Articolo 128 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 127Articolo 129
Versione
15 gennaio 1976
Art. 128.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1976, della somma di complessive lire 174.023.650.000 autorizzata con l'articolo 127 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976