dettati dalla pronuncia a SU n. 577/2008, deve quindi ritenersi che gravi sul paziente danneggiato la prova della fonte negoziale e dell'attività professionale svolta, del fatto dannoso (insorgenza o aggravamento della pagina 7 di 24 patologia) e del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta dell'obbligazione, nonché
l'allegazione dell'inadempimento qualificato, quale comportamento astrattamente e causalmente idoneo alla produzione del danno, mentre è onere di parte convenuta provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (v. Cass. n. 5490 del 22/02/2023; n. 4864 del 23/02/2021; n. 11599 del 15/06/2020; nn. 28991-28992 dell'11/11/2019; v. anche Cass. n. 24073 del 13/10/2017; n. 18392 del 26/07/2017; n.
15993 del 21/7/2011; Cass. Sez. U. n. 577 dell'11/1/2008).
Più precisamente, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1218 e 1176 cod. civ., è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e quindi il nesso causale con essa), restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico – scientifiche del momento. (cfr. Cass. n. 28989/2019; n. 21177/ 2015; n. 17413/2012; n. 12274/2011;
n. 4210/04).
Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, deve essere provato dalla parte attrice.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della S.C. n. 18392 del 2017 (i cui principi sono stati ribaditi con la già citata pronuncia n. 28811/2019 e ancora con la pronuncia n. 29501/2019) secondo cui nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una pagina 8 di 24 causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (cfr. Cass. n. 18392/2017; n. 26700/2018).
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2. Sull'esito della CTU.
Ora, facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, non essendo contestata la sottoposizione alle cure da parte dei sanitari dell'Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino della sig. , ai fini della valutazione dell'inadempimento Pt_1 dedotto dalla ricorrente, occorre fare riferimento agli esiti della CTU svoltasi in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come integrata nel presente giudizio.
Prima di entrare nel merio delle valutazioni condotte dal Collegio Peritale, occorre rilevare che, come noto, l'esperimento del procedimento di ATP costituisce condizione di procedibilità della domanda in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ex art. 8 L. n. 24/17 e, conseguentemente, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittima acquisizione della relazione peritale ivi depositata tra le fonti utilizzabili per l'accertamento dei fatti di causa (cfr. Cass. n. 6591/16 e Cass. n. 23693/09).
Inoltre, meritano di essere integralmente ribadite le valutazioni già espresse in corso di causa (con ordinanze del 20.11.2023 e del 23.3.2024) con riferimento all'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU e per la sostituzione del
Collegio Peritale, come richiesti da parte convenuta, non ricorrendo i gravi motivi richiesti dall'art. 196 c.p.c., avuto riguardo alla casistica elaborata dalla giurisprudenza
(cfr. da ultimo Cass. n. 3082/20).
Vi è infine da sottolineare che “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio”
(cfr. Cass. SU n. 13902/13, nonché Cass. n. 2063/10, Cass. n. 23575/13 e Cass. n.
16552/15) e che “Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche (...), è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del pagina 9 di 24 consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362/12).
Inoltre, per giurisprudenza costante, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n. 33742/22, nonché Cass. 11081/20 e Cass. n.
1815/15).
Di seguito si esaminano dunque le risultanze della CTU medico legale disposta, tenendosi presente che “In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche: atteso che proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale” (cfr. Cass.
n. 26700/18, Cass. n. 3717/19 e Cass. n. 13736/20).
Orbene, nella relazione depositata all'esito del procedimento di ATP (RG
10687/22), i CTU, dopo aver dato atto delle quattro procedure endoscopiche eseguite presso la S.C. Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino consistite in
“dilatazione con pallone per acalasia da 30 mm di diametro (eseguita in data
02/10/2017); posizionamento di endoprotesi metallica ad ombrello di calibro 24 mm lunga 10 cm (eseguita il 03/11/2017); riposizionamento di endoprotesi metallica dislocata (eseguito in data 06/11/2017); rimozione di endoprotesi metallica quasi completamente migrata nello stomaco (eseguita in data 20/11/2017)”, hanno precisato che “il caso in esame non implicava al soluzione di problemi di speciale difficoltà” ; sul pagina 10 di 24 punto hanno aggiunto che “La difficoltà incontrate nel caso in discussione, per quanto riguarda le procedure endoscopiche eseguite presso l'Ospedale San Giovanni Bosco, è da porre in relazione al misconoscimento (in assenza dei necessari accertamenti – pur se apparentemente indicati in data 05/09/2017 - preliminari all'avvio di tali procedute) del quadro di brachiesofago congenito (poi evidenziato successivamente in occasione di esami radiografici dell'esofago a doppio contrasto eseguiti presso il Presidio Molinette il
02/01/2018, ma non segnalato nel referto dell'esame radiologico del 25/07/2016 eseguito presso la ed alla conseguente particolarità della stenosi con CP_4 componente della stessa da correlarsi ad una compressione attraverso lo jato della plastica risalita in torace (in quanto associata a brachiesofago), con conseguente inefficacia delle procedure endoscopiche eseguite presso tale nosocomio”.
I CTU, precisato che “Il termine stenosi è utilizzato per indicare un restringimento di calibro del lume di un viscere” e che, in particolare, “le stenosi esofagee possono essere causate da fattori estrinseci (ovvero quando l'esofago si restringe a causa dell'evenienza di una compressione esterna su di esso), oppure intrinseci (quando il restringimento è causato da lesioni che originano dall'esofago stesso e che ne determinano il restringimento di calibro del lume). A seconda della natura della patogenesi della stenosi esofagea, le stesse vengono distinte in stenosi benigne (quali quelle causate, ad esempio da ingestioni di caustici, da fattori iatrogeni, da cause infettive, da malattie sistemiche o neurologiche etc) e in stenosi maligne (quali quelle classicamente causate da neoplasie esofagee o stenosi ab estrinseco, come da neoplasie mediastiniche)”, hanno riferito che “dalla lettura della documentazione prodotta in atti risulta che le procedure endoscopiche praticate presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di
Torino sono state rivolte al tentativo di risolvere un quadro clinico ritenuto dai sanitari di tale nosocomio come riconducibile a “stenosi dell'esofago in esiti di fundoplicatio”.
Pertanto, supponendo la presenza di una stenosi benigna cicatriziale intrinseca, i sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino hanno trattato inizialmente la suddetta
“stenosi” in conformità con le raccomandazioni ESGE in caso di stenosi di tale natura”; tuttavia “Il punto critico della condotta dei sanitari, nel caso in esame, è stato quello di procedere con i trattamenti endoscopici “supponendo” quale fosse la natura della pagina 11 di 24 stenosi, senza prima mettere in atto un adeguato iter diagnostico finalizzato a comprendere quale fosse il reale meccanismo alla base della disfagia ingravescente presentata dalla signora . La rilevanza di tale omissione è evidente in quanto si Pt_1 ribadisce che l'individuazione della causa eziopatogenetica della stenosi risulta fondamentale per poter operare la scelta terapeutica più adeguata al caso da trattare e per garantire la migliore efficacia del trattamento stesso”.
I CTU hanno dichiarato che “esaminando la vicenda della signor con una Pt_1 prospettiva “ex ante”, è dato ritenere che i sanitari presso l'Ospedale San Giovanni
Bosco in occasione della prima esofagogastroduodenoscopia eseguita in tale il
05/09/2017, considerando l'anamnesi della signora, oltre a consigliare (come risulterebbe essere stato fatto il 05/09/2017, stando ad annotazione manoscritta apposta sul referto dattiloscritto dell'esame endoscopico eseguito in tale data) di eseguire un nuovo esame radiografico del transito esofago gastrico ed una eventuale PH manometria esofagea, avrebbero dovuto disporre – cosa che non è documentato sia stata fatta - una sollecita rivalutazione chirurgica del caso e quindi, solo dopo tale rivalutazione, procedere con la dilatazione endoscopica e il posizionamento della protesi
(necessità che si rendeva ancora più evidente e cogente quando, in data 03/11/2017 veniva apprezzato il precoce fallimento della dilatazione endoscopica eseguita il
02/10/2017). Tali esami, in particolar modo il transito con mezzo di contrasto, che tra l'altro non risultano neanche esser stati eseguiti prima di intraprendere l'iter terapeutico endoscopico (né nel corso dello stesso), sarebbero stati cruciali per identificare la reale causa alla base del fallimento dell'intervento chirurgico di plastica antireflussso eseguito il 17/10/2016 e la reale noxa alla base della comparsa di disfagia ingravescente della signora: cioè la presenza misconosciuta di un esofago congenitamente corto, poi identificato dagli esami radiografici dell'esofago a doppio contrasto eseguito il
02/01/2018 presso il Presidio Molinette. Si segnala inoltre che le linee guida ESGE raccomandano di non utilizzare delle protesi metalliche nei casi di stenosi benigne segnalando che l'utilizzo di tali protesi deve essere riservato nei casi refrattari ai trattamenti dilatativi meccanici o pneumatici”… “Nel caso in esame, invece, si è ricorso all'utilizzo della protesi solamente dopo un unico tentativo di dilatazione pneumatica”;
pagina 12 di 24 hanno poi precisato che “non è possibile affermare che il posizionamento, il riposizionamento e la rimozione della protesi stessa non sia stata causa del peggioramento della sintomatologia della signora e del riscontro intraoperatorio e istopatologico”.
Hanno concluso dichiarando che “la condotta dei sanitari dell'Ospedale Giovanni
Bosco risulta censurabile in relazione all'avvio delle procedure endoscopiche in assenza di un iter diagnostico di rivalutazione strumentale e di una sollecita rivalutazione chirurgica del caso e al fatto che l'utilizzo della protesi è avvenuto precocemente rispetto a quanto indicato dalle linee guida internazionali e , da quanto emerge dalla documentazione versata in atti, senza che vi fosse inoltre una preliminare valutazione radiologica e chirurgica a supporto di una reale possibilità di successo di tali procedure che, non solo non hanno raggiunto lo scopo, ma hanno anche sicuramente ritardato l'accesso alle cure chirurgiche, compromettendo le possibilità della signora di Pt_1 avvalersi di un intervento chirurgico più conservativo rispetto a quello di esofagectomia subtotale sec poi di fatto eseguito il 07/05/2018 (ad esempio si poteva Persona_2 procedere ad un allungamento dell'esofago secondo la tecnica di Collins a cui poteva seguire una e successiva plastica dello iato con conservazione CP_5 dell'integrità anatomica dell'esofago, ma questo ovviamente in assenza di fenomeni cicatriziali)”.
Secondo i CTU le criticità rilevate in relazione alle condotte dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino “hanno cagionato un periodo di invalidità temporanea biologica, delimitabile in totali giorni centoventi (120) nell'ambito dei quali pare corretto distinguere: un periodo di invalidità temporanea biologica parziale al 75% pari a giorni trenta (30); un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al 50% pari a sessanta (60) giorni;
un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al
25% pari a trenta (30) giorni”; i CTU hanno quantificato il danno biologico permanente nella misura del 16%; hanno aggiunto che “i suddetti postumi non hanno ridotto, né abolito la capacità della periziata di attendere l'attività lavorativa svolta all'epoca della vicenda oggetto dell'odierno contenzioso, né paiono averla resa più usurante” e che
“l'attuale quadro clinico appare ampiamente stabilizzato. Una modifica delle abitudini pagina 13 di 24 alimentari e l'assunzione di terapie farmacologiche potrebbero migliorare la sintomatologia lamentata, senza tuttavia condurre ad una sostanziale variazione del grado percentuale di invalidità permanente, che è stato stimato anche già considerando tali dati”.
I CTU, infine, hanno ritenuto congrue le spese sanitarie per un importo pari a €
108,90.
Occorre precisare che, nel corso del giudizio di merito, sono state sottoposte ai
CTU le osservazioni critiche svolte dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, relative alla sussistenza o meno di un rapporto concausale nella determinazione del danno subito dalla ricorrente, attribuibile alla condotta dei sanitari che in data 17/10/2016, sottoposero la signora ad intervento chirurgico di Pt_1 plastica antireflusso presso la Casa di Cura Maria Pia Hospital.
Ebbene i CTU, nella relazione depositata il 30.1.2024, hanno chiarito di non aver espresso censure all'operato dei sanitari dell'altro nosocomio, ma di aver dato atto nella relazione deposita nel giudizio per accertamento tecnico preventivo del “fallimento” della procedura chirurgica di plastica antireflusso sec SE TI, ovvero del mancato raggiungimento degli esiti sperati;
hanno infatti riferito “L'intervento chirurgico iniziale di plastica antireflusso sec SE praticato presso la Casa di Cura Maria Pia Hospital è stato eseguito secondo le indicazioni chirurgiche attuali e dopo avere effettuati gli accertamenti previsti per tale intervento in relazione alle possibilità diagnostiche disponibili nel 2016. Dalla lettura dell'atto operatorio relativo al suddetto intervento chirurgico risultano rispettati i tempi tecnici e le procedure previste per tale tipologia di intervento, non sono descritti eventi avversi intraoperatori e sia il controllo strumentale eseguito nell'immediato post-operatorio che quello eseguito a distanza di tre mesi di distanza dall'intervento non evidenziavano segni di reflusso, né di ernia jatale”; hanno precisato che nonostante l'intervento fosse stato eseguito in conformità alle leges artis,
“la signora a distanza di pochi mesi iniziò a lamentare disfagia (ovvero una Pt_1 sensazione di difficoltosa deglutizione) e a manifestare una progressiva perdita di peso
(prima dell'intervento eseguito il 17/10/2016 pesava 55 Kg, ad agosto 2017 – ovvero trascorsi 10 mesi dall'intervento - pesava 43 Kg). La disfagia è un tipo di complicanza pagina 14 di 24 ampiamente descritta in esito di un intervento chirurgico di plastica antireflusso ed è presente nelle varie casistiche dal 5 al 43% dei casi […] e può essere sostenuta dalla presenza di una stenosi”.
I CTU hanno ribadito che “L'individuazione della causa eziopatogenetica della stenosi risulta fondamentale per poter operare la scelta terapeutica più adeguata al caso da trattare e per garantire la migliore efficacia del trattamento stesso. Nel caso concreto in esame, le procedure endoscopiche praticate presso l'Ospedale San Giovanni Bosco di
Torino sono state rivolte al tentativo di risolvere un quadro clinico ritenuto dai sanitari di tale nosocomio come riconducibile a “stenosi dell'esofago in esiti di fundoplicatio”
(diagnosi riportata nel referto della procedura endoscopica eseguita in data
02/10/2017). Pertanto, supponendo la presenza di una stenosi benigna cicatriziale intrinseca, la suddetta “stenosi” è stata inizialmente trattata in conformità con le raccomandazioni ESGE in caso di stenosi di tale natura. Il punto critico della condotta dei sanitari, nel caso in esame, è stato quello di procedere con i trattamenti endoscopici
“supponendo” quale fosse la natura della stenosi, senza prima mettere in atto un adeguato iter diagnostico finalizzato a comprendere quale fosse il reale meccanismo alla base della disfagia ingravescente presentata dalla signor ”. Pt_1
Il Collegio peritale ha precisato che “il quadro descritto dal primo esame EGDS eseguito presso l'Ospedale San Giovanni Bosco in data 05/09/2017 non consente di affermare la presenza di una stenosi. Il tratto interessato dal restringimento del lume alla prima gastroscopia del 05/09/2017 era infatti transitabile da uno strumento di calibro standard cioè di circa 10 mm. Tale riduzione di calibro, che può essere definito piuttosto come substenosi, non poteva tra l'altro essere responsabile di una disfagia totale, ma solo ad un difficoltoso transito di alimenti maggiormente formati. Il riscontro in data 03/11/2017 di un precoce fallimento della dilatazione endoscopica eseguita il
02/10/2017 non doveva essere seguito dal posizionamento di una protesi metallica, il cui utilizzo è avvenuto infatti precocemente rispetto a quanto indicato dalle linee guida internazionali e senza che vi fosse inoltre una preliminare valutazione radiologica e chirurgica a supporto di una reale possibilità di successo di tale procedura”.
pagina 15 di 24 Hanno pertanto, concluso che “La causa della substenosi osservata all'esame del 05/09/2017 non era “intrinseca” bensì “estrinseca”, ovvero era causata dal Pt_2 fatto che l'esofago era compresso, attraverso lo iato, dalla plastica stessa che era risalita in torace a causa della presenza del brachiesofago e non perché fosse stata mal eseguita dai sanitari della Casa di Cura Maria Pia Hospital”, ribadendo che “gli esiti pregiudizievoli accertati (ovvero il concretizzarsi di un danno biologico quantificabile nella misura del 16% ed il periodo di invalidità temporanea biologica di totali 120 giorni di cui 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 30 giorni al 25%) sono riconducibili esclusivamente alle criticità rilevate in relazione alla condotta dei sanitari dell'Ospedale
San Giovanni Bosco di Torino”.
Rilevato che gli esiti della relazione integrativa depositata dai CTU il 30.01.2024, sopra richiamati, non avevano chiarito se l'intervento alternativo corretto omesso avrebbe consentito alla sig.ra una cura completa o se sarebbero comunque Pt_1 residuati postumi permanenti ineliminabili, con ordinanza del 22.11.2024, è stato sottoposto al Collegio Peritale un nuovo quesito volto ad ottenere dei chiarimenti in ordine a tali aspetti.
I CTU, con elaborato depositato in data 13.2.2025, hanno precisato che
“l'intervento chirurgico di esofagectomia subtotale sec eseguito il Persona_2
07/05/2018 ha comportato la resezione del terzo distale dell'esofago. L'intervento alternativo di allungamento dell'esofago secondo la tecnica di Collins a cui poteva seguire una e successiva plastica dello iato non avrebbe comportato la CP_5 necessità di asportare il terzo distale dell'esofago, ma avrebbe conservato l'integrità anatomica dell'esofago e avrebbe potuto portare alla risoluzione completa della problematica lamentata dall'attrice (ovvero il brachiesofago di cui la signora era portatrice che, in assenza delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte sanitarie criticate, per quanto più corto del normale, sarebbe stato anatomicamente conservato).
Si precisa che gli scriventi non ravvisano alcun nesso causale tra le preesistenze del caso e i postumi derivanti dalla resezione del terzo distale dell'esofago (ritenendo che la resezione del terzo distale dell'esofago è stata resa necessaria esclusivamente dalle conseguenze pregiudizievoli delle condotte sanitarie criticate e che, in assenza delle pagina 16 di 24 stesse, l'esofago della signora, per quanto più corto del normale, sarebbe stato anatomicamente conservato). Considerato che la necessità di rimuovere il terzo distale dell'esofago non è stato ritenuto conseguente alla presenza del brachiesofago e del precedente intervento chirurgico di plastica antireflusso sec SE TI eseguito presso la Casa di cura Maria Pia Hospital il 17/10/2016, ma alle criticità rilevate nella gestione del caso da parte dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino - pur utilizzando il metodo della “prognosi postuma”[…] è stato ritenuto corretto NON valutare il danno biologico derivante dalla perdita del terzo distale dell'esofago in termini di
“danno differenziale”, bensì valutare esclusivamente l'entità dei postumi di fatto direttamente ed esclusivamente riconducibili alla condotta sanitaria criticata dei sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ovvero di valutare il danno biologico di per sé derivante dalla perdita anatomica (altrimenti non necessaria) del terzo distale dell'esofago”.
Hanno chiarito che tale metodologia valutativa era stata anche condivisa nel corso delle operazioni peritali da entrambi i consulenti tecnici medico legali nominati dalle parti e non era stata contestata dai consulenti tecnici nominati dalla CP_2
.
[...]
Hanno, poi, confermato la quantificazione del danno biologico permanete nella misura del 16% (sedici per cento), non essendovi alcun danno differenziale accertabile
(cfr. CTU relazione integrativa del 13.2.2025 pagg. 4 a ss).
In merito alle osservazioni all'elaborato peritale preliminare integrativo fatte pervenire dalla parte resistente , i CTU hanno ribadito che le stesse Controparte_2 non apportano critiche alla metodologia valutativa adottata dal collegio peritale per quantificare il danno biologico permanete, metodologia tra l'atro già condivisa nel corso delle operazioni peritali, ma si limitano a negare la responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino per quanto occorso alla ricorrente, non riportando alcun elemento tecnico di novità ed insistendo nel riproporre considerazioni alle quali è già stata data replica nel testo dell'elaborato peritale depositato in data
30.03.2023 e anche nel testo dell'elaborato peritale integrativo depositato il 31.01.2024.
pagina 17 di 24 Ebbene, le risultanze della CTU medico-legale disposta appaiono condivisibili e si condividono in quanto assunte nel contraddittorio con i CTP nominati, a seguito di analitico esame della documentazione medica in atti (sulla base della quale è stata dettagliatamente ricostruita la vicenda clinica della sig.ra ) all'esito Pt_1 dell'interrogatorio anamnestico e del colloquio clinico con la perizianda, con specifica indicazione della letteratura di riferimento: dunque adottando una rigorosa metodologia di indagine, razionale e motivata (come di seguito si avrà modo di osservare, riportando le risposte del collegio ai quesiti formulati) oltre che oggetto di adeguato contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti anche rispetto alle osservazioni formulate dagli stessi, così da risultare pienamente convincente.
*************
2. Sulla liquidazione del danno.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore pagina 18 di 24 monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è
pagina 19 di 24 quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'incremento del danno per sofferenza soggettiva interiore con riconoscimento del danno morale, tenuto conto che la progressiva ingravescenza della sintomatologia lamentata dalla ricorrente in conseguenza del fallimento delle procedure endoscopiche poste in essere dai sanitari della struttura convenuta e dell'intervento di esofagectomia subtotale, ha verosimilmente determinato l'insorgere nella sig.ra di uno stato depressivo Pt_1 transitorio, che ha comportato la sottoposizione ad alcune visite psichiatriche presso il
Centro di Salute Mentale, nonché l'assunzione di farmaci ansiolitici (cfr. doc. 20).
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale sia nella componete della sofferenza soggettiva interiore: come noto, le
Tabelle elaborate dal Tribunale di MI, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente pagina 20 di 24 allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie nulla è stato richiesto in punto personalizzazione e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della stessa a favore della ricorrente.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti edizione 2024, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (51 anni) – nei termini che seguono:
IP 16% € 52.760,00
ITP 30 gg. (€ 115 die) 75% € 2.587,50
ITP 60 gg. (€ 115 die) al 50% € 3.450,00
ITP 30 gg al (€ 115 die) 25% € 862,50
e così complessivamente € 59.660,00.
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro (convenzionalmente individuata nel 20.11.2017, data dell'ultimo intervento eseguito presso il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale San Giovanni
Bosco di Torino: rimozione della protesi quasi completamente migrata nello stomaco), per poi calcolare rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata: sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad € 65.774,70, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
Vengono poi in esame le spese mediche e di cura ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 108,90, cui vanno aggiunte le spese sostenute dalla ricorrente per le pagina 21 di 24 perizie ante causam (cfr. doc. 21) per i consulenti dott. e per complessivi € Per_3 Per_1
3.050,00, trattandosi di spesa funzionale e necessaria per l'insaturazione del giudizio.
In definitiva, il danno patito da ammonta a complessivi € Parte_1
68.934,00 (arr.) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
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3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono interamente poste a carico della parte convenuta;
esse vengono liquidate, nella misura meglio vista in dispositivo, tenuto conto della nota spese depistata da parte attrice, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 149/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca per €
786,00) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori medi dello scaglio di riferimento, individuato in base al criterio del decisum, con riduzione delle fasi istruttoria e decisoria
(trattandosi di causa preceduta da ATP e svoltasi nelle forme del rito semplificato di cognizione e definita con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
Vengono altresì riconosciute le spese legali sostenute dall'attrice per il procedimento di istruzione preventiva: infatti, “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c.” (cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19).
Esse vengono liquidate avuto riguardo alle tabelle vigenti, in base al DM 55/2014, come modificato dal DM n. 149/22, e così applicandosi i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum, oltre agli esborsi (CU e marca per €
406,50).
Quanto alle spese per i CTP dell'attrice, esse rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole pagina 22 di 24 eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n.
6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie” - come nel presente - “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3380/15 e
Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n. 30289/19).
La Suprema Corte ha di recente precisato che “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. n. 21402/22).
Parte attrice ha prodotto due fatture emesse dai dott. e per Per_3 Per_1
l'assistenza resa alla sig.ra nel procedimento di ATP (doc. n. 23) per Pt_1 complessivi € 2.440,00, le quali vengono quindi riconosciute in quanto congrue, unitamente agli esborsi per l'ATP; nulla è stato invece documentato per le spese di CTP relative al presente giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico della convenuta, dandosi atto che risultano documentati i bonifici effettuati dall'attrice relativi all'acconto e al saldo disposto in favore dei CTU nel procedimento di ATP (cfr. doc. n. 22 € 7.942,44), somme che, pertanto, devono essere rimborsate all'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna l al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 68.934,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della pronuncia al saldo;
pagina 23 di 24 - dichiara tenuta e condanna l a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
786,00 per esborsi oltre ad € 9.200,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e
CPA come per legge;
- dichiara tenuta e condanna l a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del procedimento di accertamento Parte_1 tecnico preventivo, che liquida in € 2.846,50 per esborsi ed € 3.827,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge,
- pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, a carico di parte convenuta e per l'effetto condanna l
[...]
al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 7.942,44;
- pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate nel presente giudizio, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, in data 21.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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