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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
•Il Giudice del Lavoro, Dott. Giovanni Piccolo all'udienza del 24/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 782/2015
TRA
'Parte 1 nata a [...], il [...], C.F. C.F. 1
elettivamente domiciliata in VIA C.BATTISTI, 24 ACQUEDOLCI, recapito professionale dell'avv.
CAPUTO SALVATORE che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e con sede in Roma, C.F. P.IVA 1 Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura – pagamento di indebito
Udienza: 18/05/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11 MARZO 2015 reg.n. 782/2015 il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo, e che nel 2006 e 2007, aveva svolto attività lavorativa, per un numero complessivo di n. 102 giornate, alle dipendenze della ditta e che, pertanto, era stata iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di Org_1
residenza.
Rilevava che l'CP_2 gli aveva comunicato che le sue giornate di lavoro utili ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie erano state cancellate per i suddetti anni.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto, che allegava, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate, con condanna dell' CP 2 ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L'CP 2 non si costituiva
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto un' azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione, per l'anno 2006 e 2007, con conseguente condanna dell' Controparte_3 a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate e la illegittima richieste di pagamento dell' CP_2.
Passando al merito della domanda occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del Parte 1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_2, trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola di proprietà del al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che Org_1
l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto soltanto all'elevazione di un
Org_1verbale per omesso versamento dei contributi a carico della ditta . Ciò che,
più in generale, è risultato, è l'effettivo svolgimento dell'attività agricola svolta sul fondo del
Org_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Parte 1 alle dipendenze della ditta Org_1
,Invero il teste ha confermato la Testimone 1 Testimone 2
circostanza per cui il ricorrente abbia lavorato, nel 2006 e 2007, presso i terreni della ditta [...]
Org_1 siti in S.Mauro Castelverde, con orario di lavoro dalle 7,00 alle 16,00, con retribuzione euro 50 giornalieri, ed ha affermato che il ricorrente si occupava del pulitura dei terreni, decortifica delle piante da sughero. Il teste, che ha dichiarato di conoscere tutte le superiori circostanze in quanto anch'ella lavorava presso la medesima ditta, ha affermato che tutte le mattine il sig. divideva il lavoro per gruppi di operai e indicava le attività e le Org_1 mansioni da svolgere, sintomo, questo, dell'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e coordinamento.
Le superiori circostanze trovano riscontro anche nella versione dei fatti offerta dalla teste
Testimone 2
Ora, al di là di una pur necessaria valutazione sull'attendibilità delle testi, le quali hanno affermato di aver lavorato presso la ditta Org_1 e di aver già esperito e concluso positivamente azione giurisdizionale contro l'CP_2, per il riconoscimento delle giornate lavorate, ciò che risulta di tutta evidenza è la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere esistente il rapporto di lavoro del alle Parte 1 dipendenze della ditta rispetto alle allegazioni ed alla produzione Org_1 '
documentale dell' CP_2 la quale, invero, non consente di trarre elementi significativi per poter escludere la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto. Anzi, la mancanza dal verbale porta ad evincersi l'esistenza di una attività di impresa agricola piuttosto produttiva, circostanza, questa, .
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui il ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta Org_1
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, alla qualità delle parti ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 2 con ricorso depositato in Cancelleria il 11 MARZO 2015 reg.n. 782/2015 così provvede:
• Dichiara la contumacia dell' CP 2
• Dichiara che Parte 1 ha lavorato per la ditta Org_1 nel 2006 e 2007 per un complessivo numero di 102 giornate e la illegittima richieste di pagamento dell' CP_2;
Condanna l'CP_2 ad operare la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
.
agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate al punto che precede;
Condanna l'CP_2 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1800 oltre spese
•
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario..
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 24 MAGGIO 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
•Il Giudice del Lavoro, Dott. Giovanni Piccolo all'udienza del 24/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 782/2015
TRA
'Parte 1 nata a [...], il [...], C.F. C.F. 1
elettivamente domiciliata in VIA C.BATTISTI, 24 ACQUEDOLCI, recapito professionale dell'avv.
CAPUTO SALVATORE che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e con sede in Roma, C.F. P.IVA 1 Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura – pagamento di indebito
Udienza: 18/05/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11 MARZO 2015 reg.n. 782/2015 il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo, e che nel 2006 e 2007, aveva svolto attività lavorativa, per un numero complessivo di n. 102 giornate, alle dipendenze della ditta e che, pertanto, era stata iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di Org_1
residenza.
Rilevava che l'CP_2 gli aveva comunicato che le sue giornate di lavoro utili ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie erano state cancellate per i suddetti anni.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto, che allegava, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate, con condanna dell' CP 2 ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L'CP 2 non si costituiva
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto un' azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione, per l'anno 2006 e 2007, con conseguente condanna dell' Controparte_3 a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate e la illegittima richieste di pagamento dell' CP_2.
Passando al merito della domanda occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del Parte 1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_2, trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda agricola di proprietà del al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che Org_1
l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto soltanto all'elevazione di un
Org_1verbale per omesso versamento dei contributi a carico della ditta . Ciò che,
più in generale, è risultato, è l'effettivo svolgimento dell'attività agricola svolta sul fondo del
Org_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Parte 1 alle dipendenze della ditta Org_1
,Invero il teste ha confermato la Testimone 1 Testimone 2
circostanza per cui il ricorrente abbia lavorato, nel 2006 e 2007, presso i terreni della ditta [...]
Org_1 siti in S.Mauro Castelverde, con orario di lavoro dalle 7,00 alle 16,00, con retribuzione euro 50 giornalieri, ed ha affermato che il ricorrente si occupava del pulitura dei terreni, decortifica delle piante da sughero. Il teste, che ha dichiarato di conoscere tutte le superiori circostanze in quanto anch'ella lavorava presso la medesima ditta, ha affermato che tutte le mattine il sig. divideva il lavoro per gruppi di operai e indicava le attività e le Org_1 mansioni da svolgere, sintomo, questo, dell'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e coordinamento.
Le superiori circostanze trovano riscontro anche nella versione dei fatti offerta dalla teste
Testimone 2
Ora, al di là di una pur necessaria valutazione sull'attendibilità delle testi, le quali hanno affermato di aver lavorato presso la ditta Org_1 e di aver già esperito e concluso positivamente azione giurisdizionale contro l'CP_2, per il riconoscimento delle giornate lavorate, ciò che risulta di tutta evidenza è la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere esistente il rapporto di lavoro del alle Parte 1 dipendenze della ditta rispetto alle allegazioni ed alla produzione Org_1 '
documentale dell' CP_2 la quale, invero, non consente di trarre elementi significativi per poter escludere la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto. Anzi, la mancanza dal verbale porta ad evincersi l'esistenza di una attività di impresa agricola piuttosto produttiva, circostanza, questa, .
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui il ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta Org_1
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, alla qualità delle parti ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 2 con ricorso depositato in Cancelleria il 11 MARZO 2015 reg.n. 782/2015 così provvede:
• Dichiara la contumacia dell' CP 2
• Dichiara che Parte 1 ha lavorato per la ditta Org_1 nel 2006 e 2007 per un complessivo numero di 102 giornate e la illegittima richieste di pagamento dell' CP_2;
Condanna l'CP_2 ad operare la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
.
agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate al punto che precede;
Condanna l'CP_2 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1800 oltre spese
•
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario..
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 24 MAGGIO 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Piccolo Giovanni