Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Caiazzo, Maria Di Cesare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera adottata il 28.11.2023 dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 10 D.L. 8/1991 con la quale è stata disposta la revoca dello Speciale Programma di Protezione nei confronti della ricorrente e del suo nucleo familiare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. VA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso con notificato il 29.1.2024 e depositato il successivo 12.2.2024, -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-, collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione, impugnava la delibera adottata il 28.11.2023 dalla Commissione centrale ai sensi del D.L. n. 8/1991, con la quale era stata disposta la revoca del programma di protezione per la stessa e per il suo nucleo familiare (in particolare, le due figlie minori); nonché proponeva gravame avverso ogni atto presupposto e consequenziale al provvedimento anzidetto.
2. L’atto era dipeso da diverse comunicazioni, rispettivamente del 7.4.2023, 27.4.2023, 14.7.2023 e del 24.7.2024, del Servizio Centrale di Protezione (d’ora in poi SCP), con cui era stato, innanzitutto, rappresentato che, malgrado fosse stato disposto il trasferimento di -OMISSIS- in altra regione per motivi di sicurezza (cfr. per il dettaglio il verbale del SCP del 7.4.2023, allegato alla memoria depositata in atti dal Ministero resistente), la figlia aveva rifiutato di seguire il congiunto, avanzando una richiesta di fuoriuscita dal programma e di capitalizzazione delle misure assistenziali. Questo comportamento aveva condotto la Commissione centrale, con nota del 13.4.2023, e la DNA di -OMISSIS-, con nota del 23.6.2023, ad effettuare una diffida nei riguardi di -OMISSIS-, poiché il rifiuto era contrario agli impegni assunti una volta sottoposta a programma di protezione e, inoltre, perché uno dei motivi dichiarati come ostativi al trasferimento, collegato ad una presunta attività lavorativa da intraprendere, non aveva trovato riscontro. Altresì, nella nota datata 14.7.2023, il SCP rappresentava di essersi recato più volte presso il domicilio protetto ma di non aver più reperito la ricorrente, che, raggiunta telefonicamente, si era anche rifiutata di comunicare dove fosse e di rientrare nella zona di tutela.
In ragione di queste ulteriori condotte, la DNAA, con parere del 12.9.2023, e la DNA di -OMISSIS-, con parere datato 4.10.2023, si erano espresse favorevolmente alla revoca del programma di protezione per la ricorrente, avendo il comportamento indicato minato le esigenze di mimetizzazione a cui è ispirata la protezione.
La Commissione centrale, preso atto di ciò e non potendo procedere a capitalizzare la posizione di -OMISSIS- (posto che il padre, come rappresentato dalla DNA competente, non aveva ancora esaurito i suoi impegni), adottava il provvedimento impugnato, tenuto conto dei predetti pareri della DDA competente e della DNAA.
3. Avverso quest’ultimo atto la ricorrente muoveva più censure:
A) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 13 e 13 quater L. 82/1991 per genericità e lacunosità dell’istruttoria, eccesso di potere per assenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento, manifesta illogicità della motivazione in ordine all’adozione del provvedimento di revoca dello speciale programma di protezione ”, in quanto l’amministrazione avrebbe adottato l’atto impugnato in assenza di un’adeguata istruttoria o meglio di una ponderata valutazione del contesto familiare di -OMISSIS-; in effetti, il rifiuto al trasferimento era dipeso soprattutto dalla circostanza di non volersi allontanare dal marito, ciò anche nell’interesse delle due figlie minori, pure sottoposte a programma di protezione; dunque, la condotta era stata finalizzata a salvaguardare l’unità familiare; peraltro, la nuova regione scelta dal SCP avrebbe esposto la ricorrente a maggiori pericoli, poiché il padre aveva reso dichiarazioni accusatorie proprio con riferimento a soggetti residenti in tale territorio;
B) “ Violazione della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi nonché dei principi di logicità, proporzionalità ed adeguatezza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa; motivazione manifestamente apparente ”, poiché, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto adottare un provvedimento meno gravoso per la posizione della ricorrente e delle figlie, costituendo la revoca l’ extrema ratio .
4. Il 13.2.2024, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
5. Con ordinanza pubblicata il 29.5.2024, il Collegio respingeva la richiesta di misura cautelare.
6. All’udienza del 17.2.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, devono richiamarsi le previsioni di legge che trovano applicazione nella vicenda per cui è causa.
La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e per i relativi familiari è disciplinata all’art. 13 quater d.l. n. 8/1991, conv. in l. 82/1991, il quale al primo comma dispone che “ Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’art. 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge ”. La disposizione delinea i principi generali che presiedono all’applicazione delle dette misure di protezione, quali il criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio, ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza o revoca delle stesse, quali il pericolo all’incolumità e la condotta del destinatario della misura.
Il secondo comma della citata norma, distingue: A) le fattispecie di revoca obbligatoria (“ fatti che comportano la revoca ”), quali l’inosservanza degli impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2, lett. b) ed e), ossia quello di sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo deli contenuti della collaborazione, nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale; B) da quelle che danno luogo alla revoca facoltativa (“ fatti valutabili ai fini della revoca ”), quali l’inosservanza degli altri impegni assunti dal collaboratore all’atto dell’ingresso nel circuito tutorio a norma dell’art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate.
In tali casi di revoca facoltativa, la Commissione, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutole dalla legge, dà conto nella motivazione del provvedimento dell’operato bilanciamento degli interessi in gioco esistenti, ossia quello dello Stato a conservare l’interesse alla collaborazione e quello degli interessati all’incolumità personale propria e dei propri familiari, da contemperare, appunto, con le violazioni comportamentali del soggetto.
In tale processo valutativo, la Commissione si avvale dei pareri - obbligatori ma non vincolanti - della Procura della Repubblica competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (art. 11, commi 2, 3 e 4 d.m. 23 aprile 2004 n. 161).
8. Ancora in via preliminare, giova pure richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia per il quale l’adozione del provvedimento di revoca nei casi in cui è facoltativo costituisce frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, operata sulla base dell’istruttoria svolta e dei pareri di tutti gli organi coinvolti, in un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi che incontra, come unico limite, quello della logica e della razionalità della motivazione: “ la valutazione della condotta del sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sull’eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela rientrano nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice la verifica se l’esercizio di tale potere valutativo sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto ed ai criteri di logica e razionalità ” (si veda in questi termini TAR Lazio-Roma, sez. I ter, 8 giugno 2022, n. 7413, nonché Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2014, n. 628).
Il provvedimento di revoca è, dunque, censurabile davanti al giudice amministrativo soltanto nel caso di errori di fatto e vizi ictu oculi rilevabili di illogicità, irrazionalità e travisamento dei fatti “ pena la sostituzione - non consentita dall’ordinamento - all’organo amministrativo al quale la normativa vigente ha affidato la competenza a svolgere tale tipologia di valutazione ” (cfr. TAR Lazio-Roma, sez. I ter, 21 giugno 202, n. 8274).
9. Così inquadrato il tema decisorio e i principi validi in materia, pur rientrando il caso in esame nelle ipotesi di revoca facoltativa del programma tutorio (previste nella seconda parte del comma 2 dell’art. 13 quater del D.L. 8/1991, poiché nessuna delle condotte tenute da -OMISSIS- è sussumibile tra quelle di cui alla prima parte del citato comma 2), il Collegio, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, ritiene che il gravame è infondato.
Invero, la Commissione, rilevato che tra gli obblighi assunti da chi è sottoposto alle speciali misure di protezione vi è, ex art. 12 D.L. n. 8/1991, innanzitutto quello di attenersi all’osservanza delle misure di sicurezza e di collaborare attivamente alla loro applicazione, ha dato atto che -OMISSIS-, malgrado diffidata e nonostante avvertita dell’impossibilità di ottenere la capitalizzazione delle misure assistenziali, si è resa autrice di più comportamenti aventi quale conseguenza la vanificazione della finalità di mimetizzazione e di protezione del programma, come dimostrato dal fatto che, non soltanto aveva rifiutato il trasferimento in altra località protetta unitamente al padre (peraltro, i motivi lavorativi addotti non avevano neppure trovato riscontro), ma, di seguito, senza autorizzazione, si era allontanata dal precedente domicilio, rifiutandosi di comunicare la propria posizione al personale del SCP, azioni ritenute evidentemente in conflitto con le esigenze minime di sicurezza al cui scopo la tutela mira.
In sintesi, per l’amministrazione, nonostante i motivi addotti dalla ricorrente per giustificare il rifiuto al trasferimento, ragioni, peraltro, recessive dinanzi all’esigenza di garantire la sicurezza delle persone sottoposte a programma (questo in ragione dei pericoli segnalati dal SCP nelle note in atti del 7.4.2023 e del 27.4.2023), vi era stata un’evidente violazione degli impegni assunti ai sensi degli artt. 12 e ss. D.L. 8/1991.
Come noto, con tale sottoscrizione, si dà vita ad un contratto ad oggetto pubblico nel cui ambito trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà, correttezza. Sicché, non c’è dubbio che chi è soggetto a regime di protezione debba rispettare le misure di sicurezza e collaborare attivamente alla loro applicazione, e farlo nel rispetto dei canoni essenziali della buona fede e della correttezza; e ciò perché la loro inosservanza può dar luogo, a seconda della gravità della violazione, alla revoca obbligatoria ovvero discrezionale delle misure di sicurezza stesse.
10. Orbene, proprio in ragione di ciò, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente e come già indicato, dagli atti non emerge che l’atto gravato sia caratterizzato da un difetto di istruttoria o lesivo del principio di proporzionalità.
11. Proprio sotto tale ultimo profilo, deve essere osservato che la Commissione, unitamente alla DDA competente, ha prima proceduto a diffidare la ricorrente e, solo dopo che -OMISSIS- si era resa irreperibile, negando anche di comunicare telefonicamente la sua posizione, è stato adottato l’atto di revoca.
12. Peraltro, sull’aspetto della motivazione dei provvedimenti in esame allorché adottati soprattutto in base a comportamenti che danno luogo a revoca facoltativa, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che sotto il profilo valutativo è assai rilevante, ai fini della giustificazione dell’atto, il richiamo ai pareri espressi a favore della revoca dai competenti uffici giudiziari, quali la Procura della Repubblica e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tali pareri integrano proprio quella specifica e qualificata valutazione ponderata dei vari interessi in gioco (cfr. TAR. Lazio, Roma, sentenza n. 12134/2019).
Nel caso di specie, la competente DDA e la DNAA hanno espresso concordi pareri di revoca delle misure di protezione.
13. Per quanto osservato, il ricorso va respinto, poiché infondato.
14. La peculiarità della controversia induce a ritenere che possano compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
VA ME, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ME | AN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.