Sentenza 27 giugno 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/06/2013, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2012, proposto da:
Curatela del Fallimento 11/2010 "Proserpina Spa in Liquidazione", rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cantafio, con domicilio eletto presso l’avv.Maria Mirigliani in Catanzaro, via A.Barbaro N.25;
contro
Comune di Acquaro;
per l'ottemperanza al giudicato sul decreto ingiuntivo n.25/08 del Tribunale di Vibo Valentia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 25/08 del 6 febbraio 2008 il Tribunale di Vibo Valentia ha ingiunto al Comune di Acquaro di pagare, in favore della Proserpina S.p.a., la somma di euro 35.749,00 oltre interessi moratori nella misura di cui all’articolo 5 D. Lgs. 231/02 dal dì del dovuto fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria liquidate in euro 1.061,56, oltre IVA CPA.
Il detto decreto ingiuntivo, notificato al Comune in data 28 febbraio 2008 non è stato opposto dallo stesso.
Con sentenza n. 13 del 16 luglio 2010 il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato il fallimento della Proserpina S.p.a.
Ad oggi non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, né ad avviare la procedura di liquidazione.
Con il presente ricorso la ricorrente chiede, quindi, che venga condannata l’amministrazione intimata a dare esecuzione al giudicato in questione e che venga nominata un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Non risulta costituito in giudizio l’intimato Comune.
Alla camera di consiglio del 16 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Dagli atti prodotti in giudizio risulta che l’amministrazione comunale non ha provveduto ad assicurare “effettività” alla pretesa creditoria della parte ricorrente non avendo posto in essere tutti gli interventi all’uopo doverosi.
Pertanto, risultando osservate le formalità previste dall’articolo 114, comma 1 del d.Lgs. 104/2010, va affermata la persistenza dell'obbligo dell'amministrazione debitrice di ottemperare al giudicato nascente dal provvedimento giurisdizionale di cui sopra, per quanto dovuto.
Va, infatti, affermato che il ricorso per ottemperanza è diretto ad assicurare piena e concreta soddisfazione all'interesse sostanziale riconosciuto dal giudicato (esperibile, in particolare, anche per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro) e che l’esatto adempimento del giudicato da parte dell'Amministrazione non può essere eluso neanche invocando problematiche di copertura finanziaria (Consiglio Stato , sez. IV, 21 febbraio 2011 , n. 1084).
Nella specie, il comando giurisdizionale, costituente la "regola del caso concreto", riconosce alla parte vittoriosa il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro anche precisata nel suo ammontare, oltre accessori e non lascia ampio margine interpretativo alla discrezionalità dell'Amministrazione.
La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati nella sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima (Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).
Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo al Comune resistente il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto provvederà il Prefetto di Vibo Valentia o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, entro i successivi sessanta giorni, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione.
In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso a quest’ultimo spettante, a carico del bilancio dell’amministrazione inottemperante, viene fissato fin da ora nell’importo di 1000,00 euro.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione:
- dichiara l’obbligo del Comune di Acquaro di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe;
- nomina Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, a quanto previsto nel successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.
Condanna il Comune di Acquaro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in 1.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Anna Corrado, Referendario, Estensore
Lucia Gizzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2013
IL SEGRETARIO