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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9858/2024 promossa da:
QUALE MANDATARIA LA (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO, elettivamente domiciliata presso il difensore P.IVA_1
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione alla luce di quanto dedotto e documentato in atti e previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria nr. FS / 1552916, accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in ROVERETO (TN) Via Piomarta 16 – Pec t, non Email_1
ha (più) alcun diritto e/o titolo per continuare a ritenere (giuridicamente e di fatto) l'immobile oggetto del predetto (risolto) contratto di leasing e, per l'effetto, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F. ), alla immediata riconsegna in favore della legittima proprietaria P.IVA_2 Parte_1
pagina 1 di 4 [ del seguente bene Parte_1 Controparte_2 Pt_3 CP_3
C.C.ROVERETO, FG.16, P.ED.2840, SUB.3, Parte_4 Controparte_4
C L.3, ,5, R.C.2.045,17, libero e vuoto da persone e cose, emanando ogni CP_5Controparte_1 CP_6
consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di contratto di locazione finanziaria concluso da IN NG
SP (ora con la società convenuta a fronte dell'inadempimento di questa e Parte_1
della dichiarazione della concedente di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa, chiedendo, altresì, la sua condanna al rilascio dell'immobile.
Parte resistente cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione veniva regolarmente notificato non si costituiva e in prima udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
La conclusione, in data 23 dicembre 2008, di un contratto di leasing tra IN LE s.p.a. nella cui posizione è subentrata come da atto di fusione prodotto sub doc. 11) e Parte_1
e la consegna dell'immobile all'utilizzatrice è Parte_5
comprovato dalla documentazione prodotta sub doc. 2.
Sul punto basti osservare che la documentazione sottoscritta dall'utilizzatrice può essere pienamente utilizzata nei confronti della parte contumace in quanto della sua produzione si è dato conto nel ricorso notificato.
Ciò posto la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto non può trovare accoglimento non avendo parte ricorrente fornito prova della pattuizione di una clausola risolutiva espressa.
Dalla lettura del frontespizio del contratto prodotta sub doc. 2 si evince la sottoscrizione di una clausola denominata “16 risoluzione del contratto” ma tra i molteplici documenti diversi prodotti sub doc 2 non vi è il testo della clausola 16. pagina 2 di 4 Ritiene in ogni caso questo Giudice che la domanda di condanna al rilascio del bene a seguito di risoluzione e l'allegazione di un grave inadempimento dell'utilizzatrice nell'omesso pagamento dei canoni, contengano implicita richiesta di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice.
La circostanza che l'inadempimento sia grave ai sensi della L.124/2017 si evince dall'esame dell'estratto conto (sub doc. 8) dal quale emerge che l'inadempimento è di un importo superiore alle sei mensilità come pattuite nell'ultima variazione contrattuale (sub doc. 6).
Né parte resistente, di ciò onerata, ha provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a termini contrattuali.
A fronte della risoluzione del contratto l'utilizzatrice è certamente tenuta al rilascio dell'immobile in favore della concedente in assenza di diverso accordo contrattuale non emergente dai documenti prodotti.
Le spese legali seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa come dichiarato (valore indeterminabile- complessità bassa), in euro 4.350,00
(esclusa la fase di trattazione e con fase di decisione ridotta alla metà) oltre accessori di legge, rimborso forfettario e rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria nr.
FS 1552916 meglio indicato in ricorso;
condanna alla immediata riconsegna, in Controparte_1
favore di del seguente bene: UFFICIO SITO IN ROVERETO TN Parte_1
VIA PIOMARTA 14, IDENTIFICATO CATASTALMENT E COME SEGUE: , CP_7
FG.16, P.ED.2840, SUB.3, P.T., CAT.A/10, , ,5, R.C.2.045,17, libero e vuoto da CP_8 CP_6
persone e cose;
spese liquidate come in parte motiva.
pagina 3 di 4 Brescia, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9858/2024 promossa da:
QUALE MANDATARIA LA (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO, elettivamente domiciliata presso il difensore P.IVA_1
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione alla luce di quanto dedotto e documentato in atti e previo accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria nr. FS / 1552916, accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in ROVERETO (TN) Via Piomarta 16 – Pec t, non Email_1
ha (più) alcun diritto e/o titolo per continuare a ritenere (giuridicamente e di fatto) l'immobile oggetto del predetto (risolto) contratto di leasing e, per l'effetto, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F. ), alla immediata riconsegna in favore della legittima proprietaria P.IVA_2 Parte_1
pagina 1 di 4 [ del seguente bene Parte_1 Controparte_2 Pt_3 CP_3
C.C.ROVERETO, FG.16, P.ED.2840, SUB.3, Parte_4 Controparte_4
C L.3, ,5, R.C.2.045,17, libero e vuoto da persone e cose, emanando ogni CP_5Controparte_1 CP_6
consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di contratto di locazione finanziaria concluso da IN NG
SP (ora con la società convenuta a fronte dell'inadempimento di questa e Parte_1
della dichiarazione della concedente di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa, chiedendo, altresì, la sua condanna al rilascio dell'immobile.
Parte resistente cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione veniva regolarmente notificato non si costituiva e in prima udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
La conclusione, in data 23 dicembre 2008, di un contratto di leasing tra IN LE s.p.a. nella cui posizione è subentrata come da atto di fusione prodotto sub doc. 11) e Parte_1
e la consegna dell'immobile all'utilizzatrice è Parte_5
comprovato dalla documentazione prodotta sub doc. 2.
Sul punto basti osservare che la documentazione sottoscritta dall'utilizzatrice può essere pienamente utilizzata nei confronti della parte contumace in quanto della sua produzione si è dato conto nel ricorso notificato.
Ciò posto la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto non può trovare accoglimento non avendo parte ricorrente fornito prova della pattuizione di una clausola risolutiva espressa.
Dalla lettura del frontespizio del contratto prodotta sub doc. 2 si evince la sottoscrizione di una clausola denominata “16 risoluzione del contratto” ma tra i molteplici documenti diversi prodotti sub doc 2 non vi è il testo della clausola 16. pagina 2 di 4 Ritiene in ogni caso questo Giudice che la domanda di condanna al rilascio del bene a seguito di risoluzione e l'allegazione di un grave inadempimento dell'utilizzatrice nell'omesso pagamento dei canoni, contengano implicita richiesta di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice.
La circostanza che l'inadempimento sia grave ai sensi della L.124/2017 si evince dall'esame dell'estratto conto (sub doc. 8) dal quale emerge che l'inadempimento è di un importo superiore alle sei mensilità come pattuite nell'ultima variazione contrattuale (sub doc. 6).
Né parte resistente, di ciò onerata, ha provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a termini contrattuali.
A fronte della risoluzione del contratto l'utilizzatrice è certamente tenuta al rilascio dell'immobile in favore della concedente in assenza di diverso accordo contrattuale non emergente dai documenti prodotti.
Le spese legali seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa come dichiarato (valore indeterminabile- complessità bassa), in euro 4.350,00
(esclusa la fase di trattazione e con fase di decisione ridotta alla metà) oltre accessori di legge, rimborso forfettario e rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: dichiara la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria nr.
FS 1552916 meglio indicato in ricorso;
condanna alla immediata riconsegna, in Controparte_1
favore di del seguente bene: UFFICIO SITO IN ROVERETO TN Parte_1
VIA PIOMARTA 14, IDENTIFICATO CATASTALMENT E COME SEGUE: , CP_7
FG.16, P.ED.2840, SUB.3, P.T., CAT.A/10, , ,5, R.C.2.045,17, libero e vuoto da CP_8 CP_6
persone e cose;
spese liquidate come in parte motiva.
pagina 3 di 4 Brescia, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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