Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Giulio Insalata e Salvatore De Felice
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “RILIQUIDAZIONE PENSIONE: PERIODI DI MALATTIA E/O INFORTUNIO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 maggio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto il ricalcolo della pensione di vecchiaia (cat. VO n. 13004360) in godimento dall'agosto 2001, con inclusione della contribuzione relativa a periodi di malattia e malattia ad integrazione (anni 1991, 1993, 1995 e CP_ 1999) risultanti dall'estratto-conto contributivo, e dunque la condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei differenziali, oltre accessori e spese.
L' si è costituito chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda. CP_1
Istruita documentalmente, previo espletamento di c.t.u. contabile, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda risulta ammissibile in quanto, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico
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Né può addivenirsi a diversa determinazione, in relazione al disposto di cui all'art. 56, co. 1, lett. a) num. 2, R.D.L. 4 ottobre 1935 n° 1827 (conv. con modif. dalla L. 6 aprile 1936 n° 1155), a tenore del quale: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato: a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: … … 2. I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi; … …”.
Sul punto, basti invero richiamare quanto previsto dallo stesso nella CIRCOLARE 24 GENNAIO CP_1
2013 N° 11, in particolare al paragrafo 2: “ … … I riconoscimenti figurativi a domanda discendono dalla previsione dall'articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell'allora evidente impossibilità dell'Istituto di conoscere autonomamente
l'esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali. Il principio dell'accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di servizio militare, di malattia tempestivamente accertata e quelli di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio - è stato poi esteso ad eventi riconoscibili figurativamente da momenti successivi (donazioni sangue ex lege 107/1990, permessi ex lege 104/1992, congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001, ulteriori eventi quali i permessi per allattamento, malattie figli, donazioni di midollo osseo). Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali.
L'attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archivi automatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzare una più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/dichiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta
e più favorevole valutazione ai fini delle prestazioni. Detta scelta consente anche di estendere
l'ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando un valore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessato i soli periodi acquisiti in
ARPA.
Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi
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collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia e maternità fuori rapporto di lavoro), per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro. … …”.
Del resto, siffatta conclusione appare anche compatibile con la libera disponibilità da parte del singolo assicurato della propria posizione contributiva, atteso che – come pure chiarito nella citata
CIRCOLARE N° 11/2013, al paragrafo 3 – è comunque garantita la possibilità di rinunciare all'utilizzo di periodi figurativi a domanda registrati in estratto (ovviamente, a meno che si tratti di periodi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti prestazioni).
Pertanto, la registrazione automatica in estratto conto e la valutabilità ai fini delle prestazioni degli eventi figurativi per il cui accredito è di norma prevista la domanda degli interessati non limita in alcun modo la facoltà degli stessi di disporre del proprio conto assicurativo, né compromette il loro potere decisionale, potendo essi pur sempre decidere di rinunciare all'accredito ai fini pensionistici, chiedendo espressamente l'esclusione di tutti i periodi figurativi registrati in estratto conto o solo di alcuni di essi e di scegliere, per quanto riguarda la malattia, i periodi da considerare ai fini delle prestazioni e quelli da escludere, perché eccedenti i previsti limiti di legge.
Ed allora, nel caso in esame, basti rilevare che nell'estratto-conto contributivo prodotto in giudizio risultano già regolarmente accreditati i contributi figurativi per i periodi di malattia e/o infortunio, sicché la conseguente possibilità per l' di utilizzare informazioni già presenti CP_1
negli archivi automatizzati determina la non necessità di una specifica istanza amministrativa da parte dell'interessato.
Da ciò discende che, trattandosi di vera e propria riliquidazione pensionistica (e non di rideterminazione per fatto sopravvenuto) risulta applicabile l'art. 47, ultimo comma, D.P.R. n.
639/1970, aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, della l. n. 111/2011 e, dunque, maturata la decadenza. Sul punto deve aderirsi alla tesi secondo la quale il meccanismo decadenziale, nel caso di specie, sia non unitario, bensì “mobile”, cioè operante solo per i singoli ratei, atteso che il precedente orientamento - previsto da Cass. Sez. Lav. Sent.14 dicembre 2020 n° 28416) risulta allo stato superato dalle sentenze successive (Cass. Lav. 17 giugno 2021 n° 17430 e Cass. 4 gennaio
2022 n°123) cui il giudice intende uniformarsi in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità. La domanda, dunque, risulta ammissibile limitatamente agli importi relativi all'ultimo triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale.
Venendo ora al merito, occorre rilevare che il ricorso (nei limiti predetti) è fondato e va accolto.
Del resto, quanto all'onere della prova, deve richiamarsi la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. 4 FEBBRAIO 2019 N° 3209, emessa proprio in riferimento ad una Controparte_2
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domanda di riliquidazione di pensione) secondo cui costituisce onere dell - in quanto CP_1
debitore della prestazione richiesta - fornire la prova di avere effettivamente operato la dovuta inclusione di tutta la contribuzione figurativa ai fini pensionistici, trattandosi del fatto estintivo della obbligazione.
Trattasi, in effetti, dell'applicazione dell'ormai pacifico principio di diritto secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altruipretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi
d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (sic ex plurimis CASS. SEZ.
II, 21 MAGGIO 2019 N° 13685; conf. CASS. SEZ. VI-I, 12 OTTOBRE 2018 N° 25584).
Ed allora, con specifico riferimento al caso in esame, deve invero rimarcarsi che l' nemmeno CP_1
può limitarsi ad allegare il difetto di prova ex adverso della mancata inclusione (così inammissibilmente invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico del soggetto-creditore), ovvero ad invocare una presunzione di inclusione (senza però fornire elementi concreti sui quali poter fondare una siffatta valutazione).
Pertanto, in ordine alla quantificazione del credito, è stata disposta apposita C.T.U. contabile. Il consulente nominato ha accertato che le differenze dovute alla parte ricorrente ammontano all'importo determinato in dispositivo (al quale va aggiunto l'importo spettante a titolo di perequazione del trattamento pensionistico da calcolarsi a cura dell' sulla base dei coefficienti CP_1 in suo possesso): siffatte conclusioni del consulente vanno senz'altro condivise, in quanto fondate su accurato esame contabile nonché sorrette da adeguata motivazione, non essendo stati evidenziati dalle parti eventuali errori o vizi logico-giuridici.
Per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare mediante inclusione CP_1
della contribuzione relativa ai periodi di malattia e malattia ad integrazione, sì come risultanti dall'estratto-conto contributivo.
L' deve quindi essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1
differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, in riferimento all'importo del primo rateo di pensione nella misura specificata in dispositivo e via via perequato all'attualità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6
L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei
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singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, così come quelle di
CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare mediante inclusione della CP_1
contribuzione relativa ai periodi di malattia e malattia ad integrazione risultanti dall'estratto-conto contributivo;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore della parte ricorrente di €1.129,62 a titolo di differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, limitatamente al triennio anteriore al deposito del ricorso giudiziale, sulla base dell'importo del primo rateo di pensione quantificato in €1.577,67 (lordi), oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
3. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1
giudizio, che liquida in complessivi €.1.100,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari;
4. pone le spese di c.t.u. già liquidate in via definitiva a carico dell' . CP_1
Taranto, 3 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia Viesti
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