Articolo 1606 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1594Articolo 1559
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9 ottobre 2010
Art. 1606. Norma di rinvio 1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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