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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/02/2024, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6355/2023
TRIBUNALE di BERGAMO
Sezione Prima Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice rel. dott. Giordana Bresciani Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 6355/2023, avente ad oggetto “ricorso per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale”, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RIZZO GIOVANNI che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-In via principale:
- disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre;
-confermare tutte le condizioni di affidamento del figlio come da decreto Persona_1
del 25-26.2.2016 Tribunale Civile di Bergamo – Sezione I Civile – Volontaria Giurisdizione (ossia
l'assegno mensile di mantenimento di € 200,00 oltre rivalutazione istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da provvedimento in data 25-26.2.2016) sospendendo, mmediatamente, il diritto di visita del figlio in capo al signor per il periodo che codesto Ill'mo Controparte_1
Giudice riterrà di giustizia, subordinando, in ogni caso, l'eventuale futura ripresa della visita, in modalità protetta ed in presenza dei servizi sociali e della madre se opportuno, oltre che preliminarmente all'accertamento ed esibizione da parte del signor ell'esito negativo del CP_1
test del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti (a sue spese e a sostanze complete) e
Pagina 1 possibilmente all'esibizione successiva da parte del signor dell'esito negativo del test del CP_1 capello con cadenza temporale che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuno;
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere di non accogliere le precedenti richieste di modifica delle condizioni di visita, Voglia, l'Ill.mo Tribunale, disporre
l'esercizio del diritto di visita del padre in modalità protetta ed in presenza dei servizi sociali e della madre se opportuno, oltre che preliminarmente all'accertamento ed esibizione da parte del signor dell'esito negativo del test del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti (a sue CP_1
spese e a sostanze complete) e possibilmente all'esibizione successiva da parte del signor CP_1 dell'esito negativo del test del capello con cadenza temporale che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuno.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, – premesso in fatto di aver intrattenuto Parte_1
con il signor una relazione sentimentale tra il 2011 e il 2013, dalla cui relazione è Controparte_1
nato il minore (11.6.2013) – ha chiesto la modifica della condizioni previste dal decreto del Per_1
25.2.2016 del Tribunale di Bergamo, con il quale, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, era stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con facoltà del padre d'incontrarlo presso l'abitazione della madre ed in presenza della stessa;
in alternativa a previo accordo tra le parti incontrerà il padre presso l'abitazione della nonna paterna, sempre in presenza della Per_1
madre, ovvero qualora il signor comproverà con referti di analisi del capello (che CP_1
richiederà a proprie spese) di astenersi dall'uso di sostanze stupefacenti potrà incontrare il figlio anche da solo in tempi da concordare con la madre, nonché un contributo a titolo i mantenimento del minore pari a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha chiesto, in ragione dell'allegato disinteresse paterno dal punto di vista morale e materiale, la conferma di tutte le condizioni di affidamento del figlio, con sospensione immediata del diritto di visita in capo al signor per il periodo ritenuto di giustizia, Controparte_1 subordinando, in ogni caso, l'eventuale futura ripresa della visita, in modalità protetta ed in presenza dei servizi sociali e della madre se opportuno, oltre che preliminarmente all'accertamento ed esibizione da parte del signor dell'esito negativo del test del capello di rilevazione di CP_1
Pagina 2 sostanze stupefacenti (a sue spese e a sostanze complete) e possibilmente all'esibizione successiva da parte del signor dell'esito negativo del test del capello con cadenza temporale ritenuto CP_1
più opportuno.
Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato al Pubblico Ministero.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., celebrata in data 1.2.2024, parte ricorrente, a modifica delle condizioni rassegnate in ricorso, ha chiesto l'affido super esclusivo del minore ed il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del resistente ex art. 143 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti (affido super esclusivo del minore, con possibilità per il padre di vedere in forma Per_1
protetta, previo contatto con i Servizi Sociali ed esibizione al Servizio Sociale territorialmente competente per territorio in base alla residenza del minore dell'esito negativo dell'esame del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti, secondo le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse del minore da parte del Servizio , salvo diverso accordo tra i genitori e conferma delle altre Pt_2
condizioni previste con decreto del 2016) e rimesso la causa al collegio per la decisione.
2.
La domanda di affido c.d. super esclusivo del minore alla madre merita accoglimento.
In particolare, le risultanze processuali legittimano, nel prioritario interesse della prole, la conferma della deroga alla regola generale ex art. 337 ter c.c. già disposta da questo Tribunale, con previsione del potere della madre di assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione e sanità tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e richiedere in via autonoma il Per_1
passaporto e la carta di identità per quest'ultimo.
L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile considerato che il padre non risulta allo stato in grado di valutarne le esigenze e le inclinazioni, anche in ragione della sua irreperibiltà.
Sotto il profilo morale, si evidenzia anzitutto che il sig. ha alternato, in questi ultimi anni, CP_1
periodi di visita limitati a sole due volte al mese (soltanto per alcune ore la domenica e sempre in presenza della signora a periodi in cui interrompeva ogni contatto telefonico con Pt_1 quest'ultima (cambiando persino numero di cellulare), senza mai comunque presentare gli esiti degli esami del capello, per poi, a partire dal mese di marzo 2023, interrompere bruscamente ogni contatto, anche telefonico, con la ricorrente e il minore (cfr. ricorso e verbale udienza: Da poco prima di pasqua però non ha più chiamato. E' sparito. Il bambino ha fatto la comunione a maggio
Pagina 3 e non si è presentato. Ha fatto il compleanno a giugno e nulla. Neanche Santa Lucia o Natale.
Manco per sapere come va a scuola. Il bambino ad agosto voleva sapere dove fosse il padre e ha avuto delle crisi di pianto. A febbraio risale l'ultima volta in cui il padre ha visto Mi aveva Per_1
detto che lo avrebbe voluto vedere a Pasqua ma poi è sparito).
Sul punto, anche a non volere considerare le allegazioni di cui al ricorso introduttivo della ricorrente, si conferma, come già osservato dal giudice relatore, che il disinteresse ostentato dal sig.
è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma altresì nel contegno CP_1 processuale tenuto da quest'ultimo: egli, infatti, pur tempestivamente citato, non si è costituito in giudizio. Se è vero, infatti, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo,
è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Sotto il profilo materiale, inoltre, la ricorrente ha allegato che, dall'anno 2016 in avanti, ha percepito discontinuamente dal signor l'importo mensile di € 200,00 (in alcuni anni ha ricevuto CP_1
qualche mensilità ed in altri anni nessuna mensilità) sino alla completa interruzione dei versamenti nel mese di marzo 2023 e che nulla ha mai ricevuto quale contributo al 50% delle spese straordinarie ad esclusione di € 500,00 per problematiche odontoiatriche del figlio, nel 2023, il cui trattamento ha avuto un costo complessivo di € 3000,00 (preventivo) di cui € 1.000,00 insoluti da parte del signor CP_1
Ebbene, l'inadempimento all'obbligo di assistenza materiale della prole da circa otto anni è da ritenersi rilevante nella fattispecie in esame nella misura in cui evidenzia il disinteresse paterno in ordine alle esigenze di educazione cura ed istruzione del figlio che vengono fortemente pregiudicate dalla corresponsione di somme in via saltuaria e non integrale delle somme dovute.
La sig.ra invece, si è sempre occupata in modo prevalente e sostanzialmente esclusiva della Pt_1
cura del figlio, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare allo stesso un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Ne consegue che deve essere disposto, così come previsto in via temporanea e urgente, l'affido esclusivo alla madre, la quale potrà assumere, da sola, inoltre, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e sanità, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, e inoltre potrà richiedere in via autonoma il passaporto e la carta di identità per il minore, con conferma del collocamento prevalente presso la sig.ra Pt_1
Pagina 4 Con riferimento al diritto di visita, si ritiene opportuno, nel prioritario interesse del minore e alla luce del disinteresse di cui sopra, confermare che il padre potrà vedere il figlio in forma Per_1
protetta, previo contatto con i Servizi Sociali ed esibizione al Servizio Sociale territorialmente competente per territorio in base alla residenza del minore dell'esito negativo dell'esame del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti, secondo le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse del minore da parte del stesso, salvo diverso accordo tra i genitori, non sussistendo allo CP_2
stato la prova di un pregiudizio attuale del minore tale da determinarne una sospensione, anche alla luce delle crisi di pianto di nel mese di agosto. Per_1
3.
Quanto al profilo concernente il mantenimento indiretto da parte del resistente in favore del figlio minore, ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento la richiesta di conferma delle condizioni previste dl decreto del Tribunale di Bergamo nel 2016, non essendo state allegate modificazioni delle condizioni economiche delle parti tali da determinarne un mutamento.
4.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa
(complessità bassa), in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 147/2022, tenuto conto della natura del procedimento e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 6355/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni previste dal decreto del
25.2.2016 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
1. dispone che il figlio minore (11.6.2013) sia affidata in via esclusiva alla Persona_1
madre, Parte_1
2. dispone potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c., le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e sanità tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e Per_1
richiedere in via autonoma il passaporto e la carta di identità per il bambino;
Pagina 5 3. dispone che il padre potrà vedere il minore in forma protetta, previo contatto con i Servizi
Sociali ed esibizione al Servizio Sociale territorialmente competente per territorio in base alla residenza del minore dell'esito negativo dell'esame del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti, secondo le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse del minore da parte del Servizio stesso, salvo diverso accordo tra i genitori;
4. conferma le condizioni già previste in punto di collocamento e mantenimento ordinario e straordinario del minore;
5. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in € 2.906,00, spese generali pari al 15% della somma che immediatamente precede e spese specifiche se dovute, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Bergamo in data
01/02/2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Veronica Marrapodi
Pagina 6
TRIBUNALE di BERGAMO
Sezione Prima Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Maria Carla Daga Giudice rel. dott. Giordana Bresciani Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 6355/2023, avente ad oggetto “ricorso per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale”, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RIZZO GIOVANNI che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-In via principale:
- disporre l'affido super esclusivo del minore alla madre;
-confermare tutte le condizioni di affidamento del figlio come da decreto Persona_1
del 25-26.2.2016 Tribunale Civile di Bergamo – Sezione I Civile – Volontaria Giurisdizione (ossia
l'assegno mensile di mantenimento di € 200,00 oltre rivalutazione istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da provvedimento in data 25-26.2.2016) sospendendo, mmediatamente, il diritto di visita del figlio in capo al signor per il periodo che codesto Ill'mo Controparte_1
Giudice riterrà di giustizia, subordinando, in ogni caso, l'eventuale futura ripresa della visita, in modalità protetta ed in presenza dei servizi sociali e della madre se opportuno, oltre che preliminarmente all'accertamento ed esibizione da parte del signor ell'esito negativo del CP_1
test del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti (a sue spese e a sostanze complete) e
Pagina 1 possibilmente all'esibizione successiva da parte del signor dell'esito negativo del test del CP_1 capello con cadenza temporale che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuno;
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere di non accogliere le precedenti richieste di modifica delle condizioni di visita, Voglia, l'Ill.mo Tribunale, disporre
l'esercizio del diritto di visita del padre in modalità protetta ed in presenza dei servizi sociali e della madre se opportuno, oltre che preliminarmente all'accertamento ed esibizione da parte del signor dell'esito negativo del test del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti (a sue CP_1
spese e a sostanze complete) e possibilmente all'esibizione successiva da parte del signor CP_1 dell'esito negativo del test del capello con cadenza temporale che l'Ill.mo Giudice riterrà più opportuno.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, – premesso in fatto di aver intrattenuto Parte_1
con il signor una relazione sentimentale tra il 2011 e il 2013, dalla cui relazione è Controparte_1
nato il minore (11.6.2013) – ha chiesto la modifica della condizioni previste dal decreto del Per_1
25.2.2016 del Tribunale di Bergamo, con il quale, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, era stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con facoltà del padre d'incontrarlo presso l'abitazione della madre ed in presenza della stessa;
in alternativa a previo accordo tra le parti incontrerà il padre presso l'abitazione della nonna paterna, sempre in presenza della Per_1
madre, ovvero qualora il signor comproverà con referti di analisi del capello (che CP_1
richiederà a proprie spese) di astenersi dall'uso di sostanze stupefacenti potrà incontrare il figlio anche da solo in tempi da concordare con la madre, nonché un contributo a titolo i mantenimento del minore pari a € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha chiesto, in ragione dell'allegato disinteresse paterno dal punto di vista morale e materiale, la conferma di tutte le condizioni di affidamento del figlio, con sospensione immediata del diritto di visita in capo al signor per il periodo ritenuto di giustizia, Controparte_1 subordinando, in ogni caso, l'eventuale futura ripresa della visita, in modalità protetta ed in presenza dei servizi sociali e della madre se opportuno, oltre che preliminarmente all'accertamento ed esibizione da parte del signor dell'esito negativo del test del capello di rilevazione di CP_1
Pagina 2 sostanze stupefacenti (a sue spese e a sostanze complete) e possibilmente all'esibizione successiva da parte del signor dell'esito negativo del test del capello con cadenza temporale ritenuto CP_1
più opportuno.
Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato al Pubblico Ministero.
All'udienza tenutasi ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., celebrata in data 1.2.2024, parte ricorrente, a modifica delle condizioni rassegnate in ricorso, ha chiesto l'affido super esclusivo del minore ed il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del resistente ex art. 143 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti (affido super esclusivo del minore, con possibilità per il padre di vedere in forma Per_1
protetta, previo contatto con i Servizi Sociali ed esibizione al Servizio Sociale territorialmente competente per territorio in base alla residenza del minore dell'esito negativo dell'esame del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti, secondo le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse del minore da parte del Servizio , salvo diverso accordo tra i genitori e conferma delle altre Pt_2
condizioni previste con decreto del 2016) e rimesso la causa al collegio per la decisione.
2.
La domanda di affido c.d. super esclusivo del minore alla madre merita accoglimento.
In particolare, le risultanze processuali legittimano, nel prioritario interesse della prole, la conferma della deroga alla regola generale ex art. 337 ter c.c. già disposta da questo Tribunale, con previsione del potere della madre di assumere, da sola, in conformità all'art. 337-quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione e sanità tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e richiedere in via autonoma il Per_1
passaporto e la carta di identità per quest'ultimo.
L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile considerato che il padre non risulta allo stato in grado di valutarne le esigenze e le inclinazioni, anche in ragione della sua irreperibiltà.
Sotto il profilo morale, si evidenzia anzitutto che il sig. ha alternato, in questi ultimi anni, CP_1
periodi di visita limitati a sole due volte al mese (soltanto per alcune ore la domenica e sempre in presenza della signora a periodi in cui interrompeva ogni contatto telefonico con Pt_1 quest'ultima (cambiando persino numero di cellulare), senza mai comunque presentare gli esiti degli esami del capello, per poi, a partire dal mese di marzo 2023, interrompere bruscamente ogni contatto, anche telefonico, con la ricorrente e il minore (cfr. ricorso e verbale udienza: Da poco prima di pasqua però non ha più chiamato. E' sparito. Il bambino ha fatto la comunione a maggio
Pagina 3 e non si è presentato. Ha fatto il compleanno a giugno e nulla. Neanche Santa Lucia o Natale.
Manco per sapere come va a scuola. Il bambino ad agosto voleva sapere dove fosse il padre e ha avuto delle crisi di pianto. A febbraio risale l'ultima volta in cui il padre ha visto Mi aveva Per_1
detto che lo avrebbe voluto vedere a Pasqua ma poi è sparito).
Sul punto, anche a non volere considerare le allegazioni di cui al ricorso introduttivo della ricorrente, si conferma, come già osservato dal giudice relatore, che il disinteresse ostentato dal sig.
è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma altresì nel contegno CP_1 processuale tenuto da quest'ultimo: egli, infatti, pur tempestivamente citato, non si è costituito in giudizio. Se è vero, infatti, che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo,
è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Sotto il profilo materiale, inoltre, la ricorrente ha allegato che, dall'anno 2016 in avanti, ha percepito discontinuamente dal signor l'importo mensile di € 200,00 (in alcuni anni ha ricevuto CP_1
qualche mensilità ed in altri anni nessuna mensilità) sino alla completa interruzione dei versamenti nel mese di marzo 2023 e che nulla ha mai ricevuto quale contributo al 50% delle spese straordinarie ad esclusione di € 500,00 per problematiche odontoiatriche del figlio, nel 2023, il cui trattamento ha avuto un costo complessivo di € 3000,00 (preventivo) di cui € 1.000,00 insoluti da parte del signor CP_1
Ebbene, l'inadempimento all'obbligo di assistenza materiale della prole da circa otto anni è da ritenersi rilevante nella fattispecie in esame nella misura in cui evidenzia il disinteresse paterno in ordine alle esigenze di educazione cura ed istruzione del figlio che vengono fortemente pregiudicate dalla corresponsione di somme in via saltuaria e non integrale delle somme dovute.
La sig.ra invece, si è sempre occupata in modo prevalente e sostanzialmente esclusiva della Pt_1
cura del figlio, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare allo stesso un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata.
Ne consegue che deve essere disposto, così come previsto in via temporanea e urgente, l'affido esclusivo alla madre, la quale potrà assumere, da sola, inoltre, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e sanità, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, e inoltre potrà richiedere in via autonoma il passaporto e la carta di identità per il minore, con conferma del collocamento prevalente presso la sig.ra Pt_1
Pagina 4 Con riferimento al diritto di visita, si ritiene opportuno, nel prioritario interesse del minore e alla luce del disinteresse di cui sopra, confermare che il padre potrà vedere il figlio in forma Per_1
protetta, previo contatto con i Servizi Sociali ed esibizione al Servizio Sociale territorialmente competente per territorio in base alla residenza del minore dell'esito negativo dell'esame del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti, secondo le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse del minore da parte del stesso, salvo diverso accordo tra i genitori, non sussistendo allo CP_2
stato la prova di un pregiudizio attuale del minore tale da determinarne una sospensione, anche alla luce delle crisi di pianto di nel mese di agosto. Per_1
3.
Quanto al profilo concernente il mantenimento indiretto da parte del resistente in favore del figlio minore, ritiene il Collegio che possa trovare accoglimento la richiesta di conferma delle condizioni previste dl decreto del Tribunale di Bergamo nel 2016, non essendo state allegate modificazioni delle condizioni economiche delle parti tali da determinarne un mutamento.
4.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
5.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa
(complessità bassa), in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 147/2022, tenuto conto della natura del procedimento e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 6355/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni previste dal decreto del
25.2.2016 del Tribunale di Bergamo, così provvede:
1. dispone che il figlio minore (11.6.2013) sia affidata in via esclusiva alla Persona_1
madre, Parte_1
2. dispone potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337 quater c.c., le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e sanità tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e Per_1
richiedere in via autonoma il passaporto e la carta di identità per il bambino;
Pagina 5 3. dispone che il padre potrà vedere il minore in forma protetta, previo contatto con i Servizi
Sociali ed esibizione al Servizio Sociale territorialmente competente per territorio in base alla residenza del minore dell'esito negativo dell'esame del capello di rilevazione di sostanze stupefacenti, secondo le tempistiche ritenute più opportune nell'interesse del minore da parte del Servizio stesso, salvo diverso accordo tra i genitori;
4. conferma le condizioni già previste in punto di collocamento e mantenimento ordinario e straordinario del minore;
5. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in € 2.906,00, spese generali pari al 15% della somma che immediatamente precede e spese specifiche se dovute, IVA e Cassa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Bergamo in data
01/02/2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente dott.ssa Maria Carla Daga dott.ssa Veronica Marrapodi
Pagina 6