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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 364/2022 depositato il 20/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2304/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/06/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2304/6/2021 depositata il 18.6.2021 - con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso di Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Ufficio a rifondere al predetto ricorrente il complessivo importo di 6.162,00 €, oltre gli interessi dalla domanda di rimborso del 24.12.2007 al soddisfo - limitatamente alla regolamentazione delle spese, poste a carico dell'Ufficio nella misura di € 1.500,00 oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge e rimborso del contributo unificato.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza del 5.4.2022, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, in assenza di contraddittorio con il Resistente_1, all'udienza del 19.1.2026.
L'appello non può trovare accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Se da un lato corrisponde al vero, infatti, che la linea difensiva tenuta dall'Ufficio nel giudizio di primo grado è stata superata dallo ius superveniens di cui all'art. 16 octies d.l. n. 91 del 290.6.2017, convertito dalla l. n. 123 del 3.8.2017 - che ha modificato l'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 prevedendo che il diritto al rimborso spetti anche ai “titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite
[..]” - intervenuto soltanto dopo l'introduzione del primo grado dell'odierno contenzioso o comunque in prossimità di tale introduzione (il ricorso con istanza di reclamo è stato notificato dal Resistente_1 all'Agenzia delle Entrate, infatti, il 29.6.2017), è altrettanto vero che l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che uniformarsi alla sopravvenuta previsione normativa anzidetta e provvedere d'iniziativa al pagamento in corso di causa, si è astenuta dal farlo, costringendo il contribuente ad insistere nel giudizio. Non ricorrevano i presupposti, quindi, affinché il primo giudice compensasse le spese tra le parti.
Per quanto attiene all'altro profilo di gravame sempre in tema di spese, gli onorari liquidati non paiono affatto sproporzionati al valore della controversia, giacché, ricadendo la stessa nel terzo scaglione di valore - quello che va da 5.200,01 € a 26.000,00 € -, in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 sarebbero spettate al ricorrente, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, quelle riconoscibili, il complessivo importo di 2.977,00 €, come tale pari quasi al doppio di quello effettivamente liquidato.
In assenza di contraddittorio, alcuna determinazione va assunta sulle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
nulla in ordine alle spese.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 364/2022 depositato il 20/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2304/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/06/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2304/6/2021 depositata il 18.6.2021 - con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso di Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Ufficio a rifondere al predetto ricorrente il complessivo importo di 6.162,00 €, oltre gli interessi dalla domanda di rimborso del 24.12.2007 al soddisfo - limitatamente alla regolamentazione delle spese, poste a carico dell'Ufficio nella misura di € 1.500,00 oltre ad IVA e cassa professionale nella misura di legge e rimborso del contributo unificato.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ordinanza resa all'udienza del 5.4.2022, la causa veniva trattata e decisa, nel merito, in assenza di contraddittorio con il Resistente_1, all'udienza del 19.1.2026.
L'appello non può trovare accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Se da un lato corrisponde al vero, infatti, che la linea difensiva tenuta dall'Ufficio nel giudizio di primo grado è stata superata dallo ius superveniens di cui all'art. 16 octies d.l. n. 91 del 290.6.2017, convertito dalla l. n. 123 del 3.8.2017 - che ha modificato l'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 prevedendo che il diritto al rimborso spetti anche ai “titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite
[..]” - intervenuto soltanto dopo l'introduzione del primo grado dell'odierno contenzioso o comunque in prossimità di tale introduzione (il ricorso con istanza di reclamo è stato notificato dal Resistente_1 all'Agenzia delle Entrate, infatti, il 29.6.2017), è altrettanto vero che l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che uniformarsi alla sopravvenuta previsione normativa anzidetta e provvedere d'iniziativa al pagamento in corso di causa, si è astenuta dal farlo, costringendo il contribuente ad insistere nel giudizio. Non ricorrevano i presupposti, quindi, affinché il primo giudice compensasse le spese tra le parti.
Per quanto attiene all'altro profilo di gravame sempre in tema di spese, gli onorari liquidati non paiono affatto sproporzionati al valore della controversia, giacché, ricadendo la stessa nel terzo scaglione di valore - quello che va da 5.200,01 € a 26.000,00 € -, in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 sarebbero spettate al ricorrente, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, quelle riconoscibili, il complessivo importo di 2.977,00 €, come tale pari quasi al doppio di quello effettivamente liquidato.
In assenza di contraddittorio, alcuna determinazione va assunta sulle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
nulla in ordine alle spese.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO