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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/08/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 494/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Tondi, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Squinzano (LE), via Roma n. 8
APPELLANTE contro
(P. IV , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Plenteda, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Castrignano de' Greci (LE), via Galileo Galilei n°44
APPELLATA nonché contro
e CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
03.06.2025.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.6.2019 conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1 [...]
unitamente a e , in qualità rispettivamente di conducente e Controparte_1 CP_3 CP_2 proprietario dell'autovettura tg. EP032GC, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 147.326,56, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso l'8.6.2016, riconoscendo di aver ricevuto dalla Compagnia assicurativa l'importo di € 1.700,00.
Con comparsa di risposta del 4.10.2019 si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 quantum della pretesa e chiedendo accertarsi la congruità dell'offerta di € 1.700,00 formulata ante causam, con conseguente rigetto della domanda attorea. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 26.04.2022, con sentenza n. 1190/2022, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, affermava il primo giudice che in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria dell'attore non era stata da quest'ultimo prodotta alcuna documentazione relativa agli esiti dei numerosi accertamenti strumentali eseguiti in occasione del suo accesso al Pronto Soccorso nel giorno del sinistro.
Sottolineava il Tribunale che una tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere superata dalla richiesta
C.T.U., non potendo il consulente giungere ad acquisire i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, che è onere dell'attore provare.
Affermava dunque il giudice di prime cure che tale documentazione risultava indispensabile al fine di verificare in quale misura il sinistro de quo avrebbe aggravato le condizioni di un preciso distretto anatomico, già interessato dagli esiti di pregressi sinistri, risultanti dalla documentazione acquisita.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 6.6.2022, ha proposto appello , per i Parte_1 motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
e sono rimasti contumaci. CP_2 CP_3
All'udienza del 3.6.2025, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello in relazione agli artt. 342 e
348-bis c.p.c. L'atto di gravame, invero, consente di ricavare le argomentazioni contrapposte a quelle del primo giudice volte a censurare il fondamento giuridico della decisione;
esso, inoltre, non può essere ritenuto, prima facie, palesemente infondato.
2. Con il primo motivo di gravame si deduce un'errata e parziale valutazione delle prove acquisite, con conseguente carenza di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle prove documentali
(certificazioni ed attestazioni medico-legali) prodotte in giudizio nonché allegate all'atto introduttivo, reputando per contro determinante ai fini della decisione la mancata produzione degli esiti degli accertamenti strumentali eseguiti in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso.
Con il secondo motivo si lamenta l'immotivato rigetto della richiesta di C.T.U. medica finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni. Avrebbe errato il Tribunale nel rigettare la richiesta di C.T.U. medico-legale sulla base del rilevo che la stessa non avrebbe potuto sopperire alla mancanza di produzione documentale comprovante la sussistenza delle lesioni, contestate dalla convenuta, potendosi il giudice avvalere del consulente c.d. percipiente per accertare i fatti, essendo in tal caso sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
L'appellante reitera le richieste di prove orali e di C.T.U. come formulate in primo grado.
3. Per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, i due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Dirimente ai fini della decisione è il fatto che l'odierno appellante non abbia fornito idonea prova – sullo stesso incombente – del danno direttamente riconducibile al sinistro per cui è causa, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto e liquidato da Controparte_1
Il non ha compiutamente ottemperato all'ordinanza istruttoria del 15.5.2020 con cui il giudice di prime Pt_1 cure ordinava l'esibizione dell'intera documentazione, medica e non, relativa ai sinistri in cui era stato in precedenza coinvolto (del 23.4.2003, del 24.11.2008, del 7.12.2011, del 19.8.2014, dell'11.4.2015 e del
31.12.2018), nonché degli accertamenti strumentali eseguiti in relazione alle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa e agli altri sinistri innanzi indicati. In particolare, ha omesso di produrre gli esiti degli accertamenti strumentali eseguiti in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, attestati da apposito referto, la cui rilevanza si palesa decisiva al fine di discernere le lesioni direttamente e causalmente riconducibili al sinistro occorso in data 8.6.2016, risarcibile in questa sede, da quelle correlate a patologie derivanti dai pregressi sinistri, che avevano in gran parte interessato il medesimo distretto anatomico.
La genericità della documentazione prodotta dall'appellante conduce a ritenere non raggiunta la prova anche con riferimento al rapporto eziologico tra il sinistro e le ulteriori voci di danno dedotte dal Pt_1
Né a tale carenza probatoria può sopperire l'invocata C.T.U. medico-legale posto che, come correttamente affermato dal primo giudice, la consulenza tecnica non è mezzo di accertamento, ma strumento di valutazione di elementi già provati dalle parti.
Ribadendo il consolidato orientamento sul punto, la Suprema Corte ha infatti recentemente precisato che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ. sez. III, 31/03/2025, n. 8498; nello stesso senso, Cass. civ. sez. VI, 15/12/2017, n. 30218).
Nel caso di specie, peraltro, la richiesta C.T.U. non presenta carattere “percipiente”, posto che i fatti da sottoporre alla valutazione del consulente risultano già asseverati da documentazione medica, della cui produzione era onerata la parte richiedente il risarcimento del danno. Alla stregua delle considerazioni svolte si palesano in parte irrilevanti e in parte inammissibili (perché inerenti circostanze da provare documentalmente) le prove orali già disattese in primo grado e reiterate in questa sede, come pure la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla per le spese nei riguardi delle parti contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il
6.6.2022 da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1190/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore di che Controparte_1 liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 494/2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Tondi, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Squinzano (LE), via Roma n. 8
APPELLANTE contro
(P. IV , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Plenteda, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Castrignano de' Greci (LE), via Galileo Galilei n°44
APPELLATA nonché contro
e CP_2 CP_3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
03.06.2025.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.6.2019 conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1 [...]
unitamente a e , in qualità rispettivamente di conducente e Controparte_1 CP_3 CP_2 proprietario dell'autovettura tg. EP032GC, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di € 147.326,56, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso l'8.6.2016, riconoscendo di aver ricevuto dalla Compagnia assicurativa l'importo di € 1.700,00.
Con comparsa di risposta del 4.10.2019 si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 quantum della pretesa e chiedendo accertarsi la congruità dell'offerta di € 1.700,00 formulata ante causam, con conseguente rigetto della domanda attorea. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 26.04.2022, con sentenza n. 1190/2022, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, affermava il primo giudice che in ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria dell'attore non era stata da quest'ultimo prodotta alcuna documentazione relativa agli esiti dei numerosi accertamenti strumentali eseguiti in occasione del suo accesso al Pronto Soccorso nel giorno del sinistro.
Sottolineava il Tribunale che una tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere superata dalla richiesta
C.T.U., non potendo il consulente giungere ad acquisire i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, che è onere dell'attore provare.
Affermava dunque il giudice di prime cure che tale documentazione risultava indispensabile al fine di verificare in quale misura il sinistro de quo avrebbe aggravato le condizioni di un preciso distretto anatomico, già interessato dagli esiti di pregressi sinistri, risultanti dalla documentazione acquisita.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato il 6.6.2022, ha proposto appello , per i Parte_1 motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
e sono rimasti contumaci. CP_2 CP_3
All'udienza del 3.6.2025, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello in relazione agli artt. 342 e
348-bis c.p.c. L'atto di gravame, invero, consente di ricavare le argomentazioni contrapposte a quelle del primo giudice volte a censurare il fondamento giuridico della decisione;
esso, inoltre, non può essere ritenuto, prima facie, palesemente infondato.
2. Con il primo motivo di gravame si deduce un'errata e parziale valutazione delle prove acquisite, con conseguente carenza di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle prove documentali
(certificazioni ed attestazioni medico-legali) prodotte in giudizio nonché allegate all'atto introduttivo, reputando per contro determinante ai fini della decisione la mancata produzione degli esiti degli accertamenti strumentali eseguiti in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso.
Con il secondo motivo si lamenta l'immotivato rigetto della richiesta di C.T.U. medica finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni. Avrebbe errato il Tribunale nel rigettare la richiesta di C.T.U. medico-legale sulla base del rilevo che la stessa non avrebbe potuto sopperire alla mancanza di produzione documentale comprovante la sussistenza delle lesioni, contestate dalla convenuta, potendosi il giudice avvalere del consulente c.d. percipiente per accertare i fatti, essendo in tal caso sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
L'appellante reitera le richieste di prove orali e di C.T.U. come formulate in primo grado.
3. Per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, i due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Dirimente ai fini della decisione è il fatto che l'odierno appellante non abbia fornito idonea prova – sullo stesso incombente – del danno direttamente riconducibile al sinistro per cui è causa, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto e liquidato da Controparte_1
Il non ha compiutamente ottemperato all'ordinanza istruttoria del 15.5.2020 con cui il giudice di prime Pt_1 cure ordinava l'esibizione dell'intera documentazione, medica e non, relativa ai sinistri in cui era stato in precedenza coinvolto (del 23.4.2003, del 24.11.2008, del 7.12.2011, del 19.8.2014, dell'11.4.2015 e del
31.12.2018), nonché degli accertamenti strumentali eseguiti in relazione alle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa e agli altri sinistri innanzi indicati. In particolare, ha omesso di produrre gli esiti degli accertamenti strumentali eseguiti in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, attestati da apposito referto, la cui rilevanza si palesa decisiva al fine di discernere le lesioni direttamente e causalmente riconducibili al sinistro occorso in data 8.6.2016, risarcibile in questa sede, da quelle correlate a patologie derivanti dai pregressi sinistri, che avevano in gran parte interessato il medesimo distretto anatomico.
La genericità della documentazione prodotta dall'appellante conduce a ritenere non raggiunta la prova anche con riferimento al rapporto eziologico tra il sinistro e le ulteriori voci di danno dedotte dal Pt_1
Né a tale carenza probatoria può sopperire l'invocata C.T.U. medico-legale posto che, come correttamente affermato dal primo giudice, la consulenza tecnica non è mezzo di accertamento, ma strumento di valutazione di elementi già provati dalle parti.
Ribadendo il consolidato orientamento sul punto, la Suprema Corte ha infatti recentemente precisato che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ. sez. III, 31/03/2025, n. 8498; nello stesso senso, Cass. civ. sez. VI, 15/12/2017, n. 30218).
Nel caso di specie, peraltro, la richiesta C.T.U. non presenta carattere “percipiente”, posto che i fatti da sottoporre alla valutazione del consulente risultano già asseverati da documentazione medica, della cui produzione era onerata la parte richiedente il risarcimento del danno. Alla stregua delle considerazioni svolte si palesano in parte irrilevanti e in parte inammissibili (perché inerenti circostanze da provare documentalmente) le prove orali già disattese in primo grado e reiterate in questa sede, come pure la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla per le spese nei riguardi delle parti contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il
6.6.2022 da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1190/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore di che Controparte_1 liquida in € 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito