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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2064/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Liborio Pirrone Balsamo, Parte_1
Giuseppe Pirrone e Antonino Pirrone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Termini Imerese (Pa), Viale Belvedere, 2.
- ricorrente -
contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. CP_1
- resistente contumace -
Oggetto: pensione di vecchiaia in cumulo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09 giugno 2023, conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di accertare il proprio diritto alla percezione della pensione di vecchiaia con CP_1
decorrenza dal mese di gennaio 2019.
1 A sostegno della domanda deduceva:
- di avere presentato in data 17.06.2020 domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia in cumulo con decorrenza dal gennaio 2019 (mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età e avendo maturato 39 anni di contribuzione previdenziale);
- che la domanda era stata respinta dall' con nota dell'08.02.2022, essendo stata CP_1
ravvisata la mancata comunicazione dei periodi lavorativi da parte della gestione pubblica, ex CP_2
- di avere proposto ricorso avverso detto provvedimento di rigetto, a seguito del quale,
l' non aveva dato alcun riscontro. CP_3
Tanto premesso concludeva chiedendo di “Ritenere e dichiarare che la ricorrente dall'01 gennaio 2019 aveva i requisiti per andare in pensione di vecchiaia ed ha diritto alla liquidazione del relativo beneficio previdenziale. Conseguentemente condannare
l' al pagamento delle spettanze dovute dall'01 gennaio 2019, o da altra data CP_1
accertata in giudizio, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ogni singola prestazione mensile. Condannare la resistente al pagamento dei compensi professionali”.
L' non si costituiva in giudizio, seppur regolarmente citato a mezzo pec in data CP_1
26.06.2023, per cui ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito dell'08.04.2024).
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 16.04.2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto, nelle note autorizzate, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite dell , CP_1
avendo quest'ultimo provveduto, soltanto in data 20 giugno 2024, alla liquidazione della prestazione richiesta con il ricorso introduttivo (cfr. note di trattazione scritta del
15.04.2025).
Sicché, essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere;
le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , con distrazione in CP_1
2 favore dei procuratori antistatari, atteso che i benefici economici oggetto di causa sono stati riconosciuti alla parte ricorrente soltanto in data successiva alla notifica dell'odierno ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese il 17.04.2025.
Il Giudice
Chiara Gagliano
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