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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/12/2024, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con “Ricorso ex artt. 433 e segg. c.c. e 281 decies e segg. c.p.c.”,
depositato in data 14 febbraio 2024 ed iscritta al n. 290 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Mandelli del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Calco, Via Italia n. 44, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Milena CP_1 C.F._2
Riva e Lara Ratti del foro di Monza, con elezione di domicilio in Monza, Via Longhi n. 1, presso e nello studio dei difensori, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
Oggetto: Alimenti.
In data 30 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa,
così giudicare accogliendo, pertanto, le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 8 Previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la IG.ra versa in stato di bisogno e non Parte_1
riesce a provvedere al proprio mantenimento;
accertare e dichiarare che i figli della IG.ra vantano condizioni economiche tali da poter somministrare Parte_1
gli alimenti in favore della madre;
accertare e dichiarare che in capo ai figli della IG.ra sussiste l'obbligo ex art. 433 e, per l'effetto, Parte_1
onerare il IG. del versamento degli alimenti nella misura di euro 3.000,00 al mese, ovvero del diverso CP_1
anche maggiore importo che risulterà accertato. Detta somma verrà versata dal figlio alla IG.ra , entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa, su conto corrente che la IG.ra Parte_1
provvederà a comunicare al figlio. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
IN OGNI CASO:
considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico del IG. , nella misura che sarà ritenuta di giustizia. CP_1
Ordinare il pagamento di quanto liquidato in virtù delle domande proposte dalla data di accertato stato di bisogno od in subordine dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Rigettare ogni avversa domanda azione deduzione e conclusione per le causali e titoli di cui in atti difensivi e documenti di parte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre 15% rimborso spese generali, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme maturate e maturande in favore della IG.ra , oltre IVA e CPA sulle componenti Parte_1
imponibili come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale della parte resistente e alla prova testimoniale con i testi per ciascun capitolo indicato sulle seguenti circostanze:
1. Vero che l'appartamento locato dal figlio alla madre SI è sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 Parte_1
all'ultimo piano, è mansardato, presenta varie rampe di scale per raggiungere il suo ingresso;
2. Vero che l'immobile sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 è un appartamento sito al secondo piano;
3. Vero che la SI.ra è impossibilitata a fare le scale;
Parte_1
4. Vero che l'immobile sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 è inabitabile per una donna di 80 anni;
pagina 2 di 8 5. Vero che l'immobile sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 nei mesi estivi raggiunge temperature altissime, stante la zona bassa delle falde del tetto e è inabitabile;
6. Vero che i fenomeni infiltrativi sono risalenti al periodo in cui la SI.ra abitava l'immobile; Parte_1
7. Vero che il SI. gode del reddito di cui al doc. 13, 25 - 27 che si rammostrano;
CP_1
8. Vero che la SI.ra si è offerta di aiutare la ricorrente;
Testimone_1
9. Vero che la SI.ra dispone di risorse ben più scarse di quelle del fratello, SI. ; Testimone_1 CP_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono:
- IG.ra , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
Ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova avversari, dedotti come a prova contraria ma contenenti anche argomentazioni a prova diretta ed in ogni caso irrilevanti generici o valutativi;
in caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria indiretta a confutazione di quanto asserito ex adverso sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la SI.ra è affetta dalle patologie che risultano dalla documentazione medica che si rammostra (cfr. Parte_1
doc. 8 14, 15, 23);
2. Vero che il quadro clinico della SI.ra rende la medesima un soggetto fragile;
Parte_1
3. Vero che dal verbale di pronto soccorso del 10.07.2021, è possibile evincere la difficoltà a deambulare della SI.ra
(cfr. doc. 14); Parte_1
4. Vero che tale difficoltà è confermata dal verbale di pronto soccorso del 06.12.2023 (cfr. doc. 15);
5. Vero che dalla documentazione medica allegata e dai verbali di pronto soccorso (cfr. doc. 8 14, 15, 23) può evincersi la difficoltà della SI.ra a deambulare;
Parte_1
6. Vero che ad un soggetto di anni 80, con un quadro clinico quale quello della SI.ra (cfr. doc. 8 14, 15, 23) è Parte_1
sconSIliato risiedere in un'abitazione per il cui accesso sono necessarie diverse rampe di scale;
7. Vero che alcuni dei farmaci che la SI.ra assume non sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Parte_1
8. Vero che la SI.ra , per i farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale deve provvedere in autonomia Parte_1
per il loro acquisto;
9. Vero che l'importo mensile speso dalla SI.ra per l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità e Parte_1
vestiario ammonta a più di euro 500,00;
10. Vero che la SI.ra contribuisce, sulla base delle proprie risorse, alle spese relative all'immobile in cui è Parte_1
ospitata;
pagina 3 di 8 11. Vero che l'immobile in cui la SI.ra è ospitata è privo dell'allaccio alle utenze;
Parte_1
Si indicano quali testi:
- IG.ra , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
- Dott. c/o Pronto Soccorso di Merate, sui capitoli di prova da 1 a 8; Testimone_3
- Dott.ssa c/o Pronto Soccorso di Merate, sui capitoli di prova da 1 a 8; Testimone_4
Al fine di individuare l'ammontare del contributo a titolo di assegno alimentare, si chiede che il Giudice, onde avere contezza dell'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del SI. , voglia ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. CP_1
l'esibizione degli estratti di conti correnti e conti deposito, bancari e postali, italiani ed esteri, documentazione relativa a investimenti in strumenti finanziari con specificazione degli importi, assicurazioni (specificando beneficiario e importo garantito), partecipazioni a quote societarie e indicazione degli utili annuali, proprietà immobiliari e beni mobili registrati di cui ha la disponibilità, contratti di locazione in essere, mutui e finanziamenti in essere, iscrizione a circoli ricreativi/culturali/sportivi, proprietà di animali, indicazione di eventuali collaboratori domestici e giardinieri - il tutto in relazione alle ultime 3 annualità, e riguardanti rapporti intestati al medesimo e/o a persone fisiche o giuridiche a lui facenti capo.
Si chiede altresì che il Giudice voglia ordinare al SI. e/o alla/e società dal medesimo partecipate e/o CP_1
amministrate l'esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. della liquidazione degli utili e dei rimborsi delle spese.
Qualora il Giudice lo ritenesse necessario, si insiste fin d'ora affinché venga ammessa indagine di polizia tributaria per l'accertamento della reale situazione patrimoniale e reddituale, anche in ragione dell'attività imprenditoriale svolta, in particolare, l'entità e la tipologia delle risorse economiche del resistente, inclusi i conti correnti allo stesso intestati, le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari e azionari, redditi derivanti da rendite assicurative assicurazioni private sulla vita e contratti di capitalizzazione, nonché la presenza di altri beni mobili e redditi rispetto a quelli dichiarati, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dal patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa,
garanzie di elevato benessere e fondate aspettative per il futuro.
Ove occorra, si chiede di disporre CTU contabile e patrimoniale finalizzata ad individuare la capacità reddituale ed il valore del patrimonio del SI. previo esame della documentazione contabile relativa alla sua attività di impresa, CP_1
volta ad accertare l'insussistenza di eventuali irregolarità, non solo formali, sulla base di analisi effettuate tramite indici opportunamente scelti”.
pagina 4 di 8 Per il resistente: “I) NEL MERITO: RESPINGERE tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli atti difensivi depositati dal resistente;
II) Spese legali, compensi professionali, spese generali e forfettarie integralmente rifusi;
III) IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli formulati nella comparsa di costituzione e risposta del 24/04/2024 depositata in pari data:
2) Vero che i contatori del gas e dell'energia elettrica relativi all'immobile sito nel Condominio Villa del Sole di Robbiate,
concesso in usufrutto alla SI.ra , sono stati chiusi nel 2018 (teste ); Parte_1 Testimone_5
3)Vero che il terrazzo dell'appartamento di cui al punto 2) provoca infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti e nell'androne di ingresso allo stabile (teste ). Testimone_5
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli formulati nella memoria di replica ex art. 281
duodecies, comma 4, c.p.c., dell' 08/07/2024 depositata in pari data:
1)Vero che l'appartamento sito nel Condominio Villa del Sole di Robbiate di cui la SI.ra è usufruttuaria Parte_1
è posto al primo piano, vi sono pochi gradini per accedervi e vi è un giardino condominiale ampio;
2)Vero che il suddetto appartamento risulta disabitato a far tempo dal 2018;
4)Vero che le spese straordinarie e ordinarie relative al suddetto appartamento vengono pagate dal SI. . CP_1
Si indica quale teste il Rag. con studio in Usmate (MB), via dell'Asilo, 11. Testimone_5
Si chiede infine di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova da n. 1 a n. 6 formulati dalla ricorrente con il medesimo teste indicato a prova diretta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato il 14.2.2024, , classe 1944, ha esposto di essersi Parte_1
divorziata da con sentenza n. 120/2014 di questo Tribunale, nella quale era Persona_1
previsto un assegno divorzile in suo favore di euro 900,00 mensili. Il 2.5.2014 è deceduto l'ex marito e da allora percepisce una pensione di euro 811,40 mensili. Quest'unica entrata economica non le permette di sostenere le ingenti spese di vita, sia sotto il profilo alimentare, sia sotto quello delle cure mediche (controlli periodici per il diabete) e dei medicinali che deve prendere quotidianamente, sia infine con riguardo all'immobile di residenza ed alle utenze.
Ha pertanto chiesto che il figlio sia condannato a fornirle gli alimenti nella misura di CP_1
3.000,00 euro mensili.
pagina 5 di 8 2. - Si è costituito in giudizio , il quale, dopo aver premesso che “il rapporto CP_1
esistente tra la SI.ra ed i propri figli è connotato da grandi difficoltà e sofferenze” perché Parte_1
la prima “non è mai stata accudente con i propri figli e fin da piccoli li ha di sovente trascurati, procurando loro profonde sofferenze”, ha precisato che, comunque, sin dall'epoca della separazione aveva acquistato un appartamento per la madre (in Robbiate, viale Brianza n. 23 nel Condominio Ville del Sole), intestandole l'usufrutto e provvedendo lui stesso al pagamento delle spese condominiali e della TARI. La madre, però, dal 2018 ha lasciato l'appartamento, per andare a vivere col compagno in
Airuno, senza neppure locare l'immobile. A riprova ha rimarcato come dal 2019 non vi siano spese per gas ed energia elettrica. Le diverse spese a cui accenna la madre sarebbero tutte risalenti nel tempo;
quelle mediche per il diabete mellito sono tutte coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. La pensione mensile pari all'assegno divorzile e, incrementata del canone di locazione dell'appartamento di
Robbiate per circa 500,00 euro mensili, garantirebbero entrate più che sufficienti per far fronte alle normali eSIenze di vita.
Sul presupposto, quindi, dell'assenza di uno stato di bisogno in capo alla ricorrente, i CP_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. - Fallito il tentativo di conciliazione, per il quale era stato concesso un rinvio d'udienza, dopo il deposito di memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa è passata in decisione, senza dare ingresso alle istanze istruttorie richieste dalle parti.
4. - Rileva il Giudice come il diritto agli alimenti è legato alla prova sia dello stato di bisogno, sia dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte il proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa. In ordine all'an debeatur di tale corresponsione, perciò, gli imprescindibili presupposti, che devono essere provati dalla parte ricorrente, sono lo stato di bisogno e l'impossibilità di mantenersi per ragioni non imputabili al richiedente (Cass.
14.4.2023 n. 10033; Cass. 16.11.2022 n. 33789; Cass. 16.1.2020 n. 770; Cass.
6.3.2019 n. 6521; Cass.
12.4.2017 n. 9415; Cass. 30.9.2010 n. 20509; Cass. 14.2.2007 n. 3334; Cass.
6.10.2006 n. 21572).
Quest'ultimo deve altresì dimostrare di essersi adoperato per usufruire di misure sociali (Cass.
20.12.2021 n. 40882).
pagina 6 di 8 Relativamente alla , stante l'età, non v'è contestazione circa l'impossibilità di Parte_1
svolgere attività lavorativa.
Dalla disamina dei documenti prodotti può però altrettanto certamente concludersi per l'insussistenza di uno stato di bisogno. La situazione di bisogno va infatti intesa, sotto il profilo giuridico di cui all'art. 438 c.c., come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali eSIenze di vita: esprime, cioè, l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Lo stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui esso disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto (con chiarezza Cass.
8.11.2013 n. 25248).
L'odierna ricorrente gode di una pensione mensile di euro 811,40 (doc. 4 della ricorrente).
L'importo della pensione, aumentato a circa 836,00 euro (sarebbe tuttavia stato preferibile depositare agli atti gli accrediti mensili della pensione) non è di molto inferiore all'assegno divorzile di euro
900,00. Non v'è prova documentale della cessione del quinto per euro 170,00 né è stato in alcun modo specificato il titolo di tale cessione.
E' poi titolare del diritto di usufrutto su un appartamento in Robbiate, viale Brianza n. 23, nel
Condominio Ville del Sole (cfr. visura immobiliare al doc. 2 del resistente nonché fotografie dell'immobile ai docc. 19-21 del resistente), che non sta occupando da anni (come attestano la chiusura dei contatori delle utenze acqua e gas – foto docc. 5 e 6 del resistente – ed il mancato addebito di spese per consumo di acqua nei consuntivi del condominio – docc.
7-9 e 15 del resistente), né mette in locazione.
La non è gravata dalle spese condominiali dell'appartamento di cui è usufruttuaria, Parte_1
essendovi prova scritta in atti che le spese le paga integralmente il figlio convenuto (docc. 12 e 16 del resistente). Ovviamente le spese per le utenze della casa occupata con il compagno (spese di cui non v'è evidenza in atti, poiché quelle del doc. 11 della ricorrente riguardano il periodo 2012-2016)
dovranno essere pagate pro quota anche da quest'ultimo.
La ricorrente ha dichiarato di spendere mensilmente 250,00/300,00 euro in medicinali e visite mediche, ma non ha prodotto documentazione adeguata a fornirne prova.
pagina 7 di 8 Non di meno, anche a voler ritenere dimostrate le spese indicate dalla (a pag. 5 del Parte_1
ricorso: 250,00 euro mensili per spese alimentari;
300,00 euro mensili per spese mediche;
euro 50,00 mensili per vestiario) per circa 600,00 euro mensili, l'ammontare della pensione è sufficiente a coprirle.
In aggiunta, la ricorrente potrebbe incrementare le entrate ance solo di 300,00 euro mensili, dando in locazione l'appartamento nello stato in cui si trova.
Risulta perciò superfluo indagare il patrimonio del figlio – come richiesto nelle istanze istruttorie della ricorrente – poiché, come detto, non sono le sostanze dell'onerato a determinare il diritto agli alimenti, bensì lo stato di bisogno della beneficiata, che invero non ricorre.
5. - Al rigetto del ricorso si accompagna la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria), del tenore degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 4.500,00 (per compensi), oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
il ricorso.
CONDANNA
(CF. a rifondere al resistente le spese di lite per euro 4.500,00 Parte_1 C.F._1
oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 29 novembre 2024.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con “Ricorso ex artt. 433 e segg. c.c. e 281 decies e segg. c.p.c.”,
depositato in data 14 febbraio 2024 ed iscritta al n. 290 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. , rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Mandelli del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Calco, Via Italia n. 44, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Milena CP_1 C.F._2
Riva e Lara Ratti del foro di Monza, con elezione di domicilio in Monza, Via Longhi n. 1, presso e nello studio dei difensori, giusta delega agli atti telematici
RESISTENTE
Oggetto: Alimenti.
In data 30 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa,
così giudicare accogliendo, pertanto, le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 8 Previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la IG.ra versa in stato di bisogno e non Parte_1
riesce a provvedere al proprio mantenimento;
accertare e dichiarare che i figli della IG.ra vantano condizioni economiche tali da poter somministrare Parte_1
gli alimenti in favore della madre;
accertare e dichiarare che in capo ai figli della IG.ra sussiste l'obbligo ex art. 433 e, per l'effetto, Parte_1
onerare il IG. del versamento degli alimenti nella misura di euro 3.000,00 al mese, ovvero del diverso CP_1
anche maggiore importo che risulterà accertato. Detta somma verrà versata dal figlio alla IG.ra , entro Parte_1
il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, valuta fissa, su conto corrente che la IG.ra Parte_1
provvederà a comunicare al figlio. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
IN OGNI CASO:
considerata l'urgente necessità dell'istante, ordinare un assegno in via provvisoria, ai sensi dell'art. 446 c.c., ponendolo a carico del IG. , nella misura che sarà ritenuta di giustizia. CP_1
Ordinare il pagamento di quanto liquidato in virtù delle domande proposte dalla data di accertato stato di bisogno od in subordine dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Rigettare ogni avversa domanda azione deduzione e conclusione per le causali e titoli di cui in atti difensivi e documenti di parte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre 15% rimborso spese generali, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme maturate e maturande in favore della IG.ra , oltre IVA e CPA sulle componenti Parte_1
imponibili come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale della parte resistente e alla prova testimoniale con i testi per ciascun capitolo indicato sulle seguenti circostanze:
1. Vero che l'appartamento locato dal figlio alla madre SI è sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 Parte_1
all'ultimo piano, è mansardato, presenta varie rampe di scale per raggiungere il suo ingresso;
2. Vero che l'immobile sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 è un appartamento sito al secondo piano;
3. Vero che la SI.ra è impossibilitata a fare le scale;
Parte_1
4. Vero che l'immobile sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 è inabitabile per una donna di 80 anni;
pagina 2 di 8 5. Vero che l'immobile sito in Robbiate al Viale Brianza n. 23 nei mesi estivi raggiunge temperature altissime, stante la zona bassa delle falde del tetto e è inabitabile;
6. Vero che i fenomeni infiltrativi sono risalenti al periodo in cui la SI.ra abitava l'immobile; Parte_1
7. Vero che il SI. gode del reddito di cui al doc. 13, 25 - 27 che si rammostrano;
CP_1
8. Vero che la SI.ra si è offerta di aiutare la ricorrente;
Testimone_1
9. Vero che la SI.ra dispone di risorse ben più scarse di quelle del fratello, SI. ; Testimone_1 CP_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono:
- IG.ra , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
Ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova avversari, dedotti come a prova contraria ma contenenti anche argomentazioni a prova diretta ed in ogni caso irrilevanti generici o valutativi;
in caso di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria indiretta a confutazione di quanto asserito ex adverso sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la SI.ra è affetta dalle patologie che risultano dalla documentazione medica che si rammostra (cfr. Parte_1
doc. 8 14, 15, 23);
2. Vero che il quadro clinico della SI.ra rende la medesima un soggetto fragile;
Parte_1
3. Vero che dal verbale di pronto soccorso del 10.07.2021, è possibile evincere la difficoltà a deambulare della SI.ra
(cfr. doc. 14); Parte_1
4. Vero che tale difficoltà è confermata dal verbale di pronto soccorso del 06.12.2023 (cfr. doc. 15);
5. Vero che dalla documentazione medica allegata e dai verbali di pronto soccorso (cfr. doc. 8 14, 15, 23) può evincersi la difficoltà della SI.ra a deambulare;
Parte_1
6. Vero che ad un soggetto di anni 80, con un quadro clinico quale quello della SI.ra (cfr. doc. 8 14, 15, 23) è Parte_1
sconSIliato risiedere in un'abitazione per il cui accesso sono necessarie diverse rampe di scale;
7. Vero che alcuni dei farmaci che la SI.ra assume non sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Parte_1
8. Vero che la SI.ra , per i farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale deve provvedere in autonomia Parte_1
per il loro acquisto;
9. Vero che l'importo mensile speso dalla SI.ra per l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità e Parte_1
vestiario ammonta a più di euro 500,00;
10. Vero che la SI.ra contribuisce, sulla base delle proprie risorse, alle spese relative all'immobile in cui è Parte_1
ospitata;
pagina 3 di 8 11. Vero che l'immobile in cui la SI.ra è ospitata è privo dell'allaccio alle utenze;
Parte_1
Si indicano quali testi:
- IG.ra , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
- Dott. c/o Pronto Soccorso di Merate, sui capitoli di prova da 1 a 8; Testimone_3
- Dott.ssa c/o Pronto Soccorso di Merate, sui capitoli di prova da 1 a 8; Testimone_4
Al fine di individuare l'ammontare del contributo a titolo di assegno alimentare, si chiede che il Giudice, onde avere contezza dell'effettiva capacità patrimoniale e reddituale del SI. , voglia ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. CP_1
l'esibizione degli estratti di conti correnti e conti deposito, bancari e postali, italiani ed esteri, documentazione relativa a investimenti in strumenti finanziari con specificazione degli importi, assicurazioni (specificando beneficiario e importo garantito), partecipazioni a quote societarie e indicazione degli utili annuali, proprietà immobiliari e beni mobili registrati di cui ha la disponibilità, contratti di locazione in essere, mutui e finanziamenti in essere, iscrizione a circoli ricreativi/culturali/sportivi, proprietà di animali, indicazione di eventuali collaboratori domestici e giardinieri - il tutto in relazione alle ultime 3 annualità, e riguardanti rapporti intestati al medesimo e/o a persone fisiche o giuridiche a lui facenti capo.
Si chiede altresì che il Giudice voglia ordinare al SI. e/o alla/e società dal medesimo partecipate e/o CP_1
amministrate l'esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. della liquidazione degli utili e dei rimborsi delle spese.
Qualora il Giudice lo ritenesse necessario, si insiste fin d'ora affinché venga ammessa indagine di polizia tributaria per l'accertamento della reale situazione patrimoniale e reddituale, anche in ragione dell'attività imprenditoriale svolta, in particolare, l'entità e la tipologia delle risorse economiche del resistente, inclusi i conti correnti allo stesso intestati, le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari e azionari, redditi derivanti da rendite assicurative assicurazioni private sulla vita e contratti di capitalizzazione, nonché la presenza di altri beni mobili e redditi rispetto a quelli dichiarati, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dal patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa,
garanzie di elevato benessere e fondate aspettative per il futuro.
Ove occorra, si chiede di disporre CTU contabile e patrimoniale finalizzata ad individuare la capacità reddituale ed il valore del patrimonio del SI. previo esame della documentazione contabile relativa alla sua attività di impresa, CP_1
volta ad accertare l'insussistenza di eventuali irregolarità, non solo formali, sulla base di analisi effettuate tramite indici opportunamente scelti”.
pagina 4 di 8 Per il resistente: “I) NEL MERITO: RESPINGERE tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti negli atti difensivi depositati dal resistente;
II) Spese legali, compensi professionali, spese generali e forfettarie integralmente rifusi;
III) IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli formulati nella comparsa di costituzione e risposta del 24/04/2024 depositata in pari data:
2) Vero che i contatori del gas e dell'energia elettrica relativi all'immobile sito nel Condominio Villa del Sole di Robbiate,
concesso in usufrutto alla SI.ra , sono stati chiusi nel 2018 (teste ); Parte_1 Testimone_5
3)Vero che il terrazzo dell'appartamento di cui al punto 2) provoca infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti e nell'androne di ingresso allo stabile (teste ). Testimone_5
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli formulati nella memoria di replica ex art. 281
duodecies, comma 4, c.p.c., dell' 08/07/2024 depositata in pari data:
1)Vero che l'appartamento sito nel Condominio Villa del Sole di Robbiate di cui la SI.ra è usufruttuaria Parte_1
è posto al primo piano, vi sono pochi gradini per accedervi e vi è un giardino condominiale ampio;
2)Vero che il suddetto appartamento risulta disabitato a far tempo dal 2018;
4)Vero che le spese straordinarie e ordinarie relative al suddetto appartamento vengono pagate dal SI. . CP_1
Si indica quale teste il Rag. con studio in Usmate (MB), via dell'Asilo, 11. Testimone_5
Si chiede infine di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova da n. 1 a n. 6 formulati dalla ricorrente con il medesimo teste indicato a prova diretta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato il 14.2.2024, , classe 1944, ha esposto di essersi Parte_1
divorziata da con sentenza n. 120/2014 di questo Tribunale, nella quale era Persona_1
previsto un assegno divorzile in suo favore di euro 900,00 mensili. Il 2.5.2014 è deceduto l'ex marito e da allora percepisce una pensione di euro 811,40 mensili. Quest'unica entrata economica non le permette di sostenere le ingenti spese di vita, sia sotto il profilo alimentare, sia sotto quello delle cure mediche (controlli periodici per il diabete) e dei medicinali che deve prendere quotidianamente, sia infine con riguardo all'immobile di residenza ed alle utenze.
Ha pertanto chiesto che il figlio sia condannato a fornirle gli alimenti nella misura di CP_1
3.000,00 euro mensili.
pagina 5 di 8 2. - Si è costituito in giudizio , il quale, dopo aver premesso che “il rapporto CP_1
esistente tra la SI.ra ed i propri figli è connotato da grandi difficoltà e sofferenze” perché Parte_1
la prima “non è mai stata accudente con i propri figli e fin da piccoli li ha di sovente trascurati, procurando loro profonde sofferenze”, ha precisato che, comunque, sin dall'epoca della separazione aveva acquistato un appartamento per la madre (in Robbiate, viale Brianza n. 23 nel Condominio Ville del Sole), intestandole l'usufrutto e provvedendo lui stesso al pagamento delle spese condominiali e della TARI. La madre, però, dal 2018 ha lasciato l'appartamento, per andare a vivere col compagno in
Airuno, senza neppure locare l'immobile. A riprova ha rimarcato come dal 2019 non vi siano spese per gas ed energia elettrica. Le diverse spese a cui accenna la madre sarebbero tutte risalenti nel tempo;
quelle mediche per il diabete mellito sono tutte coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. La pensione mensile pari all'assegno divorzile e, incrementata del canone di locazione dell'appartamento di
Robbiate per circa 500,00 euro mensili, garantirebbero entrate più che sufficienti per far fronte alle normali eSIenze di vita.
Sul presupposto, quindi, dell'assenza di uno stato di bisogno in capo alla ricorrente, i CP_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. - Fallito il tentativo di conciliazione, per il quale era stato concesso un rinvio d'udienza, dopo il deposito di memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., la causa è passata in decisione, senza dare ingresso alle istanze istruttorie richieste dalle parti.
4. - Rileva il Giudice come il diritto agli alimenti è legato alla prova sia dello stato di bisogno, sia dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte il proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa. In ordine all'an debeatur di tale corresponsione, perciò, gli imprescindibili presupposti, che devono essere provati dalla parte ricorrente, sono lo stato di bisogno e l'impossibilità di mantenersi per ragioni non imputabili al richiedente (Cass.
14.4.2023 n. 10033; Cass. 16.11.2022 n. 33789; Cass. 16.1.2020 n. 770; Cass.
6.3.2019 n. 6521; Cass.
12.4.2017 n. 9415; Cass. 30.9.2010 n. 20509; Cass. 14.2.2007 n. 3334; Cass.
6.10.2006 n. 21572).
Quest'ultimo deve altresì dimostrare di essersi adoperato per usufruire di misure sociali (Cass.
20.12.2021 n. 40882).
pagina 6 di 8 Relativamente alla , stante l'età, non v'è contestazione circa l'impossibilità di Parte_1
svolgere attività lavorativa.
Dalla disamina dei documenti prodotti può però altrettanto certamente concludersi per l'insussistenza di uno stato di bisogno. La situazione di bisogno va infatti intesa, sotto il profilo giuridico di cui all'art. 438 c.c., come incapacità della persona di provvedere alle fondamentali eSIenze di vita: esprime, cioè, l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Lo stato di bisogno deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui esso disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto (con chiarezza Cass.
8.11.2013 n. 25248).
L'odierna ricorrente gode di una pensione mensile di euro 811,40 (doc. 4 della ricorrente).
L'importo della pensione, aumentato a circa 836,00 euro (sarebbe tuttavia stato preferibile depositare agli atti gli accrediti mensili della pensione) non è di molto inferiore all'assegno divorzile di euro
900,00. Non v'è prova documentale della cessione del quinto per euro 170,00 né è stato in alcun modo specificato il titolo di tale cessione.
E' poi titolare del diritto di usufrutto su un appartamento in Robbiate, viale Brianza n. 23, nel
Condominio Ville del Sole (cfr. visura immobiliare al doc. 2 del resistente nonché fotografie dell'immobile ai docc. 19-21 del resistente), che non sta occupando da anni (come attestano la chiusura dei contatori delle utenze acqua e gas – foto docc. 5 e 6 del resistente – ed il mancato addebito di spese per consumo di acqua nei consuntivi del condominio – docc.
7-9 e 15 del resistente), né mette in locazione.
La non è gravata dalle spese condominiali dell'appartamento di cui è usufruttuaria, Parte_1
essendovi prova scritta in atti che le spese le paga integralmente il figlio convenuto (docc. 12 e 16 del resistente). Ovviamente le spese per le utenze della casa occupata con il compagno (spese di cui non v'è evidenza in atti, poiché quelle del doc. 11 della ricorrente riguardano il periodo 2012-2016)
dovranno essere pagate pro quota anche da quest'ultimo.
La ricorrente ha dichiarato di spendere mensilmente 250,00/300,00 euro in medicinali e visite mediche, ma non ha prodotto documentazione adeguata a fornirne prova.
pagina 7 di 8 Non di meno, anche a voler ritenere dimostrate le spese indicate dalla (a pag. 5 del Parte_1
ricorso: 250,00 euro mensili per spese alimentari;
300,00 euro mensili per spese mediche;
euro 50,00 mensili per vestiario) per circa 600,00 euro mensili, l'ammontare della pensione è sufficiente a coprirle.
In aggiunta, la ricorrente potrebbe incrementare le entrate ance solo di 300,00 euro mensili, dando in locazione l'appartamento nello stato in cui si trova.
Risulta perciò superfluo indagare il patrimonio del figlio – come richiesto nelle istanze istruttorie della ricorrente – poiché, come detto, non sono le sostanze dell'onerato a determinare il diritto agli alimenti, bensì lo stato di bisogno della beneficiata, che invero non ricorre.
5. - Al rigetto del ricorso si accompagna la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria), del tenore degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro 4.500,00 (per compensi), oltre 15%
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
il ricorso.
CONDANNA
(CF. a rifondere al resistente le spese di lite per euro 4.500,00 Parte_1 C.F._1
oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 29 novembre 2024.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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