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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10047 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8750/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8750/24 promosso con ricorso depositato in data 22/4/2024 da:
nato a [...], Connecticut (Stati Uniti d'America) il 06.11.1965 e Parte_1 residente in 5 Howard Street, Salem MA 01970 (Stati Uniti d'America), c.f. e C.F._1
nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il 24.07.1998 e Parte_2 residente in 5 Howard Street, Salem MA 01970 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f.
[...]
E
, PEC ' ] unitamente e disgiuntamente C.F._3 Email_1 all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_4
' t'] ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. Email_3
10, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di (altrimenti conosciuto come Persona_1 [...]
, cittadino italiano nato a [...], il [...], e Persona_2
(altrimenti conosciuta come ), cittadina italiana nata a Parte_3 Parte_4
ET NI (BN) il 09.08.1891.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie gli avi erano nati in provincia di Benevento, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Infatti, parte istante ha dedotto di essere discendente di nato a [...] Persona_3 il 21.07.1884 che contraeva matrimonio il 02.10.1916 a New Haven, Connecticut (Stati Uniti d'America) con cittadina italiana nata a [...] il [...]. Parte_3
In costanza del loro matrimonio, il 27.10.1917 nasceva a New Haven, Connecticut (Stati Uniti d'America)
[...]
, la quale acquisiva automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita Parte_5 sul suolo americano (si veda il Codice degli Stati Uniti d'America, Titolo 8, Capitolo 11, Sezione II) nonché la cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna e materna. Difatti, si naturalizzerà Persona_1 cittadino statunitense in data 25.01.1932 (doc.
8-9 in atti depositati), ovvero quando la figlia aveva Parte_5
15 anni, mentre , acquisiva la cittadinanza statunitense in data 21.11.1941, ovvero dopo il Parte_3 raggiungimento della maggiore età della figlia (doc. 10-11 in atti depositati) potendo pertanto Parte_5
2 trasmetterle entrambi la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si rammenti, infatti, che a norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.
L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame, gli
Stati Uniti d'America) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
In conformità a quanto disposto dalla L. 555/1912, i figli seguivano la cittadinanza del padre e, solo in forma residua quella della madre: quest'ultima trasmetteva il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del
01.01.1948 (data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese estero del padre imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo iure soli (art. 1 comma 2 L. 555/1912). La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” e del successivo art. 2 comma 2 nella parte in cui permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale poiché in contrasto con i principi costituzionali sanciti dall'art. 3 comma 1
(eguaglianza davanti alla Legge senza distinzioni di sesso) e dall'art. 29 comma 2 (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi).
Tale sentenza ha, pertanto, riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo, mentre nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Sul punto, il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24.10.1975 ha stabilito che “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio
3 minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
Con la Legge 13.06.1912 n. 555 questo criterio venne superato, stabilendosi che il discendente minore dell'avo che aveva perso la cittadinanza per naturalizzazione conservasse la cittadinanza italiana, a condizione che la nascita fosse precedente alla naturalizzazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 29.10.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8750/24 promosso con ricorso depositato in data 22/4/2024 da:
nato a [...], Connecticut (Stati Uniti d'America) il 06.11.1965 e Parte_1 residente in 5 Howard Street, Salem MA 01970 (Stati Uniti d'America), c.f. e C.F._1
nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il 24.07.1998 e Parte_2 residente in 5 Howard Street, Salem MA 01970 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f.
[...]
E
, PEC ' ] unitamente e disgiuntamente C.F._3 Email_1 all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_4
' t'] ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. Email_3
10, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di (altrimenti conosciuto come Persona_1 [...]
, cittadino italiano nato a [...], il [...], e Persona_2
(altrimenti conosciuta come ), cittadina italiana nata a Parte_3 Parte_4
ET NI (BN) il 09.08.1891.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie gli avi erano nati in provincia di Benevento, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Infatti, parte istante ha dedotto di essere discendente di nato a [...] Persona_3 il 21.07.1884 che contraeva matrimonio il 02.10.1916 a New Haven, Connecticut (Stati Uniti d'America) con cittadina italiana nata a [...] il [...]. Parte_3
In costanza del loro matrimonio, il 27.10.1917 nasceva a New Haven, Connecticut (Stati Uniti d'America)
[...]
, la quale acquisiva automaticamente la cittadinanza statunitense in virtù della propria nascita Parte_5 sul suolo americano (si veda il Codice degli Stati Uniti d'America, Titolo 8, Capitolo 11, Sezione II) nonché la cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna e materna. Difatti, si naturalizzerà Persona_1 cittadino statunitense in data 25.01.1932 (doc.
8-9 in atti depositati), ovvero quando la figlia aveva Parte_5
15 anni, mentre , acquisiva la cittadinanza statunitense in data 21.11.1941, ovvero dopo il Parte_3 raggiungimento della maggiore età della figlia (doc. 10-11 in atti depositati) potendo pertanto Parte_5
2 trasmetterle entrambi la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si rammenti, infatti, che a norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza.
L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame, gli
Stati Uniti d'America) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
In conformità a quanto disposto dalla L. 555/1912, i figli seguivano la cittadinanza del padre e, solo in forma residua quella della madre: quest'ultima trasmetteva il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del
01.01.1948 (data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese estero del padre imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo iure soli (art. 1 comma 2 L. 555/1912). La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” e del successivo art. 2 comma 2 nella parte in cui permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale poiché in contrasto con i principi costituzionali sanciti dall'art. 3 comma 1
(eguaglianza davanti alla Legge senza distinzioni di sesso) e dall'art. 29 comma 2 (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi).
Tale sentenza ha, pertanto, riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo, mentre nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Sul punto, il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24.10.1975 ha stabilito che “l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio
3 minorenne, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
Con la Legge 13.06.1912 n. 555 questo criterio venne superato, stabilendosi che il discendente minore dell'avo che aveva perso la cittadinanza per naturalizzazione conservasse la cittadinanza italiana, a condizione che la nascita fosse precedente alla naturalizzazione.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 29.10.2025
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