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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16581/2024, promossa da:
, c.f. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA e c.f. CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 09/09/2024, con cui e , unitisi in Controparte_1 CP_2 matrimonio a Mazzè-TO in data 27.5.2010 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazzè-TO al numero 3 parte I dell'anno 2010), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 10.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto e assistenza;
2. ordinare al Comune di Mazzè (TO) di procedere alle annotazioni di legge;
3. la casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata, unitamente a mobili e arredi, al signor , il Controparte_1 quale essendo già intestatario del contratto di locazione rimane onerato del pagamento del relativo canone in via esclusiva;
4. affidamento condiviso del figlio minore con residenza anagrafica presso il padre e collocamento alternato Per_1
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presso entrambi i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative e turistiche. Di comune accordo dovranno essere assunte le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio stesso;
5. entrambi i genitori si onerano del mantenimento diretto ordinario del figlio per il tempo che lo stesso trascorrerà con ciascuno di essi, mentre le spese straordinarie saranno sostenute per il figlio al 50% come da Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia che i medesimi dichiarano di conoscere e accettare;
6. l'assegno unico verrà percepito al 100% dal signor sino a quando la signora non godrà Controparte_1 CP_2 di stabile occupazione lavorativa, e successivamente all'avveramento di detta condizione verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi, nella stessa misura delle detrazioni fiscali. Nel frattempo, il marito verserà alla moglie il 50% di quanto percepito a tale titolo;
7. il sig. continuerà a onerare in via esclusiva il mutuo in essere fino alla scadenza, liberando la moglie Controparte_1 da qualsiasi onere, obbligo e responsabilità;
8. i coniugi hanno già provveduto alla suddivisione di tutti i beni comuni;
9. i coniugi sono economicamente autosufficienti, rinunciano pertanto a reciproche domande di mantenimento, e dichiarano di nulla avere a pretendere l'un dall'altro avendo definito tutti i loro rapporti personali, economici e patrimoniali sorti in virtù del rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo;
10. i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso all'espatrio valido anche per il figlio minore, autorizzando reciprocamente l'emissione e/o il rinnovo dei necessari documenti;
11) il marito autorizza sin d'ora la moglie a trasferirsi nel suo immobile di proprietà»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Controparte_1
CP_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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