TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3129
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 13 e 13 quater L. 82/1991 per genericità e lacunosità dell’istruttoria, eccesso di potere per assenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento, manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il comportamento della ricorrente, consistente nel rifiuto del trasferimento e nel successivo allontanamento non autorizzato dal domicilio protetto, abbia vanificato la finalità di mimetizzazione e protezione del programma, configurando una violazione degli impegni assunti. Le ragioni addotte dalla ricorrente per giustificare il rifiuto al trasferimento sono considerate recessive rispetto all'esigenza di garantire la sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi nonché dei principi di logicità, proporzionalità ed adeguatezza; motivazione manifestamente apparente

    La Corte ha ritenuto che l'atto di revoca non sia caratterizzato da difetto di istruttoria o lesione del principio di proporzionalità, poiché la Commissione ha prima diffidato la ricorrente e solo dopo che questa si è resa irreperibile è stato adottato l'atto di revoca. Inoltre, i pareri concordi della DDA e della DNAA a favore della revoca integrano la valutazione ponderata dei vari interessi in gioco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/02/2026, n. 3129
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3129
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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