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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANO Parte_1 C.F._1
MONICA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOARDI Controparte_1 P.IVA_1
RI ) C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In Via Preliminare:
Dichiarare non validamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale fino al valido esperimento dello stesso.
Rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza dei motivi di opposizione.
Nel Merito:
pagina 1 di 6 Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, REVOCARE integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
3047/2024.
Accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni del 23/03/2017 e del 01/07/2021, con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 della omnibus e alle clausole n. 2, 5 e 8 della specifica, in quanto riproduttive dello schema ABI anticoncorrenziale.
Accertare e dichiarare la conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c.
Accertare e dichiarare l'inosservanza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. da parte della Banca
Opposta e, conseguentemente, dichiarare il Sig. liberato dall'obbligazione Parte_1 fideiussoria, in particolare per l'importo relativo al contratto di finanziamento del 01/07/2021.
In subordine, rideterminare l'eventuale quantum debeatur in considerazione della accertata nullità parziale delle garanzie.
In Ogni Caso: Condannare la al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Monica
Pagano.
Per parte convenuta:
1.In via preliminare:
considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, visto l'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
2. In via principale e nel merito:
- Respingere l'opposizione proposta e/o comunque rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'opposizione proposta e le domande tutte proposte dall'attore opponente Parte_1
e, previa declaratoria di validità ed efficacia dei contratti fideiussori del 23/3/2027 e del 01/07/2021, condannare il medesimo , nella sua qualità come in atti , a pagare alla la Controparte_2 somma di € 11.276,06 quel saldo debitore del c/c 62048/55 intestato alla , oltre CP_3 interessi al passo convenzionale del 9,40% dal 16/4/2007, nonché la somma di € 79.865,62 quale residuo mutuo chirografario del 01/07/2021 oltre interessi corrispettivi 7,105% dal 16/04/2024.
In ogni caso: spese del giudizio anche della fase monitoria rifuse
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 2 di 6 Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto nr. 3047/24 con il quale le era stato ingiunto, quale fideiussore di e in solido con questa, il pagamento della somma di euro 91.141,68 Controparte_3
a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente e residuo di un finanziamento eccependo:
l'omesso espletamento della procedura di mediazione;
l'invalidità parziale delle fideiussioni, con particolare riguardo alla clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. e, conseguentemente, eccependo la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ.
All'esito della costituzione della convenuta opposta la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La competenza del Tribunale adito
Con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 24 gennaio 2025 questo Giudice rilevava l'incompetenza del Tribunale adito a decidere in merito alla domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, se interpretabile quale domanda riconvenzionale e non quale mera eccezione, essendo competente funzionale il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa.
Avendo parte attrice precisato, in prima udienza, che la contestazione in merito alla violazione della normativa antitrust è stata formulata in via di mera eccezione, deve ritenersi superato ogni profilo di eventuale incompetenza del Tribunale adito.
II. La procedura di mediazione
Parte attrice opponente contesta la sussistenza della condizione di procedibilità dell'espletamento del procedimento di mediazione allegando, nella sostanza, la violazione, in sede di mediazione, del diritto al contraddittorio, asserendo che l'avviso del procedimento di mediazione era stato inoltrato all'opponente e non al difensore e asserendo che l'opponente mai aveva avuto comunicazione della raccomandata.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione di improcedibilità non sia fondata.
In primo luogo le contestazioni di parte opponente in merito all'eventuale violazione del contraddittorio in sede di procedimento di mediazione esulano dall'esame del Giudice dovendo essere decise dal mediatore: il procedimento di merito non costituisce appello del procedimento di mediazione e la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata a fronte del mero deposito del verbale negativo di mediazione. pagina 3 di 6 In ogni caso, considerando che le contestazioni di parte opponente attengono alla sola validità ed efficacia dei contratti di fideiussione, può dubitarsi che il procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità dell'opposizione, non essendo il contratto di fideiussione un contratto bancario in senso proprio.
III. Le eccezioni di nullità e decadenza della fideiussione omnibus
Premesso che parte opponente ha sottoscritto due distinti contratti di fideiussione - uno in data 23 marzo 2017 qualificabile quale fideiussione omnibus e uno in data 11 giugno 2021 volto a garantire lo specifico contratto di finanziamento concluso in pari data -, questa ha eccepito la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus in quanto riproducente tre clausole dichiarate frutto di intese illegittime dal provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005.
Le tre clausole in esame sono, nello specifico:
• la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Premesso che, nel caso in esame, non trovano applicazione le clausole 2 e 8, la contestazione attiene alla nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ.
In tesi di parte ricorrente dall'invalidità di tale clausola deriverebbe la decadenza dalla garanzia per violazione del termine semestrale di cui alla norma in esame.
Ciò posto si osserva che la comunicazione alla società del recesso dal contratto di conto corrente è datata 16 aprile 2024 (cfr.doc. 7 fascicolo monitorio) e il decreto ingiuntivo risulta notificato alla società in data 3 settembre 2024 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) sicché il termine semestrale è pagina 4 di 6 stato rispettato.
A fronte di quanto sopra la disamina in merito alla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità della clausola di deroga è chiaramente ultronea.
IV. L'eccezione di nullità e decadenza della fideiussione specifica
Analoga considerazione deve essere volta con riguardo alla fideiussione specifica volta a garantire il contratto di finanziamento.
Alla data di notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso monitorio il contratto di finanziamento non era ancora scaduto e non risulta che sia stata inoltrata alla società una missiva di recesso o di decadenza dal beneficio del termine anteriore rispetto a quella costituita dalla notifica del ricorso monitorio.
Poiché, nel caso in esame, il credito è divenuto esigibile contestualmente alla proposizione dell'azione giudiziale, avendo il ricorso monitorio valore di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. è stato, all'evidenza, rispettato.
Ciò esime da ogni ulteriore considerazione in merito all'eventuale nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. in quanto frutto di intese illegittime.
V. La conferma del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 3047/24; spese liquidate come in parte motiva.
pagina 5 di 6 Brescia, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12536/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANO Parte_1 C.F._1
MONICA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOARDI Controparte_1 P.IVA_1
RI ) C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In Via Preliminare:
Dichiarare non validamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale fino al valido esperimento dello stesso.
Rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza dei motivi di opposizione.
Nel Merito:
pagina 1 di 6 Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, REVOCARE integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
3047/2024.
Accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni del 23/03/2017 e del 01/07/2021, con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 della omnibus e alle clausole n. 2, 5 e 8 della specifica, in quanto riproduttive dello schema ABI anticoncorrenziale.
Accertare e dichiarare la conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c.
Accertare e dichiarare l'inosservanza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. da parte della Banca
Opposta e, conseguentemente, dichiarare il Sig. liberato dall'obbligazione Parte_1 fideiussoria, in particolare per l'importo relativo al contratto di finanziamento del 01/07/2021.
In subordine, rideterminare l'eventuale quantum debeatur in considerazione della accertata nullità parziale delle garanzie.
In Ogni Caso: Condannare la al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Monica
Pagano.
Per parte convenuta:
1.In via preliminare:
considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, visto l'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
2. In via principale e nel merito:
- Respingere l'opposizione proposta e/o comunque rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'opposizione proposta e le domande tutte proposte dall'attore opponente Parte_1
e, previa declaratoria di validità ed efficacia dei contratti fideiussori del 23/3/2027 e del 01/07/2021, condannare il medesimo , nella sua qualità come in atti , a pagare alla la Controparte_2 somma di € 11.276,06 quel saldo debitore del c/c 62048/55 intestato alla , oltre CP_3 interessi al passo convenzionale del 9,40% dal 16/4/2007, nonché la somma di € 79.865,62 quale residuo mutuo chirografario del 01/07/2021 oltre interessi corrispettivi 7,105% dal 16/04/2024.
In ogni caso: spese del giudizio anche della fase monitoria rifuse
IN FATTO E IN DIRITTO pagina 2 di 6 Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto nr. 3047/24 con il quale le era stato ingiunto, quale fideiussore di e in solido con questa, il pagamento della somma di euro 91.141,68 Controparte_3
a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente e residuo di un finanziamento eccependo:
l'omesso espletamento della procedura di mediazione;
l'invalidità parziale delle fideiussioni, con particolare riguardo alla clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. e, conseguentemente, eccependo la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ.
All'esito della costituzione della convenuta opposta la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La competenza del Tribunale adito
Con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 24 gennaio 2025 questo Giudice rilevava l'incompetenza del Tribunale adito a decidere in merito alla domanda riconvenzionale di dichiarazione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, se interpretabile quale domanda riconvenzionale e non quale mera eccezione, essendo competente funzionale il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa.
Avendo parte attrice precisato, in prima udienza, che la contestazione in merito alla violazione della normativa antitrust è stata formulata in via di mera eccezione, deve ritenersi superato ogni profilo di eventuale incompetenza del Tribunale adito.
II. La procedura di mediazione
Parte attrice opponente contesta la sussistenza della condizione di procedibilità dell'espletamento del procedimento di mediazione allegando, nella sostanza, la violazione, in sede di mediazione, del diritto al contraddittorio, asserendo che l'avviso del procedimento di mediazione era stato inoltrato all'opponente e non al difensore e asserendo che l'opponente mai aveva avuto comunicazione della raccomandata.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione di improcedibilità non sia fondata.
In primo luogo le contestazioni di parte opponente in merito all'eventuale violazione del contraddittorio in sede di procedimento di mediazione esulano dall'esame del Giudice dovendo essere decise dal mediatore: il procedimento di merito non costituisce appello del procedimento di mediazione e la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata a fronte del mero deposito del verbale negativo di mediazione. pagina 3 di 6 In ogni caso, considerando che le contestazioni di parte opponente attengono alla sola validità ed efficacia dei contratti di fideiussione, può dubitarsi che il procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità dell'opposizione, non essendo il contratto di fideiussione un contratto bancario in senso proprio.
III. Le eccezioni di nullità e decadenza della fideiussione omnibus
Premesso che parte opponente ha sottoscritto due distinti contratti di fideiussione - uno in data 23 marzo 2017 qualificabile quale fideiussione omnibus e uno in data 11 giugno 2021 volto a garantire lo specifico contratto di finanziamento concluso in pari data -, questa ha eccepito la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus in quanto riproducente tre clausole dichiarate frutto di intese illegittime dal provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005.
Le tre clausole in esame sono, nello specifico:
• la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Premesso che, nel caso in esame, non trovano applicazione le clausole 2 e 8, la contestazione attiene alla nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ.
In tesi di parte ricorrente dall'invalidità di tale clausola deriverebbe la decadenza dalla garanzia per violazione del termine semestrale di cui alla norma in esame.
Ciò posto si osserva che la comunicazione alla società del recesso dal contratto di conto corrente è datata 16 aprile 2024 (cfr.doc. 7 fascicolo monitorio) e il decreto ingiuntivo risulta notificato alla società in data 3 settembre 2024 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte convenuta) sicché il termine semestrale è pagina 4 di 6 stato rispettato.
A fronte di quanto sopra la disamina in merito alla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità della clausola di deroga è chiaramente ultronea.
IV. L'eccezione di nullità e decadenza della fideiussione specifica
Analoga considerazione deve essere volta con riguardo alla fideiussione specifica volta a garantire il contratto di finanziamento.
Alla data di notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso monitorio il contratto di finanziamento non era ancora scaduto e non risulta che sia stata inoltrata alla società una missiva di recesso o di decadenza dal beneficio del termine anteriore rispetto a quella costituita dalla notifica del ricorso monitorio.
Poiché, nel caso in esame, il credito è divenuto esigibile contestualmente alla proposizione dell'azione giudiziale, avendo il ricorso monitorio valore di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. è stato, all'evidenza, rispettato.
Ciò esime da ogni ulteriore considerazione in merito all'eventuale nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. in quanto frutto di intese illegittime.
V. La conferma del decreto ingiuntivo
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 3047/24; spese liquidate come in parte motiva.
pagina 5 di 6 Brescia, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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