Articolo 6 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 giugno 1985
Art. 6.
Gli enti ecclesiastici gia' riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.
La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.
Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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