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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3823/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Allocca Parte_1 C.F._1
Pasquale (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 13.05.2020, la ha chiesto Controparte_1 di ingiungere a il pagamento di € 28.533,08. Parte_1
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dai seguenti rapporti:
1 • contratto di finanziamento n. 000006545569, rispetto al quale è maturato un saldo debitore di
€ 10.212,11, di cui € 10.090,22 per sorta capitale residua ed € 121,89 a titolo di interessi;
la ricorrente ha precisato di aver acquistato la titolarità di tale credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la Santander Consumer Bank S.p.A., originaria erogatrice del prestito;
• contratto di finanziamento n. 16176453, rispetto al quale è maturato un saldo debitore di €
18.320,97, di cui € 2.249,44 per rate scadute e non pagate, € 15.992,69 per sorta capitale residua ed € 78,84 a titolo di interessi;
parte ricorrente ha rappresentato di aver acquistato la titolarità del credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la Compass
Banca S.p.A., originaria erogatrice del prestito.
Conseguentemente, in data 20.05.2020, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 976/2020, notificato a in data 26.05.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 06.07.2020, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• nullità del contratto di finanziamento originariamente stipulato con Santander Consumer
Bank S.p.A. per mancanza della sottoscrizione dell'istituto di credito;
• mancata comunicazione della cessione del credito in violazione dell'art. 1264 c.c., nonché dell'art. 58 TUB;
• carenza di legittimazione attiva in capo all'istituto ricorrente per mancata prova dell'avvenuta cessione del credito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 17.11.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
all'udienza del 06.05.2021, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti.
2 A seguito di vari rinvii, all'udienza del 05.03.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 06.07.2020, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
26.05.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e perfezionatasi, dunque, nel decimo giorno successivo a tale data, in cui è stata spedita la raccomandata informativa.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 08.07.2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale del 03.02.2021, depositato da parte opposta.
3 – Nel merito, devono essere esaminati anzitutto i motivi con cui parte opponente ha rilevato la carenza di titolarità attiva in capo alla in relazione al credito azionato, nonché la Controparte_1 mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
3.1 – Sul punto, deve essere rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Corte appello Ancona sez. II, 25/01/2022, n. 90; Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798;
Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n. 4116).
Peraltro, si è ulteriormente precisato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria
3 del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cassazione civile sez. III, 11/04/2024, n. 9810).
3.2 – Nel caso di specie, in primo luogo, deve ritenersi provata la titolarità del credito azionato in capo ad invero, parte opposta ha prodotto sia una copia del contratto di cessione Controparte_1
stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A., sia una copia del contratto di cessione stipulato con Compass Banca S.p.A. (cfr. allegati nn. 3 e 7 al fascicolo monitorio); ha depositato gli estratti degli elenchi dei crediti che sono stati oggetto delle due operazioni di cartolarizzazione, nei quali risultano specificamente individuate le posizioni debitorie riconducibili all'odierna opponente, (cfr. allegati nn. 3 e 5 alla comparsa di costituzione di parte Parte_1
opposta).
Del resto, entrambi i contratti di cessione specificano vari criteri finalizzati all'individuazione dei crediti ceduti: anche alla luce di tali parametri, il credito per cui è causa deve ritenersi incluso all'interno delle cessioni in parola, poiché presenta tutte le caratteristiche enumerate.
3.3 – In secondo luogo, si osserva che, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, la lamentata omissione della comunicazione dell'avventa cessione nei confronti del debitore è irrilevante ai fini dell'individuazione della titolarità del credito, atteso che il trasferimento del medesimo consegue al mero accordo tra cedente e cessionario, mentre la comunicazione al ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, i due motivi di opposizione esaminati sono infondati.
4 – Non può essere accolta, del resto, neppure l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento stipulato con la Santander Consumer Bank S.p.A., sollevata da parte opponente, per la mancanza della firma dell'intermediario.
4.1 – Sul punto, si rileva che l'art. 117 T.U.B., al comma 1, stabilisce che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, mentre al comma 3 precisa che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; le nullità in questione, ai sensi dell'art. 127 comma 2 T.U.B, “operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
4 Con riferimento a tali vincoli formali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
898/2018, hanno chiarito che, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
4.2 – Nel caso di specie, pertanto, il contratto deve essere considerato valido, poiché reca la firma del cliente, non rilevando la mancanza della sottoscrizione del rappresentante dell'istituto bancario. Inoltre, il cliente ha sottoscritto la dichiarazione di essere in possesso di un esemplare del contratto, nonché del documento di sintesi: risulta rispettato, dunque, l'art. 117 T.U.B..
5 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su contratti validamente stipulati. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di , Parte_1
in favore di parte opposta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella
II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento, e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 976/2020 del
20.05.2020, di cui ribadisce l'efficacia esecutiva, già dichiarata ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
5 - condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3823/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Allocca Parte_1 C.F._1
Pasquale (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Rossi Marco (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 13.05.2020, la ha chiesto Controparte_1 di ingiungere a il pagamento di € 28.533,08. Parte_1
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dai seguenti rapporti:
1 • contratto di finanziamento n. 000006545569, rispetto al quale è maturato un saldo debitore di
€ 10.212,11, di cui € 10.090,22 per sorta capitale residua ed € 121,89 a titolo di interessi;
la ricorrente ha precisato di aver acquistato la titolarità di tale credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la Santander Consumer Bank S.p.A., originaria erogatrice del prestito;
• contratto di finanziamento n. 16176453, rispetto al quale è maturato un saldo debitore di €
18.320,97, di cui € 2.249,44 per rate scadute e non pagate, € 15.992,69 per sorta capitale residua ed € 78,84 a titolo di interessi;
parte ricorrente ha rappresentato di aver acquistato la titolarità del credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con la Compass
Banca S.p.A., originaria erogatrice del prestito.
Conseguentemente, in data 20.05.2020, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 976/2020, notificato a in data 26.05.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 06.07.2020, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• nullità del contratto di finanziamento originariamente stipulato con Santander Consumer
Bank S.p.A. per mancanza della sottoscrizione dell'istituto di credito;
• mancata comunicazione della cessione del credito in violazione dell'art. 1264 c.c., nonché dell'art. 58 TUB;
• carenza di legittimazione attiva in capo all'istituto ricorrente per mancata prova dell'avvenuta cessione del credito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 17.11.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione;
all'udienza del 06.05.2021, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti.
2 A seguito di vari rinvii, all'udienza del 05.03.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.05.2025, celebrata con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 06.07.2020, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
26.05.2020, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e perfezionatasi, dunque, nel decimo giorno successivo a tale data, in cui è stata spedita la raccomandata informativa.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 08.07.2020, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale del 03.02.2021, depositato da parte opposta.
3 – Nel merito, devono essere esaminati anzitutto i motivi con cui parte opponente ha rilevato la carenza di titolarità attiva in capo alla in relazione al credito azionato, nonché la Controparte_1 mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
3.1 – Sul punto, deve essere rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Corte appello Ancona sez. II, 25/01/2022, n. 90; Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798;
Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n. 4116).
Peraltro, si è ulteriormente precisato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria
3 del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cassazione civile sez. III, 11/04/2024, n. 9810).
3.2 – Nel caso di specie, in primo luogo, deve ritenersi provata la titolarità del credito azionato in capo ad invero, parte opposta ha prodotto sia una copia del contratto di cessione Controparte_1
stipulato con Santander Consumer Bank S.p.A., sia una copia del contratto di cessione stipulato con Compass Banca S.p.A. (cfr. allegati nn. 3 e 7 al fascicolo monitorio); ha depositato gli estratti degli elenchi dei crediti che sono stati oggetto delle due operazioni di cartolarizzazione, nei quali risultano specificamente individuate le posizioni debitorie riconducibili all'odierna opponente, (cfr. allegati nn. 3 e 5 alla comparsa di costituzione di parte Parte_1
opposta).
Del resto, entrambi i contratti di cessione specificano vari criteri finalizzati all'individuazione dei crediti ceduti: anche alla luce di tali parametri, il credito per cui è causa deve ritenersi incluso all'interno delle cessioni in parola, poiché presenta tutte le caratteristiche enumerate.
3.3 – In secondo luogo, si osserva che, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, la lamentata omissione della comunicazione dell'avventa cessione nei confronti del debitore è irrilevante ai fini dell'individuazione della titolarità del credito, atteso che il trasferimento del medesimo consegue al mero accordo tra cedente e cessionario, mentre la comunicazione al ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, i due motivi di opposizione esaminati sono infondati.
4 – Non può essere accolta, del resto, neppure l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento stipulato con la Santander Consumer Bank S.p.A., sollevata da parte opponente, per la mancanza della firma dell'intermediario.
4.1 – Sul punto, si rileva che l'art. 117 T.U.B., al comma 1, stabilisce che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”, mentre al comma 3 precisa che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; le nullità in questione, ai sensi dell'art. 127 comma 2 T.U.B, “operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
4 Con riferimento a tali vincoli formali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
898/2018, hanno chiarito che, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
4.2 – Nel caso di specie, pertanto, il contratto deve essere considerato valido, poiché reca la firma del cliente, non rilevando la mancanza della sottoscrizione del rappresentante dell'istituto bancario. Inoltre, il cliente ha sottoscritto la dichiarazione di essere in possesso di un esemplare del contratto, nonché del documento di sintesi: risulta rispettato, dunque, l'art. 117 T.U.B..
5 – In definitiva, il credito vantato da parte opposta risulta provato da idonea documentazione e fondato su contratti validamente stipulati. Pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di , Parte_1
in favore di parte opposta;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella
II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento, e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 976/2020 del
20.05.2020, di cui ribadisce l'efficacia esecutiva, già dichiarata ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
5 - condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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