Articolo 2 della Legge 8 aprile 2004, n. 90
Articolo 1Articolo 3
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10 aprile 2004
Art. 2. (Efficacia). 1. Le nuove incompatibilita' introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei Parlamento europeo del 2004.
Entrata in vigore il 10 aprile 2004
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