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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1317/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5584/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino, 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003387910000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003387910000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 639/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 26.09.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9003387910/00 notificata il 29.07.2025, relativa a cinque cartelle, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione delle somme dovute per la tassa automobilistica.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché le cartelle erano state tutte regolarmente notificate e successivamente erano stati notificati numerosi altri atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di censure attinenti l'attività dell'agente della riscossione.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo dimostrato la data di notifica dell'atto impugnato;
assumeva di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento presupposti.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, così come peraltro statuito recentemente dalla Suprema Corte (Cass.
n.24428/2024; Cass. n.20626/2024) l'estinzione del processo a seguito della presentazione da parte del contribuente della richiesta di rateizzazione del debito, accolta dall'agente della riscossione, e della conseguente cessata materia del contendere.
Alla luce delle superiori considerazioni, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Reggio Calabria, 20.02.2026 Il Presidente rel. dott.
US AG
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5584/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via US Grezar 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino, 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003387910000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259003387910000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 639/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 26.09.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2025 9003387910/00 notificata il 29.07.2025, relativa a cinque cartelle, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione delle somme dovute per la tassa automobilistica.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché le cartelle erano state tutte regolarmente notificate e successivamente erano stati notificati numerosi altri atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di censure attinenti l'attività dell'agente della riscossione.
Si costituiva la Regione Calabria la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo dimostrato la data di notifica dell'atto impugnato;
assumeva di avere regolarmente notificato gli avvisi di accertamento presupposti.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, così come peraltro statuito recentemente dalla Suprema Corte (Cass.
n.24428/2024; Cass. n.20626/2024) l'estinzione del processo a seguito della presentazione da parte del contribuente della richiesta di rateizzazione del debito, accolta dall'agente della riscossione, e della conseguente cessata materia del contendere.
Alla luce delle superiori considerazioni, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Reggio Calabria, 20.02.2026 Il Presidente rel. dott.
US AG