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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 113/2024 RGA avverso la sentenza n. 87/2023 R.S. del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del
Lavoro, emessa in data 07/06/2023 e pubblicata in data 01/09/2023, nell'ambito del giudizio R.G. n. 16/2022, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento disciplinare del Dirigente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/02/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Livatino, Federico Binosi e Leopoldo Mercuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna (BO);
APPELLANTE contro
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rovero ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza (PC);
APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: << (…) Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022 e ritualmente notificato a controparte, ha adito il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità,
1 annullabilità e, comunque, l'ingiustificatezza del licenziamento intimatogli per giusta causa dalla e che venisse accertata la condotta di demansionamento Controparte_1 da parte della stessa convenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del rapporto
e condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare nella misura massima, oltre che al risarcimento del danno patito, oltre spese legali.
Assumeva il ricorrente di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della
[...]
prima con contratto di collaborazione e poi con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, con qualifica di “dirigente”, con mansioni di “addetto al servizio commerciale o mansioni a queste equivalente a far data dal 14.01.2005 fino al
07.09.2021, quando era stato illegittimamente licenziato dalla società convenuta, in violazione della procedura dell'art. 7 Stat. Lav., dopo aver subito una condotta di demansionamento e, in ogni caso, in assenza di giusta causa nonché di giustificatezza.
Si è costituita la società convenuta, contestando in fatto ed in diritto tutte le deduzioni avversario, chiedendone il rigetto. La resistente ha rivendicato la piena legittimità del licenziamento, la proporzionalità di questo ai fatti contestati nonché l'insussistenza di qualsivoglia condotta datoriale riconducibile al lamentato demansionamento.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e svolta l'istruttoria con l'escussione di diversi testimoni, il giudice ha fissato udienza di discussione al 7.06.2023 (…) >>.
All'esito di tale udienza, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 87/2023 R.S., così statuendo: “(…) - Respinge il ricorso;
- Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in € 14.600 oltre rimb. forf. spese generali, iva e cpa come per legge. (…)”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta pronuncia: 1) ha ritenuto inconferente l'eccezione dell'allora ricorrente circa la mancata affissione del codice disciplinare, trattandosi, a suo avviso, di garanzia procedimentale non prevista per i dirigenti e, in ogni caso, venendo in considerazioni rilievi disciplinari “rispetto ai quali, secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria alcuna preventiva indicazione nel Codice Disciplinare, e, di conseguenza, non indispensabile la relativa affissione ai fini della legittimità della contestazione e del conseguente licenziamento; 2) .ha disatteso le eccezioni di “tardività e … genericità dei fatti enunciati nella contestazione disciplinare”, giudicando la stessa tempestiva e specifica e facendo propria al riguardo l'osservazione di secondo cui “il ricorrente, in Controparte_1 sede di giustificazioni, rese sia per iscritto che oralmente, non aveva sollevato alcuna eccezione relativa al difetto di specificità della contestazione, prendendo puntualmente posizione su ciascuna delle contestazioni mosse a suo carico e fornendo così prova di aver compreso ciascuno degli addebiti mossi nei suoi confronti tanto da non potersi accertare in concreto alcuna violazione del suo diritto di difesa”; 3) ha rammentato che “il licenziamento del dirigente, in generale, non è regolato dalle stesse norme oggi previste
2 per gli operai, quadri ed impiegati”, riepilogando i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
4) ha ritenuto provati i singoli addebiti disciplinari mossi all'allora ricorrente con lettera del 29.07.2021; 5) “sotto il profilo della proporzionalità”, ha ritenuto che “ (…) le condotte poste in essere dal dirigente, da valutarsi nel complesso - vista anche la contingenza temporale della loro commissione, sono idonee ad integrare la giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro come esercitato dalla società resistente, essendosi il dirigente reso responsabile di inadempimenti rilevanti rispetto agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà che egli era tenuto ad osservare, tali da poter escludere,
o quanto meno porre in dubbio, non solo la permanenza del vincolo fiduciario ma anche il corretto adempimento delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro in futuro”; 6) ha considerato genericamente dedotto e, comunque, indimostrato l'asserito demansionamento;
7) ha conclusivamente affermato, quindi, l'infondatezza delle pretese dell'allora ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese del grado, secondo soccombenza.
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/02/2024, il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) IN VIA PRINCIPALE Quanto al merito Accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale tra il Ricorrente e la Resistente;
- accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della giusta causa nel recesso de quo e, per
l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso condannarsi in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, la somma di importo pari a
[...]
€uro 177.973,78 (centosettantasettemilanovecentosettantatre/78) ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse eventualmente essere ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo. accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della giustificatezza nel recesso de quo e, per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al Sig. a titolo di indennità supplementare Parte_1 delle spettanze contrattuali di fine lavoro, la somma di importo pari ad €uro 355.947,60
(trecentocinquantacinquemilanovecentoquarantasette//60) ovvero la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere eventualmente ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Il tutto come da conteggi allegati (Doc.44), da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente ricorso.
- In via subordinata accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della sola giusta causa nel recesso de quo e, per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso - condannarsi
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1
Sig. a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, la somma Parte_1 di importo pari a €uro 177.973,78 (centosettantasettemilanovecentosettantatre//78) ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse eventualmente essere ritenuta
3 di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
- Condannarsi ancora la Resistente per quanto di ragione ex art.429, terzo comma c.p.c.
Con esemplare vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso del contributo unificato ed oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e C.P.A. come per legge, eventualmente determinandone il quantum in rapporto all'ipotesi di parziale riforma parziale della prima sentenza e comunque disponendo la restituzione delle spese di lite ivi oggetto di condanna.
In via subordinata quanto alle spese di lite Nella denegata ipotesi di reiezione integrale del presente ricorso, ridursi il quantum della condanna alle spese di lite disposto nella sentenza del Giudice di prime cure. (…)”, reiterando, da un punto di vista istruttorio, le richieste già formulate nel giudizio di prime cure, disattese dal Tribunale piacentino.
L'odierno appellante, in estrema sintesi, ha censurato la sentenza gravata in merito ai soli capi relativi al rigetto delle domande di impugnazione del licenziamento, prestando così acquiescenza alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento del demansionamento.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno appellante ha formulato nove motivi di impugnazione, a mezzo dei quali ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla pronuncia gravata le prospettazioni da lui già articolate nel giudizio a quo. Nello specifico, risultano censurati i singoli passaggi motivazionali attraverso i quali il Tribunale di
Piacenza è pervenuto alla valutazione di infondatezza delle domande di impugnazione del licenziamento.
La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni già svolte vittoriosamente nel giudizio di primo grado e chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
NEL MERITO Rigettarsi l'appello proposto da controparte per i motivi esposti nel presente atto e confermarsi integralmente la sentenza n. 87/2023 del 07/06/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, dott.ssa Milani, RG n. 16/2022. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Nel caso in cui codesta Corte di
Appello dovesse ritenerlo rilevante e necessario, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado da aversi qui integralmente richiamate e per il rigetto di quelle di controparte, per tutti i motivi già esposti. (…)”.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita alla luce delle risultanze istruttorie già acquisite nel corso del giudizio a quo.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'allora ricorrente per un preteso demansionamento da lui subito negli ultimi mesi del rapporto di lavoro con la società odierna appellata, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di gravame.
Sempre in via preliminare va osservato che l'istruttoria condotta in prime cure ha offerto,
4 ad avviso di questa Corte, un quadro probatorio completo ed esaustivo in relazione ai fatti rilevanti ai fini della decisione con conseguente superfluità di qualsivoglia supplemento istruttorio in questa sede. Le ulteriori istanze istruttorie riproposte in questa sede dalle parti in causa, quindi, vanno respinte.
Ciò posto, quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che l'appello proposto dal sig.
- i cui motivi di gravame, per ragioni di chiarezza espositiva, verranno Parte_1 analizzati partitamente – non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso illustrate.
Con il primo motivo di appello, l'allora ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto ininfluente la mancata affissione del codice disciplinare con riferimento alla figura del dirigente, sostenendo che il Giudice avrebbe effettuato un mero ragionamento deduttivo sulla base della giurisprudenza richiamata in sentenza che esclude profili di illegittimità del licenziamento nei casi menzionati, da cui, tuttavia, non sarebbe stato corretto concludere, in maniera deduttiva, per la non applicazione della normativa nei confronti del dirigente anche nel caso di specie.
Tale motivo di appello, ad avviso di questa Corte, non risulta meritevole di accoglimento.
Al riguardo, si osserva che a prescindere dalla questione, diffusamente trattata dall'odierno appellante, dell'integrale applicabilità alla figura dei dirigenti di tutte le garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 St. Lav., ivi incluso, quindi, l'obbligo della preventiva affissione del codice disciplinare, il Giudice di primo grado ha ben enucleato ed applicato i principi giurisprudenziali regolanti tale materia, statuendo, con estesa e precisa motivazione, che per la natura degli addebiti mossi all'allora ricorrente, che investono caratteri fondamentali e costitutivi del rapporto di fiducia (particolarmente importante tra datore di lavoro e dirigente), non fosse necessaria ai fini della contestazione per cui è causa l'affissione del codice disciplinare, trattandosi di violazioni di doveri fondamentali di fedeltà e correttezza del dirigente. Non può infatti certamente sostenersi con serietà che un dirigente debba essere preventivamente informato della gravità di comportamenti che comportino una denigrazione della persona e figura dell'imprenditore, oppure di tentativi di storno del personale per avviare o partecipare ad iniziative imprenditoriali ulteriori, oppure ancora del rifiuto espresso a chiare lettere di adempiere a direttive ed ordini ricevuti: questi, infatti, sono in sintesi gli illeciti contestati all'odierno appellante e tali fatti sono, con riferimento ad una figura dirigenziale che ha fondamentali responsabilità per il buon andamento dell'impresa, gravi in modo di per sé evidente.
Il Tribunale di Piacenza ha quindi sostenuto del tutto correttamente che: << (…) Al ricorrente infatti sono stati mossi rilievi rispetto a condotte - quali l'aver denigrato e screditato l'azienda e il suo rappresentante legale con frasi offensive e rivolte anche a soggetti terzi, l'aver tentato di convincere un collaboratore dell'azienda a lasciare la per seguire una nuova attività imprenditoriale del ricorrente, l'aver Controparte_1 omesso di fornire informazioni e reports relativi alla propria attività, che ben possono
5 essere riconducibili a gravi violazioni dei doveri fondamentali - come quelli della fedeltà
e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro, rispetto ai quali, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria alcuna preventiva indicazione nel Codice Disciplinare, e, di conseguenza, non indispensabile la relativa affissione ai fini della legittimità della contestazione e del conseguente licenziamento.
Sul punto, ex multis, si richiama Cass.16291/2004 secondo cui "Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali - come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro - sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare
a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzia previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970” (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione (in senso conforme alla giurisprudenza citata dal Giudice a quo si vedano Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2015, n. 15218 e Cass. sentenza n. 20284 del 14 luglio 2023), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Da ultimo, appare opportuno in ogni caso rilevare sul punto che il dirigente appellante non abbia subito alcun pregiudizio dalla eccepita non affissione del codice disciplinare, avendo esercitato, con le proprie giustificazioni (rese sia in forma scritta che orale) ogni facoltà difensiva nell'ambito della procedura disciplinare che ha condotto al di lui licenziamento. In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di gravame va respinto.
Con il secondo motivo di appello, l'allora ricorrente ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui è stato ritenuto rispettato il requisito della tempestività della contestazione, affermando che l'appellata nulla avrebbe dedotto in merito al momento di effettiva conoscenza degli illeciti disciplinari.
Anche questo motivo di gravame è infondato e contraddetto anche documentalmente.
Ed invero, la società odierna appellata, nella propria memoria difensiva depositata in prime cure, alle pagg. 6 e 7, punti 16, 18, 19, ha precisamente indicato il momento in cui i fatti posti in essere dall'appellante sono stati portati a conoscenza dell'amministratore unico, titolare del potere disciplinare;
ciò è infatti avvenuto intorno alla metà del mese di luglio, quando i signori hanno informato l'amministratore unico dell'allora Pt_3 Pt_4
6 resistente dei fatti relativi al dirigente appellante.
A riprova di tale circostanza in fatto, ha dedotto i capitoli di prova 18 e Controparte_1
201. Tali capitoli di prova sono stati integralmente confermati dai testi e Pt_3 Pt_4 come agevolmente si evince dalla lettura dei verbali di causa, e come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, che alle pagine 4 e 5 della gravata sentenza ha riportato, con compiuta motivazione, quanto emerso in istruttoria in relazione all'accertamento della tempestività della contestazione: “Nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato che la società resistente e per questa il suo Amministratore IC ha avuto Parte_2 effettiva conoscenza delle condotte poi contestate al dirigente nel mese di luglio 2021, quando – direttore della produzione e responsabile del personale, dopo un Persona_1 colloquio intercorso con il ricorrente il 15.07.2021, ha riferito i comportamenti che quest'ultimo aveva posto in essere. Nel periodo immediatamente successivo (22.07.2021), svolte le opportune verifiche tra i collaboratori, veniva formulata la contestazione disciplinare, consegnata a mezzo raccomandata a mani il successivo 29.07.2021”. Seguono, in sentenza, le dichiarazioni dei testimoni e dell'appellante interrogato, che si omettono per brevità. La contestazione disciplinare, anche vista l'importanza della figura dirigenziale, è poi avvenuta a distanza di qualche giorno dall'effettiva conoscenza, da parte del titolare del potere disciplinare, dell'esistenza degli illeciti disciplinari, peraltro in concomitanza con l'ulteriore illecito rappresentato dal rifiuto di adempiere alla disposizione di invio di report sull'attività svolta. Non corrisponde pertanto al vero che vi sia stata, da parte del Giudice a quo “un'assenza di istruttoria ed una totale mancanza di prova da parte del Datore di Lavoro resistente in merito alla data di effettiva conoscenza di tali fatti” (pag. 20 ricorso in appello): è vero il contrario, come sopra puntualmente indicato.
Al riguardo, va peraltro osservato che Cass. 109 del gennaio 2024, ha ribadito che: “il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tendendo anche conto che il prudente vaglio del datore di lavoro ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate e comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass.
10688 /2017, 1101/2007, 241/2006, 5308/2000)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, il dirigente appellante ha esercitato, con le proprie giustificazioni (rese sia in forma scritta che orale) ogni facoltà difensiva nell'ambito della procedura disciplinare che ha condotto al di lui licenziamento. Pertanto, anche ove si volesse dissentire dalle suesposte considerazioni, l'eccepito difetto di 1 18) Vero che il sig. a informato il sig. di tali avvenimenti nel mese di luglio 2021. Pt_3 Parte_2 20) Vero che il sig. in data 15 luglio 2021, ha informato l'Amministratore IC Persona_1 Parte_2 di quanto il ricorrente gli aveva riferito in occasione dei colloqui intervenuti nella settimana tra il 21 e il 25 giugno 2021 e durante la telefonata del 15 luglio 2021 7 tempestività della contestazione disciplinare per cui è causa non si tradurrebbe in un vizio del relativo procedimento.
Sul concetto di tempestività, si veda anche Cass. 3 maggio 2024, n. 12035, secondo cui:
“la tempestività della contestazione disciplinare va valutata, non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (in tal senso Cass. n. 7467/2023 con ampi richiami giurisprudenziali). La tempestività, inoltre, ha carattere relativo, nel senso che può essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando
l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (cfr. fra le tante Cass. n. 13391/2017 e la citata Cass. n.
7467/2023
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione anche del secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello, l'allora ricorrente ha lamentato che il Giudice di prime cure non abbia ben statuito con riferimento alla contestazione relativa all'insubordinazione dell'appellante sulla richiesta di invio dei reports, affermando che lo si sarebbe Pt_1 limitato ad una “innocua resistenza” per poi adempiere alla fine alla richiesta ricevuta.
Come correttamente rilevato dal Giudice a quo nella sentenza gravata, a pag. 5,
l'appellante ha deliberatamente dichiarato, confermandolo anche in sede di interrogatorio formale, di aver rifiutato di adempiere all'ordine ricevuto non avendo ritenuto la richiesta legittima e a fronte del fatto di essersi sentito “molto offeso” (cfr. dichiarazioni interrogatorio appellante riportate anche a pag. 5 della sentenza).
Sul successivo adempimento, giova ripercorrere i fatti di causa, quelli veri e documentali, dai quali si evince che solo dopo la contestazione disciplinare, e non prima, l'appellante ha inviato le informazioni richieste.
Sul punto si riportano di seguito i punti in fatto contenuti nella memoria di primo grado dell'allora resistente che al riguardo ha puntualmente dedotto che:
“20) La società resistente, in data 22/07/2021, ha consegnato a mani al dirigente una lettera (doc. 3) contenente la richiesta di riprendere i contatti con l'azienda e di riferire i suoi spostamenti, nonché le informazioni relative ai progetti e lavori seguiti, poiché il ricorrente, da mesi, eludeva ogni richiesta di informazione formulata dal vertice aziendale
e solo saltuariamente si recava nei locali aziendali, svolgendo la sua attività lavorativa spesso da casa o, addirittura, dalla Francia, luogo in cui egli, attualmente, risulta prestare attività lavorativa alle dipendenze di una società dal nome CI CK (cfr. visura camerale prodotta al doc. 4), come da estratto Linkedin che in allegato si produce (doc.
5).
21) In data 27/07/2021, telefonicamente, il sig. ha chiesto al ricorrente Persona_1 perché non avesse ancora inviato quanto richiesto e il ricorrente, nell'occasione, gli ha risposto che non avrebbe mai adempiuto alla richiesta rifiutando le disposizioni del datore
8 di lavoro.
22) In data 29/07/2021, ovvero la medesima data in cui egli riceveva la lettera di contestazione di addebito, il ricorrente consegnava una lettera all'azienda resistente nella quale, a pag. 3, veniva ribadito quanto telefonicamente riferito al sig. ovvero che Pt_4
“Sono un direttore con qualifica dirigenziale e lavoro in autonomia da vent'anni. Può dunque comprendere che non sono obbligato a seguire le sue nuove regole…” (doc. 7). 23) Ancora, successivamente, in data 05/08/2021, il sig. ebbe modo di invitare il Pt_4 ricorrente a conformarsi a quanto richiesto in tema di invio di report ed informazioni sull'attività svolta (doc. 8).
24) Solo in data 06/08/2021, cioè dopo la contestazione di addebito e ripetuti solleciti, il ricorrente ha iniziato a trasmettere le informazioni richieste dalla resistente, così, finalmente, conformandosi, dopo la contestazione, alle disposizioni del datore di lavoro
(doc. 9)”. Avendo riguardo alla ricostruzione di cui sopra, confortata da prove documentali, risulta quindi palese e pacifico che l'appellante si sia rifiutato, più volte ed espressamente, di adempiere alla direttiva dell'imprenditore, come confermato dallo stesso in sede di Pt_4 prova testimoniale, confermando il capitolo 26). È quindi del tutto irrilevante che, all'esito, forse avvedutosi della gravità del proprio comportamento, l'appellante abbia in un momento successivo rispetto alla contestazione ricevuta, adempiuto all'ordine ricevuto.
Si rileva sul punto che il rifiuto di adempiere ad una direttiva, anche per un dirigente, non può essere in alcun modo accettato se non a fronte di motivazioni gravi ed indifferibili, che non sussistono nel caso di specie (la presunta e negata accessibilità alle informazioni richieste da parte del datore di lavoro è irrilevante, oltre che non provata in maniera specifica e non impedisce in alcun modo all'azienda di richiedere comunque reports al proprio dirigente).
Ininfluente è l'unica argomentazione di carattere formale riproposta dall'appellante, ovvero che la lettera di contestazione riportava nell'incipit la data del 22/07/2021, ovvero la stessa data della richiesta di invio reports: si tratta di un mero refuso, come quotidianamente accade, rilevando a livello temporale solamente la data di effettiva consegna (nel caso specifico, 29/07/2021, data anche riportata in calce alla lettera di contestazione, consegna peraltro avvenuta contestualmente ad un nuovo rifiuto di adempiere da parte del dirigente, stavolta comunicato per iscritto). Lo stesso ragionamento
è stato fatto proprio dal Giudice di prime cure, correttamente, a pag. 15 della sentenza gravata.
In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, anche il terzo motivo di appello va disatteso.
Con il quarto motivo di appello, l'allora ricorrente ha eccepito inoltre, un difetto di specificità della contestazione disciplinare, a suo dire integrata dall'istruzione probatoria
9 svolta durante il giudizio di primo grado.
Anche tale motivo di appello è infondato e la sentenza gravata, sul punto, ha statuito con motivazione estesa e specifica. Innanzitutto, giova rilevare che, come correttamente rilevato nella sentenza (pag. 6), l'appellante, in sede di giustificazioni, rese sia in forma scritta che orale, quindi in modo assolutamente esaustivo, non ha minimamente sollevato eccezioni in merito ad una presunta genericità della contestazione, anzi, come detto, argomentando in maniera approfondita, per quanto inaccoglibile, con riferimento a ciascuna delle violazioni contestategli;
tale comportamento, in ossequio ai principi giurisprudenziali anche rilevati dal Giudice di prime cure, può e deve essere valutato con riferimento all'eccezione di genericità della contestazione, disattendendola (Cass. sez. lav., 18/04/2018, n.9590; in senso conforme, Cass. sez. VI, 16/10/2019, n.26199). Tale circostanza, infatti, priva di pregio quella che è, con ogni evidenza, un'eccezione del tutto strumentale.
E infatti, riprendendo i lampanti passaggi della sentenza gravata << (…) dalla lettura della contestazione è possibile evincere che è stato indicato con sufficiente precisione il lasso temporale in cui si erano svolti i fatti, ovvero “nelle ultime settimane” – da doversi considerare con tutta evidenza quelle antecedenti l'invio della lettera, nelle quali il dirigente “avrebbe denigrato e screditato l'azienda parlando ingiustificatamente male dei servizi offerti, della professionalità (ecc.)”, come anche “negli ultimi giorni” nei quali
“avrebbe pronunciato, fra le altre, le seguenti frasi: … >>. Le frasi asseritamente pronunciate dal dirigente destinatario della contestazione sono state inoltre dettagliatamente riportate nella contestazione, tanto da escludere che il riferimento possa ritenersi generico. Inoltre è stato contestato al ricorrente un ulteriore preciso fatto consistente nell'aver “nei mesi scorsi” “offerto ad un collaboratore dell'azienda di lasciare l'azienda e intraprendere una collaborazione con Lei nell'ambito di una nuova iniziativa imprenditoriale che Lei starebbe intraprendendo”. E' contestato altresì di non aver dato riscontro ad una richiesta, specificatamente indicata in una missiva scritta e consegnata il precedente 22.07.2021, nella quale veniva richiesto al dirigente di trasmettere i report dell'attività svolta e di non aver riferito circa dette attività neppure verbalmente. Inoltre, proprio in riferimento a quest'ultimo rilievo, è stato sottolineato, con tanto di riferimenti temporali e personali, (“in ultimo in data 27 luglio scorso” e rivolgendosi al “Signor ”) anche il rifiuto manifestato dal dirigente ad Persona_1 adempiere ad una richiesta di informazioni sul suo operato. Tale richiesta deve ritenersi specifica e comprensibile per il destinatario in quanto, non solo precisa nel suo contenuto, visto il riferimento alle indicazioni della missiva del precedente 22.07.2021, ma anche in quanto scientemente disattesa dal ricorrente.>>.
La sentenza gravata, quindi, ha applicato correttamente i principi giuridici in materia di specificità della contestazione disciplinare che, come noto, per essere censurata, deve impedire una piena esplicazione del diritto di difesa, comportando un pregiudizio concreto
10 alla difesa del ricorrente che, nel caso di specie, non vi è stato, anche alla luce del contenuto delle giustificazioni dove l'appellante, lungi dal non riuscire a rendere le proprie difese, ha anche lungamente argomentato, sia per iscritto che oralmente.
L'odierna società appellata ha quindi fornito ogni elemento al dirigente per comprendere gli addebiti mossi nei suoi confronti, che sono stati integralmente confermati in sede di istruttoria. Nessun vulnus alle facoltà difensive del dirigente si è quindi verificato nel caso di specie.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del quarto motivo di appello.
Con il quinto motivo di appello. l'allora ricorrente ha lamentato, in punto di diritto, l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dei principi relativi al recesso per giusta causa, in particolare con riferimento ad una carenza di motivazione della sentenza in merito alla proporzionalità tra violazione e sanzione espulsiva.
Anche tale motivo di gravame, ad avviso di questa Corte, è infondato. Il Giudice a quo, nella sentenza impugnata, dopo aver ripercorso gli arresti giurisprudenziali in materia di giusta causa e giustificatezza del licenziamento del dirigente, con motivazione approfondita ha valutato i fatti oggetto di contestazione disciplinare alla luce delle risultanze probatorie, applicando correttamente al caso di specie i principi giuridici enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, anche in tema di proporzionalità.
Per ulteriori considerazioni sul merito della contestazione, si rimanda alla trattazione dei successivi motivi di appello, esaminati nel prosieguo;
basti qui, però, valutare come il
Tribunale di Piacenza invero, si sia ben espresso in merito alla proporzionalità dell'intimato licenziamento per giusta causa, statuendo a pag. 16 della gravata pronuncia che: “le condotte poste in essere dal dirigente, da valutarsi nel complesso - vista anche la contingenza temporale della loro commissione, sono idonee ad integrare la giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro come esercitato dalla società resistente, essendosi il dirigente reso responsabile di inadempimenti rilevanti rispetto agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà che egli era tenuto ad osservare, tali da poter escludere, o quanto meno porre in dubbio, non solo la permanenza del vincolo fiduciario ma anche il corretto adempimento delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro in futuro”. È infatti proprio l'atteggiamento complessivo dell'odierno appellante, che ha provveduto, nell'arco di poche settimane, come integralmente confermato in istruttoria, a contrapporsi apertamente all'imprenditore denigrando lui e l'azienda nei confronti di terzi, a provare a portare con sé collaboratori dell'impresa in quella che sarebbe stata la sua nuova realtà professionale (si evidenzia che in atti è presente un documento dal quale si evince il già pieno coinvolgimento dell'appellante con la società CIAM PACK, che profilava un suo ingresso anche nella compagine societaria: doc. 16 fasc. di primo grado di parte appellata), nonché a rifiutarsi di rendere le informazioni richiestegli, che rende chiara la lesione del vincolo fiduciario che, anche a tutela del patrimonio aziendale, non solo permetteva, ma
11 imponeva la cessazione immediata del rapporto di lavoro.
Nessun dubbio, a fronte dell'accertamento dei fatti contestati, può esservi in merito alla proporzionalità del licenziamento per giusta causa intimato all'appellante, che si è reso autore di gravi illeciti disciplinari, da considerarsi in maniera complessiva e non solamente di comportamenti che, come prova a sostenere il lavoratore, al più dovevano valergli una
“ramanzina” e il pagamento di un cospicuo preavviso. Correttamente, inoltre, l'accertamento della giusta causa di licenziamento ha assorbito il profilo della giustificatezza del recesso, come rilevato dal Giudice di prime cure.
La sentenza gravata, in punto di motivazione sulla proporzionalità del licenziamento, non merita quindi alcuna riforma, avendo il Tribunale di Piacenza ben applicato le norme in materia, sia in relazione al venir meno della fiducia nel futuro adempimento delle obbligazioni, sia in relazione alla figura del dirigente, il cui vincolo fiduciario, per l'importanza del ruolo rivestito, deve sempre permanere in misura forte e stabile.
Per questi motivi
, anche il quinto motivo di appello va respinto.
Con il sesto motivo di appello, l'allora ricorrente ha eccepito che il Giudice a quo abbia posto a fondamento della decisione fatti che non dovevano essere oggetto di prova oppure che sono stati erroneamente valutati. Si riferisce in particolare il lavoratore alla circostanza confermata dal teste in merito ad espressioni ingiuriose e lesive Tes_1 proferite dall'appellante nei confronti dell'imprenditore, alla presenza del teste stesso (“tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda”). Orbene, è del tutto evidente che tale circostanza è contenuta nel capo della contestazione che censura il comportamento denigratorio del dirigente nei confronti dell'imprenditore, che si è poi ripetuto negli ulteriori episodi confermati dal teste Pt_4
Sul punto nella gravata sentenza si ha modo di leggere: << (…) Quanto al primo dei rilievi mossi al dirigente: "Alcuni dipendenti e clienti hanno riferito che Lei, nel corso di colloqui
e incontri avvenuti nelle ultime settimane, avrebbe denigrato e screditato l'azienda parlando ingiustificatamente male dei servizi offerti, della professionalità dei colleghi e della situazione economica, finanziaria e organizzativa ledendo, con espressioni offensive
e maldicenze, l'immagine della stessa sia all'interno che all'esterno presso la clientela e oltretutto ingenerando nei colleghi ingiustificati timori di perdere il lavoro. In particolare
è stato riferito che Lei, anche negli ultimi giorni, avrebbe pronunciato, fra le altre, le seguenti frasi "L'Azienda non è organizzata ': "con il suo atteggiamento sta Pt_2 perdendo tutti i clienti", ''tratta male le persone, che si licenziano", "i forti se ne vanno i deboli rimangono", "l'Azienda non è finanziariamente solida" "non è in grado di fare
l'imprenditore", "non c'è futuro per e per chi rimane". CP_1
Il ricorrente ha negato recisamente di aver pronunciato frasi del tenore riportato nella contestazione e, nel caso, di aver comunque espresso semplici opinioni e, come tali, riconducibili all'esercizio del diritto di critica costituzionalmente riconosciuto.
Parte resistente ha diversamente fornito prova di quanto riportato nella contestazione.
12 Il teste , capo officina della resistente, ha riferito: Testimone_2
"Vero che il ricorrente, alla presenza del Capo Officina sig. a fronte della Testimone_2 decisione comunicata dall'Amministratore IC, ha inveito contro lo stesso con tono di voce forte ed alterato proferendo le parole "tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda"?": "è vero, ero presente in officina quando la discussione ha avuto luogo. Il tono dello era abbastanza alterato, ho sentito che ha alzato la Pt_1 voce dicendo che, se andava avanti così, l'azienda avrebbe chiuso;
l'ho sentito dire.";
Il teste direttore della produzione e responsabile del personale, ha Persona_1 riferito:
"Vero che, nella settimana tra il 21 e il 25 giugno 2021, presso i locali aziendali e, in particolare, presso l'ufficio del ricorrente, il sig. , discutendo con il sig. Pt_1 Per_1 circa l'attività ed organizzazione dell'azienda, ha spontaneamente riferito al sig.
[...] le seguenti parole: "l'Azienda non è organizzata;
con il suo atteggiamento Persona_1 sta perdendo tutti i clienti;
tratta male le persone che, per questo, si Pt_2 Pt_2 licenziano;
i forti se ne vanno i deboli rimangono;
l'Azienda non è finanziariamente solida;
in questo momento non è in grado di fare l'imprenditore; non c'è futuro per CP_1
e per chi rimane"?": "è vero. Non ricordo il giorno esatto, ma le parole sì.".
[...]
Anche il teste , in allora legato alla resistente da un rapporto di Tes_3 collaborazione, ha riferito:
"Vero che il ricorrente, alla presenza del Capo Officina sig. a fronte della Testimone_2 decisione comunicata dall'Amministratore IC, ha inveito contro lo stesso con tono di voce forte ed alterato proferendo le parole "tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda"?": "io non ero presente, ma questa cosa mi è stata riferita dal sig. e dal sig. " (…) >>. Pt_4 Pt_2
Non si comprende, quindi, l'eccezione dell'allora ricorrente, avendo l'appellata proceduto a contestare al dirigente appellante l'utilizzo di frasi che avevano lo scopo di denigrare e screditare l'azienda e l'imprenditore. Per quanto concerne la testimonianza del sig. n merito al capo della contestazione Pt_3 relativo al comportamento denigratorio del dirigente, si rileva quanto segue. Innanzitutto, la conferma della circostanza da parte del sig. teste oculare dell'avvenuto Tes_1
“diverbio”, priva di ogni rilevanza l'eccezione di parte appellante per quanto riferito dal sig. ovvero che trattasi di testimonianza de relato essendogli state le espressioni Pt_3 del dirigente riferite dal e dal (amministratore unico); circostanza, questa, Pt_4 Pt_2 che pur essendo assolutamente credibile, non è a ben vedere necessaria ai fini della prova del fatto, essendo stato lo stesso confermato da persona direttamente presente sul posto (il sig. . Tes_1
Peraltro, il sig. a anche riferito che il contenuto delle conversazioni con e Pt_3 Tes_1 corrispondeva esattamente a quello dei suoi colloqui con il dirigente, allora Pt_4 ricorrente, così indubitabilmente confermando che l'appellante, in quel periodo, stava
13 regolarmente tenendo un atteggiamento a dir poco ostile nei confronti del datore di lavoro.
In ogni caso, anche volendo considerare fondata l'eccezione di parte appellante, gli episodi ulteriori oggetto di contestazione sono di per sé connotati da gravità sufficiente da legittimare senz'altro una giusta causa di recesso, come correttamente ha rilevato il
Giudice a quo ben argomentando e valutando i connotati dell'atteggiamento tenuto dal dirigente, tradottosi, tra l'altro, nell'espressione di giudizi inaccettabili nel contenuto e nella forma.
Non si può non considerare come, comunque, quanto riferito dal corrisponda Pt_3 perfettamente all'effetto che il dirigente appellante voleva evidentemente ottenere nella sua opera di discredito dell'azienda e dell'imprenditore: lo stesso infatti, ha riferito Pt_3 che stava valutando di interrompere la collaborazione con l'azienda: “si tratta delle stesse cose che mi diceva nelle nostre discussioni;
io, vedendo questa situazione, avevo Per_2 pensato di andare via, perché avevo paura per il futuro della ditta”. È del tutto palese, quindi, che la valutazione del Giudice in merito alle risultanze istruttorie sia stata assolutamente corretta nell'accertare la sussistenza degli elementi della giusta causa di licenziamento, il tutto, peraltro, senza considerare le ulteriori contestazioni rivolte al dirigente in merito all'offerta di una collaborazione professionale al di fuori dell'azienda al sig. e al rifiuto di adempiere alla prestazione impartitagli dall'azienda di invio Pt_3 dei report e delle informazioni richieste.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del sesto motivo di gravame.
Con il settimo motivo di appello, poi, l'allora ricorrente ha eccepito l'erroneità della sentenza gravata in merito all'applicazione dei principi relativi al diritto di critica/cronaca che, secondo la disattesa ricostruzione difensiva, conferirebbero legittimità al comportamento denigratorio del dirigente oggetto di contestazione disciplinare.
Sul punto, non può che evidenziarsi come la sentenza impugnata abbia offerto una compiuta disamina, tanto dei principi giurisprudenziali in materia, ricavati dalle pronunce richiamate (che evidentemente trattano casi diversi, ma non per questo non possono fornire i principi che è compito del Giudice applicare al caso di specie!), quanto del travalicamento da parte del dirigente dei limiti di continenza sia formale che sostanziale della “critica” rivolta.
In particolare, il Giudice di prime cure ha innanzitutto ben evidenziato, nel valutare il merito di quanto affermato dal dirigente, l'inesistenza di qualsivoglia elemento obiettivo che fondasse le personali, soggettive e sbagliate valutazioni espresse in più occasioni in ambito aziendale, affermando che: “Dal punto di vista della continenza sostanziale, le affermazioni rese circa la solidità aziendale e le capacità imprenditoriali dell'amministratore unico, contestate puntualmente dalla società resistente, non sono state in alcun modo provate dal ricorrente né vi è riscontro in atti di qualsivoglia verifica preventiva o dato oggettivo che possa suffragarle”.
14 L'assenza di un anche minimo elemento che corroborasse le affermazioni dell'allora ricorrente, e quindi la loro falsità, basta a privare di legittimità l'utilizzo delle ingiuriose espressioni rivolte in più riprese dall'odierno appellante nei confronti dell'imprenditore e dell'azienda.
Il Giudice a quo, scrupolosamente, ha anche evidenziato le dichiarazioni – generiche – rese dalla ex dipendente che ha rilevato come, nel corso degli anni, vi erano state Pt_5 dimissioni di lavoratori, che, in un realtà commerciale avente più di 50 dipendenti, non solo sono normali, ma anche fisiologiche, e come correttamente affermato dal Tribunale di Piacenza, rappresentano una “circostanza ben diversa dall'incapacità imprenditoriale riferita dal ricorrente oltre che del tutto inconferente con la solidità aziendale”.
Nessun errore di valutazione vi è stato sul punto, anche perché l'allora ricorrente nulla ha dedotto e provato per ingenerare nel Giudice un convincimento contrario. In proposito appare opportuno evidenziare che l'azienda è un'impresa storica del Controparte_1 territorio piacentino, ben radicata sul piano commerciale non solo in ambito nazionale, ma anche mondiale, senza alcun tipo di difficoltà finanziaria;
anzi, i risultati commerciali successivi alla dipartita del dirigente sono stati notevoli;
lo stesso dirigente, peraltro, ha riferito nel suo ricorso, anche in appello (cfr. pag. 4: “dedizione quasi ventennale alla
Società Twin CK dello Zaidi che certamente ha contribuito alla crescita professionale, tecnica e commerciale della stessa”) e in sede di giustificazioni, come evidenziato in sentenza ( << Le esternazioni del dirigente rimangono pertanto mere valutazioni personali, peraltro in aperta contraddizione con quanto riportato dallo stesso in sede di giustificazioni (doc. 30 ric. e 11 res.) dove si legge” .. non è un segreto che la Vs Società, in questi ultimi anni, abbia scontato e stia scontando una politica organizzativa che ha dato dei risultati insoddisfacenti, di cui ve ne sono le prove, pur essendo la stessa commercialmente solida e […]abbia sempre prodotto ottimi profitti, per ben quasi un ventennio”), che l'azienda godeva di ottima salute ed era sempre stata in crescita. Ciò sconfessa per tabulas le valutazioni del dirigente che non voleva certo stimolare un qualche cambiamento e miglioramento in azienda, bensì presumibilmente danneggiarla in prospettiva del consolidarsi della sua partecipazione alla società CIAM PACK, direttamente concorrente dell'appellata sul mercato francese (si vedano sul punto, in particolare, i documenti del fascicolo di primo grado di parte appellata: 4) Visura società
CI CK;
5) Estratto LinkedIn ricorrente;
16) Email tra il ricorrente, i soci di CIAM
PACK e il cliente VI inviate in costanza di rapporto di lavoro;
17) Email del sig.
inviata ai soci di CIAM PACK e al ricorrente). Persona_3
Sempre in punto di testimonianze, appare curioso come parte appellante cerchi di valorizzare, al fine di conferire credibilità al contenuto delle proprie affermazioni, la testimonianza del che ha riferito la frase “io, vedendo questa situazione, avevo Pt_3 pensato di andare via, perché avevo paura per il futuro della ditta” riferendosi evidentemente a ciò che gli rappresentava falsamente il dirigente per indurlo ad accettare
15 la propria offerta di lavoro, non certo a fronte di difficoltà obiettive dell'azienda! Tant'è che il rapporto del on l'appellata è proseguito e prosegue tutt'ora. Pt_3
Il Tribunale di Piacenza, quindi, ha ben argomentato in punto di diritto di critica e, se già si è detto in merito alla continenza sostanziale, in punto di continenza formale non può che condividersi la valutazione del Giudice di prime cure, che in maniera esemplare ha correttamente affermato che: “il tenore dei giudizi espressi, sia direttamente allo stesso
Amministratore IC (con frasi del tipo “tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda”) che indirettamente, a persone terze, ma a questo riferite, non può che ritenersi offensivo della professionalità e delle capacità imprenditoriali del soggetto interessato. Ancor più grave se si considera che in diverse occasioni, come è emerso dall'istruttoria, tali giudizi venivano proferiti nell'ambito di un confronto non con il diretto interessato, ovvero l'Amministratore unico, bensì in occasione di colloqui con soggetti terzi, clienti e dipendenti, tanto da sentirsi questi ultimi in dovere di riferire quanto appreso al diretto interessato. Del pari è condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente circa il suo dovere, visto il ruolo rivestito, di evidenziare le criticità aziendali riscontrate nello svolgimento delle sue funzioni;
censurabili appaiono invece i termini e i modi, soprattutto in presenza di un'”alternativa lecita”, ovvero quella di riferire le proprie doglianze e i propri suggerimenti unicamente al vertice (vista anche la lunga durata della collaborazione), senza screditare l'azienda nei confronti dei suoi clienti e dipendenti. Ne consegue che la critica e le accuse manifestate dal ricorrente verso
l'azienda e l'imprenditore, travalicato il limite della tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, nella persona del trasforma l'esercizio lecito Pt_2 di un diritto (di critica) in una condotta idonea a configurare un illecito disciplinare”.
I punti evidenziati dal Giudice di prime cure, ovvero (i) il tenore dei giudizi, di natura personale ed ingiuriosa;
(ii) la platea di destinatari, ovvero soggetti diversi dall'amministratore unico e datore di lavoro, al quale potevano e dovevano essere rivolte le, per usare un eufemismo, critiche;
(iii) l'esistenza di un'alternativa lecita, rappresentata, appunto, dalla possibilità di discutere di eventuali problemi con il datore di lavoro, rappresentano, con una motivazione del tutto esaustiva, gli argomenti che depongono nel senso di un evidente travalicamento del diritto di critica, che nel caso di specie non può trovare tutela a discapito dell'operatività dell'azienda e del patrimonio aziendale. Se il dirigente non ha tenuto un comportamento diverso, d'altra parte, ciò non è avvenuto perché, chiaramente, non era interesse del dirigente che avvenisse, avendo egli, all'epoca, deciso da tempo di intraprendere una nuova attività con la società CIAM PACK ma su tale aspetto, comprensibilmente, il dirigente nei suoi atti ha sempre taciuto.
Gli ultimi due aspetti trattati nel motivo di appello in esame riguardano:
a) la presunta inesistenza di un danno in capo all'azienda in relazione alle frasi pronunciate;
b) la valorizzazione dell'adempimento successivo all'ordine ricevuto di invio dei report
16 all'azienda.
Sul primo punto, nulla quaestio essendo lo stesso appellante a citare la giurisprudenza che, pacificamente, afferma che la rottura del vincolo fiduciario prescinde dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, avuto riguardo alla complessiva valutazione delle circostanze del caso di specie (cfr. pag. 29 appello: “la giusta causa di licenziamento deve integrare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (Cass. n.15654 del 2012, n.6498 2012) che può assumere rilievo nella complessiva valutazione delle circostanze”).
Sul secondo punto, in realtà inconferente all'interno del motivo di appello in esame, si avrà modo di tornare nel prosieguo;
basti qui rilevare, comunque, che l'invio dei report, come già evidenziato, è avvenuto solo in seguito al rifiuto di adempiere palesato dal dirigente ed alla successiva contestazione disciplinare;
quindi, non si tratta di certo di un adempimento spontaneo che rassicuri il datore di lavoro sull'adempimento futuro delle obbligazioni che, come correttamente ha ritenuto il Giudice a quo, può fondare l'accertamento della rottura del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro.
In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, anche il settimo motivo di gravame va respinto.
Con l'ottavo motivo di appello, poi, parte appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valorizzato la testimonianza del in merito all'offerta di Pt_3 collaborazione in una nuova realtà imprenditoriale. Il motivo è infondato.
Su questo specifico aspetto, nella gravata sentenza si ha modo di leggere: << (…) Quanto al secondo rilevo mosso nella contestazione: "Inoltre ci è stato recentemente riferito che
Lei avrebbe nei mesi scorsi offerto ad un collaboratore de/l'azienda di lasciare l'azienda
e intraprendere una collaborazione con lei nell'ambito di una nuova iniziativa imprenditoriale che Lei starebbe intraprendendo".
L'istruttoria, ed in particolare quanto riferito dal "collaboratore dell'azienda", identificato in , all'epoca dei fatti (marzo 2021) collaboratore dell'azienda Tes_3 per il mercato francese, hanno confermato sia che il ricorrente aveva l'intenzione di lasciare l'azienda entro la fine dell'anno in corso, quando avrebbe avviato una nuova iniziativa professionale mediante la costituzione di una nuova azienda o di una collaborazione con altra azienda già esistente sul mercato, in concorrenza con CP_1 sia che aveva proposto anche al collaboratore dell'azienda suddetto di unirsi a lui nella nuova iniziativa imprenditoriale. E' emerso altresì che, al rifiuto della proposta era seguito un atteggiamento ostruzionistico e di discredito ai danni del Pt_3
Ilteste ha riferito: Tes_3
"Vero che, nel mese di marzo 2021, il ricorrente ebbe un colloquio con il sig. Tes_3 all'epoca collaboratore per il mercato francese, nel quale, richiedendogli il suo accordo per porre in essere una collaborazione nell'ambito di una nuova iniziativa imprenditoriale
17 che il ricorrente avrebbe intrapreso, egli descrisse l'azienda resistente e il legale rappresentante affermando che non aveva futuro a causa dell'incapacità CP_1 imprenditoriale dell'Amministratore IC ": "è vero." Parte_2
"Vero che, nel mese di marzo 2021, durante un colloquio, il ricorrente ha informato il sig.
collaboratore della resistente per il mercato francese, della sua decisione di Tes_3 lasciare l'azienda prima della fine dell'anno, non appena avrebbe avviato una nuova iniziativa professionale?": "è vero.";
"Vero che, nell'occasione di tale colloquio telefonico, il ricorrente ha proposto al sig. di seguirlo in tale nuova iniziativa professionale e di fargli sapere la sua Tes_3 posizione in breve tempo?: è vero. mi ha chiesto di seguirlo ma senza darmi Per_2 ragguagli sull'iniziativa, non dicendomi né la ditta né i partners, ma parlandomi solo di una attività imprenditoriale in generale nel nostro stesso settore, per sviluppare il settore commerciale della ditta;
io non l'ho seguito e lui, da questo momento, mi ha tolto la parola, dopo un alterco che abbiamo avuto su una vendita;
in quell'occasione abbiamo tolto la comunicazione;
tre volte poi sono andato nel suo ufficio, la prima volta mi ha salutato, la seconda volta e la terza volta non mi ha salutato, mi ha tolto la parola;
era il mio referente, il mio capo, ad un certo punto mi ha tolto la parola.";
"Vero che il sig. dopo aver rifiutato la proposta del ricorrente, è stato Tes_3 totalmente estromesso da ogni comunicazione e dialogo con il ricorrente, venendo altresì screditato con il team vendita poiché il ricorrente lo presentava come un venditore con poca esperienza e nessuna qualità professionale?": "è vero. Quando mi ha proposto di lavorare per lui, mi aveva riconosciuto tutte le qualità del venditore, ma quando ho Per_2 rifiutato di andare con lui, mi ha tolto tutte le qualità del venditore. Il fatto che mi ha screditato col team l'ho appreso, ma i membri del team non me lo hanno detto direttamente;
so che è stata fatta una riunione, dalla quale sono stato escluso, nella quale si è parlato di me: questo mi è stato detto da che mi ha detto della riunione nella Per_2 quale si è parlato di me, senza darmi i dettagli. E' stato a dirmi che aveva parlato Per_2 male di me col team, in quell'occasione mi ha detto tutte le cose negative che erano l'esatto contrario di quelle che mi aveva detto quando mi ha proposto di andare a lavorare con lui. E' stata l'ultima comunicazione leale che abbiamo avuto, dopo non c'è stata più comunicazione, neanche un saluto;
ho provato a salutarlo, ma a fronte del suo silenzio ho preferito non salutarlo più neanch'io.";
"Vero che il sig. a informato il sig. di tali avvenimenti nel mese Pt_3 Parte_2 di luglio 2021?": "è vero."; (…) >>.
Ciò posto si rileva che il è stato il testimone oculare e diretto dell'offerta di Pt_3 collaborazione in quanto soggetto che l'ha ricevuta e, quindi, l'unico che poteva validamente riferire, in processo e nel rispetto dell'obbligo di verità, in merito all'esistenza di tale fatto. Tale prova è stata pienamente raggiunta, avendo il teste pienamente Pt_3 confermato quanto allegato dall'allora società resistente.
18 In punto di attendibilità, non può esservi alcun dubbio in merito a quanto riferito dal perché la società appellata ha fornito una serie di ulteriori elementi documentali Pt_3 che depongono nel senso che il dirigente era ormai in procinto di lasciare spontaneamente l'azienda per iniziare formalmente una collaborazione con una società concorrente di diritto francese. Anche il che parla francese, secondo le intenzioni del dirigente, Pt_3 doveva essere portato a bordo, salvo il rifiuto da questi opposto alla proposta.
Tale gravissimo comportamento è stato quindi confermato pienamente in corso di causa e, correttamente, il Giudice a quo l'ha valorizzato ai fini della decisione;
nessun altro elemento di natura documentale, peraltro, viene opposto da parte dell'appellante, che nulla ha dedotto nemmeno in merito alla propria collaborazione con la società CIAM PACK, limitandosi falsamente a negarla in sede di interrogatorio formale, pur avendo l'appellata prodotto al doc. 17 una corrispondenza davvero lampante in merito ai futuri progetti lavorativi dell'allora ricorrente. L'attendibilità del teste in questione, d'altra parte, non può essere minata dalla potenziale discordanza tra le testimonianze del stesso, di , di e di in Pt_3 CP_2 Pt_5 CP_3 merito all'estromissione del primo dalla collaborazione con l'ufficio del dirigente, perché innanzitutto si tratta di una circostanza irrilevante ai fini della contestazione disciplinare,
e quindi del licenziamento intimato;
in ogni caso, deve rilevarsi come e Pt_5 CP_3 erano due collaboratori stretti del dirigente che erano dallo stesso stati coinvolti nell'estromissione del e, quindi, avevano del tutto interesse a non proferire il Pt_3 contrario di quanto affermato. Certamente, potrebbe anche trattarsi, nel caso di specie, di una modifica del comportamento del dirigente percepita dal solo ma l'utilizzo che Pt_3 vorrebbe fare parte appellante di questa circostanza non può essere condivisibile, alla luce dei numerosi elementi addotti dall'appellata a sostegno dell'esistenza del comportamento del dirigente, sui quali peraltro egli non ha mai offerto alcun elemento che potesse indurre ad una valutazione contraria.
Dalle azioni e dal comportamento dell'appellante nei confronti dell'allora datore di lavoro, quindi, non può che concludersi che egli stesse premeditando di cessare il rapporto lavorativo con l'appellata, cercando al contempo di sottrarre alla società un valido collaboratore.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche dell'ottavo motivo di appello.
Con il nono motivo di gravame, l'odierno appellante ha lamentato che il Giudice a quo non abbia correttamente valutato la rilevanza del tardivo adempimento all'invio dei report da parte del dirigente avvenuto in data 06/08/2021, a fronte dell'ordine impartitogli in data 22/07/2021; in particolare, sostiene l'allora ricorrente che la tardività dell'adempimento non può comportare una giusta causa di licenziamento. Il motivo è evidentemente infondato.
Tale argomento, peraltro non oggetto di specifica deduzione in sede di ricorso introduttivo,
19 è comunque del tutto irrilevante nel caso di specie, come emerge dal contenuto della contestazione disciplinare, la società appellata non ha contestato al dirigente un adempimento tardivo, bensì un inadempimento alla data della contestazione e il rifiuto di adempiere all'ordine impartitogli riferito dal dirigente al sig. E infatti, prima della Pt_4 contestazione disciplinare, il dirigente ha in due occasioni respinto la richiesta di invio dei report richiesti: la prima volta, a che gli aveva chiesto delucidazioni, come dallo Pt_4 stesso confermato in sede di istruttoria testimoniale in relazione al capitolo di prova n. 26; la seconda volta, con propria lettera del 29/07/2021, nella quale ha ribadito per iscritto il suo rifiuto. Addirittura in sede di interrogatorio formale, l'appellante ha riferito che all'epoca non fosse intenzionato ad adempiere all'ordine ricevuto non ritenendo la richiesta legittima e a fronte del fatto di essersi sentito “molto offeso” (cfr. dichiarazioni interrogatorio appellante riportate anche a pag. 5 della sentenza).
Il Giudice a quo ha quindi correttamente rilevato a pag. 16 dell'impugnata sentenza che:
“è pacifico tra le parti che i report in questione siano stati trasmessi il successivo 6.08.2021, dopo la lettera di contestazione, smentendo in tal senso quanto sostenuto dal ricorrente, ovvero che il tempo a disposizione per adempiere fosse troppo ridotto. Tanto più che proprio il ricorrente stesso, nelle giustificazioni rese (come poi ribadito nel corpo del ricorso), ha manifestato l'intenzione di non adempiere a quanto richiesto dal datore di lavoro, argomentando in merito all'indeterminatezza delle richieste e alla circostanza di non essere obbligato ad adempiervi. Sul punto si riporta quanto scritto nella missiva del 29.07.2021 consegnata dal ricorrente (doc. 7 res.) “sono un direttore con qualifica dirigenziale e lavoro in autonomia da vent'anni. Può dunque comprendere che non sono obbligato a seguire le sue nuove regole”.
Emerge in sintesi che si sia trattato di un rifiuto, esplicito e consapevole, ad adempiere ad una richiesta (peraltro del tutto lecita, in assenza di riscontro in atti di segno contrario) proveniente dal datore di lavoro”. A nulla rileva che, dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, l'appellante si sia prodigato nell'inviare quanto richiesto, forse avvedendosi che, nonostante fosse un dirigente che lavorava in autonomia da vent'anni, era in effetti obbligato ad aderire alla richiesta del datore di lavoro. L'adesione tardiva non è tuttavia sufficiente per escludere il valore negativo attribuito al rifiuto opposto in duplice occasione all'azienda, che è stato provato documentalmente e in sede di istruttoria testimoniale.
Deve rilevarsi, inoltre, che il giorno in cui è stata consegnata la contestazione disciplinare,
è stata contestualmente inviata dal dirigente all'azienda la già menzionata lettera con la quale, per iscritto, egli comunicava che non avrebbe ottemperato all'invio di quanto richiesto: anche tale elemento, conferma il rifiuto di adempiere opposto dal dirigente, con buona pace dell'invio successivo alla ricezione della lettera di contestazione. Invio avvenuto, peraltro, dopo solo qualche giorno, circostanza che sconfessa ampiamente anche l'eccezione relativa all'insufficienza del tempo concessogli per raccogliere il
20 materiale necessario. Sul punto, si richiama in giurisprudenza la sentenza della Cassazione
n. 4230 del 19 febbraio 2024, nella quale è stato affermato il principio secondo cui il datore di lavoro può intimare il licenziamento del dipendente per insubordinazione, anche se il contratto collettivo preveda una sanzione diversa, se l'insulto è risultato particolarmente grave nel caso concreto, come avvenuto nello specifico essendosi trattato di giudizi aspri ed immotivatamente negativi non solo sull'operato dell'azienda, ma anche sulla persona del socio ed amministratore unico, quindi di natura ampiamente personale.
Anche l'ultimo motivo di appello, pertanto, deve ritenersi infondato, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
Quanto alla richiesta svolta in via di estremo subordine da parte dell'appellante di ridurre
“il quantum della condanna alle spese di lite disposto nella sentenza del Giudice di prime cure”, se ne deve rilevare, innanzitutto, l'inammissibilità posto che la pronuncia appellata non è stata esplicitamente impugnata in merito alla regolamentazione e liquidazione delle spese del giudizio a quo.
Peraltro la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale di
Piacenza con la gravata sentenza appare pienamente conforme ai parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al consistente valore della controversia. La liquidazione operata dal Giudice a quo, infatti, si colloca solo poco al di sopra dei minimi tariffari.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed agli altri parametri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in questa sede in favore della società appellata).
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano nella somma di € 9.256,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025
21 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
dott.ssa Maria Rita Serri
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 113/2024 RGA avverso la sentenza n. 87/2023 R.S. del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del
Lavoro, emessa in data 07/06/2023 e pubblicata in data 01/09/2023, nell'ambito del giudizio R.G. n. 16/2022, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento disciplinare del Dirigente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/02/2025; promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Livatino, Federico Binosi e Leopoldo Mercuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna (BO);
APPELLANTE contro
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rovero ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza (PC);
APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: << (…) Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022 e ritualmente notificato a controparte, ha adito il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, la nullità,
1 annullabilità e, comunque, l'ingiustificatezza del licenziamento intimatogli per giusta causa dalla e che venisse accertata la condotta di demansionamento Controparte_1 da parte della stessa convenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del rapporto
e condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare nella misura massima, oltre che al risarcimento del danno patito, oltre spese legali.
Assumeva il ricorrente di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della
[...]
prima con contratto di collaborazione e poi con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, con qualifica di “dirigente”, con mansioni di “addetto al servizio commerciale o mansioni a queste equivalente a far data dal 14.01.2005 fino al
07.09.2021, quando era stato illegittimamente licenziato dalla società convenuta, in violazione della procedura dell'art. 7 Stat. Lav., dopo aver subito una condotta di demansionamento e, in ogni caso, in assenza di giusta causa nonché di giustificatezza.
Si è costituita la società convenuta, contestando in fatto ed in diritto tutte le deduzioni avversario, chiedendone il rigetto. La resistente ha rivendicato la piena legittimità del licenziamento, la proporzionalità di questo ai fatti contestati nonché l'insussistenza di qualsivoglia condotta datoriale riconducibile al lamentato demansionamento.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e svolta l'istruttoria con l'escussione di diversi testimoni, il giudice ha fissato udienza di discussione al 7.06.2023 (…) >>.
All'esito di tale udienza, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 87/2023 R.S., così statuendo: “(…) - Respinge il ricorso;
- Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite liquidate in € 14.600 oltre rimb. forf. spese generali, iva e cpa come per legge. (…)”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, con la predetta pronuncia: 1) ha ritenuto inconferente l'eccezione dell'allora ricorrente circa la mancata affissione del codice disciplinare, trattandosi, a suo avviso, di garanzia procedimentale non prevista per i dirigenti e, in ogni caso, venendo in considerazioni rilievi disciplinari “rispetto ai quali, secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria alcuna preventiva indicazione nel Codice Disciplinare, e, di conseguenza, non indispensabile la relativa affissione ai fini della legittimità della contestazione e del conseguente licenziamento; 2) .ha disatteso le eccezioni di “tardività e … genericità dei fatti enunciati nella contestazione disciplinare”, giudicando la stessa tempestiva e specifica e facendo propria al riguardo l'osservazione di secondo cui “il ricorrente, in Controparte_1 sede di giustificazioni, rese sia per iscritto che oralmente, non aveva sollevato alcuna eccezione relativa al difetto di specificità della contestazione, prendendo puntualmente posizione su ciascuna delle contestazioni mosse a suo carico e fornendo così prova di aver compreso ciascuno degli addebiti mossi nei suoi confronti tanto da non potersi accertare in concreto alcuna violazione del suo diritto di difesa”; 3) ha rammentato che “il licenziamento del dirigente, in generale, non è regolato dalle stesse norme oggi previste
2 per gli operai, quadri ed impiegati”, riepilogando i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
4) ha ritenuto provati i singoli addebiti disciplinari mossi all'allora ricorrente con lettera del 29.07.2021; 5) “sotto il profilo della proporzionalità”, ha ritenuto che “ (…) le condotte poste in essere dal dirigente, da valutarsi nel complesso - vista anche la contingenza temporale della loro commissione, sono idonee ad integrare la giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro come esercitato dalla società resistente, essendosi il dirigente reso responsabile di inadempimenti rilevanti rispetto agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà che egli era tenuto ad osservare, tali da poter escludere,
o quanto meno porre in dubbio, non solo la permanenza del vincolo fiduciario ma anche il corretto adempimento delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro in futuro”; 6) ha considerato genericamente dedotto e, comunque, indimostrato l'asserito demansionamento;
7) ha conclusivamente affermato, quindi, l'infondatezza delle pretese dell'allora ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese del grado, secondo soccombenza.
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/02/2024, il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) IN VIA PRINCIPALE Quanto al merito Accertata e dichiarata la risoluzione contrattuale tra il Ricorrente e la Resistente;
- accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della giusta causa nel recesso de quo e, per
l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso condannarsi in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, la somma di importo pari a
[...]
€uro 177.973,78 (centosettantasettemilanovecentosettantatre/78) ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse eventualmente essere ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo. accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della giustificatezza nel recesso de quo e, per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al Sig. a titolo di indennità supplementare Parte_1 delle spettanze contrattuali di fine lavoro, la somma di importo pari ad €uro 355.947,60
(trecentocinquantacinquemilanovecentoquarantasette//60) ovvero la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere eventualmente ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Il tutto come da conteggi allegati (Doc.44), da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente ricorso.
- In via subordinata accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della sola giusta causa nel recesso de quo e, per l'effetto, per i motivi già esposti e dedotti in ricorso - condannarsi
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1
Sig. a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, la somma Parte_1 di importo pari a €uro 177.973,78 (centosettantasettemilanovecentosettantatre//78) ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che dovesse eventualmente essere ritenuta
3 di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
- Condannarsi ancora la Resistente per quanto di ragione ex art.429, terzo comma c.p.c.
Con esemplare vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso del contributo unificato ed oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e C.P.A. come per legge, eventualmente determinandone il quantum in rapporto all'ipotesi di parziale riforma parziale della prima sentenza e comunque disponendo la restituzione delle spese di lite ivi oggetto di condanna.
In via subordinata quanto alle spese di lite Nella denegata ipotesi di reiezione integrale del presente ricorso, ridursi il quantum della condanna alle spese di lite disposto nella sentenza del Giudice di prime cure. (…)”, reiterando, da un punto di vista istruttorio, le richieste già formulate nel giudizio di prime cure, disattese dal Tribunale piacentino.
L'odierno appellante, in estrema sintesi, ha censurato la sentenza gravata in merito ai soli capi relativi al rigetto delle domande di impugnazione del licenziamento, prestando così acquiescenza alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento del demansionamento.
A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno appellante ha formulato nove motivi di impugnazione, a mezzo dei quali ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla pronuncia gravata le prospettazioni da lui già articolate nel giudizio a quo. Nello specifico, risultano censurati i singoli passaggi motivazionali attraverso i quali il Tribunale di
Piacenza è pervenuto alla valutazione di infondatezza delle domande di impugnazione del licenziamento.
La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni già svolte vittoriosamente nel giudizio di primo grado e chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
NEL MERITO Rigettarsi l'appello proposto da controparte per i motivi esposti nel presente atto e confermarsi integralmente la sentenza n. 87/2023 del 07/06/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, dott.ssa Milani, RG n. 16/2022. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Nel caso in cui codesta Corte di
Appello dovesse ritenerlo rilevante e necessario, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado da aversi qui integralmente richiamate e per il rigetto di quelle di controparte, per tutti i motivi già esposti. (…)”.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita alla luce delle risultanze istruttorie già acquisite nel corso del giudizio a quo.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'allora ricorrente per un preteso demansionamento da lui subito negli ultimi mesi del rapporto di lavoro con la società odierna appellata, trattandosi di autonoma statuizione che non è stata oggetto di gravame.
Sempre in via preliminare va osservato che l'istruttoria condotta in prime cure ha offerto,
4 ad avviso di questa Corte, un quadro probatorio completo ed esaustivo in relazione ai fatti rilevanti ai fini della decisione con conseguente superfluità di qualsivoglia supplemento istruttorio in questa sede. Le ulteriori istanze istruttorie riproposte in questa sede dalle parti in causa, quindi, vanno respinte.
Ciò posto, quanto al merito della vertenza, ritiene la Corte che l'appello proposto dal sig.
- i cui motivi di gravame, per ragioni di chiarezza espositiva, verranno Parte_1 analizzati partitamente – non risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso illustrate.
Con il primo motivo di appello, l'allora ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto ininfluente la mancata affissione del codice disciplinare con riferimento alla figura del dirigente, sostenendo che il Giudice avrebbe effettuato un mero ragionamento deduttivo sulla base della giurisprudenza richiamata in sentenza che esclude profili di illegittimità del licenziamento nei casi menzionati, da cui, tuttavia, non sarebbe stato corretto concludere, in maniera deduttiva, per la non applicazione della normativa nei confronti del dirigente anche nel caso di specie.
Tale motivo di appello, ad avviso di questa Corte, non risulta meritevole di accoglimento.
Al riguardo, si osserva che a prescindere dalla questione, diffusamente trattata dall'odierno appellante, dell'integrale applicabilità alla figura dei dirigenti di tutte le garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 St. Lav., ivi incluso, quindi, l'obbligo della preventiva affissione del codice disciplinare, il Giudice di primo grado ha ben enucleato ed applicato i principi giurisprudenziali regolanti tale materia, statuendo, con estesa e precisa motivazione, che per la natura degli addebiti mossi all'allora ricorrente, che investono caratteri fondamentali e costitutivi del rapporto di fiducia (particolarmente importante tra datore di lavoro e dirigente), non fosse necessaria ai fini della contestazione per cui è causa l'affissione del codice disciplinare, trattandosi di violazioni di doveri fondamentali di fedeltà e correttezza del dirigente. Non può infatti certamente sostenersi con serietà che un dirigente debba essere preventivamente informato della gravità di comportamenti che comportino una denigrazione della persona e figura dell'imprenditore, oppure di tentativi di storno del personale per avviare o partecipare ad iniziative imprenditoriali ulteriori, oppure ancora del rifiuto espresso a chiare lettere di adempiere a direttive ed ordini ricevuti: questi, infatti, sono in sintesi gli illeciti contestati all'odierno appellante e tali fatti sono, con riferimento ad una figura dirigenziale che ha fondamentali responsabilità per il buon andamento dell'impresa, gravi in modo di per sé evidente.
Il Tribunale di Piacenza ha quindi sostenuto del tutto correttamente che: << (…) Al ricorrente infatti sono stati mossi rilievi rispetto a condotte - quali l'aver denigrato e screditato l'azienda e il suo rappresentante legale con frasi offensive e rivolte anche a soggetti terzi, l'aver tentato di convincere un collaboratore dell'azienda a lasciare la per seguire una nuova attività imprenditoriale del ricorrente, l'aver Controparte_1 omesso di fornire informazioni e reports relativi alla propria attività, che ben possono
5 essere riconducibili a gravi violazioni dei doveri fondamentali - come quelli della fedeltà
e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro, rispetto ai quali, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria alcuna preventiva indicazione nel Codice Disciplinare, e, di conseguenza, non indispensabile la relativa affissione ai fini della legittimità della contestazione e del conseguente licenziamento.
Sul punto, ex multis, si richiama Cass.16291/2004 secondo cui "Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali - come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro - sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare
a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzia previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970” (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione (in senso conforme alla giurisprudenza citata dal Giudice a quo si vedano Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2015, n. 15218 e Cass. sentenza n. 20284 del 14 luglio 2023), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Da ultimo, appare opportuno in ogni caso rilevare sul punto che il dirigente appellante non abbia subito alcun pregiudizio dalla eccepita non affissione del codice disciplinare, avendo esercitato, con le proprie giustificazioni (rese sia in forma scritta che orale) ogni facoltà difensiva nell'ambito della procedura disciplinare che ha condotto al di lui licenziamento. In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di gravame va respinto.
Con il secondo motivo di appello, l'allora ricorrente ha criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui è stato ritenuto rispettato il requisito della tempestività della contestazione, affermando che l'appellata nulla avrebbe dedotto in merito al momento di effettiva conoscenza degli illeciti disciplinari.
Anche questo motivo di gravame è infondato e contraddetto anche documentalmente.
Ed invero, la società odierna appellata, nella propria memoria difensiva depositata in prime cure, alle pagg. 6 e 7, punti 16, 18, 19, ha precisamente indicato il momento in cui i fatti posti in essere dall'appellante sono stati portati a conoscenza dell'amministratore unico, titolare del potere disciplinare;
ciò è infatti avvenuto intorno alla metà del mese di luglio, quando i signori hanno informato l'amministratore unico dell'allora Pt_3 Pt_4
6 resistente dei fatti relativi al dirigente appellante.
A riprova di tale circostanza in fatto, ha dedotto i capitoli di prova 18 e Controparte_1
201. Tali capitoli di prova sono stati integralmente confermati dai testi e Pt_3 Pt_4 come agevolmente si evince dalla lettura dei verbali di causa, e come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, che alle pagine 4 e 5 della gravata sentenza ha riportato, con compiuta motivazione, quanto emerso in istruttoria in relazione all'accertamento della tempestività della contestazione: “Nel caso di specie, l'istruttoria ha confermato che la società resistente e per questa il suo Amministratore IC ha avuto Parte_2 effettiva conoscenza delle condotte poi contestate al dirigente nel mese di luglio 2021, quando – direttore della produzione e responsabile del personale, dopo un Persona_1 colloquio intercorso con il ricorrente il 15.07.2021, ha riferito i comportamenti che quest'ultimo aveva posto in essere. Nel periodo immediatamente successivo (22.07.2021), svolte le opportune verifiche tra i collaboratori, veniva formulata la contestazione disciplinare, consegnata a mezzo raccomandata a mani il successivo 29.07.2021”. Seguono, in sentenza, le dichiarazioni dei testimoni e dell'appellante interrogato, che si omettono per brevità. La contestazione disciplinare, anche vista l'importanza della figura dirigenziale, è poi avvenuta a distanza di qualche giorno dall'effettiva conoscenza, da parte del titolare del potere disciplinare, dell'esistenza degli illeciti disciplinari, peraltro in concomitanza con l'ulteriore illecito rappresentato dal rifiuto di adempiere alla disposizione di invio di report sull'attività svolta. Non corrisponde pertanto al vero che vi sia stata, da parte del Giudice a quo “un'assenza di istruttoria ed una totale mancanza di prova da parte del Datore di Lavoro resistente in merito alla data di effettiva conoscenza di tali fatti” (pag. 20 ricorso in appello): è vero il contrario, come sopra puntualmente indicato.
Al riguardo, va peraltro osservato che Cass. 109 del gennaio 2024, ha ribadito che: “il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tendendo anche conto che il prudente vaglio del datore di lavoro ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate e comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass.
10688 /2017, 1101/2007, 241/2006, 5308/2000)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, il dirigente appellante ha esercitato, con le proprie giustificazioni (rese sia in forma scritta che orale) ogni facoltà difensiva nell'ambito della procedura disciplinare che ha condotto al di lui licenziamento. Pertanto, anche ove si volesse dissentire dalle suesposte considerazioni, l'eccepito difetto di 1 18) Vero che il sig. a informato il sig. di tali avvenimenti nel mese di luglio 2021. Pt_3 Parte_2 20) Vero che il sig. in data 15 luglio 2021, ha informato l'Amministratore IC Persona_1 Parte_2 di quanto il ricorrente gli aveva riferito in occasione dei colloqui intervenuti nella settimana tra il 21 e il 25 giugno 2021 e durante la telefonata del 15 luglio 2021 7 tempestività della contestazione disciplinare per cui è causa non si tradurrebbe in un vizio del relativo procedimento.
Sul concetto di tempestività, si veda anche Cass. 3 maggio 2024, n. 12035, secondo cui:
“la tempestività della contestazione disciplinare va valutata, non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (in tal senso Cass. n. 7467/2023 con ampi richiami giurisprudenziali). La tempestività, inoltre, ha carattere relativo, nel senso che può essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando
l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (cfr. fra le tante Cass. n. 13391/2017 e la citata Cass. n.
7467/2023
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione anche del secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello, l'allora ricorrente ha lamentato che il Giudice di prime cure non abbia ben statuito con riferimento alla contestazione relativa all'insubordinazione dell'appellante sulla richiesta di invio dei reports, affermando che lo si sarebbe Pt_1 limitato ad una “innocua resistenza” per poi adempiere alla fine alla richiesta ricevuta.
Come correttamente rilevato dal Giudice a quo nella sentenza gravata, a pag. 5,
l'appellante ha deliberatamente dichiarato, confermandolo anche in sede di interrogatorio formale, di aver rifiutato di adempiere all'ordine ricevuto non avendo ritenuto la richiesta legittima e a fronte del fatto di essersi sentito “molto offeso” (cfr. dichiarazioni interrogatorio appellante riportate anche a pag. 5 della sentenza).
Sul successivo adempimento, giova ripercorrere i fatti di causa, quelli veri e documentali, dai quali si evince che solo dopo la contestazione disciplinare, e non prima, l'appellante ha inviato le informazioni richieste.
Sul punto si riportano di seguito i punti in fatto contenuti nella memoria di primo grado dell'allora resistente che al riguardo ha puntualmente dedotto che:
“20) La società resistente, in data 22/07/2021, ha consegnato a mani al dirigente una lettera (doc. 3) contenente la richiesta di riprendere i contatti con l'azienda e di riferire i suoi spostamenti, nonché le informazioni relative ai progetti e lavori seguiti, poiché il ricorrente, da mesi, eludeva ogni richiesta di informazione formulata dal vertice aziendale
e solo saltuariamente si recava nei locali aziendali, svolgendo la sua attività lavorativa spesso da casa o, addirittura, dalla Francia, luogo in cui egli, attualmente, risulta prestare attività lavorativa alle dipendenze di una società dal nome CI CK (cfr. visura camerale prodotta al doc. 4), come da estratto Linkedin che in allegato si produce (doc.
5).
21) In data 27/07/2021, telefonicamente, il sig. ha chiesto al ricorrente Persona_1 perché non avesse ancora inviato quanto richiesto e il ricorrente, nell'occasione, gli ha risposto che non avrebbe mai adempiuto alla richiesta rifiutando le disposizioni del datore
8 di lavoro.
22) In data 29/07/2021, ovvero la medesima data in cui egli riceveva la lettera di contestazione di addebito, il ricorrente consegnava una lettera all'azienda resistente nella quale, a pag. 3, veniva ribadito quanto telefonicamente riferito al sig. ovvero che Pt_4
“Sono un direttore con qualifica dirigenziale e lavoro in autonomia da vent'anni. Può dunque comprendere che non sono obbligato a seguire le sue nuove regole…” (doc. 7). 23) Ancora, successivamente, in data 05/08/2021, il sig. ebbe modo di invitare il Pt_4 ricorrente a conformarsi a quanto richiesto in tema di invio di report ed informazioni sull'attività svolta (doc. 8).
24) Solo in data 06/08/2021, cioè dopo la contestazione di addebito e ripetuti solleciti, il ricorrente ha iniziato a trasmettere le informazioni richieste dalla resistente, così, finalmente, conformandosi, dopo la contestazione, alle disposizioni del datore di lavoro
(doc. 9)”. Avendo riguardo alla ricostruzione di cui sopra, confortata da prove documentali, risulta quindi palese e pacifico che l'appellante si sia rifiutato, più volte ed espressamente, di adempiere alla direttiva dell'imprenditore, come confermato dallo stesso in sede di Pt_4 prova testimoniale, confermando il capitolo 26). È quindi del tutto irrilevante che, all'esito, forse avvedutosi della gravità del proprio comportamento, l'appellante abbia in un momento successivo rispetto alla contestazione ricevuta, adempiuto all'ordine ricevuto.
Si rileva sul punto che il rifiuto di adempiere ad una direttiva, anche per un dirigente, non può essere in alcun modo accettato se non a fronte di motivazioni gravi ed indifferibili, che non sussistono nel caso di specie (la presunta e negata accessibilità alle informazioni richieste da parte del datore di lavoro è irrilevante, oltre che non provata in maniera specifica e non impedisce in alcun modo all'azienda di richiedere comunque reports al proprio dirigente).
Ininfluente è l'unica argomentazione di carattere formale riproposta dall'appellante, ovvero che la lettera di contestazione riportava nell'incipit la data del 22/07/2021, ovvero la stessa data della richiesta di invio reports: si tratta di un mero refuso, come quotidianamente accade, rilevando a livello temporale solamente la data di effettiva consegna (nel caso specifico, 29/07/2021, data anche riportata in calce alla lettera di contestazione, consegna peraltro avvenuta contestualmente ad un nuovo rifiuto di adempiere da parte del dirigente, stavolta comunicato per iscritto). Lo stesso ragionamento
è stato fatto proprio dal Giudice di prime cure, correttamente, a pag. 15 della sentenza gravata.
In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, anche il terzo motivo di appello va disatteso.
Con il quarto motivo di appello, l'allora ricorrente ha eccepito inoltre, un difetto di specificità della contestazione disciplinare, a suo dire integrata dall'istruzione probatoria
9 svolta durante il giudizio di primo grado.
Anche tale motivo di appello è infondato e la sentenza gravata, sul punto, ha statuito con motivazione estesa e specifica. Innanzitutto, giova rilevare che, come correttamente rilevato nella sentenza (pag. 6), l'appellante, in sede di giustificazioni, rese sia in forma scritta che orale, quindi in modo assolutamente esaustivo, non ha minimamente sollevato eccezioni in merito ad una presunta genericità della contestazione, anzi, come detto, argomentando in maniera approfondita, per quanto inaccoglibile, con riferimento a ciascuna delle violazioni contestategli;
tale comportamento, in ossequio ai principi giurisprudenziali anche rilevati dal Giudice di prime cure, può e deve essere valutato con riferimento all'eccezione di genericità della contestazione, disattendendola (Cass. sez. lav., 18/04/2018, n.9590; in senso conforme, Cass. sez. VI, 16/10/2019, n.26199). Tale circostanza, infatti, priva di pregio quella che è, con ogni evidenza, un'eccezione del tutto strumentale.
E infatti, riprendendo i lampanti passaggi della sentenza gravata << (…) dalla lettura della contestazione è possibile evincere che è stato indicato con sufficiente precisione il lasso temporale in cui si erano svolti i fatti, ovvero “nelle ultime settimane” – da doversi considerare con tutta evidenza quelle antecedenti l'invio della lettera, nelle quali il dirigente “avrebbe denigrato e screditato l'azienda parlando ingiustificatamente male dei servizi offerti, della professionalità (ecc.)”, come anche “negli ultimi giorni” nei quali
“avrebbe pronunciato, fra le altre, le seguenti frasi: … >>. Le frasi asseritamente pronunciate dal dirigente destinatario della contestazione sono state inoltre dettagliatamente riportate nella contestazione, tanto da escludere che il riferimento possa ritenersi generico. Inoltre è stato contestato al ricorrente un ulteriore preciso fatto consistente nell'aver “nei mesi scorsi” “offerto ad un collaboratore dell'azienda di lasciare l'azienda e intraprendere una collaborazione con Lei nell'ambito di una nuova iniziativa imprenditoriale che Lei starebbe intraprendendo”. E' contestato altresì di non aver dato riscontro ad una richiesta, specificatamente indicata in una missiva scritta e consegnata il precedente 22.07.2021, nella quale veniva richiesto al dirigente di trasmettere i report dell'attività svolta e di non aver riferito circa dette attività neppure verbalmente. Inoltre, proprio in riferimento a quest'ultimo rilievo, è stato sottolineato, con tanto di riferimenti temporali e personali, (“in ultimo in data 27 luglio scorso” e rivolgendosi al “Signor ”) anche il rifiuto manifestato dal dirigente ad Persona_1 adempiere ad una richiesta di informazioni sul suo operato. Tale richiesta deve ritenersi specifica e comprensibile per il destinatario in quanto, non solo precisa nel suo contenuto, visto il riferimento alle indicazioni della missiva del precedente 22.07.2021, ma anche in quanto scientemente disattesa dal ricorrente.>>.
La sentenza gravata, quindi, ha applicato correttamente i principi giuridici in materia di specificità della contestazione disciplinare che, come noto, per essere censurata, deve impedire una piena esplicazione del diritto di difesa, comportando un pregiudizio concreto
10 alla difesa del ricorrente che, nel caso di specie, non vi è stato, anche alla luce del contenuto delle giustificazioni dove l'appellante, lungi dal non riuscire a rendere le proprie difese, ha anche lungamente argomentato, sia per iscritto che oralmente.
L'odierna società appellata ha quindi fornito ogni elemento al dirigente per comprendere gli addebiti mossi nei suoi confronti, che sono stati integralmente confermati in sede di istruttoria. Nessun vulnus alle facoltà difensive del dirigente si è quindi verificato nel caso di specie.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del quarto motivo di appello.
Con il quinto motivo di appello. l'allora ricorrente ha lamentato, in punto di diritto, l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dei principi relativi al recesso per giusta causa, in particolare con riferimento ad una carenza di motivazione della sentenza in merito alla proporzionalità tra violazione e sanzione espulsiva.
Anche tale motivo di gravame, ad avviso di questa Corte, è infondato. Il Giudice a quo, nella sentenza impugnata, dopo aver ripercorso gli arresti giurisprudenziali in materia di giusta causa e giustificatezza del licenziamento del dirigente, con motivazione approfondita ha valutato i fatti oggetto di contestazione disciplinare alla luce delle risultanze probatorie, applicando correttamente al caso di specie i principi giuridici enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, anche in tema di proporzionalità.
Per ulteriori considerazioni sul merito della contestazione, si rimanda alla trattazione dei successivi motivi di appello, esaminati nel prosieguo;
basti qui, però, valutare come il
Tribunale di Piacenza invero, si sia ben espresso in merito alla proporzionalità dell'intimato licenziamento per giusta causa, statuendo a pag. 16 della gravata pronuncia che: “le condotte poste in essere dal dirigente, da valutarsi nel complesso - vista anche la contingenza temporale della loro commissione, sono idonee ad integrare la giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro come esercitato dalla società resistente, essendosi il dirigente reso responsabile di inadempimenti rilevanti rispetto agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà che egli era tenuto ad osservare, tali da poter escludere, o quanto meno porre in dubbio, non solo la permanenza del vincolo fiduciario ma anche il corretto adempimento delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro in futuro”. È infatti proprio l'atteggiamento complessivo dell'odierno appellante, che ha provveduto, nell'arco di poche settimane, come integralmente confermato in istruttoria, a contrapporsi apertamente all'imprenditore denigrando lui e l'azienda nei confronti di terzi, a provare a portare con sé collaboratori dell'impresa in quella che sarebbe stata la sua nuova realtà professionale (si evidenzia che in atti è presente un documento dal quale si evince il già pieno coinvolgimento dell'appellante con la società CIAM PACK, che profilava un suo ingresso anche nella compagine societaria: doc. 16 fasc. di primo grado di parte appellata), nonché a rifiutarsi di rendere le informazioni richiestegli, che rende chiara la lesione del vincolo fiduciario che, anche a tutela del patrimonio aziendale, non solo permetteva, ma
11 imponeva la cessazione immediata del rapporto di lavoro.
Nessun dubbio, a fronte dell'accertamento dei fatti contestati, può esservi in merito alla proporzionalità del licenziamento per giusta causa intimato all'appellante, che si è reso autore di gravi illeciti disciplinari, da considerarsi in maniera complessiva e non solamente di comportamenti che, come prova a sostenere il lavoratore, al più dovevano valergli una
“ramanzina” e il pagamento di un cospicuo preavviso. Correttamente, inoltre, l'accertamento della giusta causa di licenziamento ha assorbito il profilo della giustificatezza del recesso, come rilevato dal Giudice di prime cure.
La sentenza gravata, in punto di motivazione sulla proporzionalità del licenziamento, non merita quindi alcuna riforma, avendo il Tribunale di Piacenza ben applicato le norme in materia, sia in relazione al venir meno della fiducia nel futuro adempimento delle obbligazioni, sia in relazione alla figura del dirigente, il cui vincolo fiduciario, per l'importanza del ruolo rivestito, deve sempre permanere in misura forte e stabile.
Per questi motivi
, anche il quinto motivo di appello va respinto.
Con il sesto motivo di appello, l'allora ricorrente ha eccepito che il Giudice a quo abbia posto a fondamento della decisione fatti che non dovevano essere oggetto di prova oppure che sono stati erroneamente valutati. Si riferisce in particolare il lavoratore alla circostanza confermata dal teste in merito ad espressioni ingiuriose e lesive Tes_1 proferite dall'appellante nei confronti dell'imprenditore, alla presenza del teste stesso (“tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda”). Orbene, è del tutto evidente che tale circostanza è contenuta nel capo della contestazione che censura il comportamento denigratorio del dirigente nei confronti dell'imprenditore, che si è poi ripetuto negli ulteriori episodi confermati dal teste Pt_4
Sul punto nella gravata sentenza si ha modo di leggere: << (…) Quanto al primo dei rilievi mossi al dirigente: "Alcuni dipendenti e clienti hanno riferito che Lei, nel corso di colloqui
e incontri avvenuti nelle ultime settimane, avrebbe denigrato e screditato l'azienda parlando ingiustificatamente male dei servizi offerti, della professionalità dei colleghi e della situazione economica, finanziaria e organizzativa ledendo, con espressioni offensive
e maldicenze, l'immagine della stessa sia all'interno che all'esterno presso la clientela e oltretutto ingenerando nei colleghi ingiustificati timori di perdere il lavoro. In particolare
è stato riferito che Lei, anche negli ultimi giorni, avrebbe pronunciato, fra le altre, le seguenti frasi "L'Azienda non è organizzata ': "con il suo atteggiamento sta Pt_2 perdendo tutti i clienti", ''tratta male le persone, che si licenziano", "i forti se ne vanno i deboli rimangono", "l'Azienda non è finanziariamente solida" "non è in grado di fare
l'imprenditore", "non c'è futuro per e per chi rimane". CP_1
Il ricorrente ha negato recisamente di aver pronunciato frasi del tenore riportato nella contestazione e, nel caso, di aver comunque espresso semplici opinioni e, come tali, riconducibili all'esercizio del diritto di critica costituzionalmente riconosciuto.
Parte resistente ha diversamente fornito prova di quanto riportato nella contestazione.
12 Il teste , capo officina della resistente, ha riferito: Testimone_2
"Vero che il ricorrente, alla presenza del Capo Officina sig. a fronte della Testimone_2 decisione comunicata dall'Amministratore IC, ha inveito contro lo stesso con tono di voce forte ed alterato proferendo le parole "tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda"?": "è vero, ero presente in officina quando la discussione ha avuto luogo. Il tono dello era abbastanza alterato, ho sentito che ha alzato la Pt_1 voce dicendo che, se andava avanti così, l'azienda avrebbe chiuso;
l'ho sentito dire.";
Il teste direttore della produzione e responsabile del personale, ha Persona_1 riferito:
"Vero che, nella settimana tra il 21 e il 25 giugno 2021, presso i locali aziendali e, in particolare, presso l'ufficio del ricorrente, il sig. , discutendo con il sig. Pt_1 Per_1 circa l'attività ed organizzazione dell'azienda, ha spontaneamente riferito al sig.
[...] le seguenti parole: "l'Azienda non è organizzata;
con il suo atteggiamento Persona_1 sta perdendo tutti i clienti;
tratta male le persone che, per questo, si Pt_2 Pt_2 licenziano;
i forti se ne vanno i deboli rimangono;
l'Azienda non è finanziariamente solida;
in questo momento non è in grado di fare l'imprenditore; non c'è futuro per CP_1
e per chi rimane"?": "è vero. Non ricordo il giorno esatto, ma le parole sì.".
[...]
Anche il teste , in allora legato alla resistente da un rapporto di Tes_3 collaborazione, ha riferito:
"Vero che il ricorrente, alla presenza del Capo Officina sig. a fronte della Testimone_2 decisione comunicata dall'Amministratore IC, ha inveito contro lo stesso con tono di voce forte ed alterato proferendo le parole "tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda"?": "io non ero presente, ma questa cosa mi è stata riferita dal sig. e dal sig. " (…) >>. Pt_4 Pt_2
Non si comprende, quindi, l'eccezione dell'allora ricorrente, avendo l'appellata proceduto a contestare al dirigente appellante l'utilizzo di frasi che avevano lo scopo di denigrare e screditare l'azienda e l'imprenditore. Per quanto concerne la testimonianza del sig. n merito al capo della contestazione Pt_3 relativo al comportamento denigratorio del dirigente, si rileva quanto segue. Innanzitutto, la conferma della circostanza da parte del sig. teste oculare dell'avvenuto Tes_1
“diverbio”, priva di ogni rilevanza l'eccezione di parte appellante per quanto riferito dal sig. ovvero che trattasi di testimonianza de relato essendogli state le espressioni Pt_3 del dirigente riferite dal e dal (amministratore unico); circostanza, questa, Pt_4 Pt_2 che pur essendo assolutamente credibile, non è a ben vedere necessaria ai fini della prova del fatto, essendo stato lo stesso confermato da persona direttamente presente sul posto (il sig. . Tes_1
Peraltro, il sig. a anche riferito che il contenuto delle conversazioni con e Pt_3 Tes_1 corrispondeva esattamente a quello dei suoi colloqui con il dirigente, allora Pt_4 ricorrente, così indubitabilmente confermando che l'appellante, in quel periodo, stava
13 regolarmente tenendo un atteggiamento a dir poco ostile nei confronti del datore di lavoro.
In ogni caso, anche volendo considerare fondata l'eccezione di parte appellante, gli episodi ulteriori oggetto di contestazione sono di per sé connotati da gravità sufficiente da legittimare senz'altro una giusta causa di recesso, come correttamente ha rilevato il
Giudice a quo ben argomentando e valutando i connotati dell'atteggiamento tenuto dal dirigente, tradottosi, tra l'altro, nell'espressione di giudizi inaccettabili nel contenuto e nella forma.
Non si può non considerare come, comunque, quanto riferito dal corrisponda Pt_3 perfettamente all'effetto che il dirigente appellante voleva evidentemente ottenere nella sua opera di discredito dell'azienda e dell'imprenditore: lo stesso infatti, ha riferito Pt_3 che stava valutando di interrompere la collaborazione con l'azienda: “si tratta delle stesse cose che mi diceva nelle nostre discussioni;
io, vedendo questa situazione, avevo Per_2 pensato di andare via, perché avevo paura per il futuro della ditta”. È del tutto palese, quindi, che la valutazione del Giudice in merito alle risultanze istruttorie sia stata assolutamente corretta nell'accertare la sussistenza degli elementi della giusta causa di licenziamento, il tutto, peraltro, senza considerare le ulteriori contestazioni rivolte al dirigente in merito all'offerta di una collaborazione professionale al di fuori dell'azienda al sig. e al rifiuto di adempiere alla prestazione impartitagli dall'azienda di invio Pt_3 dei report e delle informazioni richieste.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del sesto motivo di gravame.
Con il settimo motivo di appello, poi, l'allora ricorrente ha eccepito l'erroneità della sentenza gravata in merito all'applicazione dei principi relativi al diritto di critica/cronaca che, secondo la disattesa ricostruzione difensiva, conferirebbero legittimità al comportamento denigratorio del dirigente oggetto di contestazione disciplinare.
Sul punto, non può che evidenziarsi come la sentenza impugnata abbia offerto una compiuta disamina, tanto dei principi giurisprudenziali in materia, ricavati dalle pronunce richiamate (che evidentemente trattano casi diversi, ma non per questo non possono fornire i principi che è compito del Giudice applicare al caso di specie!), quanto del travalicamento da parte del dirigente dei limiti di continenza sia formale che sostanziale della “critica” rivolta.
In particolare, il Giudice di prime cure ha innanzitutto ben evidenziato, nel valutare il merito di quanto affermato dal dirigente, l'inesistenza di qualsivoglia elemento obiettivo che fondasse le personali, soggettive e sbagliate valutazioni espresse in più occasioni in ambito aziendale, affermando che: “Dal punto di vista della continenza sostanziale, le affermazioni rese circa la solidità aziendale e le capacità imprenditoriali dell'amministratore unico, contestate puntualmente dalla società resistente, non sono state in alcun modo provate dal ricorrente né vi è riscontro in atti di qualsivoglia verifica preventiva o dato oggettivo che possa suffragarle”.
14 L'assenza di un anche minimo elemento che corroborasse le affermazioni dell'allora ricorrente, e quindi la loro falsità, basta a privare di legittimità l'utilizzo delle ingiuriose espressioni rivolte in più riprese dall'odierno appellante nei confronti dell'imprenditore e dell'azienda.
Il Giudice a quo, scrupolosamente, ha anche evidenziato le dichiarazioni – generiche – rese dalla ex dipendente che ha rilevato come, nel corso degli anni, vi erano state Pt_5 dimissioni di lavoratori, che, in un realtà commerciale avente più di 50 dipendenti, non solo sono normali, ma anche fisiologiche, e come correttamente affermato dal Tribunale di Piacenza, rappresentano una “circostanza ben diversa dall'incapacità imprenditoriale riferita dal ricorrente oltre che del tutto inconferente con la solidità aziendale”.
Nessun errore di valutazione vi è stato sul punto, anche perché l'allora ricorrente nulla ha dedotto e provato per ingenerare nel Giudice un convincimento contrario. In proposito appare opportuno evidenziare che l'azienda è un'impresa storica del Controparte_1 territorio piacentino, ben radicata sul piano commerciale non solo in ambito nazionale, ma anche mondiale, senza alcun tipo di difficoltà finanziaria;
anzi, i risultati commerciali successivi alla dipartita del dirigente sono stati notevoli;
lo stesso dirigente, peraltro, ha riferito nel suo ricorso, anche in appello (cfr. pag. 4: “dedizione quasi ventennale alla
Società Twin CK dello Zaidi che certamente ha contribuito alla crescita professionale, tecnica e commerciale della stessa”) e in sede di giustificazioni, come evidenziato in sentenza ( << Le esternazioni del dirigente rimangono pertanto mere valutazioni personali, peraltro in aperta contraddizione con quanto riportato dallo stesso in sede di giustificazioni (doc. 30 ric. e 11 res.) dove si legge” .. non è un segreto che la Vs Società, in questi ultimi anni, abbia scontato e stia scontando una politica organizzativa che ha dato dei risultati insoddisfacenti, di cui ve ne sono le prove, pur essendo la stessa commercialmente solida e […]abbia sempre prodotto ottimi profitti, per ben quasi un ventennio”), che l'azienda godeva di ottima salute ed era sempre stata in crescita. Ciò sconfessa per tabulas le valutazioni del dirigente che non voleva certo stimolare un qualche cambiamento e miglioramento in azienda, bensì presumibilmente danneggiarla in prospettiva del consolidarsi della sua partecipazione alla società CIAM PACK, direttamente concorrente dell'appellata sul mercato francese (si vedano sul punto, in particolare, i documenti del fascicolo di primo grado di parte appellata: 4) Visura società
CI CK;
5) Estratto LinkedIn ricorrente;
16) Email tra il ricorrente, i soci di CIAM
PACK e il cliente VI inviate in costanza di rapporto di lavoro;
17) Email del sig.
inviata ai soci di CIAM PACK e al ricorrente). Persona_3
Sempre in punto di testimonianze, appare curioso come parte appellante cerchi di valorizzare, al fine di conferire credibilità al contenuto delle proprie affermazioni, la testimonianza del che ha riferito la frase “io, vedendo questa situazione, avevo Pt_3 pensato di andare via, perché avevo paura per il futuro della ditta” riferendosi evidentemente a ciò che gli rappresentava falsamente il dirigente per indurlo ad accettare
15 la propria offerta di lavoro, non certo a fronte di difficoltà obiettive dell'azienda! Tant'è che il rapporto del on l'appellata è proseguito e prosegue tutt'ora. Pt_3
Il Tribunale di Piacenza, quindi, ha ben argomentato in punto di diritto di critica e, se già si è detto in merito alla continenza sostanziale, in punto di continenza formale non può che condividersi la valutazione del Giudice di prime cure, che in maniera esemplare ha correttamente affermato che: “il tenore dei giudizi espressi, sia direttamente allo stesso
Amministratore IC (con frasi del tipo “tu non capisci niente, continuando così manderai in rovina l'azienda”) che indirettamente, a persone terze, ma a questo riferite, non può che ritenersi offensivo della professionalità e delle capacità imprenditoriali del soggetto interessato. Ancor più grave se si considera che in diverse occasioni, come è emerso dall'istruttoria, tali giudizi venivano proferiti nell'ambito di un confronto non con il diretto interessato, ovvero l'Amministratore unico, bensì in occasione di colloqui con soggetti terzi, clienti e dipendenti, tanto da sentirsi questi ultimi in dovere di riferire quanto appreso al diretto interessato. Del pari è condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente circa il suo dovere, visto il ruolo rivestito, di evidenziare le criticità aziendali riscontrate nello svolgimento delle sue funzioni;
censurabili appaiono invece i termini e i modi, soprattutto in presenza di un'”alternativa lecita”, ovvero quella di riferire le proprie doglianze e i propri suggerimenti unicamente al vertice (vista anche la lunga durata della collaborazione), senza screditare l'azienda nei confronti dei suoi clienti e dipendenti. Ne consegue che la critica e le accuse manifestate dal ricorrente verso
l'azienda e l'imprenditore, travalicato il limite della tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, nella persona del trasforma l'esercizio lecito Pt_2 di un diritto (di critica) in una condotta idonea a configurare un illecito disciplinare”.
I punti evidenziati dal Giudice di prime cure, ovvero (i) il tenore dei giudizi, di natura personale ed ingiuriosa;
(ii) la platea di destinatari, ovvero soggetti diversi dall'amministratore unico e datore di lavoro, al quale potevano e dovevano essere rivolte le, per usare un eufemismo, critiche;
(iii) l'esistenza di un'alternativa lecita, rappresentata, appunto, dalla possibilità di discutere di eventuali problemi con il datore di lavoro, rappresentano, con una motivazione del tutto esaustiva, gli argomenti che depongono nel senso di un evidente travalicamento del diritto di critica, che nel caso di specie non può trovare tutela a discapito dell'operatività dell'azienda e del patrimonio aziendale. Se il dirigente non ha tenuto un comportamento diverso, d'altra parte, ciò non è avvenuto perché, chiaramente, non era interesse del dirigente che avvenisse, avendo egli, all'epoca, deciso da tempo di intraprendere una nuova attività con la società CIAM PACK ma su tale aspetto, comprensibilmente, il dirigente nei suoi atti ha sempre taciuto.
Gli ultimi due aspetti trattati nel motivo di appello in esame riguardano:
a) la presunta inesistenza di un danno in capo all'azienda in relazione alle frasi pronunciate;
b) la valorizzazione dell'adempimento successivo all'ordine ricevuto di invio dei report
16 all'azienda.
Sul primo punto, nulla quaestio essendo lo stesso appellante a citare la giurisprudenza che, pacificamente, afferma che la rottura del vincolo fiduciario prescinde dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, avuto riguardo alla complessiva valutazione delle circostanze del caso di specie (cfr. pag. 29 appello: “la giusta causa di licenziamento deve integrare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (Cass. n.15654 del 2012, n.6498 2012) che può assumere rilievo nella complessiva valutazione delle circostanze”).
Sul secondo punto, in realtà inconferente all'interno del motivo di appello in esame, si avrà modo di tornare nel prosieguo;
basti qui rilevare, comunque, che l'invio dei report, come già evidenziato, è avvenuto solo in seguito al rifiuto di adempiere palesato dal dirigente ed alla successiva contestazione disciplinare;
quindi, non si tratta di certo di un adempimento spontaneo che rassicuri il datore di lavoro sull'adempimento futuro delle obbligazioni che, come correttamente ha ritenuto il Giudice a quo, può fondare l'accertamento della rottura del vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro.
In ragione di quanto sopra esposto, ad avviso di questa Corte, anche il settimo motivo di gravame va respinto.
Con l'ottavo motivo di appello, poi, parte appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valorizzato la testimonianza del in merito all'offerta di Pt_3 collaborazione in una nuova realtà imprenditoriale. Il motivo è infondato.
Su questo specifico aspetto, nella gravata sentenza si ha modo di leggere: << (…) Quanto al secondo rilevo mosso nella contestazione: "Inoltre ci è stato recentemente riferito che
Lei avrebbe nei mesi scorsi offerto ad un collaboratore de/l'azienda di lasciare l'azienda
e intraprendere una collaborazione con lei nell'ambito di una nuova iniziativa imprenditoriale che Lei starebbe intraprendendo".
L'istruttoria, ed in particolare quanto riferito dal "collaboratore dell'azienda", identificato in , all'epoca dei fatti (marzo 2021) collaboratore dell'azienda Tes_3 per il mercato francese, hanno confermato sia che il ricorrente aveva l'intenzione di lasciare l'azienda entro la fine dell'anno in corso, quando avrebbe avviato una nuova iniziativa professionale mediante la costituzione di una nuova azienda o di una collaborazione con altra azienda già esistente sul mercato, in concorrenza con CP_1 sia che aveva proposto anche al collaboratore dell'azienda suddetto di unirsi a lui nella nuova iniziativa imprenditoriale. E' emerso altresì che, al rifiuto della proposta era seguito un atteggiamento ostruzionistico e di discredito ai danni del Pt_3
Ilteste ha riferito: Tes_3
"Vero che, nel mese di marzo 2021, il ricorrente ebbe un colloquio con il sig. Tes_3 all'epoca collaboratore per il mercato francese, nel quale, richiedendogli il suo accordo per porre in essere una collaborazione nell'ambito di una nuova iniziativa imprenditoriale
17 che il ricorrente avrebbe intrapreso, egli descrisse l'azienda resistente e il legale rappresentante affermando che non aveva futuro a causa dell'incapacità CP_1 imprenditoriale dell'Amministratore IC ": "è vero." Parte_2
"Vero che, nel mese di marzo 2021, durante un colloquio, il ricorrente ha informato il sig.
collaboratore della resistente per il mercato francese, della sua decisione di Tes_3 lasciare l'azienda prima della fine dell'anno, non appena avrebbe avviato una nuova iniziativa professionale?": "è vero.";
"Vero che, nell'occasione di tale colloquio telefonico, il ricorrente ha proposto al sig. di seguirlo in tale nuova iniziativa professionale e di fargli sapere la sua Tes_3 posizione in breve tempo?: è vero. mi ha chiesto di seguirlo ma senza darmi Per_2 ragguagli sull'iniziativa, non dicendomi né la ditta né i partners, ma parlandomi solo di una attività imprenditoriale in generale nel nostro stesso settore, per sviluppare il settore commerciale della ditta;
io non l'ho seguito e lui, da questo momento, mi ha tolto la parola, dopo un alterco che abbiamo avuto su una vendita;
in quell'occasione abbiamo tolto la comunicazione;
tre volte poi sono andato nel suo ufficio, la prima volta mi ha salutato, la seconda volta e la terza volta non mi ha salutato, mi ha tolto la parola;
era il mio referente, il mio capo, ad un certo punto mi ha tolto la parola.";
"Vero che il sig. dopo aver rifiutato la proposta del ricorrente, è stato Tes_3 totalmente estromesso da ogni comunicazione e dialogo con il ricorrente, venendo altresì screditato con il team vendita poiché il ricorrente lo presentava come un venditore con poca esperienza e nessuna qualità professionale?": "è vero. Quando mi ha proposto di lavorare per lui, mi aveva riconosciuto tutte le qualità del venditore, ma quando ho Per_2 rifiutato di andare con lui, mi ha tolto tutte le qualità del venditore. Il fatto che mi ha screditato col team l'ho appreso, ma i membri del team non me lo hanno detto direttamente;
so che è stata fatta una riunione, dalla quale sono stato escluso, nella quale si è parlato di me: questo mi è stato detto da che mi ha detto della riunione nella Per_2 quale si è parlato di me, senza darmi i dettagli. E' stato a dirmi che aveva parlato Per_2 male di me col team, in quell'occasione mi ha detto tutte le cose negative che erano l'esatto contrario di quelle che mi aveva detto quando mi ha proposto di andare a lavorare con lui. E' stata l'ultima comunicazione leale che abbiamo avuto, dopo non c'è stata più comunicazione, neanche un saluto;
ho provato a salutarlo, ma a fronte del suo silenzio ho preferito non salutarlo più neanch'io.";
"Vero che il sig. a informato il sig. di tali avvenimenti nel mese Pt_3 Parte_2 di luglio 2021?": "è vero."; (…) >>.
Ciò posto si rileva che il è stato il testimone oculare e diretto dell'offerta di Pt_3 collaborazione in quanto soggetto che l'ha ricevuta e, quindi, l'unico che poteva validamente riferire, in processo e nel rispetto dell'obbligo di verità, in merito all'esistenza di tale fatto. Tale prova è stata pienamente raggiunta, avendo il teste pienamente Pt_3 confermato quanto allegato dall'allora società resistente.
18 In punto di attendibilità, non può esservi alcun dubbio in merito a quanto riferito dal perché la società appellata ha fornito una serie di ulteriori elementi documentali Pt_3 che depongono nel senso che il dirigente era ormai in procinto di lasciare spontaneamente l'azienda per iniziare formalmente una collaborazione con una società concorrente di diritto francese. Anche il che parla francese, secondo le intenzioni del dirigente, Pt_3 doveva essere portato a bordo, salvo il rifiuto da questi opposto alla proposta.
Tale gravissimo comportamento è stato quindi confermato pienamente in corso di causa e, correttamente, il Giudice a quo l'ha valorizzato ai fini della decisione;
nessun altro elemento di natura documentale, peraltro, viene opposto da parte dell'appellante, che nulla ha dedotto nemmeno in merito alla propria collaborazione con la società CIAM PACK, limitandosi falsamente a negarla in sede di interrogatorio formale, pur avendo l'appellata prodotto al doc. 17 una corrispondenza davvero lampante in merito ai futuri progetti lavorativi dell'allora ricorrente. L'attendibilità del teste in questione, d'altra parte, non può essere minata dalla potenziale discordanza tra le testimonianze del stesso, di , di e di in Pt_3 CP_2 Pt_5 CP_3 merito all'estromissione del primo dalla collaborazione con l'ufficio del dirigente, perché innanzitutto si tratta di una circostanza irrilevante ai fini della contestazione disciplinare,
e quindi del licenziamento intimato;
in ogni caso, deve rilevarsi come e Pt_5 CP_3 erano due collaboratori stretti del dirigente che erano dallo stesso stati coinvolti nell'estromissione del e, quindi, avevano del tutto interesse a non proferire il Pt_3 contrario di quanto affermato. Certamente, potrebbe anche trattarsi, nel caso di specie, di una modifica del comportamento del dirigente percepita dal solo ma l'utilizzo che Pt_3 vorrebbe fare parte appellante di questa circostanza non può essere condivisibile, alla luce dei numerosi elementi addotti dall'appellata a sostegno dell'esistenza del comportamento del dirigente, sui quali peraltro egli non ha mai offerto alcun elemento che potesse indurre ad una valutazione contraria.
Dalle azioni e dal comportamento dell'appellante nei confronti dell'allora datore di lavoro, quindi, non può che concludersi che egli stesse premeditando di cessare il rapporto lavorativo con l'appellata, cercando al contempo di sottrarre alla società un valido collaboratore.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche dell'ottavo motivo di appello.
Con il nono motivo di gravame, l'odierno appellante ha lamentato che il Giudice a quo non abbia correttamente valutato la rilevanza del tardivo adempimento all'invio dei report da parte del dirigente avvenuto in data 06/08/2021, a fronte dell'ordine impartitogli in data 22/07/2021; in particolare, sostiene l'allora ricorrente che la tardività dell'adempimento non può comportare una giusta causa di licenziamento. Il motivo è evidentemente infondato.
Tale argomento, peraltro non oggetto di specifica deduzione in sede di ricorso introduttivo,
19 è comunque del tutto irrilevante nel caso di specie, come emerge dal contenuto della contestazione disciplinare, la società appellata non ha contestato al dirigente un adempimento tardivo, bensì un inadempimento alla data della contestazione e il rifiuto di adempiere all'ordine impartitogli riferito dal dirigente al sig. E infatti, prima della Pt_4 contestazione disciplinare, il dirigente ha in due occasioni respinto la richiesta di invio dei report richiesti: la prima volta, a che gli aveva chiesto delucidazioni, come dallo Pt_4 stesso confermato in sede di istruttoria testimoniale in relazione al capitolo di prova n. 26; la seconda volta, con propria lettera del 29/07/2021, nella quale ha ribadito per iscritto il suo rifiuto. Addirittura in sede di interrogatorio formale, l'appellante ha riferito che all'epoca non fosse intenzionato ad adempiere all'ordine ricevuto non ritenendo la richiesta legittima e a fronte del fatto di essersi sentito “molto offeso” (cfr. dichiarazioni interrogatorio appellante riportate anche a pag. 5 della sentenza).
Il Giudice a quo ha quindi correttamente rilevato a pag. 16 dell'impugnata sentenza che:
“è pacifico tra le parti che i report in questione siano stati trasmessi il successivo 6.08.2021, dopo la lettera di contestazione, smentendo in tal senso quanto sostenuto dal ricorrente, ovvero che il tempo a disposizione per adempiere fosse troppo ridotto. Tanto più che proprio il ricorrente stesso, nelle giustificazioni rese (come poi ribadito nel corpo del ricorso), ha manifestato l'intenzione di non adempiere a quanto richiesto dal datore di lavoro, argomentando in merito all'indeterminatezza delle richieste e alla circostanza di non essere obbligato ad adempiervi. Sul punto si riporta quanto scritto nella missiva del 29.07.2021 consegnata dal ricorrente (doc. 7 res.) “sono un direttore con qualifica dirigenziale e lavoro in autonomia da vent'anni. Può dunque comprendere che non sono obbligato a seguire le sue nuove regole”.
Emerge in sintesi che si sia trattato di un rifiuto, esplicito e consapevole, ad adempiere ad una richiesta (peraltro del tutto lecita, in assenza di riscontro in atti di segno contrario) proveniente dal datore di lavoro”. A nulla rileva che, dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, l'appellante si sia prodigato nell'inviare quanto richiesto, forse avvedendosi che, nonostante fosse un dirigente che lavorava in autonomia da vent'anni, era in effetti obbligato ad aderire alla richiesta del datore di lavoro. L'adesione tardiva non è tuttavia sufficiente per escludere il valore negativo attribuito al rifiuto opposto in duplice occasione all'azienda, che è stato provato documentalmente e in sede di istruttoria testimoniale.
Deve rilevarsi, inoltre, che il giorno in cui è stata consegnata la contestazione disciplinare,
è stata contestualmente inviata dal dirigente all'azienda la già menzionata lettera con la quale, per iscritto, egli comunicava che non avrebbe ottemperato all'invio di quanto richiesto: anche tale elemento, conferma il rifiuto di adempiere opposto dal dirigente, con buona pace dell'invio successivo alla ricezione della lettera di contestazione. Invio avvenuto, peraltro, dopo solo qualche giorno, circostanza che sconfessa ampiamente anche l'eccezione relativa all'insufficienza del tempo concessogli per raccogliere il
20 materiale necessario. Sul punto, si richiama in giurisprudenza la sentenza della Cassazione
n. 4230 del 19 febbraio 2024, nella quale è stato affermato il principio secondo cui il datore di lavoro può intimare il licenziamento del dipendente per insubordinazione, anche se il contratto collettivo preveda una sanzione diversa, se l'insulto è risultato particolarmente grave nel caso concreto, come avvenuto nello specifico essendosi trattato di giudizi aspri ed immotivatamente negativi non solo sull'operato dell'azienda, ma anche sulla persona del socio ed amministratore unico, quindi di natura ampiamente personale.
Anche l'ultimo motivo di appello, pertanto, deve ritenersi infondato, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
Quanto alla richiesta svolta in via di estremo subordine da parte dell'appellante di ridurre
“il quantum della condanna alle spese di lite disposto nella sentenza del Giudice di prime cure”, se ne deve rilevare, innanzitutto, l'inammissibilità posto che la pronuncia appellata non è stata esplicitamente impugnata in merito alla regolamentazione e liquidazione delle spese del giudizio a quo.
Peraltro la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale di
Piacenza con la gravata sentenza appare pienamente conforme ai parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al consistente valore della controversia. La liquidazione operata dal Giudice a quo, infatti, si colloca solo poco al di sopra dei minimi tariffari.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014
e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed agli altri parametri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in questa sede in favore della società appellata).
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano nella somma di € 9.256,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13.02.2025
21 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
dott.ssa Maria Rita Serri
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