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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1445/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1445/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cerzeto (CS) alla Via Gjitonia Motticella n.
41 presso lo studio dell'Avv. Caterina Melicchio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239004543801000, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020160012066018000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.11.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020239004543801000, notificata l'11.10.2023, relativamente cartella esattoriale n. 03020160012066018000, avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro ai sensi della L. n. 689/1981, oltre recupero spese della procadura, deducendo: a) la legittimazione passiva dell' b) la nullità dell'intimazione CP_2 per omessa notifica del verbale di contestazione e della successiva cartella esattoriale;
c) la prescrizione delle pretese azionate.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse annullata l'intimazione di pagamento opposta, limitatamente alla cartella n. 03020160012066018000 per le motivazioni indicate in ricorso o che, comunque, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la tardività e, dunque, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 e dell'art 617
c.p.c., nonché la rituale notifica della cartella impugnata;
nel merito, contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della notifica, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione e della sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
3. Con ordinanza depositata il 31.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
16.11.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 10.11.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta illegittimità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici.
5. Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l' ha fornito prova CP_2 dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale in questione;
in particolare, dall'esame della documentazione prodotta emerge che l'ente della riscossione, in data 25.10.2016, ha effettuato un primo tentativo di notifica della cartella n. 03020160012066018000 mediante invio a posta elettronica certificata;
tuttavia, l'ente non ha rinvenuto nel Registro INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo afferente alla ditta individuale di cui era titolare l'odierno opponente, e ciò nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali.
Per tale ragione, l' ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. CP_2
602/1973, a depositare telematicamente la predetta cartella presso gli uffici della Camera di
Commercio di Catanzaro, inviando al copia della comunicazione dell'avvenuta notifica Parte_1 mediante deposito e pubblicazione telematica (n. documento 03097201600977522000), con lettera racc. a/r n. 67218923604-4 del 10.11.2016, ricevuta a mani del destinatario il 15.11.2016.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella impugnata;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione della suddetta cartella entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalla data di notificazione dell'atto), il credito contributivo sotteso alla cartella impugnata è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa sanzionatoria.
6. Per quanto concerne la dedotta prescrizione sopravvenuta, la domanda si configura come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver compiuto degli atti CP_2 interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000117000, la cui notifica è stata effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante lettera raccomandata a/r n. 67373594592-1 consegnata il 9.09.2019 a mani di familiare convivente ( , moglie dell'opponente) e la Persona_1 cui comunicazione informativa è stata inviata con lettera racc. a/r n. 57323594592-9 del 17.09.2019;
b) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000337000, la cui notifica, tuttavia, non risulta essere andata a buon fine, posto che sono state prodotte delle relate in bianco;
c) l'intimazione di pagamento n. 03020229003126170000 notificata mediante lettera racc. a/r n.
69518419736-3 del 29.07.2022 e consegnata a persona di famiglia in data 24.08.2022.
Ne consegue, pertanto, che alcuna prescrizione poteva dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione opposta (11.10.2023), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto, dapprima, dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201900000117000 (eseguita il 9.09.2019) e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 202203020229003126170000 (risalente al 24.08.2022).
7. Ne discende, quindi, l'integrale rigetto dell'opposizione.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 2.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1445/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via F. Nicotera n. 86 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cerzeto (CS) alla Via Gjitonia Motticella n.
41 presso lo studio dell'Avv. Caterina Melicchio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239004543801000, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020160012066018000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.11.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020239004543801000, notificata l'11.10.2023, relativamente cartella esattoriale n. 03020160012066018000, avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Catanzaro ai sensi della L. n. 689/1981, oltre recupero spese della procadura, deducendo: a) la legittimazione passiva dell' b) la nullità dell'intimazione CP_2 per omessa notifica del verbale di contestazione e della successiva cartella esattoriale;
c) la prescrizione delle pretese azionate.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse annullata l'intimazione di pagamento opposta, limitatamente alla cartella n. 03020160012066018000 per le motivazioni indicate in ricorso o che, comunque, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la tardività e, dunque, CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 e dell'art 617
c.p.c., nonché la rituale notifica della cartella impugnata;
nel merito, contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della notifica, medio tempore, di atti interruttivi della prescrizione e della sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria.
3. Con ordinanza depositata il 31.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
16.11.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 10.11.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta illegittimità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici.
5. Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l' ha fornito prova CP_2 dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale in questione;
in particolare, dall'esame della documentazione prodotta emerge che l'ente della riscossione, in data 25.10.2016, ha effettuato un primo tentativo di notifica della cartella n. 03020160012066018000 mediante invio a posta elettronica certificata;
tuttavia, l'ente non ha rinvenuto nel Registro INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo afferente alla ditta individuale di cui era titolare l'odierno opponente, e ciò nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali.
Per tale ragione, l' ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. CP_2
602/1973, a depositare telematicamente la predetta cartella presso gli uffici della Camera di
Commercio di Catanzaro, inviando al copia della comunicazione dell'avvenuta notifica Parte_1 mediante deposito e pubblicazione telematica (n. documento 03097201600977522000), con lettera racc. a/r n. 67218923604-4 del 10.11.2016, ricevuta a mani del destinatario il 15.11.2016.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella impugnata;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione della suddetta cartella entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalla data di notificazione dell'atto), il credito contributivo sotteso alla cartella impugnata è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa sanzionatoria.
6. Per quanto concerne la dedotta prescrizione sopravvenuta, la domanda si configura come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, con la propria memoria di costituzione l' ha dedotto di aver compiuto degli atti CP_2 interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000117000, la cui notifica è stata effettuata, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante lettera raccomandata a/r n. 67373594592-1 consegnata il 9.09.2019 a mani di familiare convivente ( , moglie dell'opponente) e la Persona_1 cui comunicazione informativa è stata inviata con lettera racc. a/r n. 57323594592-9 del 17.09.2019;
b) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201900000337000, la cui notifica, tuttavia, non risulta essere andata a buon fine, posto che sono state prodotte delle relate in bianco;
c) l'intimazione di pagamento n. 03020229003126170000 notificata mediante lettera racc. a/r n.
69518419736-3 del 29.07.2022 e consegnata a persona di famiglia in data 24.08.2022.
Ne consegue, pertanto, che alcuna prescrizione poteva dirsi maturata alla data di notificazione dell'intimazione opposta (11.10.2023), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto, dapprima, dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076201900000117000 (eseguita il 9.09.2019) e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 202203020229003126170000 (risalente al 24.08.2022).
7. Ne discende, quindi, l'integrale rigetto dell'opposizione.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 2.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino