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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 7549/2022 promossa con atto di citazione da:
l'avv. GIANCARLO TONETTO, C.F , in proprio C.F._1
-Attore- contro
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maturi CP C.F._2
-Convenuto-
. Controparte_2 Controparte_3
-Convenuto contumace-
Controparte_4
- Convenuto contumace-
In punto: opposizione all'esecuzione
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“come da atto di citazione in riassunzione”
Per la convenuta:
“come da comparsa di risposta e nota di deposito”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'avv. Giancarlo Tonetto ha convenuto in giudizio CP
. e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 al fine di vedere accertata la legittimità dell'esecuzione immobiliare RGE n. 96 del 2020 e il diritto
[...] di dare impulso alla procedura.
Parte attrice ha allegato di aver avviato la procedura esecutiva RGE n. 96/2020 nei confronti di CP
e di aver successivamente ceduto il proprio credito nei confronti della . Controparte_2 [...]
Controparte_3
Parte attrice ha rappresentato che, nell'ambito della procedura esecutiva summenzionata, ha CP proposto opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. all'esito della quale è stata disposta da parte del GE la sospensione in data 25.7.2022, non essendovi, ad avviso del giudice dell'esecuzione, prova agli atti della intervenuta cessione.
All'esito dell'adozione di tale provvedimento di sospensione, . Controparte_2 Controparte_3
a retrocesso il credito all'originario creditore avv. , il quale ha chiesto al GE di
[...] CP_6 revocare il provvedimento di sospensione.
La richiesta di sospensione è stata respinta e, per contro, la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta, a fronte del mancato avvio da parte del creditore procedente del giudizio di merito.
Il Tribunale in composizione collegiale ha confermato il provvedimento assunto dal GE con ordinanza in data
23.10.2023.
Infine, il provvedimento di estinzione del Giudizio è stato revocato dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 5.3.2024.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del CP contendere in ragione di quanto previsto dalla pronuncia della Corte d'Appello di Venezia.
Sono invece rimasti contumaci . Controparte_2 Controparte_3 [...]
. Controparte_5
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni in ragione della mancata richiesta delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma sesto, cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere rigettata la richiesta della convenuta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 479/2024, prodotta in atti, non ha deciso il merito dell'opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. bensì solo in ordine all'estinzione della procedura esecutiva.
Come chiaramente enunciato anche dalla Corte di Appello di Venezia, il rimedio proposto dall'avv. Tonetto deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 630, comma terzo, c.p.c. e non, invece, come reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. contro l'ordinanza che ha deciso sulla sospensiva.
Un tanto in merito all'istanza di cessazione della materia del contendere e alla portata della sentenza della Corte di Appello di Venezia summenzionata, si deve ritenere che la presente causa vada decisa nel merito e che quindi debbano essere esaminati i motivi di opposizione proposti.
Deve, in primo luogo, essere rigettato il motivo di opposizione inerente la prova della cessione del credito tra l'avv. Giancarlo Tonetto e la società immobiliare convenuta.
Tale motivo di opposizione deve infatti ritenersi superato per effetto della retrocessione del credito in corso di procedura tra la società immobiliare e l'avv. Giancarlo Tonetto (così come risultante dal doc. 12 in atti).
In ogni caso, si rileva che l'avv. avrebbe potuto dare impulso alla procedura per effetto CP_6 dell'intervento titolato spiegato nell'esecuzione immobiliare in forza della sentenza della Corte di Appello di
Venezia n. 1548 del 2022 per euro 6.942,48.
Destituito di fondamento è anche il motivo di opposizione inerente la posizione dell' Controparte_5
( , tenuto conto del fatto che nella stessa prospettazione delle parti, continua ad
[...] CP_7 CP_7 essere creditrice, seppure in misura modesta, di (p. 5 atto introduttivo). CP
Concludendo, l'opposizione proposta deve essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa la peculiarità della vertenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- accoglie l'opposizione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c. e per l'effetto dichiara che legittimamente è stato avviato e dato impulso alla procedura RGE 96/2020;
- condanna alla rifusione nei confronti di parte attrice avv. delle spese CP CP_6 di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge e anticipazioni.
Venezia, 18.3.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-