Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1606. Norma di rinvio 1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 19424 del 13https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19424 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente – Dott. PETITTI Stefano – Consigliere – Dott. D'ASCOLA Pasquale – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: M.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. SANFILIPPO Gioacchino, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma (studio legale Coggiati-Dotto), via Lazio, n. 20/C; – ricorrente – contro SIASE – …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2021, n. 489Provvedimento: N. R.G. 2677/2018 R E P U B B L I C A$$I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze Terza Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI RA Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Cristina Reggiani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 2677/2018 RG del ruolo generale degli affari contenziosi civili promossa da: Parte_1 , con il patrocinio dell'avv.PIETRO GOLISANO,come da procura in atti; APPELLANTE CONTRO Controparte_1 , con il patrocinio degli avv. ALESSANDRO …Leggi di più...
- azione di rivendica·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- azione personale di restituzione·
- incompetenza territoriale·
- art. 1606 c.c.·
- legittimazione passiva·
- data certa·
- art. 702 ter c.p.c.·
- onere della prova