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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cassella
PARTE ISTANTE contro
CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 02114670504 ) con sede in Montecatini Terme, via Ugo Foscolo snc
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 7.3.2025 il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 02114670504 ), cancellata dal registro delle imprese in data 27.12.2024, deducendo il mancato pagamento di crediti tributari in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori per la somma complessiva di euro 656.534,23.
Regolarmente convocata la CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE a mezzo di deposito ex art. 40
c. 7 CCII del ricorso e del pedissequo decreto nel Portale Servizi Telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'esito dell'udienza tenutasi l'8.4.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
1 La resistente è una società a responsabilità limitata, in liquidazione volontaria, cancellata dal registro delle imprese il 27.12.2024.
In via preliminare, va ritenuta valida la notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII. Infatti, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 33 CCII, secondo cui nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese può essere aperta la liquidazione giudiziale entro l'anno dalla cancellazione, sussiste l'onere per la società estinta di conservare attiva per l'intera durata del detto termine annuale la casella di posta elettronica certificata originariamente comunicata al registro delle imprese (v., sulla analoga disposizione contenuta nella L.F., tra le tante, Cass. 3443/2020, Cass.
9893/2019, Cass. 23728/2017). Sono stati, quindi, correttamente notificati ricorso e decreto di convocazione all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese e, non risultando possibile tale notifica per cause imputabili al destinatario, la cancelleria ha provveduto all'inserimento degli atti nel
Portale Servizi Telematici gestito dal Ministero della giustizia in data 8.3.2025.
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di CLEARWATER S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della detta società è posta, da oltre un anno, in Comune ricadente nel circondario di Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, già esercente l'attività di importazione e esportazione di impianti di climatizzazione, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , già iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che il ricorrente agisce per debiti tributari scaduti ed iscritti a ruolo per un ammontare complessivo di oltre euro 650.000,00, con conseguente superamento della soglia dimensionale dell'indebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lettera D) del CCII.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione, ed ugualmente per le società cancellate dal registro delle imprese, assume rilievo non più la
2 capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019). Ebbene dal bilancio finale di liquidazione, approvato il 31.10.2024, risulta un attivo residuo di euro 1.000,00, evidentemente inidoneo ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(P.I./ C.F. 02114670504 ), con sede in VIA UGO FOSCOLO SNC, MONTECATINI-TERME.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa Elisa Vettori, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
3 dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
16/9/2025, alle ore 10,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 08/04/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Cassella
PARTE ISTANTE contro
CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 02114670504 ) con sede in Montecatini Terme, via Ugo Foscolo snc
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 7.3.2025 il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 02114670504 ), cancellata dal registro delle imprese in data 27.12.2024, deducendo il mancato pagamento di crediti tributari in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri e accessori per la somma complessiva di euro 656.534,23.
Regolarmente convocata la CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE a mezzo di deposito ex art. 40
c. 7 CCII del ricorso e del pedissequo decreto nel Portale Servizi Telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'esito dell'udienza tenutasi l'8.4.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
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1 La resistente è una società a responsabilità limitata, in liquidazione volontaria, cancellata dal registro delle imprese il 27.12.2024.
In via preliminare, va ritenuta valida la notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 40 c. 7 CCII. Infatti, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 33 CCII, secondo cui nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese può essere aperta la liquidazione giudiziale entro l'anno dalla cancellazione, sussiste l'onere per la società estinta di conservare attiva per l'intera durata del detto termine annuale la casella di posta elettronica certificata originariamente comunicata al registro delle imprese (v., sulla analoga disposizione contenuta nella L.F., tra le tante, Cass. 3443/2020, Cass.
9893/2019, Cass. 23728/2017). Sono stati, quindi, correttamente notificati ricorso e decreto di convocazione all'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese e, non risultando possibile tale notifica per cause imputabili al destinatario, la cancelleria ha provveduto all'inserimento degli atti nel
Portale Servizi Telematici gestito dal Ministero della giustizia in data 8.3.2025.
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di CLEARWATER S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della detta società è posta, da oltre un anno, in Comune ricadente nel circondario di Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, già esercente l'attività di importazione e esportazione di impianti di climatizzazione, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , già iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che il ricorrente agisce per debiti tributari scaduti ed iscritti a ruolo per un ammontare complessivo di oltre euro 650.000,00, con conseguente superamento della soglia dimensionale dell'indebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lettera D) del CCII.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione, ed ugualmente per le società cancellate dal registro delle imprese, assume rilievo non più la
2 capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019). Ebbene dal bilancio finale di liquidazione, approvato il 31.10.2024, risulta un attivo residuo di euro 1.000,00, evidentemente inidoneo ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di CLEARWATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(P.I./ C.F. 02114670504 ), con sede in VIA UGO FOSCOLO SNC, MONTECATINI-TERME.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa Elisa Vettori, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
3 dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
16/9/2025, alle ore 10,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 08/04/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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