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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6652/2024 R.G.L., avente a oggetto infortunio sul lavoro,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Dario Di Stefano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sebastiano Maugeri;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 9.7.2024, parte attrice, premettendo di essere dipendente della . di Prod. e di avere subito in data 8.6.2022 CP_2 Controparte_3
l'infortunio descritto in ricorso, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare che il sig. presenta un Parte_1 grado di menomazione psico-fisica pari all'8% con Tabelle e/o quell'altra CP_1 percentuale minore o maggiore riterrà opportuna la giustizia adita in base alla compienda istruttoria;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita/liquidazione per i danni subiti dalla data dell'infortunio, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
condannare l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...]
1 sede in Catania, Via Cifali n. 76, al pagamento in favore del sig. della Parte_1 rendita/liquidazione dovuta dipendente e/o connessa al riconoscimento del grado di menomazione psico-fisica pari all'8%, ovvero altro ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo. […] Con vittoria di spese e compensi.”.
Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…1) In via CP_1 principale, rigettare la domanda di revisione passiva per aggravamento del danno biologico da infortunio del 08.06.2022 in misura dell'8% così come avanzata in sede amministrativa dal ricorrente in data 08.05.2023 nei confronti dell' , perché CP_1 inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6° art. 83 T.U. n. 1124/65, nonché, nel merito, comunque infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia sul preteso riconoscimento della misura di danno biologico in nesso causale all'evento infortunistico denunciato all' in data 08.06.2022, con decorrenza di CP_1 legge. 2) Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse, o sua diversa nella misura prevista dall'art. 113 T.U. 1124/65. Spese di CTU, in ogni caso, a carico di parte ricorrente”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico-legale.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 83 D.P.R. 1124/1965 formulata dall' nella propria memoria difensiva. CP_1
Ed infatti, l'invocato art. 83 co. 6 D.P.R. 1124/1965 concerne la differente ipotesi di revisione della misura della rendita già costituita (“…Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente”), mentre nella specie non risulta precedentemente costituita alcuna rendita in favore di parte ricorrente per l'infortunio de quo.
In tal senso, d'altronde, all'udienza del 22.4.2025 anche il procuratore di parte ricorrente ha da ultimo precisato che “…l'oggetto del presente giudizio è la richiesta del ricorrente del riconoscimento del grado di menomazione conseguente all'infortunio sul
2 lavoro dedotto in ricorso, non essendo stato mai attribuito alcun punteggio al ricorrente”
(cfr. verbale di udienza).
Stante quanto sopra, va pertanto disattesa l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da parte resistente.
2.2. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato in considerazione dell'accertata insussistenza di postumi valutabili in conseguenza dell'infortunio de quo.
2.2.1. A tal riguardo, appare opportuno premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. […]”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1 della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento
3 della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
2.2.2. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, stante il carattere assorbente e in disparte ogni ulteriore considerazione, non risultano accertati, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, esiti invalidanti tali da raggiungere la soglia di menomazione dell'integrità psicofisica indennizzabile siccome fissata dal citato art. 13 co.
2 D.lgs. 38/2000.
2.2.3. Per verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, con ordinanza emessa in data 22.4.2025 è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “…accertare, sulla base della documentazione in atti, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente in ipotesi conseguente all'infortunio sul lavoro occorso in data 8.6.2022” (cfr. ordinanza del 22.4.2025).
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha chiaramente concluso ritenendo che “…a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data
08/06/22 e di cui è causa, il sig. riportava un trauma contusivo al Parte_1 ginocchio sinistro e alla spalla sinistra” e che “…L'intervento di protesizzazione al ginocchio sinistro non trova nesso di causalità con l'infortunio lavorativo ma trova rispondenza in una degenerazione articolare non causalmente riportabile all'evento infortunistico di cui trattasi”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente.
In particolare, a fronte delle osservazioni critiche di parte ricorrente (secondo cui conclusivamente “…il trauma lavorativo del 08/06/2022 ha avuto un ruolo causale diretto o quantomeno concausale efficiente nel determinare l'aggravamento clinico del ginocchio sinistro, rendendo necessaria l'artroprotesi totale”), il CTU ha compiutamente evidenziato
4 che “…Il trauma distorsivo-contusivo riportato in data 08/06/22 al ginocchio sinistro e alla spalla destra, peraltro incidente in un preesistente ginocchio valgo sinistro associato a segni radiologici di gonartrosi risulta essere, così come afferma la stessa dott.ssa
, clinicamente compensato. Della distrazione del legamento collaterale Persona_1 mediale del ginocchio sinistro subito in data 06/10/10 per infortunio lavorativo e già riconosciuto come tale dall' , non vi è in atti documentazione alcuna ma ciò nulla CP_1 osta alla determinazione del presente parere medico legale. Queste le premesse, successivamente si aveva sì una significativa gonalgia con deficit funzionale tanto da richiedere la protesizzazione del ginocchio sinistro, ma, per come già detto, da riportare ai processi degenerativi articolari e meniscali non lavoro-dipendente ed evolventi nel tempo sì da permettersi, inizialmente, una attività lavorativa svolta senza evidenti limitazioni funzionali. E di fatti un esame radiologico effettuato in data 30/06/22 evidenziava segni di gonartrosi con appuntimento delle spine tibiali, sclerosi delle limitanti femorale, tibiale e rotulea. Bilateralmente ma in particolar modo a sinistra ridotto il compartimento mediale della rima articolare femoro-tibiale. Ridotta la densità ossea. Ovvero segni di gonartrosi degenerativa da usura in un ginocchio valgo. E ciò vale anche se, per una mera condizione temporale, l'indicazione alla protesizzazione è stata posta successivamente all'infortunio del 08/06/22. […]”.
Sulla base di tali argomentazioni, il CTU ha quindi confermato che “…non vi sono postumi valutabili riferibili all'infortunio del 08/06/22.”.
A fronte delle esaustive precisazioni già rese dal CTU, d'altronde, non possono assumere decisivo rilievo contrario le ulteriori – e analoghe – deduzioni svolte da parte ricorrente nelle note del 14.7.2025, mentre appare tardiva – e dunque inammissibile – ogni ulteriore domanda ivi formulata con riguardo alle asserite “…giornate di inabilità temporanea lavorativa spettanti, tenuto conto dell'infortunio occorso al ricorrente, pacifico e mai contestato” e al pregresso infortunio lavorativo occorso al ricorrente in data
6.10.2010, poiché non oggetto del presente procedimento (cfr. ricorso del 9.7.2024 e conclusioni ivi formulate).
2.2.4. In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente confermate a seguito dei rilievi critici di parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo neppure i presupposti per il richiamo del CTU chiesto da parte ricorrente
5 nelle note del 14.9.2025, in difetto – come detto – di alcuna specifica e autonoma domanda svolta nell'atto introduttivo per l'accertamento dell'eventuale “…numero di giornate di inabilità temporanea lavorativa spettanti”.
2.3. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Spese.
Tenuto conto dell'ammissione dell'odierna parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' ; CP_1
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 15 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6652/2024 R.G.L., avente a oggetto infortunio sul lavoro,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Dario Di Stefano;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sebastiano Maugeri;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 9.7.2024, parte attrice, premettendo di essere dipendente della . di Prod. e di avere subito in data 8.6.2022 CP_2 Controparte_3
l'infortunio descritto in ricorso, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare che il sig. presenta un Parte_1 grado di menomazione psico-fisica pari all'8% con Tabelle e/o quell'altra CP_1 percentuale minore o maggiore riterrà opportuna la giustizia adita in base alla compienda istruttoria;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita/liquidazione per i danni subiti dalla data dell'infortunio, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
condannare l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...]
1 sede in Catania, Via Cifali n. 76, al pagamento in favore del sig. della Parte_1 rendita/liquidazione dovuta dipendente e/o connessa al riconoscimento del grado di menomazione psico-fisica pari all'8%, ovvero altro ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo. […] Con vittoria di spese e compensi.”.
Si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…1) In via CP_1 principale, rigettare la domanda di revisione passiva per aggravamento del danno biologico da infortunio del 08.06.2022 in misura dell'8% così come avanzata in sede amministrativa dal ricorrente in data 08.05.2023 nei confronti dell' , perché CP_1 inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6° art. 83 T.U. n. 1124/65, nonché, nel merito, comunque infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, provvedere come di giustizia sul preteso riconoscimento della misura di danno biologico in nesso causale all'evento infortunistico denunciato all' in data 08.06.2022, con decorrenza di CP_1 legge. 2) Condannare il ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse, o sua diversa nella misura prevista dall'art. 113 T.U. 1124/65. Spese di CTU, in ogni caso, a carico di parte ricorrente”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico-legale.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente, va esaminata e disattesa l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 83 D.P.R. 1124/1965 formulata dall' nella propria memoria difensiva. CP_1
Ed infatti, l'invocato art. 83 co. 6 D.P.R. 1124/1965 concerne la differente ipotesi di revisione della misura della rendita già costituita (“…Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente”), mentre nella specie non risulta precedentemente costituita alcuna rendita in favore di parte ricorrente per l'infortunio de quo.
In tal senso, d'altronde, all'udienza del 22.4.2025 anche il procuratore di parte ricorrente ha da ultimo precisato che “…l'oggetto del presente giudizio è la richiesta del ricorrente del riconoscimento del grado di menomazione conseguente all'infortunio sul
2 lavoro dedotto in ricorso, non essendo stato mai attribuito alcun punteggio al ricorrente”
(cfr. verbale di udienza).
Stante quanto sopra, va pertanto disattesa l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da parte resistente.
2.2. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto rigettato in considerazione dell'accertata insussistenza di postumi valutabili in conseguenza dell'infortunio de quo.
2.2.1. A tal riguardo, appare opportuno premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. […]”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1 della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento
3 della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
2.2.2. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, stante il carattere assorbente e in disparte ogni ulteriore considerazione, non risultano accertati, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, esiti invalidanti tali da raggiungere la soglia di menomazione dell'integrità psicofisica indennizzabile siccome fissata dal citato art. 13 co.
2 D.lgs. 38/2000.
2.2.3. Per verificare la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, con ordinanza emessa in data 22.4.2025 è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “…accertare, sulla base della documentazione in atti, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente in ipotesi conseguente all'infortunio sul lavoro occorso in data 8.6.2022” (cfr. ordinanza del 22.4.2025).
Ebbene, il C.T.U. nominato, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha chiaramente concluso ritenendo che “…a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data
08/06/22 e di cui è causa, il sig. riportava un trauma contusivo al Parte_1 ginocchio sinistro e alla spalla sinistra” e che “…L'intervento di protesizzazione al ginocchio sinistro non trova nesso di causalità con l'infortunio lavorativo ma trova rispondenza in una degenerazione articolare non causalmente riportabile all'evento infortunistico di cui trattasi”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente.
In particolare, a fronte delle osservazioni critiche di parte ricorrente (secondo cui conclusivamente “…il trauma lavorativo del 08/06/2022 ha avuto un ruolo causale diretto o quantomeno concausale efficiente nel determinare l'aggravamento clinico del ginocchio sinistro, rendendo necessaria l'artroprotesi totale”), il CTU ha compiutamente evidenziato
4 che “…Il trauma distorsivo-contusivo riportato in data 08/06/22 al ginocchio sinistro e alla spalla destra, peraltro incidente in un preesistente ginocchio valgo sinistro associato a segni radiologici di gonartrosi risulta essere, così come afferma la stessa dott.ssa
, clinicamente compensato. Della distrazione del legamento collaterale Persona_1 mediale del ginocchio sinistro subito in data 06/10/10 per infortunio lavorativo e già riconosciuto come tale dall' , non vi è in atti documentazione alcuna ma ciò nulla CP_1 osta alla determinazione del presente parere medico legale. Queste le premesse, successivamente si aveva sì una significativa gonalgia con deficit funzionale tanto da richiedere la protesizzazione del ginocchio sinistro, ma, per come già detto, da riportare ai processi degenerativi articolari e meniscali non lavoro-dipendente ed evolventi nel tempo sì da permettersi, inizialmente, una attività lavorativa svolta senza evidenti limitazioni funzionali. E di fatti un esame radiologico effettuato in data 30/06/22 evidenziava segni di gonartrosi con appuntimento delle spine tibiali, sclerosi delle limitanti femorale, tibiale e rotulea. Bilateralmente ma in particolar modo a sinistra ridotto il compartimento mediale della rima articolare femoro-tibiale. Ridotta la densità ossea. Ovvero segni di gonartrosi degenerativa da usura in un ginocchio valgo. E ciò vale anche se, per una mera condizione temporale, l'indicazione alla protesizzazione è stata posta successivamente all'infortunio del 08/06/22. […]”.
Sulla base di tali argomentazioni, il CTU ha quindi confermato che “…non vi sono postumi valutabili riferibili all'infortunio del 08/06/22.”.
A fronte delle esaustive precisazioni già rese dal CTU, d'altronde, non possono assumere decisivo rilievo contrario le ulteriori – e analoghe – deduzioni svolte da parte ricorrente nelle note del 14.7.2025, mentre appare tardiva – e dunque inammissibile – ogni ulteriore domanda ivi formulata con riguardo alle asserite “…giornate di inabilità temporanea lavorativa spettanti, tenuto conto dell'infortunio occorso al ricorrente, pacifico e mai contestato” e al pregresso infortunio lavorativo occorso al ricorrente in data
6.10.2010, poiché non oggetto del presente procedimento (cfr. ricorso del 9.7.2024 e conclusioni ivi formulate).
2.2.4. In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente confermate a seguito dei rilievi critici di parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo neppure i presupposti per il richiamo del CTU chiesto da parte ricorrente
5 nelle note del 14.9.2025, in difetto – come detto – di alcuna specifica e autonoma domanda svolta nell'atto introduttivo per l'accertamento dell'eventuale “…numero di giornate di inabilità temporanea lavorativa spettanti”.
2.3. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Spese.
Tenuto conto dell'ammissione dell'odierna parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' ; CP_1
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 15 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6