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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1354/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Damaso Pattumelli e Parte_1
AN Di BE giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12723/2024, pubblicata in data 10/12/2024 2
___________________
Con ricorso depositato il 29.5.2024 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto, limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge ed ha concluso chiedendo: “ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della determinazione della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado,
ACCERTARE E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE l' al pagamento delle spese di lite CP_1 di primo grado pari ad euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
L' si è costituito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia decidere secondo giustizia in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia compensare le spese del presente grado di giudizio”.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 12.9.2024, Pt_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo
[...] la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno mensile d'invalidità CP_1 di cui all'art.13 l. n.118/1971, riconosciutole con decreto di omologa del
12.4.2024, a decorrere dalla proposizione della domanda amministrativa del 1.9.2023, oltre accessori di legge. Esponeva di aver provveduto in data
19.4.2024 a inviare telematicamente all' il modello AP-70 attestante i CP_1 requisiti socio-economici richiesti unitamente al decreto di omologa e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni, prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa.
L' costituendosi in giudizio, rilevava di aver liquidato la prestazione CP_1 richiesta come da comunicazione del 23.10.2024, con decorrenza dal 1.9.2023, per un importo di € 4.851,79 ed eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso e, in subordine, la cessazione della materia del contendere. 3
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, sulle conformi conclusioni delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l' al pagamento delle spese processuali che liquidava in € CP_1
854,00, così motivando: “Considerato che la liquidazione è intervenuta il 23.10.2024, oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità”.
L'appellante lamenta la violazione delle disposizioni del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2028, con particolare riferimento all'inderogabilità dei minimi tariffari previsti. Deduce, nello specifico, che in ragione del valore della controversia, individuato nell'importo di € 8.794,68 - pari alla somma degli importi dovuti per due anni a titolo di assegno mensile ex art. 13 l.
118/1971 oltre rivalutazione - lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi è quello relativo ai giudizi compresi tra € 5.200,01 a € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4 relativa alle cause di previdenza. Conseguentemente, l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a € 2.695,50, comprensivo della fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, da incrementare fino ad un terzo ai sensi dell'art.4, comma 8, D.M. 55/2014, stante la manifesta fondatezza della domanda azionata, per una complessiva liquidazione a titolo di spese di lite nella misura di € 3.504,15, con distrazione.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta da un lato l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, dall'altro quello di liquidare i compensi di lite in ossequio ai parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, dal D.M. 37 del 2018 e dal D.M. 147 del 2022, nonché dalle relative disposizioni vigenti in materia, nel rispetto dei parametri minimi inderogabili. 4
Nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari non considerate o ridotte.
In relazione alla quantificazione delle spese, richiamando i decreti ministeriali sopra citati, da ultimo, il D.M. n. 147/2022 che disciplina la liquidazione dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni professionali rese in ambito giudiziale, si osserva che i parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati sino al 50% avendo riguardo dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Osserva il Collegio che la liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014, divenuti inderogabili in forza della modifica normativa apportata dal D.M. 37/2018, non essendo più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi indicati, quale espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Il motivo di gravame è pertanto meritevole di accoglimento.
Il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato
- applicando la tabella n. 4 sulle cause di previdenza, con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale. Nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non espletata, non essendo condivisibile la tesi sostenuta da parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare, nella liquidazione delle spese, anche la fase “istruttoria e/o trattazione”. 5
A riguardo si richiama l'art. 4 del DM 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, il quale al comma 5, lett. c) descrive la fase istruttoria come
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Il Collegio, ricordando che la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 c.p.c., rileva che nessuna delle attività indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, peraltro neanche richieste da parte appellante, è stata svolta nel primo grado di giudizio. Tale giudizio, difatti, si è articolato nell'unica udienza di discussione del 10.12.2024 al cui esito, sulla base della sola documentazione prodotta da parte ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata.
È appena il caso di ricordare, inoltre, che pacifica giurisprudenza di legittimità esclude che l'effettuazione di singoli atti istruttori nell'ambito di altre fasi processuali, come nell'ambito della fase introduttiva, ed in particolare la produzione di documenti in allegato agli atti introduttivi, equivalga allo 6
svolgimento della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/2021).
A fortiori, dunque, la mera richiesta di ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell' non può equivalere CP_1 allo svolgimento della fase istruttoria ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria.
Parimenti, non è possibile accordare l'incremento per la manifesta fondatezza delle ragioni del ricorrente, previsto dal comma 8 del citato art.4 in base al quale “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Ciò in quanto, premessa la facoltatività e discrezionalità del riconoscimento di tale incremento, esso può riconoscersi ove l'attività difensiva abbia avuto un ruolo cardine nell'esito della lite (Cass.
Sez. II, Ord. n. 26520/2023), così rendendone più spedita la definizione.
Attesa, dunque, la ratio della previsione, chiaramente premiale rispetto alla necessità avvertita dal legislatore di smaltimento del contenzioso e del contenimento dei tempi dei processi, nel caso di specie non può ritenersi che l'esito del giudizio sia stato agevolato dalla natura delle difese svolte dal ricorrente, essendo lo stesso conseguenza della mancata corresponsione, da parte dell' del beneficio invocato nonostante la sussistenza dei requisiti CP_1 di legge.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' va CP_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, trova applicazione il CP_1 seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. 7
Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 854,00, rispetto all'importo di euro € 1.865,00, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 1.011,00 che si assume a valore del presente gravame.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL RE
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1354/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 23/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Damaso Pattumelli e Parte_1
AN Di BE giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gustavo Iandolo CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 12723/2024, pubblicata in data 10/12/2024 2
___________________
Con ricorso depositato il 29.5.2024 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza in oggetto, limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge ed ha concluso chiedendo: “ACCERTATA E DICHIARATA l'illegittimità della determinazione della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado,
ACCERTARE E DICHIARARE che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, CONDANNARE l' al pagamento delle spese di lite CP_1 di primo grado pari ad euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
L' si è costituito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia decidere secondo giustizia in punto spese del giudizio di primo grado e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'appello, voglia compensare le spese del presente grado di giudizio”.
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 12.9.2024, Pt_1 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo
[...] la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno mensile d'invalidità CP_1 di cui all'art.13 l. n.118/1971, riconosciutole con decreto di omologa del
12.4.2024, a decorrere dalla proposizione della domanda amministrativa del 1.9.2023, oltre accessori di legge. Esponeva di aver provveduto in data
19.4.2024 a inviare telematicamente all' il modello AP-70 attestante i CP_1 requisiti socio-economici richiesti unitamente al decreto di omologa e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni, prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa.
L' costituendosi in giudizio, rilevava di aver liquidato la prestazione CP_1 richiesta come da comunicazione del 23.10.2024, con decorrenza dal 1.9.2023, per un importo di € 4.851,79 ed eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza del ricorso e, in subordine, la cessazione della materia del contendere. 3
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, sulle conformi conclusioni delle parti, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l' al pagamento delle spese processuali che liquidava in € CP_1
854,00, così motivando: “Considerato che la liquidazione è intervenuta il 23.10.2024, oltre 120 giorni dalla notifica dell'omologa e della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità”.
L'appellante lamenta la violazione delle disposizioni del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2028, con particolare riferimento all'inderogabilità dei minimi tariffari previsti. Deduce, nello specifico, che in ragione del valore della controversia, individuato nell'importo di € 8.794,68 - pari alla somma degli importi dovuti per due anni a titolo di assegno mensile ex art. 13 l.
118/1971 oltre rivalutazione - lo scaglione di riferimento per il calcolo dei compensi è quello relativo ai giudizi compresi tra € 5.200,01 a € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4 relativa alle cause di previdenza. Conseguentemente, l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a € 2.695,50, comprensivo della fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, da incrementare fino ad un terzo ai sensi dell'art.4, comma 8, D.M. 55/2014, stante la manifesta fondatezza della domanda azionata, per una complessiva liquidazione a titolo di spese di lite nella misura di € 3.504,15, con distrazione.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta da un lato l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, dall'altro quello di liquidare i compensi di lite in ossequio ai parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, dal D.M. 37 del 2018 e dal D.M. 147 del 2022, nonché dalle relative disposizioni vigenti in materia, nel rispetto dei parametri minimi inderogabili. 4
Nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari non considerate o ridotte.
In relazione alla quantificazione delle spese, richiamando i decreti ministeriali sopra citati, da ultimo, il D.M. n. 147/2022 che disciplina la liquidazione dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni professionali rese in ambito giudiziale, si osserva che i parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati sino al 50% avendo riguardo dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Osserva il Collegio che la liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014, divenuti inderogabili in forza della modifica normativa apportata dal D.M. 37/2018, non essendo più consentita la liquidazione di somme risultanti da una diminuzione oltre il 50% dei parametri medi indicati, quale espressione di una specifica scelta normativa volta a limitare la discrezionalità del giudice e a garantire, entro una ponderata flessibilità dei parametri previsti, l'uniformità e la prevedibilità della liquidazione delle spese processuali a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Il motivo di gravame è pertanto meritevole di accoglimento.
Il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato
- applicando la tabella n. 4 sulle cause di previdenza, con riferimento allo scaglione compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00 - in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.011,00 per la fase decisionale. Nulla è dovuto per la fase istruttoria in quanto non espletata, non essendo condivisibile la tesi sostenuta da parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare, nella liquidazione delle spese, anche la fase “istruttoria e/o trattazione”. 5
A riguardo si richiama l'art. 4 del DM 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, il quale al comma 5, lett. c) descrive la fase istruttoria come
“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Il Collegio, ricordando che la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 c.p.c., rileva che nessuna delle attività indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, peraltro neanche richieste da parte appellante, è stata svolta nel primo grado di giudizio. Tale giudizio, difatti, si è articolato nell'unica udienza di discussione del 10.12.2024 al cui esito, sulla base della sola documentazione prodotta da parte ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, è stata pronunciata la sentenza oggi impugnata.
È appena il caso di ricordare, inoltre, che pacifica giurisprudenza di legittimità esclude che l'effettuazione di singoli atti istruttori nell'ambito di altre fasi processuali, come nell'ambito della fase introduttiva, ed in particolare la produzione di documenti in allegato agli atti introduttivi, equivalga allo 6
svolgimento della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/2021).
A fortiori, dunque, la mera richiesta di ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell' non può equivalere CP_1 allo svolgimento della fase istruttoria ai fini della liquidazione della relativa voce tariffaria.
Parimenti, non è possibile accordare l'incremento per la manifesta fondatezza delle ragioni del ricorrente, previsto dal comma 8 del citato art.4 in base al quale “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Ciò in quanto, premessa la facoltatività e discrezionalità del riconoscimento di tale incremento, esso può riconoscersi ove l'attività difensiva abbia avuto un ruolo cardine nell'esito della lite (Cass.
Sez. II, Ord. n. 26520/2023), così rendendone più spedita la definizione.
Attesa, dunque, la ratio della previsione, chiaramente premiale rispetto alla necessità avvertita dal legislatore di smaltimento del contenzioso e del contenimento dei tempi dei processi, nel caso di specie non può ritenersi che l'esito del giudizio sia stato agevolato dalla natura delle difese svolte dal ricorrente, essendo lo stesso conseguenza della mancata corresponsione, da parte dell' del beneficio invocato nonostante la sussistenza dei requisiti CP_1 di legge.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' va CP_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura sopra indicata.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' stante la sua soccombenza, trova applicazione il CP_1 seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. 7
Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 854,00, rispetto all'importo di euro € 1.865,00, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 1.011,00 che si assume a valore del presente gravame.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali del primo grado di CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 23/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL RE
( F.to dig.te)