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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena ConIGliera dott.ssa Francesca Vullo ConIGliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1986/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 22 (C.F. ), elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_2
GIA' Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIALE Parte_4 P.IVA_1
RESTELLI 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. CATTANEO DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) CP_5 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma parziale della sentenza n. 78/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n. 56318/2018 R.G., pubblicata in data 4 gennaio 2024, non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione, e dunque respinto l'appello
pagina 2 di 22 incidentale proposto da , E_ così giudicare: 1). in via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata:
- liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti applicando correttamente le Tabelle di Milano, anche con riferimento al parametro “D” (numero dei superstiti);
- per l'effetto, condannare E_
, già , (c.f.
[...] Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_1 Controparte_4
) e (c.f. ) in solido tra C.F._5 CP_5 C.F._6 loro, a risarcire a , , e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, l'integrale danno dagli stessi patito per la perdita del rapporto parentale con il loro
[...] congiunto , applicando le Tabelle di Milano aggiornate al 2024 , oltre interessi Persona_1 compensativi e rivalutazione dall'1/1/2024 (data di aggiornamento delle Tabelle del 2024) alla sentenza dell'Intestata Corte d'Appello (tenuto conto degli acconti ricevuti, resi omogenei), oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
2). in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata:
- nella denegata ipotesi di parziale accoglimento del primo motivo di appello, liquidato correttamente il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti anche attribuendo il punteggio relativo al parametro “D” (numero dei superstiti) delle Tabelle di Milano, rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle NE (ed. 2022) dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte d'Appello;
- per l'effetto condannare E_
, già , (c.f.
[...] Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_1 Controparte_4
) e (c.f. ) in solido tra C.F._5 CP_5 C.F._6 loro, a risarcire a , , e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, l'integrale danno dagli stessi patito per la perdita del loro congiunto ,
[...] Persona_1 attualizzando gli importi dalla data delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado (tenuto conto degli acconti ricevuti, resi omogenei), oltre interessi compensativi e interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
3). in via ulteriormente subordinata, in accoglimento del secondo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata: pagina 3 di 22 - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, ove l'adita Corte non ritenesse né di riliquidare il danno per la perdita del rapporto parentale considerando il punteggio corretto per il parametro “D” delle Tabelle di Milano, né di applicare le nuove Tabelle di Milano 2024, rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle NE (ed. 2022) dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte d'Appello;
- per l'effetto condannare E_
, già , (c.f.
[...] Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_1 Controparte_4
) e (c.f. ) in solido tra C.F._5 CP_5 C.F._6 loro, a risarcire a , , e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, l'integrale danno dagli stessi patito per la perdita del loro congiunto ,
[...] Persona_1 attualizzando gli importi dalla data delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado (tenuto conto degli acconti ricevuti, resi omogenei), oltre interessi compensativi e interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
4). in accoglimento del terzo motivo di gravame e in riforma dell'impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare gli appellati tenuti in solido a corrispondere gli interessi compensativi maturati dagli appellanti sulle somme risarcitorie dall'evento dannoso alla pronuncia;
- per l'effetto, condannare , già E_
, (c.f. , in persona Controparte_7 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_4 C.F._5
(c.f. ) in solido tra loro, a risarcire a CP_5 C.F._6 CP_1
, , e , il danno da mora
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2 tramite il riconoscimento degli interessi compensativi, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino alla data della pronuncia della Corte d'Appello (tenuto conto degli acconti ricevuti). 5). In ogni caso con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ecc.ma adita, contrariis rejectis, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, quanto al capo relativo all'an debeatur, in parziale riforma della sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Milano, sez. X, dott. Pertile, ed in accoglimento di uno, di tutti o di ciascuno dei descritti motivi di appello, nel merito, IN pagina 4 di 22 VIA PRINCIPALE, previa rimessione della causa in istruttoria, disposta CTU cinematica-ricostruttiva volta ad accertare la dinamica del sinistro e la esatta collocazione del punto d'urto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrente di e , nella misura rispettivamente del 70% e del CP_5 Persona_1
30%, rilevante anche ex art. 1227, 1° e 2° comma c.c., per tutto quanto sopra esposto, stante la pericolosa, imprudente ed imperita condotta di guida del de cuius, il quale, in curva, in violazione dell'art. 143 C.d.S., viaggiava a ridosso della linea di mezzeria e del centro della carreggiata, “tagliando” la curva, e, per l'effetto, accertato e dichiarato che ha versato ai CP_6 danneggiati il complessivo importo di € 479.055,04.=, di cui € 208.116,52.= in favore di
, € 175.434,45.= in favore di , € 47.752,67.= in favore di CP_1 Parte_1 ed € 47.751,44.= in favore di condannare Parte_3 Controparte_8
e a CP_1 Parte_1 Parte_3 Controparte_8 restituire a il 30% di detto importo, pari alla quota di corresponsabilità del de cuius, o CP_6 la maggiore o minore somma che si riterrà accertata, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese del grado. QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DAI CONGIUNTI
Pt_1
IN VIA PRINCIPALE, con riserva ricorso per Cassazione, rigettare l'appello principale proposto dai Congiunti rispetto al capo della sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Pt_1
Milano, sez. X, dott. Pertile relativo al quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte, confermando, sul punto, la sentenza di primo grado e la quantificazione del danno riflesso da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti , congrua, correttamente motivata e Pt_1 satisfattiva dell'intero danno subito dai Congiunti, rigettando, per l'effetto, in toto le domande dei Congiunti , in quanto infondate, dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto agli Pt_1 stessi ad alcun titolo da e e, di qui, da , quale compagnia CP_4 CP_5 CP_6 assicuratrice della Con vittoria di spese del grado. CP_9
IN VIA SUBORDINATA, con riserva ricorso per Cassazione, anche ove si ritenesse fondato il primo motivo di appello, in riforma del capo della sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Milano, sez. X, dott. Pertile relativo al quantum debeatur, procedere al 2 ricalcolo del danno applicando il relativo parametro di cui alla lettera D) delle Tabelle dell'Osservatorio di Giustizia del Tribunale di Milano del 2022, quali parametri vigenti all'epoca della liquidazione del danno, esclusa l'applicazione delle più recenti Tabelle del 2024, per tutte le ragioni esposte, condannando e e, di qui, da CP_4 CP_5
, quale compagnia assicuratrice della a versare agli appellanti le sole CP_6 CP_9 maggiori somme residue, al netto del versato da parte di , pari al complessivo importo di CP_6
€ 479.055,04.=, di cui € 208.116,52.= in favore di , € 175.434,45.= in CP_1
pagina 5 di 22 favore di € 47.752,67.= in favore di ed € Parte_1 Parte_3
47.751,44.= in favore di In ogni caso, senza applicazione della Controparte_8 norma di cui all'art. 1224 c.c. e con esclusione degli interessi compensativi calcolati al 4/5% secondo criteri commerciali come da domanda attorea, ma con interessi di mora calcolati al solo tasso legale, e senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali. Spese del grado compensate o liquidate in base al liquidato effettivo. In detta pur denegata ipotesi, ed in caso di accoglimento dell'appello incidentale di , CP_6 voglia la Corte Ecc.ma procedere al relativo ricalcolo, compensando le relative poste, individuando l'importo residuo a favore degli uni o dell'altra parte tra quanto dovuto dagli appellanti in restituzione e quanto dovuto agli stessi in forza del ricalcolo del dovuto. IN VIA ISTRUTTORIA, si auspica sin d'ora disporsi C.T.U. cinematica ricostruttiva del sinistro, con riserva di discutere del quesito e di nominare il CTP”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione I fatti di causa e il loro sviluppo processuale nel primo grado di giudizio possono essere così sintetizzati. Il 16.07.2018, nel territorio del comune di Valleve (BG) si verificò un sinistro stradale con esito mortale per , a seguito dello scontro frontale tra Persona_2 il motociclo BMW C650 targato DZ22739 condotto dal , che Per_2 percorreva la SP 2 con direzione Foppolo (BG), e il veicolo Renault Captur targato FA234RF, condotto da , che proveniva dal senso di CP_5 marcia opposto. A seguito di tale evento, , CP_1 Parte_1 Parte_3
e , rispettivamente moglie, figlio e sorelle della
[...] Parte_2 vittima, convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, e CP_5
, nelle rispettive qualità di proprietario e di conducente del Controparte_4 veicolo Renault Captur, e , quale assicuratore per la E_
R.C.A, allegando che lo scontro tra i veicoli era causalmente riconducibile esclusivamente alla condotta del conducente della Renault il quale, nell' approcciare una curva destrorsa, aveva allargato la propria traiettoria, così invadendo l'opposta corsia di marcia proprio quando stava sopraggiungendo il motociclo condotto dal;
che aveva definito la sua Per_2 CP_5 posizione in sede penale con una sentenza di patteggiamento alla pena di anni due di reclusione;
che in sede stragiudiziale aveva corrisposto ai prossimi CP_6
pagina 6 di 22 congiunti alcuni importi accettati dai danneggiati a titolo di acconti in relazione al maggior danno patrimoniale e non patrimoniale patito. Gli attori conclusero pertanto chiedendo, previo declaratoria della responsabilità esclusiva dei convenuti nella determinazione del sinistro, la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni oltre rivalutazione e risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute a titolo di danno da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi a tasso annuo non inferiore al 4/5%.
costituitasi in giudizio, contestò la pretesa E_ risarcitoria degli attori in termini di an e di quantum, chiedendo il rigetto della stessa. Con sentenza n. 78/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024 e mai notificata, il Tribunale di Milano così statuì
<<(1) accoglie parzialmente le domanda degli attori;
(2) per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti conducente e proprietario dell'autoveicolo targato FA 234 RF, condanna in solido i medesimi due convenuti, nonché l'assicuratrice convenuta, a pagare: (a) in favore di , l'importo di EUR 32.884,53 CP_1
(b) in favore di l'importo di EUR 14.465,40 Parte_1
(c) in favore di l'importo di EUR 17.876,55; Parte_2
(d) in favore di l'importo di EUR 17.876,55; Parte_3 per tutti e quattro gli attori, oltre rivalutazione e interessi da oggi al saldo;
(3) condanna e gli Controparte_10 altri due convenuti, in solido, a rifondere le spese di lite degli attori, complessivamente liquidate in € 545 per spese e € 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO>>. Il primo giudice rilevò che, sulla base dell'esito della consulenza tecnica disposta dal P.M. e del contenuto decisivo della testimonianza resa dal IG. Tes_1
presente sul luogo dei fatti, la responsabilità del sinistro fosse da
[...] ascrivere interamente al conducente del veicolo IG. al quale era CP_5 da imputare l'invasione della corsia di marcia opposta, attesa l'osservanza da parte del IG. – che viaggiava a una velocità di 40 km/h in una Persona_1 strada il cui limite era fissato ai 50 km/h e che si trovava all'incirca al centro della propria corsia di marcia – delle regole in materia di circolazione stradale;
che il danno non patrimoniale da perdita del legame parentale doveva essere valutato tenendo conto dei parametri previsti dalle “tabelle 2022” in uso nel pagina 7 di 22 tribunale di Milano, la cui applicazione portava al riconoscimento di 72 punti in favore della IG.ra (corrispondenti a un totale di euro CP_1
242.280,00), di 59 punti in favore del IG. (corrispondenti a un Parte_1 totale di euro 198.535,00) e di 37 punti in favore di ciascuna delle sorelle del de cuius (corrispondenti a euro 54.064,40); che risultavano fondate sia la domanda del IG. di rimborso delle spese funerarie nella misura di euro Parte_1
4.810,00 sia la richiesta di risarcimento del danno corrispondente ai costi dei servizi di assistenza della società Gestione Sinistri S.r.l., da riconoscersi in misura pari a euro 1.500,00 per ogni attore;
che, stante il pagamento di acconti da parte della compagnia assicurativa, al fine di determinare gli importi a saldo, bisognava riportare gli importi complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti ai valori effettivi alla data del sinistro, procedendo poi a calcolare la differenza tra le due poste;
che i convenuti dovevano essere condannati a pagare gli importi così ottenuti1, aumentati di rivalutazione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Hanno proposto appello , CP_1 Parte_1 Parte_3
e . Si è costituita ,
[...] Parte_2 E_ proponendo contestualmente appello incidentale. Dichiarata la contumacia di e e fissata dalla ConIGliera CP_4 CP_5 istruttrice l'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 29 gennaio 2025.
***
L'impugnazione principale è articolata in tre censure, di cui la seconda è subordinata al mancato accoglimento della prima: 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha provveduto alla quantificazione del risarcimento dei danni secondo le Tabelle di Milano del giugno 2022, attribuendo a ciascun parente della vittima 9 punti in forza del parametro D. Gli appellanti lamentano l'erronea applicazione del criterio di liquidazione relativo alla sopravvivenza di altri congiunti componenti del nucleo familiare primario che, se correttamente osservato, avrebbe dovuto condurre a riconoscere ad ogni congiunto 14 punti in quanto, in seguito al decesso di
, nel nucleo primario di ogni danneggiato poteva essere Persona_1 individuata una sola persona. Gli appellanti prospettano che, in accoglimento del motivo di appello e in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., la corretta liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale debba essere effettuata utilizzando i parametri vigenti al momento della decisione e, quindi, applicando il valore punto aggiornato alle Tabelle del 2024.
2°. La doglianza attiene alla mancata rivalutazione degli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. In via subordinata nel caso di mancato accoglimento del motivo precedente, gli appellanti lamentano che gli importi ottenuti dal Tribunale in applicazione delle tabelle di Milano del 2022 risultano espressione del valore della moneta al giugno 2022 e sottolineano che tali somme avrebbero dovuto essere attualizzate dal giudice di primo grado alla data della decisione. Viene censurata la decisione di non avere disposto la rivalutazione alla data della sentenza delle somme ottenute dalla detrazione degli acconti dagli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale ma solo dalla data della decisione al saldo.
3°. Si lamenta un vizio di omessa pronuncia nulla statuendo la decisione in ordine alla richiesta di risarcimento per il danno da mora. Gli appellanti deducono oltre alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'inosservanza del principio dell'integrale risarcimento dei danni patiti da intendersi doverosamente comprensivo sia della rivalutazione della somma liquidata che degli interessi compensativi, da liquidarsi sin dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Gli appellanti, ferma la formulazione di apposita domanda di determinazione del danno da mora mediante l'applicazione di un saggio pari al 4/5%, precisano che, anche qualora l'onere probatorio sulla quantificazione degli interessi superiori a quelli del tasso legale si reputasse non assolto, il giudice di primo grado avrebbe in ogni caso dovuto provvedere alla liquidazione degli interessi compensativi applicando il tasso legale.
L'appello incidentale, articolato in un unico motivo, verte sull'an della pretesa.
pagina 9 di 22 La compagnia assicurativa lamenta l'erronea applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., nonché la violazione degli artt. 112-116 c.p.c.. Il tribunale non avrebbe correttamente valutato il materiale istruttorio acquisito, avendo il primo giudice imputato l'esclusiva responsabilità dell'evento al conducente dell'autovettura, senza minimamente prendere in considerazione le dichiarazioni rilasciate da questi in sede di interrogatorio formale, né tanto meno le considerazioni tecniche del ctp di . Benché il consulente di CP_6 CP_6 avesse contraddetto efficacemente le conclusioni del consulente del Pubblico Ministero, il tribunale aveva omesso di disporre la CTU cinematica, senza peraltro indicare le ragioni per cui riteneva di dovere disattendere la richiesta formulata dalla compagnia assicurativa. L'appellante incidentale prospetta che l'adeguata considerazione degli accertamenti tecnici eseguiti dal CTP di l'Ing. – e in particolare CP_6 dell'individuazione del punto d'urto in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata e non, come affermato dal consulente del P.M., all'interno della corsia di percorrenza del motociclo – avrebbe dovuto necessariamente condurre il giudice di primo grado ad attribuire una quota di corresponsabilità nella misura quanto meno del 30% in capo a e, conseguentemente, a Persona_1 ridurre in modo proporzionale il quantum dovuto ai danneggiati. Reitera pertanto l'istanza di ctu che, se ammessa, avrebbe consentito di determinare con certezza la dinamica del sinistro e il conseguente riparto della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti.
*** L'opinione della Corte L'ordine logico impone di esaminare prioritariamente il gravame incidentale. Esso non è fondato. Il primo giudice pervenne alla conclusione che il sinistro si verificò per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura a seguito dell'esame delle prove acquisite. In particolare diede atto che aveva dichiarato ai CC, Testimone_1 nell'immediatezza del fatto, che l'autovettura “si allargava verso il centro della carreggiata” mentre “lo scooterone….rimaneva nella sua corsia”; che dopo l'urto il tachimetro della moto segnava la velocità di 40 km/h a fronte di un limite di 50 km/h; che il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale aveva individuato il punto d'urto all'interno della corsia di pagina 10 di 22 pertinenza del motociclo a 1,7 bordo strada e circa 3,0 metri prima dell'inizio delle incisioni. Riportò altresì quanto precisato dal consulente secondo cui “..
“Con riferimento alla Tav. 1 al momento del sinistro sulla destra del motociclo vi era uno spazio di circa 1,7 metri (al netto della banchina sterrata), E' stato quindi considerato un percorso del motociclo ipotizzato in prossimità della linea di banchina, ovvero circa 160 cm più all'interno rispetto all'effettiva traiettoria di marcia. Ebbene, come illustrato dalla ricostruzione grafica sotto riportata, tenuto conto delle velocità dei due mezzi, si è rilevato che anche in questo caso, seppur con differenti modalità di contatto, la collisione si sarebbe con ogni probabilità comunque verificata”. Osservò poi che
delle censure mosse dall' ing. (perito di parte dell'imputato) nella sua relazione qui Per_3 prodotta dalla convenuta società come doc.
3. Invero, tale relazione risulta datata 31 gennaio 2018 sicché appare evidente che il consulente del Pubblico ministero non fu messo in condizione di replicarvi, posto che la sua relazione è datata invece 13 settembre 2017>> E reputò
<<decisivo e assorbente comunque il contenuto della testimonianza resa da>
Tes_2
[ndr correzione di chi scrive leggasi che risulta di normale
[...] Tes_1 attendibilità e indifferenza, e che ha due volte confermato che il motociclista viaggiava sulla destra della corsia di sua pertinenza. È appena il caso di notare che il leggasi Tes_2 viaggiava su un'auto che procedeva in direzione opposta a quella della moto, che Tes_1 dunque si trovava di fronte a lui, che perciò ne aveva chiara visuale. Risulta quindi mera e ingiustificata congettura quella del consulente di parte convenuta, , laddove opina che Per_3 la moto viaggiasse a tre metri di distanza dal margine stradale e pertanto avrebbe potuto evitare la collisione se invece si fosse mantenuta sulla destra della sua corsia>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. Il tribunale ha correttamente ed esaustivamente motivato le ragioni per le quali ha escluso che il sinistro in esame fosse imputabile anche alla concorrente responsabilità della vittima. Del resto il giudice nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, per assolvere al proprio onere motivazionale, deve esclusivamente indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dovere discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16056). La motivazione in questione supera de plano la censura di genericità sollevata da sol che si consideri che: CP_6
pagina 11 di 22 -la preferenza mostrata dal tribunale per la dinamica del sinistro riferita dal teste rispetto a quella del convenuto in sede di interpello (sede Tes_1 CP_5 in cui dichiarò che “l'urto è avvenuto mentre eravamo entrambi al centro della carreggiata”) appare scontata, non solo per le ragioni illustrate nella sentenza di I grado, ma anche per la modesta valenza probatoria dell'interpello che, in quanto limitata alla conferma dei fatti sfavorevoli al convenuto, mira esclusivamente a provocare la confessione dello stesso;
- la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio esprime un potere discrezionale del giudice (Cass. Sez. L., 16/12/2022, n. 37027) di cui motivatamente il tribunale ha ritenuto di non dovere fare uso in ragione del carattere esaustivo degli accertamenti compiuti dal perito del P.M. Premesso che in base al principio del libero convincimento, il giudice può porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale anche se contestata (Cass. Sez. 1, 01/09/2023, n. 25593), il tribunale ha correttamente sottolineato la convergenza tra l'esito degli accertamenti del perito cinematico del P.M. e la dinamica dell'incidente riferita dal teste convergenza che lo ha Tes_1 fondatamente indotto a ritenere tecnicamente corrette le conclusioni della perizia redatta dall' Ing. e ad escludere conseguentemente la Tes_2 trasgressione da parte del conducente del motociclo alle regole al codice della strada o alle regole di diligenza, prudenza perizia. Oltre a ciò deve rilevarsi che, come emerge dalla lettura dello stralcio di motivazione sopra ritrascritta, non è neppure corretta l'affermazione dell'appellante incidentale secondo cui il tribunale non avrebbe motivato sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto di dovere condividere le argomentazioni tecniche della consulenza del P.M. in luogo di quelle del consulente di . CP_6
Occorre infine sottolineare che, contrariamente a quanto assume l'appellane incidentale, la consulenza disposta dal PM non è equiparabile a quella della parte del processo civile, come peraltro si evince dai principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione nella massima indicata dagli appellanti in base alla quale “gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio” (Sez. III Penale 18 febbraio – 29 maggio 2020, n. 16458).
pagina 12 di 22 Ne deriva pertanto che il tribunale, sulla base di un'attenta lettura delle evidenze probatorie, ha correttamente escluso una corresponsabilità di nel Persona_2 sinistro stradale.
E' invece fondata l'impugnazione principale . Con riferimento al 1° motivo, si rileva l'errata applicazione da parte del giudice di primo grado del parametro D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” delle tabelle milanesi elaborate nel 2022. Il tribunale, nel riconoscere a ciascuno dei parenti di 9 punti per la Persona_1 sopravvivenza di altri congiunti, ha individuato per ogni danneggiato l'esistenza di tre superstiti nel proprio nucleo familiare primario, senza però avvedersi del fatto che i criteri orientativi indicano espressamente quali relazioni familiari tenere in considerazione a tale fine. Ai sensi del parametro D, il danno non patrimoniale presumibile può giungere sino a 16 punti e tale circostanza si potrà verificare valutando: (x) nel caso in cui il danneggiato perde il coniuge “se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita”; (xx) nel caso in cui il danneggiato perde un genitore “se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato”; (xxx) nel caso in cui il danneggiato perde il fratello “se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato”. La corretta applicazione del predetto criterio avrebbe quindi dovuto condurre al riconoscimento di 14 punti per ciascun danneggiato in quanto ogni congiunto di
, a seguito del suo decesso, può contare un solo superstite nel Persona_1 proprio nucleo familiare primario individuato, rispettivamente, nel figlio per la madre, nella madre per il figlio e nelle sorelle, l'una per l'altra.
pagina 13 di 22 E' certamente vero, come sostiene , che il sistema di liquidazione CP_6 elaborato nelle tabelle ambrosiane è basato su criteri equitativi e dunque, nel procedere alla quantificazione del danno, il giudicante potrebbe in teoria includere nel nucleo familiare originario anche le sorelle della vittima primaria, qualora le circostanze del caso concreto evidenzino un legame di peculiare intensità tra i membri superstiti. Nel caso in questione tuttavia non è stata allegata l'esistenza di un vincolo affettivo tra cognate e tra zie e nipote di tale intensità da potere considerare i quattro superstiti membri di un'unica famiglia. Ne discende pertanto che occorre rifarsi alla pedissequa applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio di cui al parametro D che ha riguardo esclusivamente ai componenti del nucleo familiare primario. A tal fine nel procedere alla rideterminazione dell'ammontare del danno, occorre utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (così Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022) e dunque le tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, corrispondenti alla versione più recente in uso al momento della decisione. Nello specifico: A moglie della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti CP_1
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 16 punti per l'età della vittima secondaria;
- 16 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 15 punti per “qualità ed intensità della relazione”. e così in totale 77 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 301.147,00. A , figlio della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti Parte_1
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 24 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 10 punti per “qualità ed intensità della relazione”.
pagina 14 di 22 e così in totale 64 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 250.304,00. Alla IG.ra sorella della vittima primaria, si devono Parte_3 riconoscere i seguenti “punti”:
- 10 punti per l'età della vittima primaria;
- 10 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 8 punti per “qualità ed intensità della relazione” e così in totale 42 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 1.698,00, portano al totale attuale di euro 71.316,00. Alla IG.ra sorella della vittima primaria, si devono Parte_2 riconoscere i seguenti “punti”:
- 10 punti per l'età della vittima primaria;
- 10 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 8 punti per “qualità ed intensità della relazione” e così in totale 42 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 1.698,00, portano al totale attuale di euro 71.316,00. Occorre altresì rilevare l'erroneità dell'operazione compiuta dal tribunale il quale, dopo aver reso omogenee le imposte mediante devalutazione, ha sottratto agli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale gli acconti percepiti a titolo di provvisionale, ha omesso provvedere alla rivalutazione degli importi residui sino alla data della decisione e di riconoscere il danno da mora sul quale nulla ha argomentato. In merito al credito risarcitorio spettante al prossimo congiunto in caso di danno derivante da un fatto illecito extracontrattuale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo stabilito che il “ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria impone (a) la liquidazione dell'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione;
(b) il riconoscimento al danneggiato del lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento da liquidarsi anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito
pagina 15 di 22 risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 conf. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020). Ne discende che, al fine di calcolare il danno residuo da risarcire, si deve provvedere a defalcare gli acconti pagati dal credito risarcitorio e dunque calcolando separatamente – e poi sommando – il credito in conto capitale e il credito da mora debendi. Quanto all'ammontare del credito in conto capitale (a) E_ in data 14.03.2018 ha corrisposto a titolo di acconto la somma di euro
[...]
175.000,00 a favore della IG.ra di euro 160.867,00 a favore di CP_1
e di euro 29.750,00 a favore di ciascuna sorella del de cuius (cfr. Parte_1 fascicolo appellanti principali, doc. 24). Pertanto questo deve essere calcolato rivalutando sia il credito che l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat, procedendo poi a sottrarre dal credito risarcitorio l'importo ottenuto a titolo di pagamento provvisionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Nell'atto di impugnazione gli appellanti principali prospettano un metodo alternativo per il calcolo del credito in conto capitale che conduce al medesimo risultato previsto adoperando il criterio stabilito dalla Corte di Cassazione2; per maggiore chiarezza espositiva, si procederà ad utilizzare l'impostazione statuita nella celebre sentenza delle Sezioni Unite. Riportando le cifre riconosciute a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale ai valori effettivi al tempo della decisione3, si ottiene che:
-l'importo di euro 301.147,00 corrisponde a euro 302.953,88;
-l'importo di euro 250.304,00 corrisponde a euro 251.805,82; 2 “Tali importi, onde addivenire alle somme da liquidarsi, dovranno essere sottoposti ai seguenti calcoli:
1. rivalutare le somme ottenute in applicazione delle Tabelle milanesi del 2024 dal 1° gennaio 2024 alla data di pubblicazione della sentenza;
2. devalutare tali importi alla data del sinistro (16 luglio 2017);
3. devalutare gli acconti dalla data di corresponsione degli stessi al sinistro;
4. sottrarre gli acconti agli importi di cui alle Tabelle applicate;
5. rivalutare il residuo dalla data del sinistro alla data della sentenza;
6. applicare gli interessi compensativi (come vedremo nel terzo motivo)”. Cfr. Atto di citazione in appello, pp. 13 s. 3 Si dà atto del fatto che, nell'effettuare la rivalutazione degli importi, è stato utilizzato l'indice Istat FOI di Dicembre 2024 in quanto ultimo indice Istat disponibile al momento della decisione. Nello specifico, la pubblicazione dell'indice Istat di Gennaio 2025 è prevista per il 21 febbraio 2025. pagina 16 di 22 -l'importo di euro 71.316,00 corrisponde a euro 71.743,90. Analogamente, riportando gli acconti incassati dagli appellanti principali ai valori effettivi al tempo della decisione4, si ottiene che:
-l'acconto di euro 175.000,00 corrisponde a euro 206.850,00;
-l'acconto di euro 160.867,00 corrisponde a euro 190.144,79;
-l'acconto di euro 29.750,00 corrisponde a euro 35.164,50. Operata infine la differenza tra i risarcimenti complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti, si ottengono dunque i seguenti importi a titolo di credito in conto capitale e in moneta attuale:
• per la IG.ra euro 302.953,88 – 206.850,00 = euro CP_1
96.103,88;
• per il IG. : euro 251.805,82 – 190.144,79 = euro 61.661,03; Parte_1
• per la IG.ra : euro 71.743,90 – 35.164,50 = euro Parte_3
36.579,40;
• per la IG.ra : euro 71.743,90 – 35.164,50 = euro Parte_2
36.579,40. Passando alla liquidazione degli interessi compensativi (b), il credito da mora debendi – che come menzionato dovrà essere sommato al credito in conto capitale – deve essere calcolato “col seguente criterio: (a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sull'intero credito risarcitorio, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell'acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto; (b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto, e il medesimo credito 4 Ibidem. pagina 17 di 22 espresso in moneta dell'epoca della decisione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sugli appellanti in merito alla sussistenza di un danno maggiore idoneo a giustificare l'applicazione del tasso di interessi pari al 4/5%, deve applicarsi il tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. Occorre liquidare il credito da mora debendi attraverso le seguenti operazioni: I. Quanto a per il periodo che va dalla data del sinistro alla CP_1 data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero credito risarcitorio (pari a euro 302.953,88), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 96.103,88), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. II. Quanto a , per il periodo che va dalla data del sinistro alla Parte_1 data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero credito risarcitorio (pari a euro 251.805,82), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 61.661,03), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. III. Quanto a per il periodo che va dalla data del Parte_3 sinistro alla data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero pagina 18 di 22 credito risarcitorio (pari a euro 71.743,90), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 36.579,40), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. IV. Quanto a , per il periodo che va dalla data del sinistro Parte_2 alla data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero credito risarcitorio (pari a euro 71.743,90), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 36.579,40), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. sulle somme rivalutate. A ciò si aggiunga quanto dovuto a titolo di danno patrimoniale:
-gli importi riconosciuti agli appellanti principali a titolo di risarcimento del danno corrispondente alle spese di assistenza stragiudiziale – liquidati dal giudice di primo grado in misura di euro 1.500,00 ciascuno – che devono essere rivalutati limitatamente a e che hanno dato prova Pt_3 Controparte_8 del pagamento secondo gli indici Istat FOI dalla data verosimile degli esborsi (30 gg data fattura cfr doc. 39) da individuarsi nell'01.05.2018, alla data della sentenza. In aggiunta vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione. Oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo effettivo.
pagina 19 di 22 -l'importo di euro 4.810,00 riconosciuto a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno corrispondente alle spese funebri, che deve essere rivalutato secondo gli indici Istat FOI dalla data verosimile dell'esborso, da individuarsi nella data del 23.11.2017 (data dell'ultima fattura), alla data della sentenza. In aggiunta, vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione. Oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo effettivo.
***
All'accoglimento dell'impugnazione principale e al rigetto dell'appello incidentale consegue la condanna degli appellanti incidentali alla refusione delle spese del presente giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa e ai parametri medi, senza riconoscimento di alcun aumento per il numero di parti in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , e CP_1 Parte_1 Parte_3
e sull'appello incidentale di Parte_2 E_ avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 78/2024, pubblicata il 04.01.2024, in parziale riforma, così dispone: 1)in accoglimento dell'appello principale condanna in via solidale
[...]
, e a risarcire il danno E_ Controparte_4 CP_5 in favore degli appellanti così liquidato
➢ € 96.103,88 a titolo di danno non patrimoniale oltre CP_1 interessi compensativi al tasso legale come determinati in motivazione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
nonché a titolo di danno patrimoniale € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
pagina 20 di 22 ➢ € 61.661,03 a titolo di danno non patrimoniale oltre Parte_1 interessi compensativi al tasso di interesse legale come determinati in motivazione oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo ed altresì € 4.810,00 oltre rivalutazione dal 23.11.2017 alla data della sentenza interessi compensativi al tasso legale sull'importo devalutato e poi annualmente rivalutato sino alla data decisione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
➢ € 36.579,40 a titolo di danno non patrimoniale Pt_3 Controparte_8 oltre interessi compensativi al tasso legale come determinati in motivazione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 1.500,00 oltre rivalutazione dall'1.5.2018 alla data della presente decisione, interessi compensativi al tasso legale sull'importo devalutato e poi annualmente rivalutato sino alla data decisione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
➢ € 36.579,40 a titolo di danno non patrimoniale Parte_3 oltre e interessi compensativi al tasso di interesse legale come determinati in motivazione, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€
1.500,00 oltre rivalutazione dall'1.5.2018 alla data della presente decisione, interessi compensativi al tasso legale sull'importo devalutato e poi annualmente rivalutato sino alla data decisione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
2) Rigetta l'impugnazione incidentale confermando nel resto la sentenza impugnata
3) Condanna in via solidale , E_ Controparte_4
e a rifondere a , CP_5 CP_1 Parte_1 [...]
e le spese del presente grado di Controparte_8 Parte_3 giudizio, liquidate complessivamente in € 14.239,00 per compensi professionali oltre accessori e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pagina 21 di 22 4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano nella camera di conIGlio di questa Corte del 29 gennaio
2025
La ConIGliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli importi a saldo vengono così determinati dal Tribunale di Milano:
<Operata infine la differenza fra i risarcimenti complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti, si ottengono dunque i seguenti importi a saldo:
• per la moglie: EUR 205.199,81 – 173.815,28 + 1.500 = EUR 32.884,53
• per il figlio: EUR 167.946,85 – 159.791,45 + 4.810 + 1.500 = EUR 14.465,40
• per ciascuna delle due sorelle: EUR 45.825,48 – 29.448,93 + 1.500 = EUR 17.876,55 >>. pagina 8 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena ConIGliera dott.ssa Francesca Vullo ConIGliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1986/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 22 (C.F. ), elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliato in VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._4
VIALE MAJNO, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_2
GIA' Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIALE Parte_4 P.IVA_1
RESTELLI 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. CATTANEO DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) CP_5 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma parziale della sentenza n. 78/2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio rubricato al n. 56318/2018 R.G., pubblicata in data 4 gennaio 2024, non notificata, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione, e dunque respinto l'appello
pagina 2 di 22 incidentale proposto da , E_ così giudicare: 1). in via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata:
- liquidare il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti applicando correttamente le Tabelle di Milano, anche con riferimento al parametro “D” (numero dei superstiti);
- per l'effetto, condannare E_
, già , (c.f.
[...] Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_1 Controparte_4
) e (c.f. ) in solido tra C.F._5 CP_5 C.F._6 loro, a risarcire a , , e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, l'integrale danno dagli stessi patito per la perdita del rapporto parentale con il loro
[...] congiunto , applicando le Tabelle di Milano aggiornate al 2024 , oltre interessi Persona_1 compensativi e rivalutazione dall'1/1/2024 (data di aggiornamento delle Tabelle del 2024) alla sentenza dell'Intestata Corte d'Appello (tenuto conto degli acconti ricevuti, resi omogenei), oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
2). in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata:
- nella denegata ipotesi di parziale accoglimento del primo motivo di appello, liquidato correttamente il danno per la perdita del rapporto parentale subito dagli appellanti anche attribuendo il punteggio relativo al parametro “D” (numero dei superstiti) delle Tabelle di Milano, rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle NE (ed. 2022) dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte d'Appello;
- per l'effetto condannare E_
, già , (c.f.
[...] Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_1 Controparte_4
) e (c.f. ) in solido tra C.F._5 CP_5 C.F._6 loro, a risarcire a , , e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, l'integrale danno dagli stessi patito per la perdita del loro congiunto ,
[...] Persona_1 attualizzando gli importi dalla data delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado (tenuto conto degli acconti ricevuti, resi omogenei), oltre interessi compensativi e interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
3). in via ulteriormente subordinata, in accoglimento del secondo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata: pagina 3 di 22 - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, ove l'adita Corte non ritenesse né di riliquidare il danno per la perdita del rapporto parentale considerando il punteggio corretto per il parametro “D” delle Tabelle di Milano, né di applicare le nuove Tabelle di Milano 2024, rivalutare le somme ottenute applicando le Tabelle NE (ed. 2022) dalla data di pubblicazione di dette Tabelle (29 giugno 2022) alla data della sentenza dell'Intestata Corte d'Appello;
- per l'effetto condannare E_
, già , (c.f.
[...] Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. P.IVA_1 Controparte_4
) e (c.f. ) in solido tra C.F._5 CP_5 C.F._6 loro, a risarcire a , , e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
, l'integrale danno dagli stessi patito per la perdita del loro congiunto ,
[...] Persona_1 attualizzando gli importi dalla data delle Tabelle di Milano aggiornate al 2022 (29 giugno 2022) alla data della sentenza di secondo grado (tenuto conto degli acconti ricevuti, resi omogenei), oltre interessi compensativi e interessi legali dalla decisione al saldo effettivo;
4). in accoglimento del terzo motivo di gravame e in riforma dell'impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare gli appellati tenuti in solido a corrispondere gli interessi compensativi maturati dagli appellanti sulle somme risarcitorie dall'evento dannoso alla pronuncia;
- per l'effetto, condannare , già E_
, (c.f. , in persona Controparte_7 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, (c.f. ) e Controparte_4 C.F._5
(c.f. ) in solido tra loro, a risarcire a CP_5 C.F._6 CP_1
, , e , il danno da mora
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2 tramite il riconoscimento degli interessi compensativi, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino alla data della pronuncia della Corte d'Appello (tenuto conto degli acconti ricevuti). 5). In ogni caso con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco C.M. Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ecc.ma adita, contrariis rejectis, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, quanto al capo relativo all'an debeatur, in parziale riforma della sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Milano, sez. X, dott. Pertile, ed in accoglimento di uno, di tutti o di ciascuno dei descritti motivi di appello, nel merito, IN pagina 4 di 22 VIA PRINCIPALE, previa rimessione della causa in istruttoria, disposta CTU cinematica-ricostruttiva volta ad accertare la dinamica del sinistro e la esatta collocazione del punto d'urto, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrente di e , nella misura rispettivamente del 70% e del CP_5 Persona_1
30%, rilevante anche ex art. 1227, 1° e 2° comma c.c., per tutto quanto sopra esposto, stante la pericolosa, imprudente ed imperita condotta di guida del de cuius, il quale, in curva, in violazione dell'art. 143 C.d.S., viaggiava a ridosso della linea di mezzeria e del centro della carreggiata, “tagliando” la curva, e, per l'effetto, accertato e dichiarato che ha versato ai CP_6 danneggiati il complessivo importo di € 479.055,04.=, di cui € 208.116,52.= in favore di
, € 175.434,45.= in favore di , € 47.752,67.= in favore di CP_1 Parte_1 ed € 47.751,44.= in favore di condannare Parte_3 Controparte_8
e a CP_1 Parte_1 Parte_3 Controparte_8 restituire a il 30% di detto importo, pari alla quota di corresponsabilità del de cuius, o CP_6 la maggiore o minore somma che si riterrà accertata, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese del grado. QUANTO ALL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DAI CONGIUNTI
Pt_1
IN VIA PRINCIPALE, con riserva ricorso per Cassazione, rigettare l'appello principale proposto dai Congiunti rispetto al capo della sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Pt_1
Milano, sez. X, dott. Pertile relativo al quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte, confermando, sul punto, la sentenza di primo grado e la quantificazione del danno riflesso da perdita del rapporto parentale subito dai congiunti , congrua, correttamente motivata e Pt_1 satisfattiva dell'intero danno subito dai Congiunti, rigettando, per l'effetto, in toto le domande dei Congiunti , in quanto infondate, dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto agli Pt_1 stessi ad alcun titolo da e e, di qui, da , quale compagnia CP_4 CP_5 CP_6 assicuratrice della Con vittoria di spese del grado. CP_9
IN VIA SUBORDINATA, con riserva ricorso per Cassazione, anche ove si ritenesse fondato il primo motivo di appello, in riforma del capo della sentenza n. 78/2024 del Tribunale di Milano, sez. X, dott. Pertile relativo al quantum debeatur, procedere al 2 ricalcolo del danno applicando il relativo parametro di cui alla lettera D) delle Tabelle dell'Osservatorio di Giustizia del Tribunale di Milano del 2022, quali parametri vigenti all'epoca della liquidazione del danno, esclusa l'applicazione delle più recenti Tabelle del 2024, per tutte le ragioni esposte, condannando e e, di qui, da CP_4 CP_5
, quale compagnia assicuratrice della a versare agli appellanti le sole CP_6 CP_9 maggiori somme residue, al netto del versato da parte di , pari al complessivo importo di CP_6
€ 479.055,04.=, di cui € 208.116,52.= in favore di , € 175.434,45.= in CP_1
pagina 5 di 22 favore di € 47.752,67.= in favore di ed € Parte_1 Parte_3
47.751,44.= in favore di In ogni caso, senza applicazione della Controparte_8 norma di cui all'art. 1224 c.c. e con esclusione degli interessi compensativi calcolati al 4/5% secondo criteri commerciali come da domanda attorea, ma con interessi di mora calcolati al solo tasso legale, e senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme già considerate tali. Spese del grado compensate o liquidate in base al liquidato effettivo. In detta pur denegata ipotesi, ed in caso di accoglimento dell'appello incidentale di , CP_6 voglia la Corte Ecc.ma procedere al relativo ricalcolo, compensando le relative poste, individuando l'importo residuo a favore degli uni o dell'altra parte tra quanto dovuto dagli appellanti in restituzione e quanto dovuto agli stessi in forza del ricalcolo del dovuto. IN VIA ISTRUTTORIA, si auspica sin d'ora disporsi C.T.U. cinematica ricostruttiva del sinistro, con riserva di discutere del quesito e di nominare il CTP”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione I fatti di causa e il loro sviluppo processuale nel primo grado di giudizio possono essere così sintetizzati. Il 16.07.2018, nel territorio del comune di Valleve (BG) si verificò un sinistro stradale con esito mortale per , a seguito dello scontro frontale tra Persona_2 il motociclo BMW C650 targato DZ22739 condotto dal , che Per_2 percorreva la SP 2 con direzione Foppolo (BG), e il veicolo Renault Captur targato FA234RF, condotto da , che proveniva dal senso di CP_5 marcia opposto. A seguito di tale evento, , CP_1 Parte_1 Parte_3
e , rispettivamente moglie, figlio e sorelle della
[...] Parte_2 vittima, convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, e CP_5
, nelle rispettive qualità di proprietario e di conducente del Controparte_4 veicolo Renault Captur, e , quale assicuratore per la E_
R.C.A, allegando che lo scontro tra i veicoli era causalmente riconducibile esclusivamente alla condotta del conducente della Renault il quale, nell' approcciare una curva destrorsa, aveva allargato la propria traiettoria, così invadendo l'opposta corsia di marcia proprio quando stava sopraggiungendo il motociclo condotto dal;
che aveva definito la sua Per_2 CP_5 posizione in sede penale con una sentenza di patteggiamento alla pena di anni due di reclusione;
che in sede stragiudiziale aveva corrisposto ai prossimi CP_6
pagina 6 di 22 congiunti alcuni importi accettati dai danneggiati a titolo di acconti in relazione al maggior danno patrimoniale e non patrimoniale patito. Gli attori conclusero pertanto chiedendo, previo declaratoria della responsabilità esclusiva dei convenuti nella determinazione del sinistro, la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni oltre rivalutazione e risarcimento del danno per il mancato tempestivo godimento delle somme dovute a titolo di danno da quantificarsi con il criterio degli interessi compensativi a tasso annuo non inferiore al 4/5%.
costituitasi in giudizio, contestò la pretesa E_ risarcitoria degli attori in termini di an e di quantum, chiedendo il rigetto della stessa. Con sentenza n. 78/2024, pubblicata il 4 gennaio 2024 e mai notificata, il Tribunale di Milano così statuì
<<(1) accoglie parzialmente le domanda degli attori;
(2) per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti conducente e proprietario dell'autoveicolo targato FA 234 RF, condanna in solido i medesimi due convenuti, nonché l'assicuratrice convenuta, a pagare: (a) in favore di , l'importo di EUR 32.884,53 CP_1
(b) in favore di l'importo di EUR 14.465,40 Parte_1
(c) in favore di l'importo di EUR 17.876,55; Parte_2
(d) in favore di l'importo di EUR 17.876,55; Parte_3 per tutti e quattro gli attori, oltre rivalutazione e interessi da oggi al saldo;
(3) condanna e gli Controparte_10 altri due convenuti, in solido, a rifondere le spese di lite degli attori, complessivamente liquidate in € 545 per spese e € 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO>>. Il primo giudice rilevò che, sulla base dell'esito della consulenza tecnica disposta dal P.M. e del contenuto decisivo della testimonianza resa dal IG. Tes_1
presente sul luogo dei fatti, la responsabilità del sinistro fosse da
[...] ascrivere interamente al conducente del veicolo IG. al quale era CP_5 da imputare l'invasione della corsia di marcia opposta, attesa l'osservanza da parte del IG. – che viaggiava a una velocità di 40 km/h in una Persona_1 strada il cui limite era fissato ai 50 km/h e che si trovava all'incirca al centro della propria corsia di marcia – delle regole in materia di circolazione stradale;
che il danno non patrimoniale da perdita del legame parentale doveva essere valutato tenendo conto dei parametri previsti dalle “tabelle 2022” in uso nel pagina 7 di 22 tribunale di Milano, la cui applicazione portava al riconoscimento di 72 punti in favore della IG.ra (corrispondenti a un totale di euro CP_1
242.280,00), di 59 punti in favore del IG. (corrispondenti a un Parte_1 totale di euro 198.535,00) e di 37 punti in favore di ciascuna delle sorelle del de cuius (corrispondenti a euro 54.064,40); che risultavano fondate sia la domanda del IG. di rimborso delle spese funerarie nella misura di euro Parte_1
4.810,00 sia la richiesta di risarcimento del danno corrispondente ai costi dei servizi di assistenza della società Gestione Sinistri S.r.l., da riconoscersi in misura pari a euro 1.500,00 per ogni attore;
che, stante il pagamento di acconti da parte della compagnia assicurativa, al fine di determinare gli importi a saldo, bisognava riportare gli importi complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti ai valori effettivi alla data del sinistro, procedendo poi a calcolare la differenza tra le due poste;
che i convenuti dovevano essere condannati a pagare gli importi così ottenuti1, aumentati di rivalutazione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Hanno proposto appello , CP_1 Parte_1 Parte_3
e . Si è costituita ,
[...] Parte_2 E_ proponendo contestualmente appello incidentale. Dichiarata la contumacia di e e fissata dalla ConIGliera CP_4 CP_5 istruttrice l'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 29 gennaio 2025.
***
L'impugnazione principale è articolata in tre censure, di cui la seconda è subordinata al mancato accoglimento della prima: 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha provveduto alla quantificazione del risarcimento dei danni secondo le Tabelle di Milano del giugno 2022, attribuendo a ciascun parente della vittima 9 punti in forza del parametro D. Gli appellanti lamentano l'erronea applicazione del criterio di liquidazione relativo alla sopravvivenza di altri congiunti componenti del nucleo familiare primario che, se correttamente osservato, avrebbe dovuto condurre a riconoscere ad ogni congiunto 14 punti in quanto, in seguito al decesso di
, nel nucleo primario di ogni danneggiato poteva essere Persona_1 individuata una sola persona. Gli appellanti prospettano che, in accoglimento del motivo di appello e in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., la corretta liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale debba essere effettuata utilizzando i parametri vigenti al momento della decisione e, quindi, applicando il valore punto aggiornato alle Tabelle del 2024.
2°. La doglianza attiene alla mancata rivalutazione degli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. In via subordinata nel caso di mancato accoglimento del motivo precedente, gli appellanti lamentano che gli importi ottenuti dal Tribunale in applicazione delle tabelle di Milano del 2022 risultano espressione del valore della moneta al giugno 2022 e sottolineano che tali somme avrebbero dovuto essere attualizzate dal giudice di primo grado alla data della decisione. Viene censurata la decisione di non avere disposto la rivalutazione alla data della sentenza delle somme ottenute dalla detrazione degli acconti dagli importi relativi al risarcimento del danno non patrimoniale ma solo dalla data della decisione al saldo.
3°. Si lamenta un vizio di omessa pronuncia nulla statuendo la decisione in ordine alla richiesta di risarcimento per il danno da mora. Gli appellanti deducono oltre alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'inosservanza del principio dell'integrale risarcimento dei danni patiti da intendersi doverosamente comprensivo sia della rivalutazione della somma liquidata che degli interessi compensativi, da liquidarsi sin dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Gli appellanti, ferma la formulazione di apposita domanda di determinazione del danno da mora mediante l'applicazione di un saggio pari al 4/5%, precisano che, anche qualora l'onere probatorio sulla quantificazione degli interessi superiori a quelli del tasso legale si reputasse non assolto, il giudice di primo grado avrebbe in ogni caso dovuto provvedere alla liquidazione degli interessi compensativi applicando il tasso legale.
L'appello incidentale, articolato in un unico motivo, verte sull'an della pretesa.
pagina 9 di 22 La compagnia assicurativa lamenta l'erronea applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., nonché la violazione degli artt. 112-116 c.p.c.. Il tribunale non avrebbe correttamente valutato il materiale istruttorio acquisito, avendo il primo giudice imputato l'esclusiva responsabilità dell'evento al conducente dell'autovettura, senza minimamente prendere in considerazione le dichiarazioni rilasciate da questi in sede di interrogatorio formale, né tanto meno le considerazioni tecniche del ctp di . Benché il consulente di CP_6 CP_6 avesse contraddetto efficacemente le conclusioni del consulente del Pubblico Ministero, il tribunale aveva omesso di disporre la CTU cinematica, senza peraltro indicare le ragioni per cui riteneva di dovere disattendere la richiesta formulata dalla compagnia assicurativa. L'appellante incidentale prospetta che l'adeguata considerazione degli accertamenti tecnici eseguiti dal CTP di l'Ing. – e in particolare CP_6 dell'individuazione del punto d'urto in prossimità della linea di mezzeria della carreggiata e non, come affermato dal consulente del P.M., all'interno della corsia di percorrenza del motociclo – avrebbe dovuto necessariamente condurre il giudice di primo grado ad attribuire una quota di corresponsabilità nella misura quanto meno del 30% in capo a e, conseguentemente, a Persona_1 ridurre in modo proporzionale il quantum dovuto ai danneggiati. Reitera pertanto l'istanza di ctu che, se ammessa, avrebbe consentito di determinare con certezza la dinamica del sinistro e il conseguente riparto della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti.
*** L'opinione della Corte L'ordine logico impone di esaminare prioritariamente il gravame incidentale. Esso non è fondato. Il primo giudice pervenne alla conclusione che il sinistro si verificò per l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura a seguito dell'esame delle prove acquisite. In particolare diede atto che aveva dichiarato ai CC, Testimone_1 nell'immediatezza del fatto, che l'autovettura “si allargava verso il centro della carreggiata” mentre “lo scooterone….rimaneva nella sua corsia”; che dopo l'urto il tachimetro della moto segnava la velocità di 40 km/h a fronte di un limite di 50 km/h; che il consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento penale aveva individuato il punto d'urto all'interno della corsia di pagina 10 di 22 pertinenza del motociclo a 1,7 bordo strada e circa 3,0 metri prima dell'inizio delle incisioni. Riportò altresì quanto precisato dal consulente secondo cui “..
“Con riferimento alla Tav. 1 al momento del sinistro sulla destra del motociclo vi era uno spazio di circa 1,7 metri (al netto della banchina sterrata), E' stato quindi considerato un percorso del motociclo ipotizzato in prossimità della linea di banchina, ovvero circa 160 cm più all'interno rispetto all'effettiva traiettoria di marcia. Ebbene, come illustrato dalla ricostruzione grafica sotto riportata, tenuto conto delle velocità dei due mezzi, si è rilevato che anche in questo caso, seppur con differenti modalità di contatto, la collisione si sarebbe con ogni probabilità comunque verificata”. Osservò poi che
delle censure mosse dall' ing. (perito di parte dell'imputato) nella sua relazione qui Per_3 prodotta dalla convenuta società come doc.
3. Invero, tale relazione risulta datata 31 gennaio 2018 sicché appare evidente che il consulente del Pubblico ministero non fu messo in condizione di replicarvi, posto che la sua relazione è datata invece 13 settembre 2017>> E reputò
<<decisivo e assorbente comunque il contenuto della testimonianza resa da>
Tes_2
[ndr correzione di chi scrive leggasi che risulta di normale
[...] Tes_1 attendibilità e indifferenza, e che ha due volte confermato che il motociclista viaggiava sulla destra della corsia di sua pertinenza. È appena il caso di notare che il leggasi Tes_2 viaggiava su un'auto che procedeva in direzione opposta a quella della moto, che Tes_1 dunque si trovava di fronte a lui, che perciò ne aveva chiara visuale. Risulta quindi mera e ingiustificata congettura quella del consulente di parte convenuta, , laddove opina che Per_3 la moto viaggiasse a tre metri di distanza dal margine stradale e pertanto avrebbe potuto evitare la collisione se invece si fosse mantenuta sulla destra della sua corsia>>. Si tratta di argomentazioni integralmente condivise dalla Corte. Il tribunale ha correttamente ed esaustivamente motivato le ragioni per le quali ha escluso che il sinistro in esame fosse imputabile anche alla concorrente responsabilità della vittima. Del resto il giudice nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, per assolvere al proprio onere motivazionale, deve esclusivamente indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dovere discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16056). La motivazione in questione supera de plano la censura di genericità sollevata da sol che si consideri che: CP_6
pagina 11 di 22 -la preferenza mostrata dal tribunale per la dinamica del sinistro riferita dal teste rispetto a quella del convenuto in sede di interpello (sede Tes_1 CP_5 in cui dichiarò che “l'urto è avvenuto mentre eravamo entrambi al centro della carreggiata”) appare scontata, non solo per le ragioni illustrate nella sentenza di I grado, ma anche per la modesta valenza probatoria dell'interpello che, in quanto limitata alla conferma dei fatti sfavorevoli al convenuto, mira esclusivamente a provocare la confessione dello stesso;
- la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio esprime un potere discrezionale del giudice (Cass. Sez. L., 16/12/2022, n. 37027) di cui motivatamente il tribunale ha ritenuto di non dovere fare uso in ragione del carattere esaustivo degli accertamenti compiuti dal perito del P.M. Premesso che in base al principio del libero convincimento, il giudice può porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale anche se contestata (Cass. Sez. 1, 01/09/2023, n. 25593), il tribunale ha correttamente sottolineato la convergenza tra l'esito degli accertamenti del perito cinematico del P.M. e la dinamica dell'incidente riferita dal teste convergenza che lo ha Tes_1 fondatamente indotto a ritenere tecnicamente corrette le conclusioni della perizia redatta dall' Ing. e ad escludere conseguentemente la Tes_2 trasgressione da parte del conducente del motociclo alle regole al codice della strada o alle regole di diligenza, prudenza perizia. Oltre a ciò deve rilevarsi che, come emerge dalla lettura dello stralcio di motivazione sopra ritrascritta, non è neppure corretta l'affermazione dell'appellante incidentale secondo cui il tribunale non avrebbe motivato sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto di dovere condividere le argomentazioni tecniche della consulenza del P.M. in luogo di quelle del consulente di . CP_6
Occorre infine sottolineare che, contrariamente a quanto assume l'appellane incidentale, la consulenza disposta dal PM non è equiparabile a quella della parte del processo civile, come peraltro si evince dai principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione nella massima indicata dagli appellanti in base alla quale “gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p., rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio” (Sez. III Penale 18 febbraio – 29 maggio 2020, n. 16458).
pagina 12 di 22 Ne deriva pertanto che il tribunale, sulla base di un'attenta lettura delle evidenze probatorie, ha correttamente escluso una corresponsabilità di nel Persona_2 sinistro stradale.
E' invece fondata l'impugnazione principale . Con riferimento al 1° motivo, si rileva l'errata applicazione da parte del giudice di primo grado del parametro D “sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius” delle tabelle milanesi elaborate nel 2022. Il tribunale, nel riconoscere a ciascuno dei parenti di 9 punti per la Persona_1 sopravvivenza di altri congiunti, ha individuato per ogni danneggiato l'esistenza di tre superstiti nel proprio nucleo familiare primario, senza però avvedersi del fatto che i criteri orientativi indicano espressamente quali relazioni familiari tenere in considerazione a tale fine. Ai sensi del parametro D, il danno non patrimoniale presumibile può giungere sino a 16 punti e tale circostanza si potrà verificare valutando: (x) nel caso in cui il danneggiato perde il coniuge “se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita”; (xx) nel caso in cui il danneggiato perde un genitore “se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l'altro genitore e/o i fratelli del danneggiato”; (xxx) nel caso in cui il danneggiato perde il fratello “se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato”. La corretta applicazione del predetto criterio avrebbe quindi dovuto condurre al riconoscimento di 14 punti per ciascun danneggiato in quanto ogni congiunto di
, a seguito del suo decesso, può contare un solo superstite nel Persona_1 proprio nucleo familiare primario individuato, rispettivamente, nel figlio per la madre, nella madre per il figlio e nelle sorelle, l'una per l'altra.
pagina 13 di 22 E' certamente vero, come sostiene , che il sistema di liquidazione CP_6 elaborato nelle tabelle ambrosiane è basato su criteri equitativi e dunque, nel procedere alla quantificazione del danno, il giudicante potrebbe in teoria includere nel nucleo familiare originario anche le sorelle della vittima primaria, qualora le circostanze del caso concreto evidenzino un legame di peculiare intensità tra i membri superstiti. Nel caso in questione tuttavia non è stata allegata l'esistenza di un vincolo affettivo tra cognate e tra zie e nipote di tale intensità da potere considerare i quattro superstiti membri di un'unica famiglia. Ne discende pertanto che occorre rifarsi alla pedissequa applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio di cui al parametro D che ha riguardo esclusivamente ai componenti del nucleo familiare primario. A tal fine nel procedere alla rideterminazione dell'ammontare del danno, occorre utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (così Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022) e dunque le tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, corrispondenti alla versione più recente in uso al momento della decisione. Nello specifico: A moglie della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti CP_1
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 16 punti per l'età della vittima secondaria;
- 16 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 15 punti per “qualità ed intensità della relazione”. e così in totale 77 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 301.147,00. A , figlio della vittima primaria, si devono riconoscere i seguenti Parte_1
“punti”:
- 16 punti per l'età della vittima primaria;
- 24 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 10 punti per “qualità ed intensità della relazione”.
pagina 14 di 22 e così in totale 64 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 3.911,00 portano al totale attuale di euro 250.304,00. Alla IG.ra sorella della vittima primaria, si devono Parte_3 riconoscere i seguenti “punti”:
- 10 punti per l'età della vittima primaria;
- 10 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 8 punti per “qualità ed intensità della relazione” e così in totale 42 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 1.698,00, portano al totale attuale di euro 71.316,00. Alla IG.ra sorella della vittima primaria, si devono Parte_2 riconoscere i seguenti “punti”:
- 10 punti per l'età della vittima primaria;
- 10 punti per l'età della vittima secondaria;
- 0 punti per la convivenza;
- 14 punti per la sopravvivenza di altri congiunti;
- 8 punti per “qualità ed intensità della relazione” e così in totale 42 punti che, moltiplicati per il valore base di euro 1.698,00, portano al totale attuale di euro 71.316,00. Occorre altresì rilevare l'erroneità dell'operazione compiuta dal tribunale il quale, dopo aver reso omogenee le imposte mediante devalutazione, ha sottratto agli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale gli acconti percepiti a titolo di provvisionale, ha omesso provvedere alla rivalutazione degli importi residui sino alla data della decisione e di riconoscere il danno da mora sul quale nulla ha argomentato. In merito al credito risarcitorio spettante al prossimo congiunto in caso di danno derivante da un fatto illecito extracontrattuale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo stabilito che il “ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria impone (a) la liquidazione dell'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione;
(b) il riconoscimento al danneggiato del lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento da liquidarsi anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito
pagina 15 di 22 risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 conf. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020). Ne discende che, al fine di calcolare il danno residuo da risarcire, si deve provvedere a defalcare gli acconti pagati dal credito risarcitorio e dunque calcolando separatamente – e poi sommando – il credito in conto capitale e il credito da mora debendi. Quanto all'ammontare del credito in conto capitale (a) E_ in data 14.03.2018 ha corrisposto a titolo di acconto la somma di euro
[...]
175.000,00 a favore della IG.ra di euro 160.867,00 a favore di CP_1
e di euro 29.750,00 a favore di ciascuna sorella del de cuius (cfr. Parte_1 fascicolo appellanti principali, doc. 24). Pertanto questo deve essere calcolato rivalutando sia il credito che l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat, procedendo poi a sottrarre dal credito risarcitorio l'importo ottenuto a titolo di pagamento provvisionale (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Nell'atto di impugnazione gli appellanti principali prospettano un metodo alternativo per il calcolo del credito in conto capitale che conduce al medesimo risultato previsto adoperando il criterio stabilito dalla Corte di Cassazione2; per maggiore chiarezza espositiva, si procederà ad utilizzare l'impostazione statuita nella celebre sentenza delle Sezioni Unite. Riportando le cifre riconosciute a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale ai valori effettivi al tempo della decisione3, si ottiene che:
-l'importo di euro 301.147,00 corrisponde a euro 302.953,88;
-l'importo di euro 250.304,00 corrisponde a euro 251.805,82; 2 “Tali importi, onde addivenire alle somme da liquidarsi, dovranno essere sottoposti ai seguenti calcoli:
1. rivalutare le somme ottenute in applicazione delle Tabelle milanesi del 2024 dal 1° gennaio 2024 alla data di pubblicazione della sentenza;
2. devalutare tali importi alla data del sinistro (16 luglio 2017);
3. devalutare gli acconti dalla data di corresponsione degli stessi al sinistro;
4. sottrarre gli acconti agli importi di cui alle Tabelle applicate;
5. rivalutare il residuo dalla data del sinistro alla data della sentenza;
6. applicare gli interessi compensativi (come vedremo nel terzo motivo)”. Cfr. Atto di citazione in appello, pp. 13 s. 3 Si dà atto del fatto che, nell'effettuare la rivalutazione degli importi, è stato utilizzato l'indice Istat FOI di Dicembre 2024 in quanto ultimo indice Istat disponibile al momento della decisione. Nello specifico, la pubblicazione dell'indice Istat di Gennaio 2025 è prevista per il 21 febbraio 2025. pagina 16 di 22 -l'importo di euro 71.316,00 corrisponde a euro 71.743,90. Analogamente, riportando gli acconti incassati dagli appellanti principali ai valori effettivi al tempo della decisione4, si ottiene che:
-l'acconto di euro 175.000,00 corrisponde a euro 206.850,00;
-l'acconto di euro 160.867,00 corrisponde a euro 190.144,79;
-l'acconto di euro 29.750,00 corrisponde a euro 35.164,50. Operata infine la differenza tra i risarcimenti complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti, si ottengono dunque i seguenti importi a titolo di credito in conto capitale e in moneta attuale:
• per la IG.ra euro 302.953,88 – 206.850,00 = euro CP_1
96.103,88;
• per il IG. : euro 251.805,82 – 190.144,79 = euro 61.661,03; Parte_1
• per la IG.ra : euro 71.743,90 – 35.164,50 = euro Parte_3
36.579,40;
• per la IG.ra : euro 71.743,90 – 35.164,50 = euro Parte_2
36.579,40. Passando alla liquidazione degli interessi compensativi (b), il credito da mora debendi – che come menzionato dovrà essere sommato al credito in conto capitale – deve essere calcolato “col seguente criterio: (a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sull'intero credito risarcitorio, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell'acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto; (b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto, e il medesimo credito 4 Ibidem. pagina 17 di 22 espresso in moneta dell'epoca della decisione” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sugli appellanti in merito alla sussistenza di un danno maggiore idoneo a giustificare l'applicazione del tasso di interessi pari al 4/5%, deve applicarsi il tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. Occorre liquidare il credito da mora debendi attraverso le seguenti operazioni: I. Quanto a per il periodo che va dalla data del sinistro alla CP_1 data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero credito risarcitorio (pari a euro 302.953,88), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 96.103,88), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. II. Quanto a , per il periodo che va dalla data del sinistro alla Parte_1 data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero credito risarcitorio (pari a euro 251.805,82), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 61.661,03), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. III. Quanto a per il periodo che va dalla data del Parte_3 sinistro alla data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero pagina 18 di 22 credito risarcitorio (pari a euro 71.743,90), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 36.579,40), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. IV. Quanto a , per il periodo che va dalla data del sinistro Parte_2 alla data del pagamento dell'acconto, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sull'intero credito risarcitorio (pari a euro 71.743,90), espresso in moneta attuale al 16.07.2017 e poi rivalutato anno per anno, fino al 14.03.2018. Per il periodo che va dalla data di pagamento dell'acconto alla data della sentenza, l'interesse compensativo deve essere calcolato applicando il saggio di interesse legale sul credito risarcitorio residuo dopo la sottrazione dell'acconto (pari a euro 36.579,40), espresso in moneta attuale al 14.03.2018 e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. sulle somme rivalutate. A ciò si aggiunga quanto dovuto a titolo di danno patrimoniale:
-gli importi riconosciuti agli appellanti principali a titolo di risarcimento del danno corrispondente alle spese di assistenza stragiudiziale – liquidati dal giudice di primo grado in misura di euro 1.500,00 ciascuno – che devono essere rivalutati limitatamente a e che hanno dato prova Pt_3 Controparte_8 del pagamento secondo gli indici Istat FOI dalla data verosimile degli esborsi (30 gg data fattura cfr doc. 39) da individuarsi nell'01.05.2018, alla data della sentenza. In aggiunta vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione. Oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo effettivo.
pagina 19 di 22 -l'importo di euro 4.810,00 riconosciuto a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno corrispondente alle spese funebri, che deve essere rivalutato secondo gli indici Istat FOI dalla data verosimile dell'esborso, da individuarsi nella data del 23.11.2017 (data dell'ultima fattura), alla data della sentenza. In aggiunta, vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sugli importi devalutati e poi annualmente rivalutati sino alla data della decisione. Oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo effettivo.
***
All'accoglimento dell'impugnazione principale e al rigetto dell'appello incidentale consegue la condanna degli appellanti incidentali alla refusione delle spese del presente giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa e ai parametri medi, senza riconoscimento di alcun aumento per il numero di parti in ragione della sostanziale omogeneità delle posizioni. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , e CP_1 Parte_1 Parte_3
e sull'appello incidentale di Parte_2 E_ avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 78/2024, pubblicata il 04.01.2024, in parziale riforma, così dispone: 1)in accoglimento dell'appello principale condanna in via solidale
[...]
, e a risarcire il danno E_ Controparte_4 CP_5 in favore degli appellanti così liquidato
➢ € 96.103,88 a titolo di danno non patrimoniale oltre CP_1 interessi compensativi al tasso legale come determinati in motivazione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
nonché a titolo di danno patrimoniale € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
pagina 20 di 22 ➢ € 61.661,03 a titolo di danno non patrimoniale oltre Parte_1 interessi compensativi al tasso di interesse legale come determinati in motivazione oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
a titolo di danno patrimoniale € 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo ed altresì € 4.810,00 oltre rivalutazione dal 23.11.2017 alla data della sentenza interessi compensativi al tasso legale sull'importo devalutato e poi annualmente rivalutato sino alla data decisione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
➢ € 36.579,40 a titolo di danno non patrimoniale Pt_3 Controparte_8 oltre interessi compensativi al tasso legale come determinati in motivazione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 1.500,00 oltre rivalutazione dall'1.5.2018 alla data della presente decisione, interessi compensativi al tasso legale sull'importo devalutato e poi annualmente rivalutato sino alla data decisione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
➢ € 36.579,40 a titolo di danno non patrimoniale Parte_3 oltre e interessi compensativi al tasso di interesse legale come determinati in motivazione, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€
1.500,00 oltre rivalutazione dall'1.5.2018 alla data della presente decisione, interessi compensativi al tasso legale sull'importo devalutato e poi annualmente rivalutato sino alla data decisione e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
2) Rigetta l'impugnazione incidentale confermando nel resto la sentenza impugnata
3) Condanna in via solidale , E_ Controparte_4
e a rifondere a , CP_5 CP_1 Parte_1 [...]
e le spese del presente grado di Controparte_8 Parte_3 giudizio, liquidate complessivamente in € 14.239,00 per compensi professionali oltre accessori e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pagina 21 di 22 4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
Così deciso in Milano nella camera di conIGlio di questa Corte del 29 gennaio
2025
La ConIGliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli importi a saldo vengono così determinati dal Tribunale di Milano:
<Operata infine la differenza fra i risarcimenti complessivamente dovuti e gli acconti già percepiti, si ottengono dunque i seguenti importi a saldo:
• per la moglie: EUR 205.199,81 – 173.815,28 + 1.500 = EUR 32.884,53
• per il figlio: EUR 167.946,85 – 159.791,45 + 4.810 + 1.500 = EUR 14.465,40
• per ciascuna delle due sorelle: EUR 45.825,48 – 29.448,93 + 1.500 = EUR 17.876,55 >>. pagina 8 di 22