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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1440/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO DI
1
N. 1440/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1440 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv.ti Bruno e Controparte_1
AN MO e con questi elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dei difensori sito in Casagiove (CE) alla via Liguria, P.co Merola n. 26;
APPELLANTE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. IA Carmela Fratta e presso di questi elettivamente domiciliata in Santa IA Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 114;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio le Controparte_1
n.q. F.G.V.S. al fine di sentir dichiarare la riforma della Controparte_2
2
sentenza n. 259/2024 pronunziata dal Giudice di Pace di Santa IA Capua
Vetere, depositata in Cancelleria in data 31.01.2024 nella parte in cui attri- buiva un concorso di colpa allo stesso nella causazione del sinistro occorso in data 30.10.2021 in Macerata Campania.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 2054 comma 2 c.c. e attribuendo, per- tanto, un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro ogget- to del giudizio. 2) Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la documentazione depositata in atti nonché l'istruttoria svolta;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere provata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura rimasta sconosciuta, anche alla luce della dichiarazio- ne testimoniale della sig.ra resa in data Testimone_1
04.04.2023, nonché di quanto relazionato dal CTU.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Riformare parzialmente l'impugnata sentenza e, in accoglimento del presente appello, pre- vio accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato in ordine alla cau- sazione del sinistro de quo agitur e previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per la tutela di cui all'art. 283 cda, condannare nella Controparte_2 qualità di FGVS, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento delle differenze di risar- cimento danni subiti dall'appellante ammontanti ad euro 6.672,26, oltre alla rivaluta- zione monetaria sulla base degli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata, agli inte- ressi al corso legale dall'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione al pro- curatore antistatario nonché al pagamento delle spese processuali della fase d'appello con distrazione nonché delle ulteriori competenze legali di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata n.q. F.G.V.S. addu- Controparte_2 cendo: 1) Inammissibilità dell'appello per violazione del dettato normativo di cui all'art 342 c.p.c.; 2) Il Giudice di prime cure correttamente attribuiva concorso di colpa nella causazione del sinistro non avendo l'attore, in primo grado, dimostrato la esclusiva responsabilità del conducente la vettura rima- sta sconosciuta;
3) La dichiarazione testimoniale della nulla dice in Tes_1 relazione al comportamento tenuto dall'attore, né aggiunge elementi idonei a suffragare la domanda;
4) La sentenza impugnata è corretta e va confer- mata.
3
Ciò posto l'appellata n.q. F.G.V.S. rassegnava le se- Controparte_2 guenti conclusioni: 1) Confermare la impugnata Sentenza e rigettare l'appello propo- sto da perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto condan- Controparte_1 nando l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., in quanto, in quanto l'appellante ha indicato in modo specifi- co i motivi di appello e le ragioni per cui ha ritenuto contraddittoria la moti- vazione.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 259/2024 emessa dal giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria riteneva corresponsabile del sinistro occorso in data
30.10.2021 parte attrice, odierna appellante.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisi- bile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che se- guono.
E' noto che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., (che tro- va applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi: Cass. civ., Sez. III,
22/09/2000, n. 12524), costituisce criterio di distribuzione della responsabi- lità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causa- zione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accer- tamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto effica- cia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez.
III, 15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può li- berarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da va- lutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luo-
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go. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concor- rente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'al- tro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione (Cass. civ.,
Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellato, non ha provato di essersi uni- formato alle regole della strada, né di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
La dichiarazione testimoniale della , escussa in da- Testimone_1 ta 04.04.2023, dinanzi al Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere, nulla dice riguardo al comportamento tenuto dal ciclista, in particolare per quanto attiene alla velocità assunto dal medesimo e la sua posizione nella carreggia- ta. Circa tale ultimo aspetto non è forse inutile evidenziare che la teste rife- riva che rispetto alla sua posizione, il ciclista viaggiava sul lato destro della strada – trattasi di strada a doppio senso di marcia – ma nulla diceva anche se questo si poneva nella zona di maggiore aderenza al ciglio della strada come prescritto dall'art 143 2c. del c.d.s. Pertanto, in base alla regola sopra menzionata, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure, non può dirsi provata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura rima- sta sconosciuta nella causazione del sinistro di cui è causa.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02,
5
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di n.q. F.G.V.S., che liquida in € 1.700,00 per Controparte_2 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa IA Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. GO DI
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n. 1440/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DI,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO DI
1
N. 1440/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1440 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv.ti Bruno e Controparte_1
AN MO e con questi elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dei difensori sito in Casagiove (CE) alla via Liguria, P.co Merola n. 26;
APPELLANTE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_2 presentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. IA Carmela Fratta e presso di questi elettivamente domiciliata in Santa IA Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 114;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudizio le Controparte_1
n.q. F.G.V.S. al fine di sentir dichiarare la riforma della Controparte_2
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sentenza n. 259/2024 pronunziata dal Giudice di Pace di Santa IA Capua
Vetere, depositata in Cancelleria in data 31.01.2024 nella parte in cui attri- buiva un concorso di colpa allo stesso nella causazione del sinistro occorso in data 30.10.2021 in Macerata Campania.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art 2054 comma 2 c.c. e attribuendo, per- tanto, un concorso di colpa all'appellante nella causazione del sinistro ogget- to del giudizio. 2) Il Giudice di prime cure non valutava correttamente la documentazione depositata in atti nonché l'istruttoria svolta;
3) Il Giudice di prime cure errava nel non ritenere provata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura rimasta sconosciuta, anche alla luce della dichiarazio- ne testimoniale della sig.ra resa in data Testimone_1
04.04.2023, nonché di quanto relazionato dal CTU.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Riformare parzialmente l'impugnata sentenza e, in accoglimento del presente appello, pre- vio accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato in ordine alla cau- sazione del sinistro de quo agitur e previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge per la tutela di cui all'art. 283 cda, condannare nella Controparte_2 qualità di FGVS, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento delle differenze di risar- cimento danni subiti dall'appellante ammontanti ad euro 6.672,26, oltre alla rivaluta- zione monetaria sulla base degli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata, agli inte- ressi al corso legale dall'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione al pro- curatore antistatario nonché al pagamento delle spese processuali della fase d'appello con distrazione nonché delle ulteriori competenze legali di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata n.q. F.G.V.S. addu- Controparte_2 cendo: 1) Inammissibilità dell'appello per violazione del dettato normativo di cui all'art 342 c.p.c.; 2) Il Giudice di prime cure correttamente attribuiva concorso di colpa nella causazione del sinistro non avendo l'attore, in primo grado, dimostrato la esclusiva responsabilità del conducente la vettura rima- sta sconosciuta;
3) La dichiarazione testimoniale della nulla dice in Tes_1 relazione al comportamento tenuto dall'attore, né aggiunge elementi idonei a suffragare la domanda;
4) La sentenza impugnata è corretta e va confer- mata.
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Ciò posto l'appellata n.q. F.G.V.S. rassegnava le se- Controparte_2 guenti conclusioni: 1) Confermare la impugnata Sentenza e rigettare l'appello propo- sto da perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto condan- Controparte_1 nando l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., in quanto, in quanto l'appellante ha indicato in modo specifi- co i motivi di appello e le ragioni per cui ha ritenuto contraddittoria la moti- vazione.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 259/2024 emessa dal giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria riteneva corresponsabile del sinistro occorso in data
30.10.2021 parte attrice, odierna appellante.
Orbene, codesto Tribunale, valutato l'incarto processuale, ritiene condivisi- bile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure per le ragioni che se- guono.
E' noto che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., (che tro- va applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi: Cass. civ., Sez. III,
22/09/2000, n. 12524), costituisce criterio di distribuzione della responsabi- lità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causa- zione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accer- tamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto effica- cia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez.
III, 15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può li- berarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da va- lutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luo-
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go. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concor- rente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'al- tro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione (Cass. civ.,
Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellato, non ha provato di essersi uni- formato alle regole della strada, né di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
La dichiarazione testimoniale della , escussa in da- Testimone_1 ta 04.04.2023, dinanzi al Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere, nulla dice riguardo al comportamento tenuto dal ciclista, in particolare per quanto attiene alla velocità assunto dal medesimo e la sua posizione nella carreggia- ta. Circa tale ultimo aspetto non è forse inutile evidenziare che la teste rife- riva che rispetto alla sua posizione, il ciclista viaggiava sul lato destro della strada – trattasi di strada a doppio senso di marcia – ma nulla diceva anche se questo si poneva nella zona di maggiore aderenza al ciglio della strada come prescritto dall'art 143 2c. del c.d.s. Pertanto, in base alla regola sopra menzionata, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure, non può dirsi provata la esclusiva responsabilità del conducente la vettura rima- sta sconosciuta nella causazione del sinistro di cui è causa.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta infondato con conseguente con- ferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02,
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come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna , al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di n.q. F.G.V.S., che liquida in € 1.700,00 per Controparte_2 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa IA Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
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