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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 695 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati SPARACINO MARIA GRAZIA e Pt_1
RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA Controparte_1
ANTONIO WALTER
- Appellata - All'udienza del 10/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato il 24.11.2022 innanzi al Tribunale di Palermo chiedeva dichiararsi l'illegittimità della richiesta di restituzione Controparte_1 della somma di € 1.008,27 di cui alla nota del 30.08.2022, con cui l' assumeva Pt_1 di averle indebitamente erogato, per il periodo dal 1°.07.2022 al 30.09.2022, la maggiorazione sociale sulla pensione INVCIV n. 07192934 per superamento dei limiti reddituali;
deduceva l'insussistenza dell'indebito, di cui non era stata fornita adeguata motivazione, nonché il proprio incolpevole affidamento in ordine alla percezione della prestazione. Costituitosi in giudizio, l' chiariva che la ragione dell'indebito non Pt_1 risiedeva, come erroneamente indicato nella nota di indebito, nel superamento di limiti reddituali quanto, piuttosto, nel mutamento di fascia dell'invalidità (da totale a parziale), così come accertata a seguito di visita di revisione del 28 giugno 2022, a seguito della quale la aveva perduto il diritto alla maggiorazione;
visita del CP_1
1 cui esito la doveva ritenersi consapevole, avendo proposto, avverso il CP_1 relativo verbale, ricorso ex art. 445 bis c.p.c.. Con sentenza n. 1955/2023 del 5.06.2023 il Tribunale ha accolto la domanda: richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale, ed in particolare quelli (anche di matrice eurounitaria) relativi alla tutela della buona fede del percettore, ha osservato che l' non aveva dato prova di aver comunicato, prima della menzionata nota Pt_1 di indebito ricevuta dalla il 14.09.2022, la revoca della maggiorazione CP_1 sociale conseguente alla riduzione della misura della sua invalidità, né di aver reso edotta la ricorrente della necessità di procedere, per tale ragione, al ricalcolo della prestazione, limitandosi a trasmetterle il verbale di visita. Quanto, poi, alla prova della ricezione della comunicazione del verbale di visita (dalla stessa contestata) osservava che essa era stata effettuata ad un indirizzo PEC non riconducibile alla che siffatta prova non poteva neppure CP_1 desumersi, nella fattispecie concreta, dalla circostanza che la ricorrente avesse impugnato il verbale medesimo;
il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. era infatti stato depositato a ottobre del 2022, dopo la comunicazione dell'indebito, dalla quale dunque la stessa aveva avuto verosimilmente notizia dell'esito della visita di revisione;
inoltre, quand'anche alla stessa fosse stato notificato il suddetto verbale, ciò non era ancora sufficiente a “costituire dimostrazione del fatto che la ricorrente avesse percepito – tra la metà di luglio e il settembre 2022 – che le fossero state versate somme in più rispetto al dovuto, avendo ella ragione di confidare nell'esattezza dell'importo corrispostole dall' per la prestazione assistenziale ancora spettante”. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l chiedendone la riforma. Pt_1 ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 10/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto irripetibile l'indebito, sulla cui sussistenza non sono insorte contestazioni, in relazione alla mancata ricezione, da parte della del verbale della visita di CP_1 revisione;
evidenzia che tale eccezione era stata sollevata dalla ricorrente soltanto con le note conclusive depositate in vista dell'udienza del 3.05.2023 e che, per tale motivo, sulla stessa l' non era stato messo in grado di contraddire. Pt_1
Ribadisce, pertanto, che il verbale di visita era stato ritualmente comunicato alla con PEC del 12.07.2022, inviata all'indirizzo telematico del di lei CP_1 coniuge, al quale risultava essere stato inviato (e ritualmente ricevuto) l'invito alla
2 visita medesima;
aggiunge che, pertanto, la consapevolezza, da parte della ricorrente, dell'esito negativo della visita di verifica avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere insussistente, per il periodo successivo, un affidamento tutelabile dell'appellata, la quale avrebbe dovuto (secondo un principio di ordinaria diligenza) dal tenore della ridetta comunicazione desumere la sopravvenuta insussistenza delle condizioni per l'erogazione del beneficio nella misura fruita in precedenza. L'appello è fondato. In materia di indebito assistenziale per insussistenza dei requisiti sanitari sia l'art. 4, comma 3 legge n.425/1996 che l'art. 37 della legge n.448/1998 consentono la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. In armonia con il dettato normativo la Suprema Corte, ha affermato che
“…in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica." (Cass. n. 26162/2016 e, più di recente, Cass. n. 34013 del 2019; sez. L, Sentenza n. 16260 del 29/10/2019). È stato infatti chiarito che “…le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima, l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. Per queste ragioni la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, siccome tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini;
ne', così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 della
3 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. lavoro, n.2056/2004 – anche Cass. n.6610/2005 – Cass. n. 34013/2019). Deve aggiungersi, con particolare riferimento alle prestazioni erogate dopo la visita di verifica – della cui ripetibilità qui si controverte – che la stessa Corte Cost. (ord. n. 448/2000) ha evidenziato, anche in questo caso, l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' esigenza cui è funzionale proprio il meccanismo di Pt_1 sospensione ed i termini per la revoca, previsti dall'art. 37, comma 8, L n 448
/1998, con cui si vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". E' proprio alla luce di tali ragioni (per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita) che la Consulta ha ravvisato la compatibilità della disciplina sottoposta al suo scrutinio con l'art. 38 primo comma, Cost.. Ne consegue che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che consente la revoca della prestazione solo a far data dall'accertamento del venir meno delle condizioni di legge, non può escludersi a priori l'esigenza di tutelare l'affidamento del percettore in buona fede anche laddove, sulla scorta di specifiche circostanze concrete, lo stesso si sia protratto dopo l'accertamento del venir meno dei presupposti sanitari della prestazione assistenziale. Venendo alla fattispecie in esame, assume, dunque, carattere dirimente, ai fini dell'accertamento dell'invocato incolpevole affidamento del soggetto percettore della prestazione (qui ritenuta indebita soltanto con riferimento alle maggiorazioni sociali erogate da luglio a settembre 2022) la conoscenza che lo stesso abbia avuto dell'esito della visita di revisione. L' ha documentato di aver inviato il relativo verbale in data 12.07.2022 Pt_1 all'indirizzo PEC , il medesimo indirizzo che risulta indicato Email_1 nella lettera di convocazione a visita del 22.05.2022.
4 Orbene, non essendovi alcun dubbio che la abbia ricevuto la CP_1 suddetta convocazione (essendosi regolarmente presentata alla visita di revisione), non v'è motivo di dubitare che l'indirizzo di posta elettronica al quale fu inviata la convocazione in discorso fosse a lei riferibile (si tratta peraltro, intuitivamente, dell'indirizzo PEC dei di lei coniuge, del quale reca il nome) ed utilizzabile, dunque, per le comunicazioni che la riguardavano. Ad ogni modo, la certezza che la stessa abbia ricevuto, in quella data, il verbale di visita emerge dalla circostanza che il successivo 10.10.2022 la stessa abbia conferito al proprio legale la procura per proporre ricorso ex art. 445 bis c.p.c. avverso il medesimo verbale, atto, questo che, testimonia la consapevolezza, da parte sua, dell'esito della visita;
tale consapevolezza non poteva discendere, come invece ha erroneamente ritenuto il primo giudice, dalla comunicazione dell'indebito del 30.08.2022, recapitata il 14.9.2022, atteso che, come risulta pacificamente dagli atti, e come peraltro lamentato proprio dalla ricorrente, detta comunicazione riferiva (erroneamente) l'indebito al superamento dei limiti reddituali, non già al mutamento del requisito sanitario, la cui conoscenza, da parte della CP_1 poteva pertanto essere derivata unicamente dalla PEC di comunicazione del verbale di visita. Il tenore di tale verbale, inoltre, non poteva lasciare adito a dubbi circa il diverso grado di invalidità accertato (del 75%, invece della precedente invalidità totale) e, dunque, la diversa prestazione spettante, soggetta, nel quantum, al rispetto di determinati requisiti reddituali. In difetto di un affidamento incolpevole, la prestazione indebitamente erogata va pertanto soggetta a ripetizione sin dal momento della visita di revisione, così come chiesto dall Pt_1
In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va pertanto rigettato. Malgrado la soccombenza non si dà luogo a condanna alle spese dell'appellata, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1955/2023 resa il 5.06.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Nulla sulle spese. Palermo, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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