Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4453/2022 R.G.A.C.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
4453/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
Avv. , (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
elettivamente domicilia TT (Na) alla via Zabatta n.38;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
- APPELLATA-CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2548/2022.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con- Controparte_1 venne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola l'Avv. , al fine Parte_1 di chiedere l'accertamento dell'insussistenza e della infondatezza delle pretesa credito- ria.
1.2 Resistette all'opposizione l'Avv. . Parte_1
1.3 Con sentenza n. 2548/22 il Giudice di Pace di Nola, rigettò l'opposizione compen- sando le spese del giudizio.
2. Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello l'Avv. , Parte_1
denunciando, con un unico motivo di appello, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. da parte del Giudice di Pace di Nola, che con sentenza n. 2548/22, pur rigettando l'opposizione proposta da aveva compensato le spese di lite, con Controparte_1
1
2.1 E' rimasto, invece, contumace Controparte_1
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, è stata rinviata per ex art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituito Controparte_1
in giudizio a dispetto della ritualità della notifica in data 08.07.2022 a mezzo PEC.
2. Ciò posto, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Come è noto, infatti, le spese di lite, per il principio di causalità vanno addossate al- la parte soccombente (art. 91 c.p.c.) e il giudice può compensarle, secondo la previsione dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, solo se vi è soccombenza reciproca o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero - come chiarito dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 77/2018 - se ricorrono “gravi ed eccezionali ra- gioni” analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che sia- no di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, di cui il giudice deve motivare la sussi- stenza.
Si è precisato, in particolare, che l'art. 92, comma 2 c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, co- stituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. n. 7992/2022).
Dunque, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ra- gioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).
2.2. Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha apoditticamen- te dato rilievo a “giusti motivi” che “inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio oppositorio”, a dispetto del rigetto dell'opposizione proposta dal per non avere lo stesso assolto l'onere probatorio su di lui incombente di CP_1
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dimostrare i fatti estintivi della propria pretesa.
Si tratta, all'evidenza, di una motivazione soltanto apparente, non integrando la stessa nessuna delle sovra esposte ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., né risul- tano ravvisabili analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui il giudice a quo non ha dato in alcun modo conto.
3. Donde, l'appello deve essere accolto e, in riforma del capo relativo alle spese di lite della sentenza di primo grado, deve essere condannato a pagare in Controparte_1 favore dell'Avv. , le spese del primo grado del giudizio, liquidate, te- Parte_1
nuto conto della somma richiesta (scaglione di valore fino ad euro 1.100,00), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Quanto alle spese del presente giudizio, esse vengono liquidate, in applicazione delle massime riduzioni in ragione della non particolare complessità delle questioni affronta- te, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato, de- terminate in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal DM n. 147/2022, esclusa la non espletata fase istruttoria.
4. Infine, si dà atto che non sussistono i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta della appellante - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo alla appellata (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019,
Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della mede- sima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sem- pre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussi- stente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo suffi- ciente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
a pagare in favore dell'Avv. , le spese del primo Parte_2 Parte_1
grado del giudizio, liquidate in euro 330,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
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- condanna a pagare in favore dell'Avv. , le Controparte_1 Parte_1
spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 232,00 per compensi, oltre rim- borso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Nola il 27/5/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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