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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6345/2023
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
14.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6345/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6345/2023
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Taglialatela
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Vastola Controparte_1
APPELLATO
NONCHÈ
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CP_3
Mariano Piacci
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che l' (nel prosieguo, per brevità, ) ha Parte_2 Pt_3
impugnato la sentenza n. 2453/2023 del Giudice di Pace di Nola, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , nei suoi confronti oltre che nei confronti del Controparte_1 CP_2
, veniva annullata la cartella di pagamento n. 07120150096537812000, dell'importo di € 270,90.
[...]
Si costituiva in giudizio , che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le Controparte_1
ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui rinvio.
Si costituiva, altresì, il , che aderiva all'appello dell' . Controparte_2 Pt_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.3.2025 la causa – fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 08.6.2023,
a fronte dell'atto di appello notificato il 23.11.2023 ed iscritto a ruolo in data 28.11.2023; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è fondato e va accolto, poiché, come eccepito dall'appellante, l'opposizione proposta in primo grado dal è inammissibile. CP_1
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'opponente ha dedotto: “A. che
[...]
notificava all'attore in data 29 gennaio 2016 cartella esattoriale numero 07120150096537812, Parte_1
dell'importo di euro 270,90 emessa dall'Ente Impositore ed in forza della quale veniva formato ruolo Controparte_2
esattoriale n. (v. Elenco Cartelle/Avvisi).
B. la predetta cartella risulta fondata su tasse, elevate dall'ente impositore di cui al punto che precede;
3 C. l'istante, attesa la notifica della cartella esattoriale che quivi non è oggetto di contestazione, intende invece accertare negativamente la sussistenza del credito vantato per intervenuta prescrizione e paralizzare il diritto dell'ente riscossore a procedere in executivis
D. che l'importo preteso appare ad oggi prescritto e, pertanto, non dovuto, sicché, con missiva inoltrata a mezzo PEC,
l'istante, per il tramite del sottoscritto procuratore, chiedeva l'annullamento delle cartelle di pagamento, senza sortire alcun riscontro”, aggiungendo di non intendere “contestare la notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 04. maggio
2015, così come certificata dalla documentazione ut sopra allegata, bensì l'intervenuta prescrizione del credito portato in cartella”, per poi concludere: “Orbene CON LA PRESENTE AZIONE NON SI IMPUGNA
L'ESTRATTO DI RUOLO e, dunque, non si impinge nel divieto di cui al primo capoverso dell'art. 3bis DL 146/21.
L'estratto di ruolo che verrà depositato in atti, infatti, proprio per la distinzione di cui sopra, non costituisce l'atto oggetto di impugnazione bensì mero documento probatorio contenente quegli elementi strumentali ad identificare il titolo esecutivo in base al quale l'Ente Riscossore vanta le proprie pretese” (cfr. prima e seconda pagina dell'opposizione proposta dal in primo grado). CP_1
Ebbene, da quanto esposto si evince che correttamente parte appellante ha reputato l'opposizione inammissibile, in quanto, a prescindere dalla qualificazione datane dall'appellato, l'impugnazione proposta non attiene ad altro se non all'estratto di ruolo, dal quale il intende, come “mero documento CP_1
probatorio”, desumere “quegli elementi strumentali” atti “ad identificare il titolo esecutivo in base al quale l'Ente
Riscossore vanta le proprie pretese”, nessun altro atto essendo invero in concreto stato impugnato.
Può dirsi, allora, che la distinzione esplicata dall'appellato, prima, nell'atto di opposizione e, poi, richiamata nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, tra ruolo (impugnabile) ed estratto ruolo (non impugnabile) integra, in realtà, una mera superfetazione priva di contenuto concreto, parendo piuttosto un mero espediente per impugnare tardivamente la cartella notificata in data “in data
29 gennaio 2016”, come confermato, una volta di più, nelle note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.3.2025 (cfr. note di trattazione scritta depositate dal in data CP_1
19.3.2025).
In definitiva, non avendo il (tempestivamente) impugnato alcun atto contenente una pretesa CP_1
impositiva notificatogli, ne consegue che la sentenza impugnata è erronea e va riformata, giacché
4 l'opposizione proposta dal deve essere, più correttamente, qualificata come opposizione CP_1
all'estratto di ruolo.
Come noto (cfr. le difese dello stesso appellato), sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha affermato - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha chiarito che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra
5 varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022, n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli
6 atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte istante in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo (concretamente) impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda proposta dinanzi al giudice di pace.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da
[...]
deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
Ogni altra questione pur posta dalle parti deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
inammissibile l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 14.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
14.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 6345/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6345/2023
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Taglialatela
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Vastola Controparte_1
APPELLATO
NONCHÈ
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CP_3
Mariano Piacci
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che l' (nel prosieguo, per brevità, ) ha Parte_2 Pt_3
impugnato la sentenza n. 2453/2023 del Giudice di Pace di Nola, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , nei suoi confronti oltre che nei confronti del Controparte_1 CP_2
, veniva annullata la cartella di pagamento n. 07120150096537812000, dell'importo di € 270,90.
[...]
Si costituiva in giudizio , che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le Controparte_1
ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui rinvio.
Si costituiva, altresì, il , che aderiva all'appello dell' . Controparte_2 Pt_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.3.2025 la causa – fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 08.6.2023,
a fronte dell'atto di appello notificato il 23.11.2023 ed iscritto a ruolo in data 28.11.2023; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è fondato e va accolto, poiché, come eccepito dall'appellante, l'opposizione proposta in primo grado dal è inammissibile. CP_1
Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'opponente ha dedotto: “A. che
[...]
notificava all'attore in data 29 gennaio 2016 cartella esattoriale numero 07120150096537812, Parte_1
dell'importo di euro 270,90 emessa dall'Ente Impositore ed in forza della quale veniva formato ruolo Controparte_2
esattoriale n. (v. Elenco Cartelle/Avvisi).
B. la predetta cartella risulta fondata su tasse, elevate dall'ente impositore di cui al punto che precede;
3 C. l'istante, attesa la notifica della cartella esattoriale che quivi non è oggetto di contestazione, intende invece accertare negativamente la sussistenza del credito vantato per intervenuta prescrizione e paralizzare il diritto dell'ente riscossore a procedere in executivis
D. che l'importo preteso appare ad oggi prescritto e, pertanto, non dovuto, sicché, con missiva inoltrata a mezzo PEC,
l'istante, per il tramite del sottoscritto procuratore, chiedeva l'annullamento delle cartelle di pagamento, senza sortire alcun riscontro”, aggiungendo di non intendere “contestare la notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data 04. maggio
2015, così come certificata dalla documentazione ut sopra allegata, bensì l'intervenuta prescrizione del credito portato in cartella”, per poi concludere: “Orbene CON LA PRESENTE AZIONE NON SI IMPUGNA
L'ESTRATTO DI RUOLO e, dunque, non si impinge nel divieto di cui al primo capoverso dell'art. 3bis DL 146/21.
L'estratto di ruolo che verrà depositato in atti, infatti, proprio per la distinzione di cui sopra, non costituisce l'atto oggetto di impugnazione bensì mero documento probatorio contenente quegli elementi strumentali ad identificare il titolo esecutivo in base al quale l'Ente Riscossore vanta le proprie pretese” (cfr. prima e seconda pagina dell'opposizione proposta dal in primo grado). CP_1
Ebbene, da quanto esposto si evince che correttamente parte appellante ha reputato l'opposizione inammissibile, in quanto, a prescindere dalla qualificazione datane dall'appellato, l'impugnazione proposta non attiene ad altro se non all'estratto di ruolo, dal quale il intende, come “mero documento CP_1
probatorio”, desumere “quegli elementi strumentali” atti “ad identificare il titolo esecutivo in base al quale l'Ente
Riscossore vanta le proprie pretese”, nessun altro atto essendo invero in concreto stato impugnato.
Può dirsi, allora, che la distinzione esplicata dall'appellato, prima, nell'atto di opposizione e, poi, richiamata nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, tra ruolo (impugnabile) ed estratto ruolo (non impugnabile) integra, in realtà, una mera superfetazione priva di contenuto concreto, parendo piuttosto un mero espediente per impugnare tardivamente la cartella notificata in data “in data
29 gennaio 2016”, come confermato, una volta di più, nelle note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.3.2025 (cfr. note di trattazione scritta depositate dal in data CP_1
19.3.2025).
In definitiva, non avendo il (tempestivamente) impugnato alcun atto contenente una pretesa CP_1
impositiva notificatogli, ne consegue che la sentenza impugnata è erronea e va riformata, giacché
4 l'opposizione proposta dal deve essere, più correttamente, qualificata come opposizione CP_1
all'estratto di ruolo.
Come noto (cfr. le difese dello stesso appellato), sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021,
(rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha affermato - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha chiarito che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra
5 varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022, n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli
6 atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte istante in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo (concretamente) impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda proposta dinanzi al giudice di pace.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da
[...]
deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
Ogni altra questione pur posta dalle parti deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
inammissibile l'opposizione proposta da;
Controparte_1
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 14.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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