Sentenza breve 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 28/01/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04188/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4188 del 2024, proposto da
Tigest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lusciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per la declaratoria dell’illegittimità, previa sospensione
a) del silenzio inadempimento formatosi sulla diffida del 26.07.2024, per dare seguito all’istanza di permesso di costruire, prot. n. 2368 del 3.2.2022 ed integrazioni prot. n. 6041 del 24.03.2023 e prot. n. 17442 dell’8.9.2023 – Realizzazione Intervento in Lusciano (CE) al Viale della Libertà (foglio 4, particella 5348), “struttura dismessa a parità di volumetria” con la condanna dell’amministrazione a provvedere entro il termine ed in mancanza, per la nomina di un Commissario ad Acta; b) in subordine, per l’accertamento del formarsi del PdC richiesto, per silenzio, ex art. 20 comma 8 T.U.E.; c) comunque, per l’accertamento del diritto al rilascio del PdC richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lusciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso ritualmente notificato in data 11 settembre 2024, la società Tigest s.r.l. ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sulla propria istanza di permesso di costruire, presentata in data 3 febbraio 2022 (prot. n. 2368), avente ad oggetto un intervento edilizio consistente nell’abbattimento e nella ricostruzione, a parità di volumetria, di un fabbricato dismesso, sito in Lusciano (CE), al Viale della Libertà (foglio 4, particella 5348).
La ricorrente espone che l’istanza è stata oggetto di un lungo iter istruttorio, durante il quale il Comune di Lusciano ha richiesto diverse integrazioni documentali, tutte prontamente fornite. In particolare, la documentazione integrativa è stata trasmessa dapprima con nota prot. n. 6041 del 24 marzo 2023 e successivamente con ulteriore integrazione prot. n. 17442 dell’8 settembre 2023. A seguito di tali adempimenti, l’ufficio tecnico comunale, con nota prot. n. 20179 del 13 ottobre 2023, ha comunicato l’importo dovuto per il pagamento degli oneri concessori, pari a euro 38.799,93.
Tuttavia, nonostante il completamento dell’istruttoria, il procedimento non è stato concluso con l’adozione di un provvedimento espresso. Anzi, con nota prot. n. 13637 del 24 giugno 2024, il Comune ha richiesto nuovamente documentazione già trasmessa, per poi annullare tale richiesta riconoscendone l’erroneità. A fronte di questa situazione, la società ricorrente, con diffida del 26 luglio 2024, ha invitato il Comune a provvedere entro 10 giorni al rilascio del permesso di costruire richiesto. Non avendo ottenuto alcun riscontro, la ricorrente ha agito in giudizio, chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento mediante il rilascio del titolo edilizio e, in subordine, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001.
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Lusciano chiedendo il rigetto del ricorso. Nella memoria di costituzione, l’Ente ha preliminarmente evidenziato che la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente corrisponde sostanzialmente alla realtà, confermando che l’istanza di permesso di costruire è stata istruita e che l’importo degli oneri è stato comunicato con la citata nota del 13 ottobre 2023. Tuttavia, il Comune sostiene che il procedimento non poteva essere concluso in quanto mancava un’attestazione di perfetta congruità del titolo edilizio, ritenuta imprescindibile ai fini della formazione del silenzio-assenso, in conformità alla giurisprudenza amministrativa prevalente (Cons. Stato n. 113/2019, Cons. Stato n. 1818/2017).
Il Comune ha inoltre contestato l’interpretazione proposta dalla ricorrente in ordine alla formazione del silenzio-assenso per il semplice decorso del termine di cui all’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che debba essere esclusa la possibilità di ritenere formato il titolo in assenza di una verifica conclusiva da parte dell’amministrazione sulla conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Alla luce di quanto sopra, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, ovvero, in subordine, che venga assegnato un termine congruo per l’adozione di un provvedimento definitivo.
1.3. All’esito dell’udienza camerale del 09.01.2025, la causa era trattenuta in decisione previo avviso della possibile decisione con Sentenza in forma semplificata.
2.1. In disparte la controversa questione in ordine all’ammissibilità dell’istanza cautelare nell’ambito del rito camerale del silenzio, la causa è decisa con la presente Sentenza quanto alla domanda principale.
2.2. Giova precisare che, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con Sentenza n. 5/2015 (v. in particolare i capi 8.1. e 8.2 della Sentenza), la graduazione espressa - scaturente da un’esplicita subordinazione dei motivi e delle domande recate nel ricorso – si impone al giudice, coerentemente con la natura del processo amministrativo quale processo di diritto soggettivo, «connotato da parità delle parti e principio dispositivo».
2.3. Pertanto, nel caso di specie, va trattata primariamente la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere il cui eventuale accoglimento determinerà l’improcedibilità della domanda subordinata volta all’accertamento della formazione del silenzio-assenso.
3.1. La conclusione appena raggiunta consente di ritenere superate le difese del Comune che, nel confermare la prospettazione della parte ricorrente, si sono appuntante principalmente sulla mancata formazione del silenzio-assenso.
3.2. Quanto al silenzio inadempimento, lo stesso ente locale ammette il proprio obbligo di provvedere limitandosi ad affermare che occorre rapportarsi “alle effettive capacità dell’ufficio” e “all’ordine cronologico delle richieste”. Sennonché, i termini di legge si impongono alle pubbliche amministrazioni senza eccezioni e non può dubitarsi, in rapporto a un’istanza di permesso di costruire presentata in data 3 febbraio 2022 e alle integrazioni documentali fornite, da ultimo, in data 8 settembre 2023 che siano scaduti i termini di cui all’art. 20 del D.P.R. 380/2001.
Il termine iniziale per provvedere, di sessanta giorni, assegnato al responsabile del procedimento è stato interrotto a seguito della richiesta di integrazione documentale ed ha ricominciato a decorrere l’8 settembre 2023 a seguito della trasmissione della documentazione richiesta (art. 20 co. 5 cit.). Trascorsi sessanta giorni dall’8 settembre 2023, è, poi, scaduto il successivo termine finale di trenta giorni di cui all’art. 20 co. 6 del medesimo D.P.R. per l’adozione del provvedimento; giova precisare, peraltro, che quand’anche ricorresse un’ipotesi tale da determinare il raddoppio dei termini (art. 20 co. 7), essi sarebbero egualmente scaduti da tempo.
3.3. La domanda volta all’accertamento del silenzio-inadempimento con correlativo ordine di provvedere in capo al Comune va, pertanto, accolta con conseguente obbligo del Comune di Lusciano di provvedere sull’istanza di permesso di costruire presentata dalla parte ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica se anteriore. Nel caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania o un funzionario dotato della necessaria competenza tecnica – anche in pensione - all’uopo da lui delegato, che provvederà, su specifica richiesta del ricorrente, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata adottata la determinazione comunale e, in caso di perdurante inadempimento, la adotterà in sostituzione.
Vanno posti a carico del Comune gli oneri per l’eventuale attivazione del commissario con la precisazione che, alla relativa liquidazione, si provvederà con separato provvedimento all’esito della presentazione di apposita relazione da parte del commissario.
4. Per quanto sopra detto, va, invece, dichiarata improcedibile la domanda subordinata volta all’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, va disposta la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
1) ordina al Comune di Lusciano di provvedere in ordine all’istanza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla notifica se anteriore;
2) in caso di inesecuzione nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega a un funzionario – anche in pensione - dotato della necessaria competenza tecnica, che provvederà su specifica richiesta del ricorrente nell’ulteriore termine di sessanta giorni;
3) pone a carico del Comune gli oneri per l’eventuale attivazione del commissario con la precisazione che alla relativa liquidazione si provvederà con separato provvedimento all’esito della presentazione di apposita relazione da parte dello stesso;
4) dichiara improcedibile la domanda subordinata relativa all’accertamento della formazione del silenzio – assenso;
5) condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 oltre al contributo unificato nella misura versata e agli accessori di legge, con attribuzione all’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
6) manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990;
7) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO