Sentenza 19 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2003, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2003 |
Testo completo
06 3 82 /03 AULA "A" 607/2002 oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente SPANO' Consigliere R.G.N. 16258/2000 Dott. Alberto Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 13890 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 03.12.2002 da I. N. A. I. L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Direttore Generale dott. QU Acconcia, Presidente e legale rapp.te .p.t. prof. SE De Ferrá ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Kita Raspantiſin virtù di procura speciale a rogito del notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 17 luglio 2000, rep. n. 54761, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV Novembre, n. 144, in atti,
- ricorrente -
contro 5552 1 - - IN GE AR MB AR IN TT IN AR ON IN LI IN SE - IN OR - IN QU e IN IE tutti quali eredi di IN QU, rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Garlatti del Foro di Milano, presso il quale elett.te domiciliano in Milano, via Fontana, n. 28, giusta procura speciale in calce al controricorso, e, di ufficio, dom.ti in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Monza n. 00927/2000 del 31 marzo 2000, R.G. n. 04690/1999, notificata il 02 giugno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. De Ferrà SE per l'Inail, Udito i P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Roma, rigettava l'appello proposto dall'Inail – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (in appresso Inail), avverso la sentenza del RE di Monza n. 51/99 emessa 1'08 luglio 1999, con condanna dell'Istituto alle spese del grado. Il RE, a sua volta, aveva accolto la domanda di AR BO, TT IN, GE AR IN, AR ON IN, LI IN, SE IN, OR IN, QU IN e IE IN, tutti quali eredi di 2 IN QU, diretta al riconoscimento dell'aggravamento della malattia professionale di cui era portatore in vita il loro dante causa e le conseguenti differenze di rendita maturate in loro favore. Osservava il Tribunale: correttamente il giudice di primo grado si era attenuto alla consulenza medico legale disposta in primo grado, contro la quale non vi erano state censure;
il riconoscimento degli aggravamenti dell'invalidità al 45% dal 28 febbraio 1994 e al 100% successivamente erano punti compresi nella originaria domanda come proposta nell'atto introduttivo del giudizio. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inail affidandosi a due motivi di censura. BO AR, IN TT, IN GE AR, IN AR ON, IN LI, IN SE, IN OR, IN QU e IN IE, tutti quali eredi di IN QU, si sono costituiti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 83 e 146 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale non aveva risposto alle censure sull'asserito peggioramento della patologia del IN QU, assumendo sul punto che correttamente il RE si era attenuto alle risultanze della perizia, peraltro non contestate;
in realtà l'esito degli esami era del tutto sovrapponibile a quelli del 1982 e del 1978; anche l'entità dei postumi era errata perché mera sommatoria dei singoli 3 aspetti del quadro radiografico e non un giudizio di sintesi sulla inabilità permanente, e con riferimento all'art. 4 della legge n. 780 del 1975 in luogo dell'art. 5 della medesima legge. Il motivo è infondato. Va premesso l'indirizzo alquanto consolidato della giurisprudenza di legittimità, circa la superfluità di ogni altra indagine del giudice di merito e relativa motivazione. oltre quelle relative alla correttezza metodologica del percorso del consulente tecnico di ufficio cui si aderisce, delle difformi valutazioni e dei diversi criteri applicati da altro consulente o dalla parte. In realtà, la diversa valutazione costituisce il naturale effetto del giudizio di appello che viene instaurato proprio per il conseguimento di risultati opposti o comunque difformi da quello di primo grado. Sicché, ove vi sia stata acritica adesione da parte del giudice del riesame alla consulenza, disposta ed espletata e comunque da esso accettata, e non vi sia contemporanea censura sulla correttezza consulente metodologica dell'operato del relatere, con sostanziale, e illogica e irrazionale, incidenza anche sulla motivazione della sentenza, le rilevate differenze non integrano gli estremi dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., rimanendo esse nell'ambito delle mere critiche di un risultato semplicemente non condiviso (in tal senso, in motivazione, e su più, e diversi, profili sopra enunciati, Cass. nn. 00083 del 2001, 03093 del 2001, 06792 del 1996). Ed è quanto si riverbera, evidentemente, anche nella ipotesi di rinvio alle argomentazioni del primo giudice, a sua volta in adesione alla relazione di consulenza tecnica dallo stesso espletata ed accettata. Sta di fatto, comunque, che il motivo di ricorso denunzia una diversa valutazione dell'esito degli esami, che si assume del tutto sovrapponibile a quelli del 1982 e del 4 1978, e una diversa entità dei postumi, per errata mera sommatoria dei singoli aspetti del quadro radiografico in luogo del più corretto giudizio di sintesi sulla inabilità permanente, e con riferimento all'art. 4 della legge n. 780 del 1975 in luogo dell'art. 5 della medesima legge. Il che, certamente, in mancanza di un riferimento specifico alle singole componenti dei dati diagnostici e ai risultati fattuali delle indagini mediche, se non la lettura di parte di tali elementi, non consente quella valutazione sul percorso logico-giuridico del giudice di merito e/o sulla decisività della censura stessa richiesta alla Corte. Né può ragionevolmente sostenersi il difetto di motivazione circa l'asserito rifiuto dell'espletamento di nuova consulenza in grado di appello, tenuto conto che la sicura discrezionalità del giudice di merito in ordine alle indagini da effettuarsi priva le censura di ogni possibile prospettazione in questa sede ("Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici" (fra le ultime, Cass. 14 febbraio 2002, n. 02164). Con il secondo motivo di ricorso l'Inail denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c in relazione agli artt. 137, 141 e 146 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la indicazione del dies a quo della decorrenza della nuova misura della prestazione del 45%, prima, e del 100%, poi, rispettivamente dal 28 febbraio 1994 e 1° gennaio 1995, in 5 luogo di quella per entrambe del 7 maggio 1995 era priva di una domanda amministrativa in tal senso, sicché le decorrenze sopra indicate in ragione dell'accertato conseguimento dell'aggravamento non erano corrette. Il motivo è fondato. Principio di assoluta e immanente informazione della intera legislazione previdenziale è che la prestazione può essere concessa e disposta in favore dell'assicurato solo a specifica domanda di quest'ultimo. Nel caso di specie, la domanda in ordine all'aggravamento del requisito sanitario sotteso alla richiesta maggiorazione della rendita reca la data del 7 maggio 1995, ed è, con guards pertanto, solo a tale momento che, in applicazione del principio sopra indicato, può farsi riferimento per il riconoscimento del diritto alla maggiore prestazione richiesta. Né, in proposito, può assegnarsi un minimo di rilevanza al petitum dell'atto introduttivo del giudizio, perché, se anche la richiesta fosse stata espressa in modo esplicito per una retrodatazione della prestazione a data anteriore a quella della domanda amministrativa, avrebbe comunq il limite di cui sopra non ne permette l'accoglimento ulteriore. Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è fondato e va accolto;
in relazione ad esso la sentenza va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve riconoscersi il diritto in favore degli eredi di IN QU all'adeguamento della rendita relativa all'aggravamento al 100% con decorrenza dalla prima rata in maturazione successivamente alla data del 07 maggio 1995. Per il principio della soccombenza (sia pure parziale) in grado di appello va confermata la statuizione del relativo giudice in ordine alle spese di lite, e non va 6 adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione in applicazione del ripristinato art. 152 disp. att. del c.p.c..
P. Q. M.
Secondo. Ашаналса la Corte accoglie il pri motivo di ricorso, e ne rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel meritis fu riconosce a BO AR, IN TT, IN GE AR, IN AR ON, IN LI, IN SE, IN OR, IN QU e IN IE, tutti quali eredi di IN QU, il diritto all'adeguamento della rendita già goduta in vita da IN QU al 100% a partire dalla prima rata con scadenza successiva al 07 maggio 1995, conferma la statuizione sulle spese del giudizio di appello, e dichiara non doversi provvedere in ordine alle stesse per il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002. RE Il Consigliere est. Presidente Giovanni Mazzarella Gioven willfasparelle Stefano Ciciretti 10 533 SA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 APR. 2003Bulle oggi UL CANCELLIERE 7