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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5061 / 2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5061 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (6.7.1967 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv.
NT OL del Foro di Reggio Calabria), l in Controparte_1
persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Giuseppe Pavone) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso
[...]
per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all' Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dall' avv. Cristina Folino e dall'avv. A. Manuela Nucera).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera
1 regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420229005559919000, notificatagli in data 23.9.2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420130003739002000,
39420140005239012000, 39420150001868650000, 39420160001393424000,
39420160003837809000, 39420170002354135000, 39420180002201068000,
39420180005273914000, 39420190002314570000, 39420190004835274000, tutti relativi all' omesso versamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per i periodi ivi indicati e per un importo complessivo pari ad € 32.646,06.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
L' ,. costituendosi a sua volta, ha preliminarmente chiesto dichiararsi il proprio difetto CP_3
di legittimazione passiva non trattandosi di provvedimenti emessi dall' Istituto assicuratore.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229005559919000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2.1. Deve invece del tutto escludersi la legittimazione passiva dell' CP_3
Come correttamente rilevato da quest'ultimo, infatti, la ditta individuale ricorrente - contrassegnata dal codice fiscale - non risulta iscritta all' C.F._1 CP_3
(cfr. visura del Registro Imprese, in atti).
Le pretese contenute nell'intimazione di pagamento oggetto di causa non si riferiscono pertanto ad alcun credito che con tutta evidenza non ha emesso nei confronti della ditta CP_3
2 opponente alcun provvedimento di recupero contributivo o di applicazioni di sanzioni amministrative.
Ad essere oggetto di ricorso sono quindi provvedimenti non emessi dall'istituto assicuratore, rispetto al quale il ricorrente è quindi del tutto privo di un interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c.
Tanto basta alla reiezione della domanda in parte qua, con declaratoria di non luogo a provvedersi sulle spese di lite essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello
Stato (cfr. allegato alle note autorizzate del 16.12.2022).
3. Passando all'esame nel merito di quest'ultima, ritiene il Tribunale che il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420229001015350000, oggetto di causa, debba considerarsi in parte non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
3.1. Con specifico riferimento all' avviso di addebito n. 39420130003739002000, va evidenziato come il carico contributivo in questione sia stato già accertato come non dovuto dal ricorrente a mezzo di sentenza di questo stesso Tribunale n. 1490/2023 (pubblicata in data
21.9.2023), e passata in giudicato.
Il ricorso va pertanto accolto sul punto, atteso che la proposizione dello stesso è stata comunque pur sempre resa necessaria dalla notifica di un'intimazione di pagamento riferita a un debito non più esistente.
3.2. Quanto al residuo merito, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229005559919000 (datata 23.9.2022), oggetto di causa, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi per gli avvisi di addebito nn. 39420160001393424000,
39420160003837809000.
L' non ha infatti fornito prova della regolare notifica degli stessi, atteso che dalle relate CP_2 prodotte in giudizio dall'istituto previdenziale il destinatario risulta trasferito o individuato con indirizzo inesatto.
In entrambi i casi, quindi, la fattispecie notificatoria non può dirsi utilmente perfezionata.
Non sussistendo prova di ulteriori atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione di pagamento di cui si è appena detto, opera pertanto in via c.d. recuperatoria per il ricorrente la possibilità di fare valere la prescrizione originaria: pacificamente sussistente, quest'ultima, trattandosi rispettivamente di contributi relativi ai periodi 1-2/2015, 3-4/2015.
3.2.1. Con riferimento agli altri avvisi di addebito oggetto di causa (nn.
39420140005239012000, 39420150001868650000, 39420170002354135000,
3 39420180002201068000, 39420180005273914000, 39420190002314570000,
39420190004835274000) al già citato momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (23.9.2022) il termine quinquennale di prescrizione non può invece considerarsi decorso avendo l' allegato copia di relata delle notifiche avvenute rispettivamente in CP_2
data 14.6.2018, 18.6.2018, 29.9.2017, 26.7.2018, 29.1.2019, 31.7.2019 e 17.2.2020 (per compiuta giacenza) (cfr. fascicolo di parte . CP_2
A ciò va altresì aggiunto il rilievo dell'operatività della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e nel D.L.
183/2020 (cd. Mille Proroghe) il legislatore ha infatti, come noto, disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, prima l'articolo 37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L.27/2020, ha disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente l' art. 11 co.9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.21/2021, ha poi disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 co. 2 del predetto D.L. 18/2020 ha introdotto quindi una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/3020 - con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. Analogamente è a dirsi per il periodo 1.01.2021-
30.06.2021 (181 giorni), per un periodo di sospensione complessivo pari a 310 giorni
4 All'esito di tale computo la prescrizione eccepita dal ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito appena sopra menzionati non può dirsi sussistente.
4. Il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito nn.
39420130003739002000, 39420160001393424000, 39420160003837809000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420229005559919000, e conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
5. Le spese di lite, previa compensazione per 2/3 stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, seguono per 1/3 la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000,00).
Le stesse vanno poste a carico dell' e dell' in solido CP_2 Controparte_1
tra loro – nella rispettiva qualità di soggetto titolare del credito e di concessionario della relativa riscossione cui è di fatto imputabile il maturarsi della prescrizione testé rilevata - con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. OL NT, dichiaratasi antistataria.
Ne va disposto il pagamento diretto in favore dello Stato ex art.130 D.P.R. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stesso.
A mezzo di separato decreto, e su istanza dell'interessata, si procederà alla liquidazione dell'onorario del difensore della parte ammessa a tale beneficio, avv. NT OL.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in persona, dell' Controparte_2 [...]
e dell' Controparte_4 Controparte_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
- rigetta il ricorso nei confronti dell' stante la sua carenza di legittimazione passiva, CP_3
dichiarando non ripetibili le spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn. .
5 39420130003739002000, 39420160001393424000, 39420160003837809000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420229005559919000, oggetto di causa, e conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione per 2/3 stanti le ragioni esposte in parte motiva pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e ciascuno secondo la CP_2 Controparte_1
propria quota, l'onere di rifusione della residua quota di 1/3 delle spese di lite di parte ricorrente, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.546,50 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge e disponendone il pagamento diretto in favore dello Stato ex art.130 D.P.R. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stesso.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5061 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (6.7.1967 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv.
NT OL del Foro di Reggio Calabria), l in Controparte_1
persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Giuseppe Pavone) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso
[...]
per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva) e all' Controparte_3
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato
[...]
generale alle liti parimenti in atti dall' avv. Cristina Folino e dall'avv. A. Manuela Nucera).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera
1 regolarità formale degli atti di cui si discute - è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto per le ragioni ivi meglio esplicate il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n. 09420229005559919000, notificatagli in data 23.9.2022, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420130003739002000,
39420140005239012000, 39420150001868650000, 39420160001393424000,
39420160003837809000, 39420170002354135000, 39420180002201068000,
39420180005273914000, 39420190002314570000, 39420190004835274000, tutti relativi all' omesso versamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per i periodi ivi indicati e per un importo complessivo pari ad € 32.646,06.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
L' ,. costituendosi a sua volta, ha preliminarmente chiesto dichiararsi il proprio difetto CP_3
di legittimazione passiva non trattandosi di provvedimenti emessi dall' Istituto assicuratore.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Controparte_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420229005559919000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2.1. Deve invece del tutto escludersi la legittimazione passiva dell' CP_3
Come correttamente rilevato da quest'ultimo, infatti, la ditta individuale ricorrente - contrassegnata dal codice fiscale - non risulta iscritta all' C.F._1 CP_3
(cfr. visura del Registro Imprese, in atti).
Le pretese contenute nell'intimazione di pagamento oggetto di causa non si riferiscono pertanto ad alcun credito che con tutta evidenza non ha emesso nei confronti della ditta CP_3
2 opponente alcun provvedimento di recupero contributivo o di applicazioni di sanzioni amministrative.
Ad essere oggetto di ricorso sono quindi provvedimenti non emessi dall'istituto assicuratore, rispetto al quale il ricorrente è quindi del tutto privo di un interesse ad agire giuridicamente rilevante ex art.100 c.p.c.
Tanto basta alla reiezione della domanda in parte qua, con declaratoria di non luogo a provvedersi sulle spese di lite essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello
Stato (cfr. allegato alle note autorizzate del 16.12.2022).
3. Passando all'esame nel merito di quest'ultima, ritiene il Tribunale che il carico contributivo portato dall' intimazione di pagamento n. 09420229001015350000, oggetto di causa, debba considerarsi in parte non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
3.1. Con specifico riferimento all' avviso di addebito n. 39420130003739002000, va evidenziato come il carico contributivo in questione sia stato già accertato come non dovuto dal ricorrente a mezzo di sentenza di questo stesso Tribunale n. 1490/2023 (pubblicata in data
21.9.2023), e passata in giudicato.
Il ricorso va pertanto accolto sul punto, atteso che la proposizione dello stesso è stata comunque pur sempre resa necessaria dalla notifica di un'intimazione di pagamento riferita a un debito non più esistente.
3.2. Quanto al residuo merito, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229005559919000 (datata 23.9.2022), oggetto di causa, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi per gli avvisi di addebito nn. 39420160001393424000,
39420160003837809000.
L' non ha infatti fornito prova della regolare notifica degli stessi, atteso che dalle relate CP_2 prodotte in giudizio dall'istituto previdenziale il destinatario risulta trasferito o individuato con indirizzo inesatto.
In entrambi i casi, quindi, la fattispecie notificatoria non può dirsi utilmente perfezionata.
Non sussistendo prova di ulteriori atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione di pagamento di cui si è appena detto, opera pertanto in via c.d. recuperatoria per il ricorrente la possibilità di fare valere la prescrizione originaria: pacificamente sussistente, quest'ultima, trattandosi rispettivamente di contributi relativi ai periodi 1-2/2015, 3-4/2015.
3.2.1. Con riferimento agli altri avvisi di addebito oggetto di causa (nn.
39420140005239012000, 39420150001868650000, 39420170002354135000,
3 39420180002201068000, 39420180005273914000, 39420190002314570000,
39420190004835274000) al già citato momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (23.9.2022) il termine quinquennale di prescrizione non può invece considerarsi decorso avendo l' allegato copia di relata delle notifiche avvenute rispettivamente in CP_2
data 14.6.2018, 18.6.2018, 29.9.2017, 26.7.2018, 29.1.2019, 31.7.2019 e 17.2.2020 (per compiuta giacenza) (cfr. fascicolo di parte . CP_2
A ciò va altresì aggiunto il rilievo dell'operatività della successione normativa conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e nel D.L.
183/2020 (cd. Mille Proroghe) il legislatore ha infatti, come noto, disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, prima l'articolo 37 co.2 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
L.27/2020, ha disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente l' art. 11 co.9 D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L.21/2021, ha poi disposto che: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma di cui all'art. 37 co. 2 del predetto D.L. 18/2020 ha introdotto quindi una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria - poi prorogata dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/3020 - con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione. Analogamente è a dirsi per il periodo 1.01.2021-
30.06.2021 (181 giorni), per un periodo di sospensione complessivo pari a 310 giorni
4 All'esito di tale computo la prescrizione eccepita dal ricorrente con riferimento agli avvisi di addebito appena sopra menzionati non può dirsi sussistente.
4. Il ricorso va pertanto solo parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito nn.
39420130003739002000, 39420160001393424000, 39420160003837809000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420229005559919000, e conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
5. Le spese di lite, previa compensazione per 2/3 stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, seguono per 1/3 la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000,00).
Le stesse vanno poste a carico dell' e dell' in solido CP_2 Controparte_1
tra loro – nella rispettiva qualità di soggetto titolare del credito e di concessionario della relativa riscossione cui è di fatto imputabile il maturarsi della prescrizione testé rilevata - con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. OL NT, dichiaratasi antistataria.
Ne va disposto il pagamento diretto in favore dello Stato ex art.130 D.P.R. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stesso.
A mezzo di separato decreto, e su istanza dell'interessata, si procederà alla liquidazione dell'onorario del difensore della parte ammessa a tale beneficio, avv. NT OL.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
in persona, dell' Controparte_2 [...]
e dell' Controparte_4 Controparte_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
- rigetta il ricorso nei confronti dell' stante la sua carenza di legittimazione passiva, CP_3
dichiarando non ripetibili le spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva;
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn. .
5 39420130003739002000, 39420160001393424000, 39420160003837809000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420229005559919000, oggetto di causa, e conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione per 2/3 stanti le ragioni esposte in parte motiva pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e ciascuno secondo la CP_2 Controparte_1
propria quota, l'onere di rifusione della residua quota di 1/3 delle spese di lite di parte ricorrente, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.546,50 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge e disponendone il pagamento diretto in favore dello Stato ex art.130 D.P.R. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stesso.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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