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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 03/07/2025 N. 14918/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI GIACOMO STEFANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI GIACOMO ANTONINO
RICORRENTE contro
( ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18.12.24,
, ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1
l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: CP_1
Nel merito Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare ed accertare, previo espletamento della Consulenza Tecnica d'ufficio, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della pensione di invalidità civile ( 100%) o comunque di una percentuale maggiore rispetto a quella riconosciuta ed ai benefici della L.104/92 art.3 comma 3 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi maturati e CP_1 maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
Acquisire il fascicolo del procedimento per ATP, Tribunale di Milano, sez. lavoro e previdenza RG. 3868/2024 giudice del lavoro Tosoni Claudia;
Condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del CP_1 presente giudizio anche con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014 o altra diversa percentuale che verrà valutata, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, altresì nel caso in cui la domanda venga accolta in autotutela o nel caso in cui la prestazione venga riconosciuta da un momento successivo, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
si è regolarmente costituita in giudizio, preliminarmente, eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda volta a far dichiarare il diritto del ricorrente e la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 pensione di inabilità nonché dei benefici di cui all'art.3 co.3 della L.104/92 per violazione del disposto di cui all'art.445 bis cpc;
nel merito, contestando integralmente l'avverso ricorso per essere la CTU espletata del tutto esaustiva;
in ragione di ciò la resistente ha richiesto il rigetto del ricorso e di tutte le avverse domande con vittoria di spese. Alla udienza del 3.7.25, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa ad esito della camera di consiglio. Ritiene il Tribunale che, ben a prescindere dalla inammissibilità della domanda finalizzata all'accertamento del diritto della sig.ra alla percezione della pensione di inabilità civile con Pt_1 condanna di al pagamento della stessa, il ricorso sia comunque privo di fondamento. CP_1
Il tenore dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. dispone in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico. Sebbene infatti il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non possa essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove fanno riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”. Tali motivi pur dedotti in ricorso si riducono alla riproposizione delle argomentazioni già spese nel corso del giudizio di ATP, essendosi la difesa della opponente limitata a richiamare documentazione medica relativa alla persona della ricorrente (già esaminata in sede di accertamento tecnico nel corso della perizia effettuata dal consulente nominato dal Tribunale), ribadendo le osservazioni – sostanzialmente analoghe a quelle trasmesse dal difensore avvocato ad esito della elaborazione della bozza di elaborato -e già superate dal CTU nelle proprie conclusioni. In sostanza, parte opponente si limita a richiedere nella presente sede una rivalutazione del proprio stato di salute e ciò pretende sulla base di una mera contestazione generica degli esisti dell'ATP che vengono censurati nei seguenti termini: A parere della scrivente difesa il CTU ha erroneamente interpretato le gravi patologie di cui è affetta parte ricorrente, non tenendo conto, per esempio, delle conseguenze che tali patologie riversano sulla vita sociale e quotidiana della sig.ra che la rendono invalida. Esaminando attentamente la relazione del CTU, emerge chiaramente che non è stato Pt_1 minimamente considerato l'impatto delle ulteriori patologie che affliggono parte ricorrente, quali artromialgie croniche, Disturbo Depressivo Maggiore, Neuroconnettivite e fibromialgia. Si produce referto del 21.10.2024 in cui si evince che parte ricorrente è affetta da fibromialgia in dolore cronico, disturbo dell'umore, poliartromialgie croniche condizionanti alla difficoltà per lo svolgimento di attività lavorative e quotidiane (cfr. doc. all. C). Queste condizioni contribuiscono ad un ulteriore aggravamento del quadro clinico complessivo della parte ricorrente, e pertanto dovrebbero essere adeguatamente valutate nel contesto della determinazione della percentuale di invalidità. Pertanto non è idonea la percentuale di invalidità riconosciuta al 90%. Il quadro psichico del soggetto in esame risulta estremamente grave, con ripercussioni significative sulla qualità della vita quotidiana. Tuttavia, il CTU non ha adeguatamente considerato le problematiche relazionali connesse a tale condizione. In particolare, si rileva che le difficoltà nelle relazioni sociali e familiari, che rappresentano un aspetto cruciale del benessere psicologico, non sono state opportunamente valutate. Tale omissione appare rilevante, poiché le difficoltà
2 relazionali costituiscono un elemento determinante per l'inquadramento complessivo del danno subito. Si richiede, pertanto, una riconsiderazione di questo aspetto al fine di ottenere una valutazione più completa e aderente alla realtà del caso Il CTU chiamato a chiarimenti alla udienza del 12.6.25, ha peraltro ribadito quanto già chiaramente espresso in sede di ATP, specificando altresì come: la patologia psichica che parte ricorrente lamenta non essere stata adeguatamente valorizzata, questa è una patologia reattiva e non endogena (con conseguente diversa incidenza sui parametri percentuali di valutazione). La patologia è stata già valorizzata come reattiva;
osserva come la articolarità delle spalle sia completa avuto riguardo all'età della perizianda come valutato nella relazione;
le residue patologie, come già evidenziato sono pari a zero (tanto già emerge dalla precedente valutazione). Tanto rende evidente anche la non dirimenza della documentazione medica – solo in parte ulteriore rispetto a quella sulla quale è stata condotta la perizia in sede di ATP- prodotta in uno al ricorso in opposizione (doc C e D) Ne consegue il rigetto del ricorso. Attesa la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve procedersi alla compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio (così come della pregressa procedura di ATP).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Milano, 03/07/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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