TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3469/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Bandiera Cristina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 3469/2024, introdotta con atto di citazione depositato in data 17.07.2024,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI GRISTINA FABIOLA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CARNIEL VANESSA
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
decisa come da conclusioni congiunte di cui alla nota di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., depositata in data 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione in epigrafe riportato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale allegando:
- di aver contratto matrimonio civile, in data 12.03.2005, con la sig.ra unione dalla quale sono nati i figli CP_1 Per_1
(il 21.09.2005) e (il 06.09.2007);
[...] Persona_2
- che, in data 11.07.2013, i coniugi si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Treviso e, in data 11.12.2017, avvalendosi del procedimento di negoziazione assistita, hanno sottoscritto l'accordo di scioglimento del matrimonio (atto autorizzato dalla
Procura della Repubblica il 28.12.2017 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cimadolmo);
- che le parti hanno previsto l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso il padre e l'obbligo della sig.ra di contribuire al mantenimento dei figli tramite il CP_1
pagamento, per primi dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dei buoni pasto della scuola del figlio e il Per_2
40% delle spese straordinarie dei bambini;
obbligo da rideterminarsi poi in un assegno mensile pari al 25% della futura retribuzione,
oltre il 35% delle spese straordinarie;
ciò in ragione dello stato di disoccupazione della signora all'epoca delle definizione Pt_2
delle condizioni di divorzio;
- che dal 2019 la convenuta svolge attività lavorativa e versa per il mantenimento dei figli la somma mensile di complessivi € 180,
senza che sia dato sapere, nonostante le numerose richieste al riguardo, che tale importo corrisponda effettivamente al 25% della sua retribuzione;
- che controparte, celando i propri redditi, ha assunto un comportamento contrario al principio di buona fede oggettiva (art. 1175, art 1375 c.c.);
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale- previo accertamento dell'ammontare della retribuzione della resistente-
stabilisca il quantum dell'assegno materno di mantenimento per i figli e condanni controparte al risarcimento del danno subito per l'inesatta esecuzione dell'accordo di divorzio.
Si è costituita in giudizio eccependo in via CP_1
preliminare l'incompetenza per materia o comunque funzionale del
Giudice adito, posto che la vicenda trattata avrebbe dovuto essere diversamente inquadrata nell'ambito di una revisione, ex art. 473
bis c.p.c., delle condizioni di divorzio.
Nel merito la resistente ha dedotto:
- di aver provveduto da gennaio 2019 al mantenimento ordinario dei figli secondo le proprie possibilità e di avere sostenuto interamente le spese straordinarie;
- che la figlia svolge attività lavorativa in maniera Persona_1
continuativa da settembre 2024, avendo, tra l'altro già lavorato nell'estate 2023 con guadagni che le hanno permesso di essere economicamente autosufficiente per un anno;
ella ha comunque versato per tale periodo l'assegno di mantenimento, pur non essendo dovuto;
- che nell'estate 2023, per 3 mesi, il figlio è stato Per_2
collocato presso i nonni materni a Palermo, totalmente a suo carico,
mentre il signor era in missione;
spesso, Parte_1
infatti, i figli, non stanno dal padre;
- in data 30.11.2020 è stata venduta la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, ma nulla le è stato corrisposto;
anzi, a settembre 2016 si è dovuta fare carico interamente delle spese condominiali per l'importo di €.1056;
- la domanda risarcitoria è infondata per mancanza di prova.
La sig.ra ha chiesto quindi il rigetto di tutte le richieste CP_1
attoree; in subordine, ha eccepito la compensazione tra l'eventuale credito di controparte e il proprio controcredito di € 7.952,26 (€
5.750,00 per la vendita della casa cointestata e € 2.202,26 quale quota parte del 65% a carico del padre di spese straordinarie da lei anticipate).
Dopo lo scambio delle tre memorie integrative di cui all'art. 171-
ter c.p.c., le parti, assististe dai propri difensori, sono comparse all'udienza del 09.01.2025, contestando reciprocamente tutto quanto
ex adverso dedotto ed insistendo nelle rispettive conclusioni e istanze.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta nella medesima udienza, il giudice ha ordinato il mutamento di rito, nelle forme dell'art. 473 bis e seguenti c.c.p, atteso che la controversia attiene alla materia famiglia. Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo e con nota di trattazione scritta del 13.05.2025, sostitutiva dell'udienza del
15.05.2025, hanno precisato conclusioni congiunte.
Rileva il Collegio che la condizioni concordate tra le parti rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3469/2024, provvede in conformità alle condizioni indicate delle parti, che qui di seguito si riportano:
“- versamento, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il
15.05.2025 da parte della signora al signor CP_1 Parte_1
dell'importo di € 9.500,00 a tacitazione del residuo
[...]
contributo al mantenimento arretrato per i figli e Per_2 Per_1
;
[...]
- a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, di cui
dell'accordo di negoziazione assistita, iscritto al n. prot. 7617/17
ed autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Treviso in data 28.12.2017, versamento dal mese di
maggio 2025 da parte della signora quale contributo CP_1
al mantenimento ordinario per il solo figlio di € 300,00 Per_2
(di cui € 250,00 da versare al signor ed € 50,00 Parte_1
direttamente al figlio); - le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise Per_2
equamente tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i
criteri indicati nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Treviso;
- a modifica delle condizioni di scioglimento degli effetti civili
del matrimonio, di cui dell'accordo di negoziazione assistita,
iscritto al n. prot. 7617/17 ed autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Treviso in data
28.12.2017, revoca del mantenimento (sia ordinario che
straordinario) per la figlia ormai maggiorenne ed Persona_1
occupata;
- rinuncia della sig.ra alla metà dell'Assegno Unico CP_1
Familiare, che verrà percepito, a decorrere dal mese di maggio 2025,
integralmente dal signor Parte_1
- spese legali compensate.”
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3469/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Bandiera Cristina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 3469/2024, introdotta con atto di citazione depositato in data 17.07.2024,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI GRISTINA FABIOLA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CARNIEL VANESSA
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
decisa come da conclusioni congiunte di cui alla nota di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., depositata in data 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione in epigrafe riportato, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale allegando:
- di aver contratto matrimonio civile, in data 12.03.2005, con la sig.ra unione dalla quale sono nati i figli CP_1 Per_1
(il 21.09.2005) e (il 06.09.2007);
[...] Persona_2
- che, in data 11.07.2013, i coniugi si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Treviso e, in data 11.12.2017, avvalendosi del procedimento di negoziazione assistita, hanno sottoscritto l'accordo di scioglimento del matrimonio (atto autorizzato dalla
Procura della Repubblica il 28.12.2017 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Cimadolmo);
- che le parti hanno previsto l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso il padre e l'obbligo della sig.ra di contribuire al mantenimento dei figli tramite il CP_1
pagamento, per primi dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dei buoni pasto della scuola del figlio e il Per_2
40% delle spese straordinarie dei bambini;
obbligo da rideterminarsi poi in un assegno mensile pari al 25% della futura retribuzione,
oltre il 35% delle spese straordinarie;
ciò in ragione dello stato di disoccupazione della signora all'epoca delle definizione Pt_2
delle condizioni di divorzio;
- che dal 2019 la convenuta svolge attività lavorativa e versa per il mantenimento dei figli la somma mensile di complessivi € 180,
senza che sia dato sapere, nonostante le numerose richieste al riguardo, che tale importo corrisponda effettivamente al 25% della sua retribuzione;
- che controparte, celando i propri redditi, ha assunto un comportamento contrario al principio di buona fede oggettiva (art. 1175, art 1375 c.c.);
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale- previo accertamento dell'ammontare della retribuzione della resistente-
stabilisca il quantum dell'assegno materno di mantenimento per i figli e condanni controparte al risarcimento del danno subito per l'inesatta esecuzione dell'accordo di divorzio.
Si è costituita in giudizio eccependo in via CP_1
preliminare l'incompetenza per materia o comunque funzionale del
Giudice adito, posto che la vicenda trattata avrebbe dovuto essere diversamente inquadrata nell'ambito di una revisione, ex art. 473
bis c.p.c., delle condizioni di divorzio.
Nel merito la resistente ha dedotto:
- di aver provveduto da gennaio 2019 al mantenimento ordinario dei figli secondo le proprie possibilità e di avere sostenuto interamente le spese straordinarie;
- che la figlia svolge attività lavorativa in maniera Persona_1
continuativa da settembre 2024, avendo, tra l'altro già lavorato nell'estate 2023 con guadagni che le hanno permesso di essere economicamente autosufficiente per un anno;
ella ha comunque versato per tale periodo l'assegno di mantenimento, pur non essendo dovuto;
- che nell'estate 2023, per 3 mesi, il figlio è stato Per_2
collocato presso i nonni materni a Palermo, totalmente a suo carico,
mentre il signor era in missione;
spesso, Parte_1
infatti, i figli, non stanno dal padre;
- in data 30.11.2020 è stata venduta la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, ma nulla le è stato corrisposto;
anzi, a settembre 2016 si è dovuta fare carico interamente delle spese condominiali per l'importo di €.1056;
- la domanda risarcitoria è infondata per mancanza di prova.
La sig.ra ha chiesto quindi il rigetto di tutte le richieste CP_1
attoree; in subordine, ha eccepito la compensazione tra l'eventuale credito di controparte e il proprio controcredito di € 7.952,26 (€
5.750,00 per la vendita della casa cointestata e € 2.202,26 quale quota parte del 65% a carico del padre di spese straordinarie da lei anticipate).
Dopo lo scambio delle tre memorie integrative di cui all'art. 171-
ter c.p.c., le parti, assististe dai propri difensori, sono comparse all'udienza del 09.01.2025, contestando reciprocamente tutto quanto
ex adverso dedotto ed insistendo nelle rispettive conclusioni e istanze.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta nella medesima udienza, il giudice ha ordinato il mutamento di rito, nelle forme dell'art. 473 bis e seguenti c.c.p, atteso che la controversia attiene alla materia famiglia. Nelle more le parti hanno raggiunto un accordo e con nota di trattazione scritta del 13.05.2025, sostitutiva dell'udienza del
15.05.2025, hanno precisato conclusioni congiunte.
Rileva il Collegio che la condizioni concordate tra le parti rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3469/2024, provvede in conformità alle condizioni indicate delle parti, che qui di seguito si riportano:
“- versamento, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il
15.05.2025 da parte della signora al signor CP_1 Parte_1
dell'importo di € 9.500,00 a tacitazione del residuo
[...]
contributo al mantenimento arretrato per i figli e Per_2 Per_1
;
[...]
- a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio, di cui
dell'accordo di negoziazione assistita, iscritto al n. prot. 7617/17
ed autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Treviso in data 28.12.2017, versamento dal mese di
maggio 2025 da parte della signora quale contributo CP_1
al mantenimento ordinario per il solo figlio di € 300,00 Per_2
(di cui € 250,00 da versare al signor ed € 50,00 Parte_1
direttamente al figlio); - le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise Per_2
equamente tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i
criteri indicati nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Treviso;
- a modifica delle condizioni di scioglimento degli effetti civili
del matrimonio, di cui dell'accordo di negoziazione assistita,
iscritto al n. prot. 7617/17 ed autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Treviso in data
28.12.2017, revoca del mantenimento (sia ordinario che
straordinario) per la figlia ormai maggiorenne ed Persona_1
occupata;
- rinuncia della sig.ra alla metà dell'Assegno Unico CP_1
Familiare, che verrà percepito, a decorrere dal mese di maggio 2025,
integralmente dal signor Parte_1
- spese legali compensate.”
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi