Articolo 412 ter del Codice di procedura civile
Articolo 391 quaterArticolo 412 quater
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23 aprile 1998
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22 novembre 1998
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24 novembre 2010
Art. 412-ter
(( (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). )) ((La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative)) .
Entrata in vigore il 24 novembre 2010
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